Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza composta dai seguenti magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194/2022 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Gianluca Artiaco e Roberto Migliaccio, elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli al viale Gramsci n. 13, giusta procura alle liti -appellante-
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi dagli avv.ti Antonio Vecchione e Marco Vecchione, presso il cui studio in Sarno alla via Matteotti n. 75 sono elettivamente domiciliati -appellate-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.5.2022, ha appellato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2155 del 14.4.2022, che ne ha rigettato la domanda intesa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la e in proprio e n.q. di socia Parte_2 Controparte_1
383.756,19 a titolo di TFR, ferie, 13^ mensilità, lavoro straordinario, ROL e permessi non goduti.
Si sono costituite le appellate in epigrafe, che con varie argomentazioni hanno chiesto il rigetto del gravame per infondatezza.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante deduce:
- la erroneità della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia interrotto in data 31.7.2008;
- che sia maturata la prescrizione di tutti i crediti retributivi rivendicati dalla ricorrente in relazione alla retribuzione mensile, indennità di fine rapporto, differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, premi annuali festività e indennità sostitutive
(avendo ritenuto cessato il rapporto in data 31.7.2008, anziché il 2.2.2015);
- riconosciuta parzialmente la ricostruzione fattuale di parte avversa, cioè che il rapporto è iniziato in data 1.6.2003 (con mansioni di V livello retributivo CCNL Commercio) e, considerato interrotto il rapporto il 2.2.2015, la ricorrente ha ridotto la pretesa retributiva alla somma di € 70.693,18 (anziché di € 383.756,19);
- ha infine censurato la sentenza per aver condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
Si rileva, preliminarmente, per espressa rinuncia formulata dalla appellante nel gravame, il passaggio in giudicato delle statuizioni dell'impugnata sentenza circa la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo precedente alla contrattualizzazione del 1.6.2003.
Con il primo motivo, parte appellante si duole della ritenuta interruzione del rapporto di lavoro in data 31.7.2008, non avendo la sentenza impugnata indicato quali fossero le cause di detta interruzione (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso, ecc.) e sostiene che il rapporto si sarebbe prolungato almeno sino al 2.2.2015.
Tale assunto è privo di fondamento e non supportato da prova di natura documentale né dalla prova orale espletata in primo grado.
A fronte del rapporto formalizzato regolarmente dal 1.6.2003 al 31.7.2008, dell'estratto conto previdenziale, delle buste paga relative al periodo interessato nonchè dei CUD
2004-2008 - documenti in atti da cui deriva la cessazione del rapporto in data 31.7.2008 - non risulta provato il prolungamento del rapporto sino al 2015, come lavoro “a nero” dedotto dalla ricorrente.
Quanto alla prova orale, in particolare, la teste nipote della ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco parte ricorrente perché è mia zia, la sorella di mia mamma. È la società dove lavora mia mamma, mio zio e ha lavorato . Mia zia ha lavorato dal Pt_1
1992 al 2008…dal 2003 al 2008 ha lavorato assiduamente. Prima andava e veniva. Il lavoro continuo, tutti i giorni, è stato solo dal 2003 al 2008…Era sempre lei a decidere quando andare…”. Aggiungeva che nel negozio insieme alla ricorrente vi erano i suoi fratelli (attuale appellata) e , oltre ad una commessa a cui tutti e tre i CP_1 Per_1 fratelli impartivano le direttive. Ha poi precisato che: “nel 2010 mia zia si è ammalata e io l'assistevo, quindi so che lei non andava al lavoro tutti i giorni. Io andavo all'Università e non c'era la frequenza obbligatoria. Lei poi è guarita credo alla fine del
2012 o 2013. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro non andava più al negozio”.
La teste nulla ha riferito sul periodo lavorativo controverso, dichiarando che Tes_2
“anche quando lavorava nel negozio, però, la sua presenza non era costante”. Pt_1
Infine, il teste ha dichiarato che “il lavoro continuo, tutti i giorni, è Testimone_3 stato solo dal 2003 al 2008…Dopo la cessazione del rapporto di lavoro non andava più al negozio”.
Dall'esame delle deposizioni, non risulta provata la presenza dell'appellante (se non sporadicamente) sul luogo di lavoro, nel periodo successivo alla cessazione formale del rapporto (31.7.2008).
Appare quindi priva di pregio la circostanza invocata dalla ricorrente delle asserite dimissioni verbali del 2.2.2015, in quanto non suffragate da alcuna prova, così come la dedotta percezione della somma mensile di € 700,00, importo, che, come eccepito dalla parte appellata, è stato riconosciuto in modo forfettario alla in qualità di socia Pt_1 accomandante della con quota del 10% e sino al 2010. Parte_2
Per quanto suesposto, restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo riguardanti la eccepita prescrizione, con riferimento al pagamento delle somme a vario titolo richieste nel ricorso.
È infondata, infine, la doglianza sulla condanna alle spese di lite, poiché al di là del rifiuto dell'offerta di € 30.000,00 formulata dalle resistenti banco iudicis in primo grado – la cui incongruità ritenuta da parte appellante è irrilevante – resta il fatto che la era Pt_1 soccombente all'esito del giudizio di prima istanza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
- condanna al pagamento, in favore di e della Parte_1 Controparte_1 [...] in solido, delle spese del grado, che liquida in complessivi € Parte_2
4.997,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento alla appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 24.4.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente