Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Toscano;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
ed quale Controparte_2 CP_2
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti in persona dei Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Umberto Ferrato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2020 parte ricorrente proponeva opposizione, limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro, avverso l'intimazione di pagamento n.
0342019901092884400.
La detta intimazione di pagamento era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420140001505215000 (notificata in data 20.2.2014) – Ente creditore – relativo a rate premio e sanzioni civili rate premio, anni di riferimento 2009, 2010, CP_4
2012 e 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 28,14;
- alla cartella di pagamento n. 03420150019766956000 (notificata in data 21.9.2015) – Ente creditore – relativo a rate premio, sanzioni civili rate premio e regolazioni premio, anni di CP_4 riferimento 2013, 2014 e 2015, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 35,63;
- all'avviso di addebito n. 33420120001341981000 (notificato in data 10.5.2012) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive,
2.450,87;
- all'avviso di addebito n. 33420120005062587000 (notificato in data 25.1.2013) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anni di riferimento 2011 e 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di €
2.348,33;
- all'avviso di addebito n. 33420130001442345000 (notificato in data 17.4.2013) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 1.206,12;
- all'avviso di addebito n. 33420130003675153000 (notificato in data 15.1.2014) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2012, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 2.368,50;
- all'avviso di addebito n. 33420140003109755000 (notificato in data 8.10.2014) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2013, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 2.383,59;
- all'avviso di addebito n. 33420140005405239000 (notificato in data 8.1.2015) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2014, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 407,77;
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 11.267,95.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento presupposte per mancata notifica delle stesse e per intervenuta prescrizione quinquennale;
- la nullità dell'atto impugnato perché privo degli elementi essenziali;
- la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per duplicazione impositiva di parte degli avvisi di addebito sottesi alla stessa;
- la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato e delle relative cartelle, per decadenza dei termini di riscossione avvenuti in aperta violazione dell' art. 6 L. 212/2000, art. 4, comma 5, l. 350/2003 e degli artt. 17 , comma 1, lett. c) e
25, dpr. n. 602/73; - la nullità ed illegittimità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento connesse per notifica eseguita a mezzo posta.
Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la tardività ed inammissibilità di ogni eccezione inerente al merito della pretesa per violazione dei termini ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99; - l'insussistenza dell'invocata prescrizione almeno sino alla data di consegna dei ruoli al concessionario e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Non si costituiva l' , pur regolarmente evocata in giudizio, Controparte_5
dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in CP_2
ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Diversamente, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420140001505215000 e n.
03420150019766956000 sottese all'intimazione impugnata, deve rilevarsi - pur se non CP_4
costituito - il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» della pretesa contributiva.
Parte ricorrente, infatti, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del relativo diritto di credito (nella specie l' ), avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato CP_4
dalla legge a ricevere il pagamento, sollevando in via generica eccezione prescrittiva con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento portanti il credito rispetto a cui solo l' può dedurre. CP_4
Al riguardo, si precisa che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria.
La domanda giudiziale è stata dunque proposta - con riferimento a tali cartelle - solo nei confronti di soggetto (l' ) privo di legittimazione passiva, né è Controparte_1
possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente.
A tanto consegue il rigetto di tale specifica domanda per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Il ricorso è fondato e merita - con riferimento agli avvisi di addebito - accoglimento per CP_2
le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione
(da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Nella fattispecie in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' . CP_2
Va, dunque, esaminata - in relazione al merito - la tempestività della proposta opposizione. In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili, tra le diverse proposte, anche ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come in atti vi sia prova (cfr. allegati ) che: CP_2
- l'avviso di addebito n. 33420120005062587000 è stato notificato in data 25.1.2013;
- l'avviso di addebito n. 33420130001442345000 è stato notificato in data 17.4.2013;
- l'avviso di addebito n. 33420130003675153000 è stato notificato in data 15.1.2014;
- l'avviso di addebito n. 33420140003109755000 è stato notificato in data 8.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 3342014 0005405239000 è stato notificato in data 8.1.2015.
Analogamente, pur non essendone stata fornita prova documentale, risulta per tabulas (cfr. data riportata nella intimazione di pagamento impugnata) che l'avviso di addebito n.
33420120001341981000 sarebbe stato notificato in data 10.5.2012.
Orbene, tenuto conto delle date di notifica degli avvisi di addebito, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 0342019901092884400 impugnata (19.2.2020 – allegata in ricorso dal ricorrente) emerge come i crediti previdenziali indicati nella stessa comunicazione risultino prescritti relativamente agli stessi avvisi di addebito (di competenza del giudice del lavoro e limitatamente a quelli oggetto di giudizio afferenti ai crediti ) contenuti in essa;
così dovendosi ritenere fondata CP_2
l'eccezione di prescrizione successiva atteso che l' (né, tanto meno, l' che risulta CP_2 CP_6
contumace) – sotto il profilo probatorio – non ha indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dalla data di notifica dei predetti avvisi di addebito.
Dalla produzione documentale, in sostanza, non vi è prova della notifica di alcun atto interruttivo del termine prescrizionale rispetto alla prescrizione successivamente maturata dei crediti portati da tali avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento. Pertanto, deve evidenziarsi come risulti ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 alla data di notifica della intimazione di pagamento.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore in tali avvisi di addebito, per la parte di competenza.
In definitiva, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione relativamente agli avvisi di addebito in esame.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale
(successiva alla notifica degli atti presupposti), sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del
30% per assenza di particolare complessità). CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_7
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420120005062587000, n. 33420130001442345000, l'avviso di addebito n.
33420130003675153000, n. 33420140003109755000, n. 33420140005405239000 e n.
33420120001341981000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_5 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.305,50, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.