Articolo 150 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 149Articolo 151
Versione
1 maggio 2004
>
Versione
12 maggio 2006
>
Versione
24 aprile 2008
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori 1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero ((hanno)) facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. ((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1)) cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta (( di dichiarazione di notevole interesse pubblico )) di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63)) .
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente