Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 161/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RATTO VALERIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ATTUBATO Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.3.2025, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di status e parte resistente non si è opposta. Entrambe le parti hanno rinunciato alla concessione di termini 190 c.p.c. con riferimento alla pronuncia sullo status ed hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
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Con ricorso depositato in data 17.1.2023, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dalla moglie, , sposata in data 4.2.1982 in Como. Controparte_1
Con memoria difensiva depositata in data 25.9.2023, ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedendo al Tribunale di porre a carico del marito un contributo al proprio mantenimento di €
2.500 mensili.
Sentite le parti, all'esito dell'udienza presidenziale del 4.7.2024, il Presidente delegato ha recepito il seguente accordo provvisorio tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il marito verserà alla moglie, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 1.750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI).
Ha quindi nominato la dott.ssa Manenti Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 14.3.2025, attese le richieste delle parti, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione in relazione alla pronuncia sullo status, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando ogni ulteriore provvedimento all'ordinanza di remissione della causa sul ruolo.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e si sono sposati in Como in data 4.2.1982 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Como -atto n. 25, parte II, serie A, anno 1982). Per_ Per Dalla loro unione sono nati i figli (nato l'[...]), (nato il [...]) ed (nata il Per_2
3.6.1993).
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno, come risulta dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nel corso del giudizio. Del resto, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ. 30.1.2013 n. 2183).
Nel caso di specie, i motivi posti alla base delle domande formulate dalle parti, l'interruzione da tempo della convivenza e di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione sia ormai profondo e irreversibile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria, con separata ordinanza pronunciata contestualmente, per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Como in data 4.2.1982 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Como -atto n. 25, parte II, serie A, anno 1982);
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;
RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 4.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
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