TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3855/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/02/2025 da
nata a [...]il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 27020 TROMELLO ITALIA con l'Avv. PONS ELENA ANASTASIA e l'avv.to BRACCI MARINELLA RICORRENTE e
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20011 CORBETTA ITALIA con l'Avv. GALIMBERTI ELEONORA MARTA CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.2.2025 e 21.2.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE raggiunte all'udienza del 24.6.2025
Conferma del contributo per il mantenimento di nella misura pari a quella oggi determinata Per_1 di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio. Parte_1 CP_1
dalla loro unione é nata il [...] nata [...] Per_1
La responsabilità genitoriale è stata regolamentata con decreto del 14.6.2019 decreto 1368 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/02/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la revoca dell'obbligo sul medesimo esistente di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre della stessa l'importo di € 300,00 mensile oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie alla medesima riferibili, evidenziando che la ragazza – oggi maggiorenne- aveva da tempo interrotto gli studi, aveva iniziato dei corsi senza mai portarli a termine, aveva ingiustificatamente rifiutato più offerte di lavoro dal medesimo procurate.
ritualmente costituitasi in giudizio contestava la pretesa del ricorrente CP_1 evidenziano che, diversamente da quanto dal medesimo rappresentato, la figli non poteva dirsi in una condizione di colpevole inerzia rispetto alla ricerca di una attività lavorativa. Precisava che Per_1 aveva avuto plurime difficoltà in ambito scolastico ma che si era presto attivata per la ricerca di un attività lavorativa e in particolare aveva
• Da giugno 2023 al dicembre 2023 aveva lavorato come cameriera presso l' “Osteria San Carlo” di Cornaredo;
• dal marzo 2024 al settembre 2024 ha lavorato come cameriera in un bar situato a Santo Stefano Ticino;
• successivamente, solo per un mese, ha svolto la medesima attività presso il ristorante situato all'interno del centro commerciale il “Destriero” di Vittuone;
• dall'aprile 2025 ad oggi, svolge l'attività di cameriera presso il ristorante sito a Santo Stefano Ticino con contratto a tempo determinato avente scadenza a luglio 2025.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.6.2024 le parti venivano sentite dal Giudice Delegato Il padre dichiarava: ho avuto le informazioni sull'attività lavorativa in parte da e in parte Per_1 da conoscenti che frequentano i locali dove lei ha lavorato. A me ha sempre detto che voleva fare la barista. Quest'anno mia figlia, arrabbiata, mi ha telefonato perché ha saputo di questa causa e nel corso della telefonata mi ha detto che avrebbe iniziato un corso ASO. Sto versando l'assegno di mantenimento concordato che oggi ammonta a 300 euro. A me può anche stare bene che lei decida di fare il corso aso purché frequenti con regolarità e lo porti effettivamente a termine visto che la scuola l'ha abbandonata nel 2021 senza frequentare la terza: si era iscritta in terza e già a dicembre aveva fatto il 50% delle assenze consentite e quindi la scuola non ha neppure emesso la pagella. Sono operaio e guadagno circa 1650 oltre 13sima e 14esima. Mi sono informato è un corso di 700 ore di cui 400 di teoria e 300 di stage: la mia preoccupazione è che lei si iscriva “ per ripicca” ossia che lo faccia senza poi portalo a termine.
La madre dichiarava: è vero che ha abbandonata la scuola. Ho fatto di tutto perché non Per_1 abbandonasse. Oggi si è resa conto di aver sbagliato a non avere un titolo. Sono stata io a consigliarle un corso ASO. Lei mi ha detto che forse è più portata per altro e penso che potrebbe frequentare un corso di perfezionamento come estetista che era poi la scuola che aveva iniziato come parrucchiera. Faccio presente che mia figlia era andata a convivere con un ragazzo a Mortara e cercava lavoro in zona: noi avevamo litigato perché io non volevo frequentasse quella persona. Tramite un annuncio aveva trovato quel lavoro che era vicino a dove lei viveva. Le piaceva anche. Il ragazzo le ha messo le mani addosso: ha capito che io avevo ragione e quindi è tornata a casa. Quindi non riusciva più ad andare a Corbetta per lavorare perché era troppo lontano non avendo peraltro lei la patente. Ha cercato qualcosa più vicino a casa: ha lavorato come barista saltuari, di tre mesi. Anche in questo momento ha un contratto precario per 3 mesi : prende circa 400 euro al mese perché fa 15 ore settimanali.
Il Giudice Delegato, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa che le parti accettavano : “Conferma del contributo per il mantenimento di nella misura pari a quella Per_1 oggi determinata di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà”. I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
Sul mantenimento di Per_1
Il Tribunale ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti pochi giorni fa , deve essere nella presente sede ratificata e fatta propria dal Collegio dal momento che la stessa, nel contesto dato, risulta la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di oltre che conforme a diritto. Per_1
Va infatti detto che la figlia delle parti, sebbene abbia da tempo terminato gli studi – abbandonando il corso che aveva intrapreso- e abbia tentato di immettersi nel modo del lavoro, non può dirsi ancora economicamente autosufficiente necessitando di un periodo di tempo – che si stima congruo individuare in un ulteriore anno- per consolidare la propria formazione, immettersi nel mondo del lavoro e rendersi economicamente indipendente. Entrambi i genitori, aderendo alla proposta del Giudice Delegato, hanno condiviso la necessità di riconoscere a un ulteriore anno per consolidare la propria posizione lavorativa e rendersi Per_1 economicamente autosufficiente, periodo scaduto il quale cesserà ogni obbligo contributivo e di mantenimento in capo al padre. Conseguente il sig. proseguirà nel versamento del contributo per il mantenimento di Pt_1 Per_1 nella misura pari a quella oggi determinata di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà senza ulteriori obblighi a carico del padre
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e visto l'accordo intervenuto tra le parti, le spese processuali debbono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3855 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica degli accordi di cui al decreto 1368 del 14.6.2019 del Tribunale di Milano così provvede:
1. Conferma l'obbligo per di corrispondere a il contributo per Parte_1 CP_1 mantenimento di nella misura pari a quella oggi determinata di euro 300 sino alla Per_1 mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà.
2. Revoca con decorrenza dalla mensilità di luglio 2026 ogni obbligo di mantenimento in capo a Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/02/2025 da
nata a [...]il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 27020 TROMELLO ITALIA con l'Avv. PONS ELENA ANASTASIA e l'avv.to BRACCI MARINELLA RICORRENTE e
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20011 CORBETTA ITALIA con l'Avv. GALIMBERTI ELEONORA MARTA CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.2.2025 e 21.2.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE raggiunte all'udienza del 24.6.2025
Conferma del contributo per il mantenimento di nella misura pari a quella oggi determinata Per_1 di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio. Parte_1 CP_1
dalla loro unione é nata il [...] nata [...] Per_1
La responsabilità genitoriale è stata regolamentata con decreto del 14.6.2019 decreto 1368 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/02/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la revoca dell'obbligo sul medesimo esistente di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre della stessa l'importo di € 300,00 mensile oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie alla medesima riferibili, evidenziando che la ragazza – oggi maggiorenne- aveva da tempo interrotto gli studi, aveva iniziato dei corsi senza mai portarli a termine, aveva ingiustificatamente rifiutato più offerte di lavoro dal medesimo procurate.
ritualmente costituitasi in giudizio contestava la pretesa del ricorrente CP_1 evidenziano che, diversamente da quanto dal medesimo rappresentato, la figli non poteva dirsi in una condizione di colpevole inerzia rispetto alla ricerca di una attività lavorativa. Precisava che Per_1 aveva avuto plurime difficoltà in ambito scolastico ma che si era presto attivata per la ricerca di un attività lavorativa e in particolare aveva
• Da giugno 2023 al dicembre 2023 aveva lavorato come cameriera presso l' “Osteria San Carlo” di Cornaredo;
• dal marzo 2024 al settembre 2024 ha lavorato come cameriera in un bar situato a Santo Stefano Ticino;
• successivamente, solo per un mese, ha svolto la medesima attività presso il ristorante situato all'interno del centro commerciale il “Destriero” di Vittuone;
• dall'aprile 2025 ad oggi, svolge l'attività di cameriera presso il ristorante sito a Santo Stefano Ticino con contratto a tempo determinato avente scadenza a luglio 2025.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.6.2024 le parti venivano sentite dal Giudice Delegato Il padre dichiarava: ho avuto le informazioni sull'attività lavorativa in parte da e in parte Per_1 da conoscenti che frequentano i locali dove lei ha lavorato. A me ha sempre detto che voleva fare la barista. Quest'anno mia figlia, arrabbiata, mi ha telefonato perché ha saputo di questa causa e nel corso della telefonata mi ha detto che avrebbe iniziato un corso ASO. Sto versando l'assegno di mantenimento concordato che oggi ammonta a 300 euro. A me può anche stare bene che lei decida di fare il corso aso purché frequenti con regolarità e lo porti effettivamente a termine visto che la scuola l'ha abbandonata nel 2021 senza frequentare la terza: si era iscritta in terza e già a dicembre aveva fatto il 50% delle assenze consentite e quindi la scuola non ha neppure emesso la pagella. Sono operaio e guadagno circa 1650 oltre 13sima e 14esima. Mi sono informato è un corso di 700 ore di cui 400 di teoria e 300 di stage: la mia preoccupazione è che lei si iscriva “ per ripicca” ossia che lo faccia senza poi portalo a termine.
La madre dichiarava: è vero che ha abbandonata la scuola. Ho fatto di tutto perché non Per_1 abbandonasse. Oggi si è resa conto di aver sbagliato a non avere un titolo. Sono stata io a consigliarle un corso ASO. Lei mi ha detto che forse è più portata per altro e penso che potrebbe frequentare un corso di perfezionamento come estetista che era poi la scuola che aveva iniziato come parrucchiera. Faccio presente che mia figlia era andata a convivere con un ragazzo a Mortara e cercava lavoro in zona: noi avevamo litigato perché io non volevo frequentasse quella persona. Tramite un annuncio aveva trovato quel lavoro che era vicino a dove lei viveva. Le piaceva anche. Il ragazzo le ha messo le mani addosso: ha capito che io avevo ragione e quindi è tornata a casa. Quindi non riusciva più ad andare a Corbetta per lavorare perché era troppo lontano non avendo peraltro lei la patente. Ha cercato qualcosa più vicino a casa: ha lavorato come barista saltuari, di tre mesi. Anche in questo momento ha un contratto precario per 3 mesi : prende circa 400 euro al mese perché fa 15 ore settimanali.
Il Giudice Delegato, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa che le parti accettavano : “Conferma del contributo per il mantenimento di nella misura pari a quella Per_1 oggi determinata di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà”. I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
Sul mantenimento di Per_1
Il Tribunale ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti pochi giorni fa , deve essere nella presente sede ratificata e fatta propria dal Collegio dal momento che la stessa, nel contesto dato, risulta la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze di oltre che conforme a diritto. Per_1
Va infatti detto che la figlia delle parti, sebbene abbia da tempo terminato gli studi – abbandonando il corso che aveva intrapreso- e abbia tentato di immettersi nel modo del lavoro, non può dirsi ancora economicamente autosufficiente necessitando di un periodo di tempo – che si stima congruo individuare in un ulteriore anno- per consolidare la propria formazione, immettersi nel mondo del lavoro e rendersi economicamente indipendente. Entrambi i genitori, aderendo alla proposta del Giudice Delegato, hanno condiviso la necessità di riconoscere a un ulteriore anno per consolidare la propria posizione lavorativa e rendersi Per_1 economicamente autosufficiente, periodo scaduto il quale cesserà ogni obbligo contributivo e di mantenimento in capo al padre. Conseguente il sig. proseguirà nel versamento del contributo per il mantenimento di Pt_1 Per_1 nella misura pari a quella oggi determinata di euro 300 sino alla mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà senza ulteriori obblighi a carico del padre
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e visto l'accordo intervenuto tra le parti, le spese processuali debbono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3855 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica degli accordi di cui al decreto 1368 del 14.6.2019 del Tribunale di Milano così provvede:
1. Conferma l'obbligo per di corrispondere a il contributo per Parte_1 CP_1 mantenimento di nella misura pari a quella oggi determinata di euro 300 sino alla Per_1 mensilità di giugno 2026 compresa. Successivamente l'assegno cesserà.
2. Revoca con decorrenza dalla mensilità di luglio 2026 ogni obbligo di mantenimento in capo a Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai