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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
CE ADELE, TO
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1642/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3769/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 144.200,14 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad un debito tributario portato da sei cartelle di pagamento (emesse dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo e Direzione Provinciale II di
Milano) ed un avviso di accertamento emesso dalla DP II di Milano, dei quali tutti lamentava l'omessa notifica nonché la mancata allegazione all'atto impugnato.
Deducendo altresì la nullità di quest'ultimo per difetto di motivazione e di prova della pretesa impositiva, il ricorrente – che eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati – concludeva per l'annullamento dell'intimazione de qua previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutte le Agenzie convenute eccependo l'inammissibilità del proposto ricorso stante la rituale notifica sia degli atti presupposti che di intimazioni di pagamento pregresse, le quali avevano peraltro interrotto il decorso del termine prescrizionale decennale nella specie applicabile.
Indi, rigettata l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
Sulla scorta in particolare della produzione documentale attestante la notifica al Ricorrente_1 di quattro intimazioni di pagamento che hanno preceduto quella oggetto d'impugnazione (cfr. le relative relate di notifica rispettivamente in data 30-4-2016, 14-12-2019, 27-5-2022 e 27-9-2023 allegate alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in atti), il ricorrente deve invero ritenersi decaduto dalla formulazione di eccezioni le quali - ivi compresa quella di prescrizione eventualmente maturata - dovevano essere sollevate in sede di relativa impugnazione.
Ne consegue che l'odierno ricorso – proposto contro un'intimazione di pagamento del tutto sovrapponibile a quelle in precedenza notificate al Ricorrente_1, e da questi (che oggi contesta addirittura la prova della pretesa impositiva che ne è alla base) non impugnate - deve dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt 21 e 19 c. 3 del D.L.vo n. 546/92 (cfr., ex plurimis in tal senso, Cass. n. 10736/24).
Le spese di lite – da compensarsi con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in considerazione di ragioni di equità - seguono quanto alle restanti parti resistenti la soccombenza del Ricorrente_1 e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 omnicomprensivi in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo ed in € 2.000,00 omnicomprensivi in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
CE ADELE, TO
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1642/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249050024479000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3769/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, il Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 144.200,14 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad un debito tributario portato da sei cartelle di pagamento (emesse dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo e Direzione Provinciale II di
Milano) ed un avviso di accertamento emesso dalla DP II di Milano, dei quali tutti lamentava l'omessa notifica nonché la mancata allegazione all'atto impugnato.
Deducendo altresì la nullità di quest'ultimo per difetto di motivazione e di prova della pretesa impositiva, il ricorrente – che eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati – concludeva per l'annullamento dell'intimazione de qua previa sospensione della relativa efficacia esecutiva.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutte le Agenzie convenute eccependo l'inammissibilità del proposto ricorso stante la rituale notifica sia degli atti presupposti che di intimazioni di pagamento pregresse, le quali avevano peraltro interrotto il decorso del termine prescrizionale decennale nella specie applicabile.
Indi, rigettata l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, all'udienza del 15-10-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.
Sulla scorta in particolare della produzione documentale attestante la notifica al Ricorrente_1 di quattro intimazioni di pagamento che hanno preceduto quella oggetto d'impugnazione (cfr. le relative relate di notifica rispettivamente in data 30-4-2016, 14-12-2019, 27-5-2022 e 27-9-2023 allegate alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in atti), il ricorrente deve invero ritenersi decaduto dalla formulazione di eccezioni le quali - ivi compresa quella di prescrizione eventualmente maturata - dovevano essere sollevate in sede di relativa impugnazione.
Ne consegue che l'odierno ricorso – proposto contro un'intimazione di pagamento del tutto sovrapponibile a quelle in precedenza notificate al Ricorrente_1, e da questi (che oggi contesta addirittura la prova della pretesa impositiva che ne è alla base) non impugnate - deve dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt 21 e 19 c. 3 del D.L.vo n. 546/92 (cfr., ex plurimis in tal senso, Cass. n. 10736/24).
Le spese di lite – da compensarsi con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in considerazione di ragioni di equità - seguono quanto alle restanti parti resistenti la soccombenza del Ricorrente_1 e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 omnicomprensivi in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo ed in € 2.000,00 omnicomprensivi in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano.