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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 165/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.165/2020 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2024, promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Calabro Francesco;
-APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Isabella Fersini;
- APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 25.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL
PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione depositato per la notifica il
22.4.2014 proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 662/14 emesso dal Tribunale di Lecce il giorno
11.3.2014, con cui gli aveva intimato il Parte_1
pagamento di € 15.493,71, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione del residuo della sorte capitale precedentemente prestata allo stesso opponente, come risultante dall'assegno bancario n.
0000002678-00 tratto dal c/c n. 198 acceso presso la Rolo Banca- filiale di Tricase e come appurato con la sentenza n. 164/06, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Lecce aveva definito il procedimento iscritto al R.G.N.R. N. 1765/02. L'opponente, in particolare, eccepiva l'inidoneità del titolo di credito esibito in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che lo stesso era stato prodotto soltanto in copia senza alcuna attestazione di conformità e considerando che era privo dell'indicazione della data
e del luogo di emissione. Inoltre il titolo era stato emesso dalla MCS
DI CARACCIOLO PATRIZIA-PRODUZIONE CALZE e, dunque, non risultava in alcun modo riferibile allo L'opponente, inoltre, CP_1
eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dal Pt_1
e, nel merito, deduceva comunque l'infondatezza della stessa atteso che, come rilevato nel procedimento penale definito con la sentenza n.
164/06, la somma pretesa dall'opposto era stata già ampiamente corrisposta, dato che a fronte della consegna in prestito di somme di denaro pari a L. 51.600.000 erano stati appurati versamenti, tramite contanti ed assegni, per un ammontare complessivo di L. 58.118.000 che, dunque, in ragione dell'accertata usurarietà del tasso di interessi praticato, avrebbero tutt'al più giustificato un credito dell'odierno opponente. Pertanto questi concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, che fosse dichiarata la prescrizione e
l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, producendo copia autentica dell'assegno posto a base del ricorso monitorio ed evidenziando come nonostante la mancata indicazione della data e del luogo di emissione lo stesso potesse comunque valere come promessa di pagamento.
L'opposto, inoltre, evidenziava come nel procedimento penale a suo carico, tra l'altro, per il reato di usura, definito con la sentenza n.
164/06, passata in giudicato, era stato appurato che lo CP_1
agiva come amministratore di fatto della MCS DI CARACCIOLO
PATRIZIA-PRODUZIONE CALZE, solo formalmente intestata a sua cognata. Nel merito, poi, l'opposto deduceva come proprio nel medesimo procedimento penale, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso alle udienze del 28/4/04 e del 30/11/05, fosse CP_1 stato appurato che l'importo di € 15.493,71 corrispondesse al residuo capitale di L. 30.000.000, che non era stato mai restituito. Pertanto, evidenziando come anche in sede penale fosse stato accertato che le somme realmente corrisposte erano ben inferiori a L. 58.118.000, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dello l pagamento della somma dovuta oltre CP_1
interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.5.2018 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2382 del 8.07.2019 con la quale il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 662/14, condannando
[...] al pagamento delle spese di lite in favore del difensore Parte_1
antistatario di Controparte_1
In particolare, il Tribunale preliminarmente ha affermato di non dover esaminare i profili di opposizione relativi all'assegno bancario n.
0000002678-00 tratto sul c/c n. 198 acceso presso la Rolo Banca- filiale di Tricase ritenendo che il suddetto titolo non possa essere utilizzato ai fini della decisione alla luce del provvedimento di confisca del 10/7/14, confermato dalla Suprema Corte.
Ancora in via preliminare ha rilevato come la domanda restitutoria formulata dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo non potesse ritenersi prescritta.
Il giudice di prime cure ha escluso che l'opposto potesse pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, superasse l'importo del residuo della sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig.
[...]
instando acché, in riforma della sentenza impugnata Parte_1
fosse accolta la sua domanda di pagamento della somma di euro
15.493,71 ovvero della minore somma (euro 15.223,11) risultante dalla differenza tra quanto ricevuto dallo a titolo di CP_1
provvisionale e residuo sorte capitale (euro 30.493,71) e quanto dallo stesso corrisposto a titolo di interessi illeciti (euro 15.270,60); il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. CP_1
, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del
[...]
gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 25.11.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione Con un unico articolato motivo di appello il sig. censura la Pt_1
sentenza gravata laddove ritiene che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. superi l'importo residuo della sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71.
Deduce l'appellante che gli interessi suddetti siano quantificabili in euro 15.270,60 e pertanto risultino inferiori rispetto alla suindicata somma di € 15.493,71.
Contesta il come il giudice di prime cure, pur muovendo dal Pt_1
corretto presupposto di poter valutare la fondatezza della pretesa restitutoria dell'appellante non solo sulla base dell'assegno bancario confiscato e della sentenza irrevocabile, ma anche delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale del procedimento penale, abbia errato nel quantificare in 58.110.000 lire la somma da lui percepita a titolo di interessi.
Pertanto, secondo l'appellante, l'importo versato a tale titolo andrebbe rideterminato, pur senza mettere in discussione la sussistenza del reato di usura, alla luce delle seguenti indicazioni contenute nella sentenza penale n. 1641.2006: “ Nella colonna degli interessi corrisposti secondo la versione fornita dalla persona offesa, il dott. ha Per_1
riportato due versamenti in contanti di L.
1.600.000 e L.1500.000 effettuati da in data 28.9.98 e 1.10.98 sul conto corrente del CP_1
Marzo, nonché una trafila di assegni emessi da e con CP_1
indicazione del quale primo giratario (tranne in qualche caso), Pt_1
per un ammontare complessivo di L 58.118.000” .
In particolare, secondo il Marzo, l'inciso "tranne in qualche caso” si riferirebbe ad una serie di assegni, del valore complessivo di lire
11.000.000, presenti nel prospetto riepilogativo dei rapporti finanziari tra le parti predisposto dal dott. , che non riguarderebbero il Per_1
Marzo né come primo giratario, né come beneficiario.
Di conseguenza anche il valore di tali assegni andrebbe scomputato dall'importo degli interessi corrisposti di euro 58.118.000 indicato nel capo di imputazione formulato nel procedimento 1765/02 R.G.N.R. Deduce altresì il Marzo come, a seguito della corresponsione a favore dello FA della somma di 15.000 euro a titolo di provvisionale, la somma dovuta dall'appellato vada quantificata in euro 30.493,71, comprendendo sia la “residua sorte capitale originariamente mutuata” (euro 15.493,71), sia la provvisionale (euro15.000) e risulti pertanto nettamente superiore rispetto all'importo degli interessi illeciti corrisposti.
Preliminarmente all'esame del merito vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposte dallo ai sensi CP_1
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c,.
In particolare, parte appellata ha eccepito quanto segue:
-l'inammissibilità del gravame spiegato per violazione del suddetto art. 342 c.p.c. inerente i filtri introdotti dalla legge 134/2012 in merito alla “specificità” dei motivi di gravame;
a tal riguardo il sig. CP_1
ha rilevato come l'atto d'appello difetti del requisito della necessaria indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e della confutazione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prima istanza mediante la puntuale definizione dei cambiamenti che reputa debbano essere apportati all'iter medesimo dal giudice d'appello;
-l'improcedibilità dell'atto di appello per difetto di ogni ragionevole probabilità di accoglimento;
a tal riguardo parte appellata ha rilevato come le censure proposte non integrino la sussistenza del minimo fumus bonis iuris necessario per superare lo sbarramento introdottodall'art.348 bis c.p.c.
Le eccezioni sopra riportate non devono essere accolte per i seguenti motivi.
In merito all'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa
Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
In merito all'asserito difetto della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame spiegato ai sensi dell'art.348bis c.p.c., deve rilevarsi in via preliminare che il codice di rito non evidenzia in modo chiaro e puntuale i casi in cui si configura tale probabilità.
Pertanto è stato dato largo spazio all' attività interpretativa che si è mossa lungo tre filoni.
Un primo orientamento ha inteso il requisito di legge come manifesta infondatezza, sicchè l'atto di appello sarebbe inammissibile quando è prima facie infondato, tale da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia (v. tra le tante Cass. 27 marzo 2014,
n.7273; Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25 Gennaio 2013 in
“ La nuova procedura civile”, 2, 2013;).
Un secondo orientamento interpreta tale requisito come fumus boni iuris comunemente richiamato nelle misure cautelari. Il fumus viene inteso come apparenza del diritto di cui si vuole richiedere la tutela che deve apparire verosimile alla luce degli elementi di prova acquisiti (v.
Corte di appello di Milano 10 Ottobre 2012).
Un terzo orientamento configura la ragionevole probabilità di accoglimento nell'ipotesi in cui la pretesa dell'appellante è confortata da precedenti giurisprudenziali (v. Corte di appello d i Napoli ord. 19
Febbraio 2013 in “La Nuova procedura civile”.com, 2013, Corte di
Appello di Palermo, sezione terza, ord. 15 Aprile 2013, in “La Nuova
Procedura civile”, 3, 2013, 201).
La Corte ritiene maggiormente condivisibile il primo orientamento, in quanto tutela in modo adeguato il diritto al processo salvaguardato dall' art. 24 della Costituzione. Tale diritto non deve essere trascurato in una fase in cui la situazione giuridica da tutelare non è pienamente accertata (ossia nel momento di valutazione preliminare dell'atto di appello secondo quanto previsto dagli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.).
Il richiamo alla manifesta infondatezza (correlata al dolo e alla colpa grave dell'appellante) è pienamente adeguato se si pensa che, ai sensi della legge 228/12, la declaratoria di inammissibilità porta con sé (a carico dell'appellante) la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato. Tale circostanza conferma che la ratio della suddetta disposizione è quella di sanzionare l'abuso dello strumento del processo che si verifica solo nel caso di manifesta infondatezza del gravame.
Nel caso che ci occupa, ponendosi nell'ottica della valutazione prima facie della manifesta infondatezza, deve escludersi l'inammissibilità del gravame spiegato ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.. Ciò in quanto nel giudizio in esame la Corte per accertare la fondatezza della pretesa restitutoria vantata da deve valutare se Pt_1
l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. superi o meno l'importo residuo della sorte capitale originariamente mutuata sulla base della documentazione in atti e, segnatamente, dell'articolata sentenza n.164/2004.
Passando all'esame del merito della causa la Corte ritiene infondate le censure innanzi espresse per le seguenti ragioni. Com'è noto l'art. 654 c.p.p., disciplinando l'efficacia preclusiva del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli per le restituzioni o il risarcimento del danno - il cui rapporto con il giudicato penale viene invece disciplinato dagli artt. 651 e 652 c.p.p.- stabilisce che nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel giudizio penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 02/08/2004, n. 14770).
La disposizione citata si configura come norma di chiusura delle disposizioni che si pongono come eccezioni al principio che esclude la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti intervenuto in sede penale, in ragione dell'autonomia e della separatezza tra i giudizi.
Dal punto di vista soggettivo, si applica “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale”; dal punto di vista oggettivo, si riferisce all'azione civile, diversa dalle restituzioni e dal risarcimento del danno derivante dal reato, ed ai giudizi amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo.
I suoi limiti si riscontrano nell'efficacia di giudicato riservata ai soli fatti materiali che hanno formato oggetto dell'accertamento del giudizio penale, in quanto oggetto dell'imputazione e, pertanto, fatti compresi nell'elemento oggettivo del reato, escludendo invece la rilevanza del giudicato rispetto alla qualificazione giuridica e a fatti secondari dai quali si è tratto il convincimento (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , 23/04/2020 , n. 8052: “Il giudicato penale in ordine all'accertamento dei fatti materiali, ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna, è vincolante nel giudizio civile;
in particolare, tale efficacia vincolante è invocabile, ex art. 654 c.p.p. , tra coloro che parteciparono al processo penale, purchè la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa” e Cass. civ. Sez. V Sent., 18/01/2008, n. 1014
: “L'art. 654 cod. proc. pen., è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione, con la conseguenza che, dal punto di vista oggettivo, nel giudizio tributario l'efficacia deve ritenersi limitata ad accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione, senza estendersi ad elementi di valutazione, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato”).
Orbene nel caso di specie va ritenuto che la sentenza penale di condanna abbia efficacia di giudicato nei confronti di ai sensi Pt_1 dell'art. 654 c.p.p. atteso che si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, i fatti accertati sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Ed invero come innanzi esposto il giudizio in esame ha ad oggetto la pretesa del al pagamento di € 15.493,71 a titolo di restituzione Pt_1
del residuo della sorte capitale precedentemente prestata allo
. CP_1
Orbene la sentenza n.164/04, pacificamente passata in giudicato, con cui il Tribunale penale di Lecce ha condannato Parte_1
, tra l'altro, per il reato di usura commesso in danno di
[...]
dal maggio 1998 sino al marzo 2002, ha Controparte_1
accertato che aveva concesso a Parte_1 CP_1
prestiti, in più soluzioni e per più anni, per un ammontare complessivo di L. 51.600.000, che lo veva restituito al a CP_1 Pt_1
titolo di sorte capitale, soltanto la somma di L. 21.600.000, restando così debitore della residua somma di L. 30.000.000 e consegnando in garanzia un assegno di euro 15.493,71 (pari a 30.000.000 di lire); su questi importi aveva sempre corrisposto interessi di importo accertato come usurario dal Tribunale di Lecce, per un ammontare complessivo stimato dal consulente tecnico del pubblico ministero nella misura di
L. 58.118.000, somma che compare anche nel capo di imputazione.
Come si evince dalla sentenza n.164/04, in relazione a tale somma va precisato che l'importo di L. 14.000.000 (corrispondente a quattro assegni di L.
3.500.000 ciascuno) era stato dallo corrisposto CP_1
non a titolo di interessi ma in relazione ad altre operazioni economiche con l'odierno appellante, mentre la somma di L. 3.550.000 (portata dall'assegno bancario di € 1.833,42) non risulta effettivamente incassata, in conseguenza della denuncia fatta dallo CP_1
Va di conseguenza ritenuto accertato, per quanto rileva nel presente giudizio, che lo ha corrisposto a titolo di interessi usurari la CP_1
somma di L. 40.568.000 (pari ad € 20.951,62).
Deve pertanto reputarsi che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, superi l'importo residuo - € 15.493,70 - della sorte capitale originariamente mutuata, sicché deve condividersi la statuizione del giudice di prime cure secondo cui il non possa pretendere Pt_1
alcunché a titolo di restituzione del capitale.
Va ritenuta inammissibile ex art.345 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta nell'atto di appello la censura secondo cui la somma ancora dovuta dallo ammonterebbe ad euro 30.493,71, CP_1
comprendendo sia la “residua sorte capitale originariamente mutuata” (euro 15.493,71) sia la provvisionale (euro15.000) e pertanto sarebbe superiore all'importo degli interessi illeciti corrisposti.
In conclusione, va ritenuta infondata la pretesa creditoria avanzata da non potendo questi pretendere alcunché a titolo di restituzione Pt_1
del capitale.
L'appello dev'essere di conseguenza rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 20.02.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Barbara Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.165/2020 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2024, promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Calabro Francesco;
-APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Isabella Fersini;
- APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 25.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL
PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione depositato per la notifica il
22.4.2014 proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 662/14 emesso dal Tribunale di Lecce il giorno
11.3.2014, con cui gli aveva intimato il Parte_1
pagamento di € 15.493,71, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione del residuo della sorte capitale precedentemente prestata allo stesso opponente, come risultante dall'assegno bancario n.
0000002678-00 tratto dal c/c n. 198 acceso presso la Rolo Banca- filiale di Tricase e come appurato con la sentenza n. 164/06, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Lecce aveva definito il procedimento iscritto al R.G.N.R. N. 1765/02. L'opponente, in particolare, eccepiva l'inidoneità del titolo di credito esibito in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che lo stesso era stato prodotto soltanto in copia senza alcuna attestazione di conformità e considerando che era privo dell'indicazione della data
e del luogo di emissione. Inoltre il titolo era stato emesso dalla MCS
DI CARACCIOLO PATRIZIA-PRODUZIONE CALZE e, dunque, non risultava in alcun modo riferibile allo L'opponente, inoltre, CP_1
eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dal Pt_1
e, nel merito, deduceva comunque l'infondatezza della stessa atteso che, come rilevato nel procedimento penale definito con la sentenza n.
164/06, la somma pretesa dall'opposto era stata già ampiamente corrisposta, dato che a fronte della consegna in prestito di somme di denaro pari a L. 51.600.000 erano stati appurati versamenti, tramite contanti ed assegni, per un ammontare complessivo di L. 58.118.000 che, dunque, in ragione dell'accertata usurarietà del tasso di interessi praticato, avrebbero tutt'al più giustificato un credito dell'odierno opponente. Pertanto questi concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, che fosse dichiarata la prescrizione e
l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, producendo copia autentica dell'assegno posto a base del ricorso monitorio ed evidenziando come nonostante la mancata indicazione della data e del luogo di emissione lo stesso potesse comunque valere come promessa di pagamento.
L'opposto, inoltre, evidenziava come nel procedimento penale a suo carico, tra l'altro, per il reato di usura, definito con la sentenza n.
164/06, passata in giudicato, era stato appurato che lo CP_1
agiva come amministratore di fatto della MCS DI CARACCIOLO
PATRIZIA-PRODUZIONE CALZE, solo formalmente intestata a sua cognata. Nel merito, poi, l'opposto deduceva come proprio nel medesimo procedimento penale, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso alle udienze del 28/4/04 e del 30/11/05, fosse CP_1 stato appurato che l'importo di € 15.493,71 corrispondesse al residuo capitale di L. 30.000.000, che non era stato mai restituito. Pertanto, evidenziando come anche in sede penale fosse stato accertato che le somme realmente corrisposte erano ben inferiori a L. 58.118.000, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dello l pagamento della somma dovuta oltre CP_1
interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.5.2018 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2382 del 8.07.2019 con la quale il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 662/14, condannando
[...] al pagamento delle spese di lite in favore del difensore Parte_1
antistatario di Controparte_1
In particolare, il Tribunale preliminarmente ha affermato di non dover esaminare i profili di opposizione relativi all'assegno bancario n.
0000002678-00 tratto sul c/c n. 198 acceso presso la Rolo Banca- filiale di Tricase ritenendo che il suddetto titolo non possa essere utilizzato ai fini della decisione alla luce del provvedimento di confisca del 10/7/14, confermato dalla Suprema Corte.
Ancora in via preliminare ha rilevato come la domanda restitutoria formulata dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo non potesse ritenersi prescritta.
Il giudice di prime cure ha escluso che l'opposto potesse pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, superasse l'importo del residuo della sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig.
[...]
instando acché, in riforma della sentenza impugnata Parte_1
fosse accolta la sua domanda di pagamento della somma di euro
15.493,71 ovvero della minore somma (euro 15.223,11) risultante dalla differenza tra quanto ricevuto dallo a titolo di CP_1
provvisionale e residuo sorte capitale (euro 30.493,71) e quanto dallo stesso corrisposto a titolo di interessi illeciti (euro 15.270,60); il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. CP_1
, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del
[...]
gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 25.11.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione Con un unico articolato motivo di appello il sig. censura la Pt_1
sentenza gravata laddove ritiene che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. superi l'importo residuo della sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71.
Deduce l'appellante che gli interessi suddetti siano quantificabili in euro 15.270,60 e pertanto risultino inferiori rispetto alla suindicata somma di € 15.493,71.
Contesta il come il giudice di prime cure, pur muovendo dal Pt_1
corretto presupposto di poter valutare la fondatezza della pretesa restitutoria dell'appellante non solo sulla base dell'assegno bancario confiscato e della sentenza irrevocabile, ma anche delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale del procedimento penale, abbia errato nel quantificare in 58.110.000 lire la somma da lui percepita a titolo di interessi.
Pertanto, secondo l'appellante, l'importo versato a tale titolo andrebbe rideterminato, pur senza mettere in discussione la sussistenza del reato di usura, alla luce delle seguenti indicazioni contenute nella sentenza penale n. 1641.2006: “ Nella colonna degli interessi corrisposti secondo la versione fornita dalla persona offesa, il dott. ha Per_1
riportato due versamenti in contanti di L.
1.600.000 e L.1500.000 effettuati da in data 28.9.98 e 1.10.98 sul conto corrente del CP_1
Marzo, nonché una trafila di assegni emessi da e con CP_1
indicazione del quale primo giratario (tranne in qualche caso), Pt_1
per un ammontare complessivo di L 58.118.000” .
In particolare, secondo il Marzo, l'inciso "tranne in qualche caso” si riferirebbe ad una serie di assegni, del valore complessivo di lire
11.000.000, presenti nel prospetto riepilogativo dei rapporti finanziari tra le parti predisposto dal dott. , che non riguarderebbero il Per_1
Marzo né come primo giratario, né come beneficiario.
Di conseguenza anche il valore di tali assegni andrebbe scomputato dall'importo degli interessi corrisposti di euro 58.118.000 indicato nel capo di imputazione formulato nel procedimento 1765/02 R.G.N.R. Deduce altresì il Marzo come, a seguito della corresponsione a favore dello FA della somma di 15.000 euro a titolo di provvisionale, la somma dovuta dall'appellato vada quantificata in euro 30.493,71, comprendendo sia la “residua sorte capitale originariamente mutuata” (euro 15.493,71), sia la provvisionale (euro15.000) e risulti pertanto nettamente superiore rispetto all'importo degli interessi illeciti corrisposti.
Preliminarmente all'esame del merito vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposte dallo ai sensi CP_1
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c,.
In particolare, parte appellata ha eccepito quanto segue:
-l'inammissibilità del gravame spiegato per violazione del suddetto art. 342 c.p.c. inerente i filtri introdotti dalla legge 134/2012 in merito alla “specificità” dei motivi di gravame;
a tal riguardo il sig. CP_1
ha rilevato come l'atto d'appello difetti del requisito della necessaria indicazione delle parti della sentenza che si intende appellare, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e della confutazione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prima istanza mediante la puntuale definizione dei cambiamenti che reputa debbano essere apportati all'iter medesimo dal giudice d'appello;
-l'improcedibilità dell'atto di appello per difetto di ogni ragionevole probabilità di accoglimento;
a tal riguardo parte appellata ha rilevato come le censure proposte non integrino la sussistenza del minimo fumus bonis iuris necessario per superare lo sbarramento introdottodall'art.348 bis c.p.c.
Le eccezioni sopra riportate non devono essere accolte per i seguenti motivi.
In merito all'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa
Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
In merito all'asserito difetto della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame spiegato ai sensi dell'art.348bis c.p.c., deve rilevarsi in via preliminare che il codice di rito non evidenzia in modo chiaro e puntuale i casi in cui si configura tale probabilità.
Pertanto è stato dato largo spazio all' attività interpretativa che si è mossa lungo tre filoni.
Un primo orientamento ha inteso il requisito di legge come manifesta infondatezza, sicchè l'atto di appello sarebbe inammissibile quando è prima facie infondato, tale da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia (v. tra le tante Cass. 27 marzo 2014,
n.7273; Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25 Gennaio 2013 in
“ La nuova procedura civile”, 2, 2013;).
Un secondo orientamento interpreta tale requisito come fumus boni iuris comunemente richiamato nelle misure cautelari. Il fumus viene inteso come apparenza del diritto di cui si vuole richiedere la tutela che deve apparire verosimile alla luce degli elementi di prova acquisiti (v.
Corte di appello di Milano 10 Ottobre 2012).
Un terzo orientamento configura la ragionevole probabilità di accoglimento nell'ipotesi in cui la pretesa dell'appellante è confortata da precedenti giurisprudenziali (v. Corte di appello d i Napoli ord. 19
Febbraio 2013 in “La Nuova procedura civile”.com, 2013, Corte di
Appello di Palermo, sezione terza, ord. 15 Aprile 2013, in “La Nuova
Procedura civile”, 3, 2013, 201).
La Corte ritiene maggiormente condivisibile il primo orientamento, in quanto tutela in modo adeguato il diritto al processo salvaguardato dall' art. 24 della Costituzione. Tale diritto non deve essere trascurato in una fase in cui la situazione giuridica da tutelare non è pienamente accertata (ossia nel momento di valutazione preliminare dell'atto di appello secondo quanto previsto dagli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.).
Il richiamo alla manifesta infondatezza (correlata al dolo e alla colpa grave dell'appellante) è pienamente adeguato se si pensa che, ai sensi della legge 228/12, la declaratoria di inammissibilità porta con sé (a carico dell'appellante) la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato. Tale circostanza conferma che la ratio della suddetta disposizione è quella di sanzionare l'abuso dello strumento del processo che si verifica solo nel caso di manifesta infondatezza del gravame.
Nel caso che ci occupa, ponendosi nell'ottica della valutazione prima facie della manifesta infondatezza, deve escludersi l'inammissibilità del gravame spiegato ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.. Ciò in quanto nel giudizio in esame la Corte per accertare la fondatezza della pretesa restitutoria vantata da deve valutare se Pt_1
l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. superi o meno l'importo residuo della sorte capitale originariamente mutuata sulla base della documentazione in atti e, segnatamente, dell'articolata sentenza n.164/2004.
Passando all'esame del merito della causa la Corte ritiene infondate le censure innanzi espresse per le seguenti ragioni. Com'è noto l'art. 654 c.p.p., disciplinando l'efficacia preclusiva del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli per le restituzioni o il risarcimento del danno - il cui rapporto con il giudicato penale viene invece disciplinato dagli artt. 651 e 652 c.p.p.- stabilisce che nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel giudizio penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 02/08/2004, n. 14770).
La disposizione citata si configura come norma di chiusura delle disposizioni che si pongono come eccezioni al principio che esclude la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti intervenuto in sede penale, in ragione dell'autonomia e della separatezza tra i giudizi.
Dal punto di vista soggettivo, si applica “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale”; dal punto di vista oggettivo, si riferisce all'azione civile, diversa dalle restituzioni e dal risarcimento del danno derivante dal reato, ed ai giudizi amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo.
I suoi limiti si riscontrano nell'efficacia di giudicato riservata ai soli fatti materiali che hanno formato oggetto dell'accertamento del giudizio penale, in quanto oggetto dell'imputazione e, pertanto, fatti compresi nell'elemento oggettivo del reato, escludendo invece la rilevanza del giudicato rispetto alla qualificazione giuridica e a fatti secondari dai quali si è tratto il convincimento (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , 23/04/2020 , n. 8052: “Il giudicato penale in ordine all'accertamento dei fatti materiali, ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna, è vincolante nel giudizio civile;
in particolare, tale efficacia vincolante è invocabile, ex art. 654 c.p.p. , tra coloro che parteciparono al processo penale, purchè la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa” e Cass. civ. Sez. V Sent., 18/01/2008, n. 1014
: “L'art. 654 cod. proc. pen., è norma che, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione, con la conseguenza che, dal punto di vista oggettivo, nel giudizio tributario l'efficacia deve ritenersi limitata ad accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione, senza estendersi ad elementi di valutazione, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato”).
Orbene nel caso di specie va ritenuto che la sentenza penale di condanna abbia efficacia di giudicato nei confronti di ai sensi Pt_1 dell'art. 654 c.p.p. atteso che si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, i fatti accertati sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Ed invero come innanzi esposto il giudizio in esame ha ad oggetto la pretesa del al pagamento di € 15.493,71 a titolo di restituzione Pt_1
del residuo della sorte capitale precedentemente prestata allo
. CP_1
Orbene la sentenza n.164/04, pacificamente passata in giudicato, con cui il Tribunale penale di Lecce ha condannato Parte_1
, tra l'altro, per il reato di usura commesso in danno di
[...]
dal maggio 1998 sino al marzo 2002, ha Controparte_1
accertato che aveva concesso a Parte_1 CP_1
prestiti, in più soluzioni e per più anni, per un ammontare complessivo di L. 51.600.000, che lo veva restituito al a CP_1 Pt_1
titolo di sorte capitale, soltanto la somma di L. 21.600.000, restando così debitore della residua somma di L. 30.000.000 e consegnando in garanzia un assegno di euro 15.493,71 (pari a 30.000.000 di lire); su questi importi aveva sempre corrisposto interessi di importo accertato come usurario dal Tribunale di Lecce, per un ammontare complessivo stimato dal consulente tecnico del pubblico ministero nella misura di
L. 58.118.000, somma che compare anche nel capo di imputazione.
Come si evince dalla sentenza n.164/04, in relazione a tale somma va precisato che l'importo di L. 14.000.000 (corrispondente a quattro assegni di L.
3.500.000 ciascuno) era stato dallo corrisposto CP_1
non a titolo di interessi ma in relazione ad altre operazioni economiche con l'odierno appellante, mentre la somma di L. 3.550.000 (portata dall'assegno bancario di € 1.833,42) non risulta effettivamente incassata, in conseguenza della denuncia fatta dallo CP_1
Va di conseguenza ritenuto accertato, per quanto rileva nel presente giudizio, che lo ha corrisposto a titolo di interessi usurari la CP_1
somma di L. 40.568.000 (pari ad € 20.951,62).
Deve pertanto reputarsi che l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, superi l'importo residuo - € 15.493,70 - della sorte capitale originariamente mutuata, sicché deve condividersi la statuizione del giudice di prime cure secondo cui il non possa pretendere Pt_1
alcunché a titolo di restituzione del capitale.
Va ritenuta inammissibile ex art.345 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta nell'atto di appello la censura secondo cui la somma ancora dovuta dallo ammonterebbe ad euro 30.493,71, CP_1
comprendendo sia la “residua sorte capitale originariamente mutuata” (euro 15.493,71) sia la provvisionale (euro15.000) e pertanto sarebbe superiore all'importo degli interessi illeciti corrisposti.
In conclusione, va ritenuta infondata la pretesa creditoria avanzata da non potendo questi pretendere alcunché a titolo di restituzione Pt_1
del capitale.
L'appello dev'essere di conseguenza rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 20.02.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Barbara Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.