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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 144, presso lo studio dell'Avv. Simona Ripalvella, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, via Lucio Camarra n. 64, presso lo studio dell'Avv. Omar Sanelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.11.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Chieti l'11 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000, con la sig.ra
. Controparte_1
Ha esposto che dall'unione sono nate, a Chieti, le figlie (il 3.2.2003), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 15.1.2008). Per_2
Ha dichiarato che a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, addivenivano alla separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 3.3.2014. Ha, dunque, chiesto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore , Per_2
l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Casalincontrada, alla Via Brecciarola, n. 20, escludersi il diritto di visita della sig.ra nei CP_1 confronti della figlia minore a causa della di lei idoneità a svolgere la Per_2 funzione genitoriale o, in subordine, disporsi il di lei diritto di visita tramite i servizi sociali, l'imposizione alla resistente di versargli la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore e disporsi la percezione integrale dell'assegno unico universale in suo favore, quale genitore affidatario. Si è costituita la sig.ra , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dal ricorrente, senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, fatta eccezione per la posizione della figlia , ormai Per_1 maggiorenne ed autosufficiente, nonché condannarsi il sig. al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. Ciò detto, si osserva il Collegio quanto segue. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, non essendo stata avversata da parte resistente ed essendo pacifico sia che dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi, quanto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita. Con riferimento alle condizioni di divorzio ritiene opportuno il Collegio confermare le statuizioni assunte con ordinanza del 20.1.2025 nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Nella specie, appare pienamente rispondente agli interessi della figlia minore il di lei affidamento esclusivo al padre, sig. , tenuto conto delle Per_2 Pt_1 risultanze istruttorie con specifico riferimento alle condotte della sig.ra
[...]
, che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni sul rapporto madre-figlia, CP_1 nonché alle di lei problematiche, allo stato irrisolte, in ordine al consumo di alcol. Ne discende la naturale e consequenziale collocazione della minore presso il padre, cui deve assegnarsi, altresì, la casa coniugale (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 (Rv. 668691 - 01), considerata anche la preferenza dichiarata da di voler vivere in detta casa. Per_2
Ritiene, inoltre, il Collegio doversi confermare l'imposizione a parte resistente di versare la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia
, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_2 della figlia nella misura del 50% per ciascun genitore e la percezione integrale dell'assegno unico universale in favore del sig. quale genitore Pt_1 affidatario. In ultimo, tenuto conto dell'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età da parte della figlia , con riferimento alla disciplina del diritto di visita della Per_2 madre, appare adeguata la previsione di subordinare tale frequentazione al consenso della figlia medesima. In ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, la sig.ra CP_1
va condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Chieti l'11 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000 tra i sig.ri (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , alle condizioni di cui Controparte_1 C.F._2 all'ordinanza del 20.1.2025; 2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. Condanna la sig.ra (C.F.: Controparte_1
, alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di C.F._2
(C.F.: che si liquidano per il Parte_1 C.F._1 totale, su cui operare il calcolo, in € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 144, presso lo studio dell'Avv. Simona Ripalvella, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chieti, via Lucio Camarra n. 64, presso lo studio dell'Avv. Omar Sanelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.11.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Chieti l'11 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000, con la sig.ra
. Controparte_1
Ha esposto che dall'unione sono nate, a Chieti, le figlie (il 3.2.2003), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 15.1.2008). Per_2
Ha dichiarato che a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, che hanno reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, addivenivano alla separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 3.3.2014. Ha, dunque, chiesto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore , Per_2
l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Casalincontrada, alla Via Brecciarola, n. 20, escludersi il diritto di visita della sig.ra nei CP_1 confronti della figlia minore a causa della di lei idoneità a svolgere la Per_2 funzione genitoriale o, in subordine, disporsi il di lei diritto di visita tramite i servizi sociali, l'imposizione alla resistente di versargli la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore nella misura del 50% per ciascun genitore e disporsi la percezione integrale dell'assegno unico universale in suo favore, quale genitore affidatario. Si è costituita la sig.ra , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dal ricorrente, senza opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, fatta eccezione per la posizione della figlia , ormai Per_1 maggiorenne ed autosufficiente, nonché condannarsi il sig. al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. Ciò detto, si osserva il Collegio quanto segue. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, non essendo stata avversata da parte resistente ed essendo pacifico sia che dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi, quanto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita. Con riferimento alle condizioni di divorzio ritiene opportuno il Collegio confermare le statuizioni assunte con ordinanza del 20.1.2025 nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Nella specie, appare pienamente rispondente agli interessi della figlia minore il di lei affidamento esclusivo al padre, sig. , tenuto conto delle Per_2 Pt_1 risultanze istruttorie con specifico riferimento alle condotte della sig.ra
[...]
, che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni sul rapporto madre-figlia, CP_1 nonché alle di lei problematiche, allo stato irrisolte, in ordine al consumo di alcol. Ne discende la naturale e consequenziale collocazione della minore presso il padre, cui deve assegnarsi, altresì, la casa coniugale (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 (Rv. 668691 - 01), considerata anche la preferenza dichiarata da di voler vivere in detta casa. Per_2
Ritiene, inoltre, il Collegio doversi confermare l'imposizione a parte resistente di versare la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia
, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Per_2 della figlia nella misura del 50% per ciascun genitore e la percezione integrale dell'assegno unico universale in favore del sig. quale genitore Pt_1 affidatario. In ultimo, tenuto conto dell'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età da parte della figlia , con riferimento alla disciplina del diritto di visita della Per_2 madre, appare adeguata la previsione di subordinare tale frequentazione al consenso della figlia medesima. In ragione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, la sig.ra CP_1
va condannata alla rifusione del 50% delle spese di lite.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Chieti l'11 giugno 2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000 tra i sig.ri (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , alle condizioni di cui Controparte_1 C.F._2 all'ordinanza del 20.1.2025; 2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Parte_2
3. Condanna la sig.ra (C.F.: Controparte_1
, alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di C.F._2
(C.F.: che si liquidano per il Parte_1 C.F._1 totale, su cui operare il calcolo, in € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI