CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 383 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022, avverso la sentenza n. 1484/2022(RG 6455/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di risarcimento danno biologico differenziale, promossa da:
Parte_1 titolare della ditta Italblock, rappr. e dif. dall' avv. F. LAROCCA
- Appellante -
contro
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. CAPONIO
-Appellato-
OGGETTO: "danno biologico differenziale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/11/2022 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda dell'ex dipendente [...]
CP_1 , condannandolo a versare in suo favore € 142.326,97 a titolo di danno non patrimoniale differenziale oltre spese, in conseguenza dell'infortunio occorso al dipendente sul posto di lavoro in data 25/7/2006, in quanto imputabile a responsabilità colpevole del datore di lavoro. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato provata la responsabilità del datore di lavoro, senza considerare la grave imprudenza del lavoratore, che con la sua condotta abnorme aveva causato il sinistro;
in ogni caso tale condotta imprudente avrebbe dovuto essere considerata per ridurre il danno, avendo il dipendente concorso a causarlo. Riproponeva in appello, poi, tutte le eccezioni preliminari già superate in primo grado, ossia mancato rispetto le termine di dieci giorni per notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, competenza del
Tribunale ordinario e mancato esperimento della mediazione obbligatoria, difetto di legittimazione passiva dell'istante e prescrizione del diritto al risarcimento. Tanto premesso ha domandato di riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di risarcimento danni del lavoratore.
Si è costituito l'appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Le questioni preliminari sono infondate e il Tribunale ha ben motivato su ognuna di esse. Trattasi di una controversia di lavoro, in quanto fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, perciò non soggetta alla mediazione obbligatoria delle cause di risarcimento del danno. La causa è stata correttamente instaurata contro essendo il Parte_1 "
titolare della ditta individuale per cui il CP_1 lavorava, quindi si identificava con la stessa.
Nessuna prescrizione è maturata, atteso che il termine è decennale ed è stato interrotto per tutta la durata del processo penale, stante la costituzione in sede civile del lavoratore danneggiato nei tre gradi di giudizio, protrattisi dal 2008 al 2016; mentre nel 2017 il lavoratore ha richiesto stragiudizialmente il risarcimento del danno. Irrilevante poi si appalesa il mancato rispetto del termine dei dieci giorni per notificare il ricorso e il decreto di fissazione in primo grado, non essendo un termine a difesa del resistente, risultando rilevante solo il rispetto del termine dei trenta giorni tra la notifica del decreto e la prima udienza.
Passando al merito, si rileva, come già chiarito dal giudice di primo grado, che per giurisprudenza consolidata "Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c".
Si sostiene in particolare che "Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto (Cass. n. 11467/2020). La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 2083 del 2013)."
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui in primo grado in sede penale il Pt_1 è stato condannato per avere causato il sinistro, non avendo adottato tutte le cautele richieste dalla legge per evitare il danno, essendo emerso che il macchinario che aveva amputato la mano al lavoratore (una impastatrice di cemento) presentava molte carenze strutturali: innanzitutto esso non era dotato del dispositivo che controlla il grado di umidità dell'impasto, per cui gli operai erano costretti per verificare la corretta dose di umidità e la consistenza dell'impasto ad aprire l'impastatrice e controllare visivamente la densità del cemento;
anzi dalla deposizione di Tes_1
[...] dipendente della ditta, gli operai avevano l'indicazione dal datore di lavoro di controllare manualmente la consistenza dell'impasto inserendo la mano nell'impastatrice in funzione;
in secondo luogo il macchinario era sopraelevato e costringeva gli operai, per effettuare l'operazione di controllo visivo dell'impasto, a salire su una pedana, esponendosi a pericolo;
poi la macchina impastatrice non era dotata di dispositivo di arresto automatico in caso di apertura della griglia, né funzionava il pulsante rosso di spegnimento posto sul lato della macchina.
L'unico modo di spegnere la macchina era interrompere l'energia elettrica dal quadro generale posto in uno stanzino, ma gli operai non erano autorizzati a spegnere completamente la macchina ogniqualvolta dovessero controllare l'impasto, per cui per volontà del datore di lavoro l'operazione doveva avvenire a macchinario in funzione.
È evidente allora la responsabilità del datore di lavoro, che ha ordinato o comunque preteso dai lavoratori che a macchinario acceso infilassero le mani per controllare la densità dell'impasto, e questa operazione veniva fatta quotidianamente dagli stessi. Né funzionava il bottone rosso di emergenza che avrebbe potuto interrompere il ciclo in caso di pericolo.
Ciò ha causato il sinistro, perché CP_1 stava compiendo l'operazione quotidiana di verifica della consistenza dell'impasto quando è scivolato o ha infilato la mano un po' più in profondità urtando contro le lame impastatrici. Il Tribunale ha concluso escludendo la condotta abnorme del lavoratore, perché le carenze della macchina erano molteplici e se vi fosse stato, per esempio, il solo dispositivo di arresto automatico al sollevamento del coperchio, il sinistro non si sarebbe verificato. Peraltro tale dispositivo è stato inserito dopo il sinistro, a riprova che esso fosse necessario. Il Tribunale in sede penale ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno causato al lavoratore, liquidando una provvisionale di € 50.000,00 e rinviando per la definitiva determinazione in sede civile. La Corte
d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato;
in Cassazione poi è stata confermata la statuizione d'appello sulla prescrizione confermando le statuizioni assunte sul piano civile.
Dunque il giudizio instaurato conseguentemente in sede civile non può rimettere in discussione la responsabilità del datore di lavoro nella causazione del sinistro, che è stata accertata in modo definitivo ai fini civilistici. Solo si può discutere in sede civile sull'esistenza ed entità del danno in concreto sofferto dal lavoratore. Non può dunque approfondirsi l'eventuale responsabilità esclusiva del lavoratore, perché la responsabilità del datore di lavoro è indiscutibile.
Sul punto si sostiene anche in giurisprudenza che “L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. "2. Invero nel caso di specie il Tribunale non ha preso una posizione netta sul concorso di colpa, poiché ai fini della responsabilità colpevole del datore di lavoro era sufficiente accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente del datore di lavoro e l'evento ed escludere il fatto abnorme del lavoratore, circostanze emerse con sicurezza dall'istruttoria.
Il Tribunale ha però dato atto che solo i testimoni della difesa hanno negato che i lavoratori fossero soliti inserire le mani per controllare la densità dell'impasto, mentre i testi Testimone_2 e hanno affermato che il datore di lavoro avesse vietato loro di spegnere il Testimone_3
macchinario per controllare l'impasto e mancavano all'interno sonde o altri strumenti per verificare lo stato dell'impasto, per cui spesso i lavoratori controllavano l'impasto infilando le mani.
Ebbene quand' anche il datore di lavoro non avesse dato l'ordine di infilare le mani, il fatto stesso che abbia tollerato che i lavoratori spesso lo facessero, lo rende pienamente colpevole, tanto più che non aveva messo in condizione gli operai di verificare la densità dell'impasto in altra maniera.
Insomma il controllo visivo non era sufficiente ed egli non aveva dotato gli operai di strumenti da infilare o comunque sonde che consentissero loro di accertare l'umidità e la densità senza esporsi a pericolo. Dati questi i fatti, non è possibile compiere rispetto al comportamento del lavoratore una valutazione di imprudenza e colpa che riduca la responsabilità del datore di lavoro. Di fronte a queste gravi mancanze datoriali, insomma, il dipendente era costretto ad esporsi al pericolo per portare a termine un buon lavoro.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
5000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, in favore della parte appellata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 10/12/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa M. Agostinacchio Dott.ssa R.Do Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024
2 Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 26009 del 06/09/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 383 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022, avverso la sentenza n. 1484/2022(RG 6455/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di risarcimento danno biologico differenziale, promossa da:
Parte_1 titolare della ditta Italblock, rappr. e dif. dall' avv. F. LAROCCA
- Appellante -
contro
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. M. CAPONIO
-Appellato-
OGGETTO: "danno biologico differenziale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/11/2022 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda dell'ex dipendente [...]
CP_1 , condannandolo a versare in suo favore € 142.326,97 a titolo di danno non patrimoniale differenziale oltre spese, in conseguenza dell'infortunio occorso al dipendente sul posto di lavoro in data 25/7/2006, in quanto imputabile a responsabilità colpevole del datore di lavoro. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato provata la responsabilità del datore di lavoro, senza considerare la grave imprudenza del lavoratore, che con la sua condotta abnorme aveva causato il sinistro;
in ogni caso tale condotta imprudente avrebbe dovuto essere considerata per ridurre il danno, avendo il dipendente concorso a causarlo. Riproponeva in appello, poi, tutte le eccezioni preliminari già superate in primo grado, ossia mancato rispetto le termine di dieci giorni per notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza, competenza del
Tribunale ordinario e mancato esperimento della mediazione obbligatoria, difetto di legittimazione passiva dell'istante e prescrizione del diritto al risarcimento. Tanto premesso ha domandato di riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda di risarcimento danni del lavoratore.
Si è costituito l'appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Le questioni preliminari sono infondate e il Tribunale ha ben motivato su ognuna di esse. Trattasi di una controversia di lavoro, in quanto fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, perciò non soggetta alla mediazione obbligatoria delle cause di risarcimento del danno. La causa è stata correttamente instaurata contro essendo il Parte_1 "
titolare della ditta individuale per cui il CP_1 lavorava, quindi si identificava con la stessa.
Nessuna prescrizione è maturata, atteso che il termine è decennale ed è stato interrotto per tutta la durata del processo penale, stante la costituzione in sede civile del lavoratore danneggiato nei tre gradi di giudizio, protrattisi dal 2008 al 2016; mentre nel 2017 il lavoratore ha richiesto stragiudizialmente il risarcimento del danno. Irrilevante poi si appalesa il mancato rispetto del termine dei dieci giorni per notificare il ricorso e il decreto di fissazione in primo grado, non essendo un termine a difesa del resistente, risultando rilevante solo il rispetto del termine dei trenta giorni tra la notifica del decreto e la prima udienza.
Passando al merito, si rileva, come già chiarito dal giudice di primo grado, che per giurisprudenza consolidata "Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c".
Si sostiene in particolare che "Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto (Cass. n. 11467/2020). La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 2083 del 2013)."
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui in primo grado in sede penale il Pt_1 è stato condannato per avere causato il sinistro, non avendo adottato tutte le cautele richieste dalla legge per evitare il danno, essendo emerso che il macchinario che aveva amputato la mano al lavoratore (una impastatrice di cemento) presentava molte carenze strutturali: innanzitutto esso non era dotato del dispositivo che controlla il grado di umidità dell'impasto, per cui gli operai erano costretti per verificare la corretta dose di umidità e la consistenza dell'impasto ad aprire l'impastatrice e controllare visivamente la densità del cemento;
anzi dalla deposizione di Tes_1
[...] dipendente della ditta, gli operai avevano l'indicazione dal datore di lavoro di controllare manualmente la consistenza dell'impasto inserendo la mano nell'impastatrice in funzione;
in secondo luogo il macchinario era sopraelevato e costringeva gli operai, per effettuare l'operazione di controllo visivo dell'impasto, a salire su una pedana, esponendosi a pericolo;
poi la macchina impastatrice non era dotata di dispositivo di arresto automatico in caso di apertura della griglia, né funzionava il pulsante rosso di spegnimento posto sul lato della macchina.
L'unico modo di spegnere la macchina era interrompere l'energia elettrica dal quadro generale posto in uno stanzino, ma gli operai non erano autorizzati a spegnere completamente la macchina ogniqualvolta dovessero controllare l'impasto, per cui per volontà del datore di lavoro l'operazione doveva avvenire a macchinario in funzione.
È evidente allora la responsabilità del datore di lavoro, che ha ordinato o comunque preteso dai lavoratori che a macchinario acceso infilassero le mani per controllare la densità dell'impasto, e questa operazione veniva fatta quotidianamente dagli stessi. Né funzionava il bottone rosso di emergenza che avrebbe potuto interrompere il ciclo in caso di pericolo.
Ciò ha causato il sinistro, perché CP_1 stava compiendo l'operazione quotidiana di verifica della consistenza dell'impasto quando è scivolato o ha infilato la mano un po' più in profondità urtando contro le lame impastatrici. Il Tribunale ha concluso escludendo la condotta abnorme del lavoratore, perché le carenze della macchina erano molteplici e se vi fosse stato, per esempio, il solo dispositivo di arresto automatico al sollevamento del coperchio, il sinistro non si sarebbe verificato. Peraltro tale dispositivo è stato inserito dopo il sinistro, a riprova che esso fosse necessario. Il Tribunale in sede penale ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno causato al lavoratore, liquidando una provvisionale di € 50.000,00 e rinviando per la definitiva determinazione in sede civile. La Corte
d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato;
in Cassazione poi è stata confermata la statuizione d'appello sulla prescrizione confermando le statuizioni assunte sul piano civile.
Dunque il giudizio instaurato conseguentemente in sede civile non può rimettere in discussione la responsabilità del datore di lavoro nella causazione del sinistro, che è stata accertata in modo definitivo ai fini civilistici. Solo si può discutere in sede civile sull'esistenza ed entità del danno in concreto sofferto dal lavoratore. Non può dunque approfondirsi l'eventuale responsabilità esclusiva del lavoratore, perché la responsabilità del datore di lavoro è indiscutibile.
Sul punto si sostiene anche in giurisprudenza che “L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. "2. Invero nel caso di specie il Tribunale non ha preso una posizione netta sul concorso di colpa, poiché ai fini della responsabilità colpevole del datore di lavoro era sufficiente accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta negligente del datore di lavoro e l'evento ed escludere il fatto abnorme del lavoratore, circostanze emerse con sicurezza dall'istruttoria.
Il Tribunale ha però dato atto che solo i testimoni della difesa hanno negato che i lavoratori fossero soliti inserire le mani per controllare la densità dell'impasto, mentre i testi Testimone_2 e hanno affermato che il datore di lavoro avesse vietato loro di spegnere il Testimone_3
macchinario per controllare l'impasto e mancavano all'interno sonde o altri strumenti per verificare lo stato dell'impasto, per cui spesso i lavoratori controllavano l'impasto infilando le mani.
Ebbene quand' anche il datore di lavoro non avesse dato l'ordine di infilare le mani, il fatto stesso che abbia tollerato che i lavoratori spesso lo facessero, lo rende pienamente colpevole, tanto più che non aveva messo in condizione gli operai di verificare la densità dell'impasto in altra maniera.
Insomma il controllo visivo non era sufficiente ed egli non aveva dotato gli operai di strumenti da infilare o comunque sonde che consentissero loro di accertare l'umidità e la densità senza esporsi a pericolo. Dati questi i fatti, non è possibile compiere rispetto al comportamento del lavoratore una valutazione di imprudenza e colpa che riduca la responsabilità del datore di lavoro. Di fronte a queste gravi mancanze datoriali, insomma, il dipendente era costretto ad esporsi al pericolo per portare a termine un buon lavoro.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
5000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, in favore della parte appellata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 10/12/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa M. Agostinacchio Dott.ssa R.Do Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024
2 Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 26009 del 06/09/2023