CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1902/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4067/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1254/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione dei redditi mod. PF 2022 per l'anno d'imposta 2021, per un ammontare complessivo di € 7.519,
00.
La parte sosteneva l'infondatezza del mancato rimborso chiedendo accoglimento del ricorso.
L'ufficio si costituiva e spiegava come a seguito del ricorso aveva attivato una serie di controlli dai quali era emerso che vi era una cartella oggetto di comunicazione 28-ter n. 09728202400000357000, la quale però da informazioni assunte dall'agente della riscossione risultava saldata, con un'eccedenza disponibile per il rimborso. L'agenzia resistente quindi aveva richiesto all'Agente della Riscossione di procedere all'erogazione del rimborso spettante al ricorrente, pari a complessivi € 6.021,00.
Il rimborso era stato erogato in data 29/05/2025, con accredito in conto corrente come confermato anche dalla parte.
Di conseguenza le parti chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preso atto dell'intervenuto rimborso della somma complessivi € 6.021,00 da parte dell'agenzia entrate, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Così deciso in Roma il
4.2.2026 Il Presidente D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4067/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1254/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione dei redditi mod. PF 2022 per l'anno d'imposta 2021, per un ammontare complessivo di € 7.519,
00.
La parte sosteneva l'infondatezza del mancato rimborso chiedendo accoglimento del ricorso.
L'ufficio si costituiva e spiegava come a seguito del ricorso aveva attivato una serie di controlli dai quali era emerso che vi era una cartella oggetto di comunicazione 28-ter n. 09728202400000357000, la quale però da informazioni assunte dall'agente della riscossione risultava saldata, con un'eccedenza disponibile per il rimborso. L'agenzia resistente quindi aveva richiesto all'Agente della Riscossione di procedere all'erogazione del rimborso spettante al ricorrente, pari a complessivi € 6.021,00.
Il rimborso era stato erogato in data 29/05/2025, con accredito in conto corrente come confermato anche dalla parte.
Di conseguenza le parti chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preso atto dell'intervenuto rimborso della somma complessivi € 6.021,00 da parte dell'agenzia entrate, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Così deciso in Roma il
4.2.2026 Il Presidente D.ssa Roberta Pia Rita Papa