TRIB
Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3716/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto la reintegrazione nel possesso
(artt. 703 c.p.c., 1168 e 1169 c.c.), promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Scicli, nella Via F. M. Penna n°32, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Muriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Via Bixio n. 64, presso lo studio del sottoscritto Avv.
Rosario Avveduto, dal quale è rappresenta e difesa giusta procura in atti;
RESISTENTE
visto il ricorso possessorio, presentato da , avente ad oggetto l'immediata Parte_1
reintegra nel possesso dei beni (garage e depositi) e la rimozione della catena che limitava l'accesso veicolare della ricorrente e dei suoi familiari alla propria abitazione, con l'immediata consegna delle chiavi e, in mancanza di esecuzione spontanea, l'autorizzazione ad aprire detti immobili per poter prelevare e trasferire i beni mobili di sua proprietà in essi contenuti, con addebito di oneri e spese alla controparte, e con esplicita richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non per aver distrutto e/o danneggiato beni di sua proprietà in essi contenuti, con addebito di oneri e spese alla controparte.
In particolare, la ricorrente rilevava che dal 2008, anno in cui aveva contratto matrimonio con , aveva stabilito la residenza familiare in un Persona_1
immobile di proprietà dei genitori, e i quali lo Persona_2 Parte_2
avevano concesso in comodato gratuito;
altra parte del medesimo immobile era stata concessa sempre in comodato anche alla sorella, sig.ra Detto CP_1
immobile insisteva nella p.lla 1389 del foglio 57 del Catasto Terreni del Comune di
Scicli; unitamente a detto immobile, i sigg.ri e Persona_2 Parte_2
avevano concesso, sempre in comodato gratuito, alla sig.ra l'uso Parte_1
esclusivo di tre pertinenze, che insistevano rispettivamente uno sul foglio 57, p.lla
872 e due sulla p.lla 1388 del Catasto Terreni del Comune di Scicli, utilizzate dalla ricorrente e dalla sua famiglia (in uno di essi erano stati ricoverati arredi e mobili della ricorrente, oltre a giochi dei figli che non usavano più, e molteplici oggetti, oltre a scaffali contenenti documenti personali e materiale vario, inerente all'attività ippica svolta dal marito della ricorrente).
Precisava, inoltre, la ricorrente che, dal 2008 sino al mese di maggio 2023, nessuna rivendicazione di tali pertinenze era stata operata da parte del padre;
tuttavia, in data
10.05.2023, la resistente, per il tramite del suo avvocato, qualificatasi quale proprietaria dei terreni in cui insistevano dette pertinenze, ne aveva richiesto il rilascio e lo sgombero (sino al mese di aprile 2023 il marito, sig. Per_1
, aveva avuto concessi in comodato gratuito i terreni identificati al foglio
[...]
57, p.lle 104 e 210, per lo svolgimento dell'attività di ippica, terreni ai quali si accedeva da detta striscia, oggi di proprietà della sig.ra ). La ricorrente CP_1
veniva a conoscenza dell'atto di donazione n°48089 Rep. e n°18294 raccolta, registrato a Modica il 13/04/2023 al n°1088 Serie TT, con il quale e Persona_2
avevano donato alla di loro figlia i seguenti beni Parte_2 CP_1
immobili: stacco di terreno identificato al Catasto del Comune di Scicli al foglio 57,
p.lle 1383, 1384, 1385, 1388 e 1390, nonché stacco di terreno identificato al Catasto del Comune di Scicli al foglio 57 p.lla 872; non appena inviata la raccomandata la resistente provvedeva al cambio della serratura, impedendo alla ricorrente di accedere ai locali anche solo per sgomberarli, e la stessa, introdottasi negli immobili, buttava beni, suppellettili e documenti alla mercè di tutti e delle intemperie;
seguiva pec della ricorrente del 04.12.2024, con la quale la suddetta chiedeva la consegna delle chiavi per permettere di sgomberare gli immobili, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro;
denunciava, inoltre, l'apposizione di una catena da parte della resistente sulla p.lla 1388, adiacente all'abitazione della sorella/ricorrente, che impediva a quest'ultima e alla famiglia di accedere alla propria abitazione con la propria autovettura, e di rientrare nel possesso di due carrozze di elevato valore economico, ricoverate sotto una tettoia che insisteva nella p.lla 1382, alla quale si accedeva dalla p.lla 1388; rilevava, pertanto, che l'esercizio del possesso era perdurato pacificamente sino al mese di maggio 2023, quando la resistente aveva esercitato il descritto spoglio (con il verbale di trattazione scritta – udienza 08.04.2024, la ricorrente faceva presente che, in data 04.02.2024, le aveva concesso CP_1
l'accesso ad uno dei locali arbitrariamente chiusi, ove tuttavia non vi erano più i beni di proprietà della ricorrente)
letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente la quale CP_1
chiedeva: dichiararsi l'inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità della spiegata azione, per la mancanza dei requisiti di legge;
in via subordinata, nel merito, dichiararsi inammissibile l'azione proposta, non risultando possibile ritenere allo stato degli atti la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della tutela domandata, non ravvisandosi i presupposti di legge per dichiarare, ex art. 1168 c.c., in capo all'odierna resistente la responsabilità per lo spoglio lamentato con il ricorso introduttivo;
infine, dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata da controparte.
A tal fine allegava: 1) l'inammissibilità della richiesta di tutela possessoria, stante il generico richiamo al contratto di comodato dell'abitazione, che non permetteva di avere contezza del compendio immobiliare assegnato in uso alla ricorrente (l'unico contratto prodotto in atti era quello relativo alle particelle 104 e 210, ed intercorrente tra il Sig. ed i Sigg. chiaramente estraneo alla presente vicenda). Per_1 CP_1
Dunque, la ricorrente non poteva rivendicare alcunché per il fatto che la disponibilità delle pertinenze e del relativo piazzale di accesso risultava conseguente alla mera tolleranza degli aventi diritto, e per detto motivo non consentiva alla ricorrente di invocare la chiesta tutela possessoria;
2) la genericità del ricorso, per non avere la ricorrente dimostrato di possedere i requisiti per la proposizione dell'azione, ovvero di essere possessore del bene;
3) dal ricorso introduttivo non risultava in che misura in capo all'odierna resistente sussistesse l'animus necessario per configurare la proponibilità dell'azione, addebitandole la responsabilità del lamentato spoglio;
inoltre, la catena descritta in ricorso non impediva l'accesso veicolare, stante la mancanza di lucchetto risultante dalla fotografia allegata;
4) mancanza di titolo in capo alla ricorrente per far valere il diritto all'accesso alle particelle 104 e 210, atteso che l'unico soggetto legittimato a proporre la relativa domanda era il Sig. Per_1
e la stessa non poteva rivendicare l'accesso neanche per ritirare le “carrozze”, di valore irrisorio, per come emerso dal cattivo stato di conservazione risultante dalle fotografie in atti;
5) ritenersi precluso l'esame delle richieste di risarcimento nella fase prevista dall'art. 703 c.p.c., con riguardo alla dispersione dei mobili e delle suppellettili varie lamentata dalla ricorrente, beni custoditi all'interno dei locali individuati come pertinenze dell'abitazione.
All'udienza del 04.07.2024 venivano escussi gli informatori richiesti dalla parte ricorrente.
(LO di ) dichiarava “Mio LO e mia Persona_3 Persona_1
NA sono andati ad abitare nella casa di contrada San Marco sin da quando si sono sposati;
nel piazzale c'è un deposito/garage, con due saracinesche chiuse a chiave, e di fronte una tettoia per il parcheggio;
loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito, utilizzando una delle due aperture, dove riponevano le loro cose, talvolta li ho anche aiutati a farlo;
non so dire se il garage fosse utilizzato anche da altre persone;
nel piazzale posteggiavano anche altre persone;
ricordo che nel 2010 ho aiutato mia NA a trasferire nel garage le cose che aveva nel negozio (mobili etc); mia NA aveva la chiave della saracinesca che utilizzavamo per entrare nel garage;
riconosco i luoghi dalle foto (1) e (2) che mi vengono mostrate;
ho frequentato il garage fino a qualche annetto fa, forse l'anno scorso;
la foto 5 raffigura una catena che da circa sei/sette mesi fino ad ora, ho visto installata nella discesa per accedere ai terreni;
non ho visto lucchetto;
non sono in grado di precisare se impedisce l'accesso alla casa;
la presenza della catena impedisce di accedere in macchina alla casa, cosa che invece prima si poteva fare;
aggiungo che ieri non sono potuto passare con la macchina, inoltre non permette di arrivare alle carrozze mostrate dalle foto 7 e 8, che sono di proprietà di mio LO;
Per_1
preciso che la catena di cui sto parlando è quella vicino allo scontrino nella foto 5; la foto 6 raffigura i mobili del negozio (e un divano) che si trovano da circa sette mesi nella parte di terreno in uso a , vicino alla catena (che in realtà CP_1
come si vede dalla foto 5 sono due) che comunque non sono in grado di identificare catastalmente;
alla casa si può accedere solo dal passaggio oggi impedito dalla catena di cui ho parlato”. (LO di ) affermava: “Mio LO e la Testimone_1 Persona_1
signora si sono trasferiti nella casa sin da quando si sono sposati;
lì Parte_1
vicino c'è un garage che hanno da sempre utilizzato come deposito di varie cose, posso dire di avere visto i giocattoli dei bambini, scrivanie etc.; riconosco il garage dalle foto 1 e 2; la foto 5 mostra una catena che si trova in loco da meno di un anno;
da allora non si può più accedere a una parte del terreno dove facevo le manovre quando andavo a trovare mio LO, cosa che ora è quasi impossibile, e dove mio LO aveva un centro ASD per i cavalli;
non so se c'è lucchetto;
da quando c'è la catena non si può più parcheggiare la macchina davanti alla casa;
mio LO si è creato un posto auto di fortuna;
nel 2010 ho aiutato mio LO a portare nel garage
i mobili del negozio di mia NA;
la foto 6 mostra i mobili che ora si trovano dopo la catena;
quando aiutavo mio LO entravamo nel garage con le sue chiavi;
mio LO usava la basculante a sinistra nella foto;
quella a destra era utilizzata dalla NA o dalla suocera;
la catena impedisce l'accesso alle carrozze delle foto 7 e 8, che sono di proprietà di mio LO”
ritenuta la parziale accoglibilità del ricorso in esame, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di tutela possessoria, secondo la giurisprudenza “affinché l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'”animus spoliandi” in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa” (Cfr. Tribunale Lamezia Terme sez. I,
09/12/2020, n.653).
Chi viene spogliato del possesso perde il potere di fatto sulla cosa, a causa del comportamento di chi si rende responsabile, nei suoi confronti, di un'aggressione all'esercizio del possesso “che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all'esercizio dell'altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo "spoliator" si opponga all'eliminazione di un ostacolo” (Cfr. Cass. civ. n. 11369/2019).
Dunque, lo spoglio ricomprende tutte quelle modifiche che pregiudichino e impediscano l'esercizio del potere di fatto del possessore, anche attraverso il posizionamento di recinti, cancelli, sbarramenti, lucchetti, o anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza, ovvero
“mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso” (Cfr. Cass. 13 febbraio 1999, n.
1204).
Sotto il profilo dell'animus, l'elemento soggettivo o animus spoliandi è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore, contro la volontà espressa o tacita del medesimo (cfr. Cass. 4 giugno 1981, n. 3633; Cass. 7 agosto 1982, n. 4447; Cass. 23 marzo 1984, n. 1933). La violenza ricorre quando l'alterazione dello stato di possesso avviene contro la volontà, anche solo presunta, del possessore, il cui silenzio non può configurare acquiscenza alcuna.
In tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia l' “animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al possessore o al detentore, contro la volontà di questo, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene (cfr. Cass.n. 14797/2017).
Nel caso concreto è emerso dalle risultanze documentali acquisite in atti che con pec del 04.12.2023, in risposta alla raccomandata inviata dal legale della resistente in data
10.05.2023, con la quale quest'ultima sollecitava lo sgombero del garage posto nell'area di parcheggio, parte ricorrente denunciava il cambio di serratura dell'immobile nella disponibilità della stessa, nonché l'impossessamento operato dalla resistente di beni e documenti personali, e chiedeva all'uopo la consegna delle chiavi al fine di permetterle l'accesso, denunciando contestualmente l'apposizione di una catena a delimitazione del suo terreno, che impediva l'accesso non solo al terreno ma anche all'abitazione con i propri mezzi, e chiedendo pertanto la sua rimozione.
Risulta versato in atti il contratto di comodato, stipulato in favore del marito della ricorrente, tale - il quale, giova precisarlo, non è parte del presente Per_1
giudizio -, contratto riguardante cespiti diversi rispetto a quelli per cui è causa, ovvero indicati al catasto terreni del Comune di Scicli, Foglio 57 part.lle 104 e 210.
La resistente contesta la configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di mera tolleranza dell'avente diritto, ex art. 1144 c.c., secondo il quale “Gli atti compiuti con
l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”; tuttavia, è emerso che nel caso di specie che la parte ricorrente era nel possesso dei beni (garage e depositi), ma non per mera tolleranza dei proprietari/genitori.
Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano legami parentali, la prova dell'animus uti dominus diventa ancora più stringente, e va posta in capo a chi intenda affermare tale diritto in giudizio, che non potrà ricorrere alla presunzione di possesso ex art. 1144
c.c.: “Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/1991, n.10470).
Ebbene, si osserva che ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale - è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271).
Tale prova è emersa nella fattispecie in esame. Risulta, invero, che l'utilizzo del garage, del piazzale e dei terreni per cui è causa, pur essendo di proprietà dei genitori, sia stato permesso da questi ultimi ad entrambe le figlie (ricorrente e resistente) e alle loro famiglie, tant'è che il garage, costituito da un unico ambiente con due aperture (come confermato anche dal teste Persona_3
“Loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito, utilizzando una delle due aperture…”), veniva utilizzato dalla ricorrente, dalla resistente e dalla di loro madre
(sul punto, il teste riferiva “… Mio LO usava la basculante a Testimone_1
sinistra nella foto, quella a destra era utilizzata dalla NA o dalla suocera”).
Per quanto concerne poi le chiavi della serranda, è emerso che le stesse erano state sostituite (a tal riguardo si richiama il contenuto della pec di parte ricorrente del dicembre 2023, versata in atti e non contestata da controparte), tant'è che la ricorrente, con il verbale di trattazione scritta – udienza 08.04.2024, fa presente che in data 04.02.2024 le aveva concesso l'accesso ad uno dei locali CP_1
arbitrariamente chiusi, e ciò a dimostrazione dell'inibito accesso.
A tale ultimo riguardo, da un lato l'informatore ha precisato che Testimone_1
il LO/marito della ricorrente e quest'ultima avevano da sempre utilizzato come deposito di varie cose il garage (“nel 2010 ho aiutato mio LO a portare nel garage i mobili del negozio di mia NA”..ed ancora “quando aiutavo mio LO entravamo nel garage con le sue chiavi, mio LO usava la basculante di sinistra, quella a destra era utilizzata dalla NA e dalla suocera”), mentre l'informatore ha dichiarato: “loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito Persona_3
utilizzando una delle due aperture, dove riponevano le cose, talvolta li ho anche aiutati a farlo;
non so dire se il garage fosse utilizzato anche da altre persone … ricordo che nel 2010 ho aiutato mia NA a trasferire nel garage le cose che aveva nel negozio (mobili etc); mia NA aveva la chiave della saracinesca che utilizzavamo per entrare nel garage”.
Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene di dover escludere la sussistenza di atti di mera tolleranza, che in quanto tali non potrebbero servire di fondamento all'acquisto del possesso, implicando essi un elemento di transitorietà e saltuarietà, e comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto aventi origine da rapporti di amicizia o familiarità, o da consueti rapporti di buon vicinato, i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone.
Secondo il disposto dell'art. 1144 c.c. l'altrui tolleranza non consente l'acquisto del possesso;
la norma non definisce i connotati della tolleranza, ma essa implica la compresenza di tre circostanze: la transitorietà, la saltuarietà e l'atteggiamento di permissività dell'avente diritto al bene, un atteggiamento che lascia trasparire la evenienza di una proibizione che potendo intervenire in qualsiasi momento non induce in colui che possa disporre della cosa il ragionevole convincimento di contrapporsi alla altrui posizione di fatto o di diritto (cfr. Cass. 23 luglio 2009 n.
17339; Cass. 20 febbraio 2008 n. 4327).
Tanto premesso, in relazione all'oggetto di odierno esame si rileva come gli informatori escussi hanno chiarito con sufficiente precisione la sussistenza di un possesso continuato e prolungato nel tempo dei cespiti in contesa (pertinenze) da parte della ricorrente, tant'è che risultano riferite con dovizia di particolari delle vicende fattuali connesse al loro concreto utilizzo da parte della ricorrente, la quale è risultata aver utilizzato per un prolungato arco di tempo i beni in questione, per ivi depositare dei propri effetti personali ed altro, oltre ad avere la disponibilità delle chiavi di accesso ad essi.
Deve dunque escludersi nella fattispecie in esame il carattere di transitorietà e saltuarietà nell'utilizzo dei beni in contestazione.
Inoltre, poiché colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso deriva da atti di tolleranza (cfr. Cass. 23 maggio n. 6738); infatti, “In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato e implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà” (cfr. Cass., sez.
II, 30 gennaio 2019, n. 2706), onere probatorio che non risulta adeguatamente assolto nel caso sub iudice da parte della resistente.
Pertanto, ritiene questo Giudice doversi disporre l'immediata reintegra nel possesso dei beni (garage – limitatamente alla parte risultata in uso alla ricorrente - e depositi) in favore della ricorrente.
Per quanto concerne l'apposizione della catena, dalle dichiarazioni fornite dagli informatori di parte ricorrente non si evince l'apposizione di alcun lucchetto (ciò lo si desume anche dalla foto versata in atti), per cui non è configurabile un ostacolo tale da impedire alla ricorrente l'accesso alla casa.
Sotto tale profilo è emersa con ogni evidenza la contraddizione in cui è incorso l'informatore , il quale ha dapprima riferito che la catena era Persona_3
“installata nella discesa per accedere ai terreni; non ho visto lucchetto, non sono in grado di precisare se impedisce l'accesso alla casa”, salvo poi precisare che “la presenza della catena impedisce di accedere in macchina alla casa, cosa che invece prima si poteva fare.. aggiungo che ieri non sono potuto passare con la macchina”);
l'informatore invece, ha dichiarato che la catena era stata apposta Testimone_1
da meno di un anno, e “da allora non si può più accedere a una parte del terreno dove facevo le manovre quando andavo a trovare mio LO….e dove mio LO aveva un centro ASD per i cavalli…non so se c'è lucchetto;
da quando c'è la catena non si può più parcheggiare la macchina davanti alla casa…la catena impedisce
l'accesso alle carrozze che sono di proprietà di mio LO”.
Non è integrabile pertanto una situazione che determini un'apprezzabile limitazione del possesso precedentemente esercitato (cfr. Cass. sent. 20581; Cass. sent.
1842(1986); in altri termini non è sufficiente una qualunque attività materiale sulla res posseduta, occorrendo invece una condotta che renda impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto.
Nel caso di specie, di contro, la ricorrente ha mantenuto un verosimile accesso alle pertinenze, stante l'apposizione di una catena priva di lucchetto, che rende ancora possibile il passaggio, determinando tutt'al più un mero fastidio, non suscettibile come tale di tutela possessoria, stante, come già detto, l'amovibilità della catena.
Per quanto concerne poi la richiesta di accesso alle particelle 104 e 210, atteso che l'unico soggetto legittimato a proporre la relativa domanda sarebbe il Sig. Per_1
la ricorrente non può rivendicare l'accesso per ritirare le “carrozze”, stante la mancanza di titolo in capo alla stessa per far valere la relativa azione.
In ogni caso l'accesso ai suddetti beni sarebbe impedito da una catena priva di lucchetto, con le conseguenze di cui si è appena detto.
Sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per avere la resistente distrutto e/o danneggiato beni di proprietà della ricorrente contenuti negli immobili in contestazione, la stessa deve considerarsi inammissibile in sede cautelare, e comunque risulta generica e non provata.
Alla luce delle considerazioni suespresse il ricorso in esame andrà parzialmente accolto
ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione, e la soccombenza reciproca tra di esse
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, presentato da , Parte_1 -dispone l'immediata reintegra nel possesso dei beni (garage – limitatamente alla parte utilizzata dalla medesima - e depositi), con consegna delle chiavi, in favore della ricorrente;
-rigetta per il resto;
-dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 21.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto la reintegrazione nel possesso
(artt. 703 c.p.c., 1168 e 1169 c.c.), promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Scicli, nella Via F. M. Penna n°32, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Muriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Via Bixio n. 64, presso lo studio del sottoscritto Avv.
Rosario Avveduto, dal quale è rappresenta e difesa giusta procura in atti;
RESISTENTE
visto il ricorso possessorio, presentato da , avente ad oggetto l'immediata Parte_1
reintegra nel possesso dei beni (garage e depositi) e la rimozione della catena che limitava l'accesso veicolare della ricorrente e dei suoi familiari alla propria abitazione, con l'immediata consegna delle chiavi e, in mancanza di esecuzione spontanea, l'autorizzazione ad aprire detti immobili per poter prelevare e trasferire i beni mobili di sua proprietà in essi contenuti, con addebito di oneri e spese alla controparte, e con esplicita richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non per aver distrutto e/o danneggiato beni di sua proprietà in essi contenuti, con addebito di oneri e spese alla controparte.
In particolare, la ricorrente rilevava che dal 2008, anno in cui aveva contratto matrimonio con , aveva stabilito la residenza familiare in un Persona_1
immobile di proprietà dei genitori, e i quali lo Persona_2 Parte_2
avevano concesso in comodato gratuito;
altra parte del medesimo immobile era stata concessa sempre in comodato anche alla sorella, sig.ra Detto CP_1
immobile insisteva nella p.lla 1389 del foglio 57 del Catasto Terreni del Comune di
Scicli; unitamente a detto immobile, i sigg.ri e Persona_2 Parte_2
avevano concesso, sempre in comodato gratuito, alla sig.ra l'uso Parte_1
esclusivo di tre pertinenze, che insistevano rispettivamente uno sul foglio 57, p.lla
872 e due sulla p.lla 1388 del Catasto Terreni del Comune di Scicli, utilizzate dalla ricorrente e dalla sua famiglia (in uno di essi erano stati ricoverati arredi e mobili della ricorrente, oltre a giochi dei figli che non usavano più, e molteplici oggetti, oltre a scaffali contenenti documenti personali e materiale vario, inerente all'attività ippica svolta dal marito della ricorrente).
Precisava, inoltre, la ricorrente che, dal 2008 sino al mese di maggio 2023, nessuna rivendicazione di tali pertinenze era stata operata da parte del padre;
tuttavia, in data
10.05.2023, la resistente, per il tramite del suo avvocato, qualificatasi quale proprietaria dei terreni in cui insistevano dette pertinenze, ne aveva richiesto il rilascio e lo sgombero (sino al mese di aprile 2023 il marito, sig. Per_1
, aveva avuto concessi in comodato gratuito i terreni identificati al foglio
[...]
57, p.lle 104 e 210, per lo svolgimento dell'attività di ippica, terreni ai quali si accedeva da detta striscia, oggi di proprietà della sig.ra ). La ricorrente CP_1
veniva a conoscenza dell'atto di donazione n°48089 Rep. e n°18294 raccolta, registrato a Modica il 13/04/2023 al n°1088 Serie TT, con il quale e Persona_2
avevano donato alla di loro figlia i seguenti beni Parte_2 CP_1
immobili: stacco di terreno identificato al Catasto del Comune di Scicli al foglio 57,
p.lle 1383, 1384, 1385, 1388 e 1390, nonché stacco di terreno identificato al Catasto del Comune di Scicli al foglio 57 p.lla 872; non appena inviata la raccomandata la resistente provvedeva al cambio della serratura, impedendo alla ricorrente di accedere ai locali anche solo per sgomberarli, e la stessa, introdottasi negli immobili, buttava beni, suppellettili e documenti alla mercè di tutti e delle intemperie;
seguiva pec della ricorrente del 04.12.2024, con la quale la suddetta chiedeva la consegna delle chiavi per permettere di sgomberare gli immobili, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro;
denunciava, inoltre, l'apposizione di una catena da parte della resistente sulla p.lla 1388, adiacente all'abitazione della sorella/ricorrente, che impediva a quest'ultima e alla famiglia di accedere alla propria abitazione con la propria autovettura, e di rientrare nel possesso di due carrozze di elevato valore economico, ricoverate sotto una tettoia che insisteva nella p.lla 1382, alla quale si accedeva dalla p.lla 1388; rilevava, pertanto, che l'esercizio del possesso era perdurato pacificamente sino al mese di maggio 2023, quando la resistente aveva esercitato il descritto spoglio (con il verbale di trattazione scritta – udienza 08.04.2024, la ricorrente faceva presente che, in data 04.02.2024, le aveva concesso CP_1
l'accesso ad uno dei locali arbitrariamente chiusi, ove tuttavia non vi erano più i beni di proprietà della ricorrente)
letta la comparsa di costituzione e risposta della resistente la quale CP_1
chiedeva: dichiararsi l'inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità della spiegata azione, per la mancanza dei requisiti di legge;
in via subordinata, nel merito, dichiararsi inammissibile l'azione proposta, non risultando possibile ritenere allo stato degli atti la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della tutela domandata, non ravvisandosi i presupposti di legge per dichiarare, ex art. 1168 c.c., in capo all'odierna resistente la responsabilità per lo spoglio lamentato con il ricorso introduttivo;
infine, dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata da controparte.
A tal fine allegava: 1) l'inammissibilità della richiesta di tutela possessoria, stante il generico richiamo al contratto di comodato dell'abitazione, che non permetteva di avere contezza del compendio immobiliare assegnato in uso alla ricorrente (l'unico contratto prodotto in atti era quello relativo alle particelle 104 e 210, ed intercorrente tra il Sig. ed i Sigg. chiaramente estraneo alla presente vicenda). Per_1 CP_1
Dunque, la ricorrente non poteva rivendicare alcunché per il fatto che la disponibilità delle pertinenze e del relativo piazzale di accesso risultava conseguente alla mera tolleranza degli aventi diritto, e per detto motivo non consentiva alla ricorrente di invocare la chiesta tutela possessoria;
2) la genericità del ricorso, per non avere la ricorrente dimostrato di possedere i requisiti per la proposizione dell'azione, ovvero di essere possessore del bene;
3) dal ricorso introduttivo non risultava in che misura in capo all'odierna resistente sussistesse l'animus necessario per configurare la proponibilità dell'azione, addebitandole la responsabilità del lamentato spoglio;
inoltre, la catena descritta in ricorso non impediva l'accesso veicolare, stante la mancanza di lucchetto risultante dalla fotografia allegata;
4) mancanza di titolo in capo alla ricorrente per far valere il diritto all'accesso alle particelle 104 e 210, atteso che l'unico soggetto legittimato a proporre la relativa domanda era il Sig. Per_1
e la stessa non poteva rivendicare l'accesso neanche per ritirare le “carrozze”, di valore irrisorio, per come emerso dal cattivo stato di conservazione risultante dalle fotografie in atti;
5) ritenersi precluso l'esame delle richieste di risarcimento nella fase prevista dall'art. 703 c.p.c., con riguardo alla dispersione dei mobili e delle suppellettili varie lamentata dalla ricorrente, beni custoditi all'interno dei locali individuati come pertinenze dell'abitazione.
All'udienza del 04.07.2024 venivano escussi gli informatori richiesti dalla parte ricorrente.
(LO di ) dichiarava “Mio LO e mia Persona_3 Persona_1
NA sono andati ad abitare nella casa di contrada San Marco sin da quando si sono sposati;
nel piazzale c'è un deposito/garage, con due saracinesche chiuse a chiave, e di fronte una tettoia per il parcheggio;
loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito, utilizzando una delle due aperture, dove riponevano le loro cose, talvolta li ho anche aiutati a farlo;
non so dire se il garage fosse utilizzato anche da altre persone;
nel piazzale posteggiavano anche altre persone;
ricordo che nel 2010 ho aiutato mia NA a trasferire nel garage le cose che aveva nel negozio (mobili etc); mia NA aveva la chiave della saracinesca che utilizzavamo per entrare nel garage;
riconosco i luoghi dalle foto (1) e (2) che mi vengono mostrate;
ho frequentato il garage fino a qualche annetto fa, forse l'anno scorso;
la foto 5 raffigura una catena che da circa sei/sette mesi fino ad ora, ho visto installata nella discesa per accedere ai terreni;
non ho visto lucchetto;
non sono in grado di precisare se impedisce l'accesso alla casa;
la presenza della catena impedisce di accedere in macchina alla casa, cosa che invece prima si poteva fare;
aggiungo che ieri non sono potuto passare con la macchina, inoltre non permette di arrivare alle carrozze mostrate dalle foto 7 e 8, che sono di proprietà di mio LO;
Per_1
preciso che la catena di cui sto parlando è quella vicino allo scontrino nella foto 5; la foto 6 raffigura i mobili del negozio (e un divano) che si trovano da circa sette mesi nella parte di terreno in uso a , vicino alla catena (che in realtà CP_1
come si vede dalla foto 5 sono due) che comunque non sono in grado di identificare catastalmente;
alla casa si può accedere solo dal passaggio oggi impedito dalla catena di cui ho parlato”. (LO di ) affermava: “Mio LO e la Testimone_1 Persona_1
signora si sono trasferiti nella casa sin da quando si sono sposati;
lì Parte_1
vicino c'è un garage che hanno da sempre utilizzato come deposito di varie cose, posso dire di avere visto i giocattoli dei bambini, scrivanie etc.; riconosco il garage dalle foto 1 e 2; la foto 5 mostra una catena che si trova in loco da meno di un anno;
da allora non si può più accedere a una parte del terreno dove facevo le manovre quando andavo a trovare mio LO, cosa che ora è quasi impossibile, e dove mio LO aveva un centro ASD per i cavalli;
non so se c'è lucchetto;
da quando c'è la catena non si può più parcheggiare la macchina davanti alla casa;
mio LO si è creato un posto auto di fortuna;
nel 2010 ho aiutato mio LO a portare nel garage
i mobili del negozio di mia NA;
la foto 6 mostra i mobili che ora si trovano dopo la catena;
quando aiutavo mio LO entravamo nel garage con le sue chiavi;
mio LO usava la basculante a sinistra nella foto;
quella a destra era utilizzata dalla NA o dalla suocera;
la catena impedisce l'accesso alle carrozze delle foto 7 e 8, che sono di proprietà di mio LO”
ritenuta la parziale accoglibilità del ricorso in esame, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di tutela possessoria, secondo la giurisprudenza “affinché l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'”animus spoliandi” in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa” (Cfr. Tribunale Lamezia Terme sez. I,
09/12/2020, n.653).
Chi viene spogliato del possesso perde il potere di fatto sulla cosa, a causa del comportamento di chi si rende responsabile, nei suoi confronti, di un'aggressione all'esercizio del possesso “che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all'esercizio dell'altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo "spoliator" si opponga all'eliminazione di un ostacolo” (Cfr. Cass. civ. n. 11369/2019).
Dunque, lo spoglio ricomprende tutte quelle modifiche che pregiudichino e impediscano l'esercizio del potere di fatto del possessore, anche attraverso il posizionamento di recinti, cancelli, sbarramenti, lucchetti, o anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza, ovvero
“mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso” (Cfr. Cass. 13 febbraio 1999, n.
1204).
Sotto il profilo dell'animus, l'elemento soggettivo o animus spoliandi è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore, contro la volontà espressa o tacita del medesimo (cfr. Cass. 4 giugno 1981, n. 3633; Cass. 7 agosto 1982, n. 4447; Cass. 23 marzo 1984, n. 1933). La violenza ricorre quando l'alterazione dello stato di possesso avviene contro la volontà, anche solo presunta, del possessore, il cui silenzio non può configurare acquiscenza alcuna.
In tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia l' “animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al possessore o al detentore, contro la volontà di questo, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene (cfr. Cass.n. 14797/2017).
Nel caso concreto è emerso dalle risultanze documentali acquisite in atti che con pec del 04.12.2023, in risposta alla raccomandata inviata dal legale della resistente in data
10.05.2023, con la quale quest'ultima sollecitava lo sgombero del garage posto nell'area di parcheggio, parte ricorrente denunciava il cambio di serratura dell'immobile nella disponibilità della stessa, nonché l'impossessamento operato dalla resistente di beni e documenti personali, e chiedeva all'uopo la consegna delle chiavi al fine di permetterle l'accesso, denunciando contestualmente l'apposizione di una catena a delimitazione del suo terreno, che impediva l'accesso non solo al terreno ma anche all'abitazione con i propri mezzi, e chiedendo pertanto la sua rimozione.
Risulta versato in atti il contratto di comodato, stipulato in favore del marito della ricorrente, tale - il quale, giova precisarlo, non è parte del presente Per_1
giudizio -, contratto riguardante cespiti diversi rispetto a quelli per cui è causa, ovvero indicati al catasto terreni del Comune di Scicli, Foglio 57 part.lle 104 e 210.
La resistente contesta la configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di mera tolleranza dell'avente diritto, ex art. 1144 c.c., secondo il quale “Gli atti compiuti con
l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”; tuttavia, è emerso che nel caso di specie che la parte ricorrente era nel possesso dei beni (garage e depositi), ma non per mera tolleranza dei proprietari/genitori.
Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano legami parentali, la prova dell'animus uti dominus diventa ancora più stringente, e va posta in capo a chi intenda affermare tale diritto in giudizio, che non potrà ricorrere alla presunzione di possesso ex art. 1144
c.c.: “Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/1991, n.10470).
Ebbene, si osserva che ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale - è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271).
Tale prova è emersa nella fattispecie in esame. Risulta, invero, che l'utilizzo del garage, del piazzale e dei terreni per cui è causa, pur essendo di proprietà dei genitori, sia stato permesso da questi ultimi ad entrambe le figlie (ricorrente e resistente) e alle loro famiglie, tant'è che il garage, costituito da un unico ambiente con due aperture (come confermato anche dal teste Persona_3
“Loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito, utilizzando una delle due aperture…”), veniva utilizzato dalla ricorrente, dalla resistente e dalla di loro madre
(sul punto, il teste riferiva “… Mio LO usava la basculante a Testimone_1
sinistra nella foto, quella a destra era utilizzata dalla NA o dalla suocera”).
Per quanto concerne poi le chiavi della serranda, è emerso che le stesse erano state sostituite (a tal riguardo si richiama il contenuto della pec di parte ricorrente del dicembre 2023, versata in atti e non contestata da controparte), tant'è che la ricorrente, con il verbale di trattazione scritta – udienza 08.04.2024, fa presente che in data 04.02.2024 le aveva concesso l'accesso ad uno dei locali CP_1
arbitrariamente chiusi, e ciò a dimostrazione dell'inibito accesso.
A tale ultimo riguardo, da un lato l'informatore ha precisato che Testimone_1
il LO/marito della ricorrente e quest'ultima avevano da sempre utilizzato come deposito di varie cose il garage (“nel 2010 ho aiutato mio LO a portare nel garage i mobili del negozio di mia NA”..ed ancora “quando aiutavo mio LO entravamo nel garage con le sue chiavi, mio LO usava la basculante di sinistra, quella a destra era utilizzata dalla NA e dalla suocera”), mentre l'informatore ha dichiarato: “loro hanno sempre utilizzato il garage/deposito Persona_3
utilizzando una delle due aperture, dove riponevano le cose, talvolta li ho anche aiutati a farlo;
non so dire se il garage fosse utilizzato anche da altre persone … ricordo che nel 2010 ho aiutato mia NA a trasferire nel garage le cose che aveva nel negozio (mobili etc); mia NA aveva la chiave della saracinesca che utilizzavamo per entrare nel garage”.
Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene di dover escludere la sussistenza di atti di mera tolleranza, che in quanto tali non potrebbero servire di fondamento all'acquisto del possesso, implicando essi un elemento di transitorietà e saltuarietà, e comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto aventi origine da rapporti di amicizia o familiarità, o da consueti rapporti di buon vicinato, i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone.
Secondo il disposto dell'art. 1144 c.c. l'altrui tolleranza non consente l'acquisto del possesso;
la norma non definisce i connotati della tolleranza, ma essa implica la compresenza di tre circostanze: la transitorietà, la saltuarietà e l'atteggiamento di permissività dell'avente diritto al bene, un atteggiamento che lascia trasparire la evenienza di una proibizione che potendo intervenire in qualsiasi momento non induce in colui che possa disporre della cosa il ragionevole convincimento di contrapporsi alla altrui posizione di fatto o di diritto (cfr. Cass. 23 luglio 2009 n.
17339; Cass. 20 febbraio 2008 n. 4327).
Tanto premesso, in relazione all'oggetto di odierno esame si rileva come gli informatori escussi hanno chiarito con sufficiente precisione la sussistenza di un possesso continuato e prolungato nel tempo dei cespiti in contesa (pertinenze) da parte della ricorrente, tant'è che risultano riferite con dovizia di particolari delle vicende fattuali connesse al loro concreto utilizzo da parte della ricorrente, la quale è risultata aver utilizzato per un prolungato arco di tempo i beni in questione, per ivi depositare dei propri effetti personali ed altro, oltre ad avere la disponibilità delle chiavi di accesso ad essi.
Deve dunque escludersi nella fattispecie in esame il carattere di transitorietà e saltuarietà nell'utilizzo dei beni in contestazione.
Inoltre, poiché colui che esercita il potere di fatto sulla cosa si presume possessore, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso deriva da atti di tolleranza (cfr. Cass. 23 maggio n. 6738); infatti, “In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato e implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà” (cfr. Cass., sez.
II, 30 gennaio 2019, n. 2706), onere probatorio che non risulta adeguatamente assolto nel caso sub iudice da parte della resistente.
Pertanto, ritiene questo Giudice doversi disporre l'immediata reintegra nel possesso dei beni (garage – limitatamente alla parte risultata in uso alla ricorrente - e depositi) in favore della ricorrente.
Per quanto concerne l'apposizione della catena, dalle dichiarazioni fornite dagli informatori di parte ricorrente non si evince l'apposizione di alcun lucchetto (ciò lo si desume anche dalla foto versata in atti), per cui non è configurabile un ostacolo tale da impedire alla ricorrente l'accesso alla casa.
Sotto tale profilo è emersa con ogni evidenza la contraddizione in cui è incorso l'informatore , il quale ha dapprima riferito che la catena era Persona_3
“installata nella discesa per accedere ai terreni; non ho visto lucchetto, non sono in grado di precisare se impedisce l'accesso alla casa”, salvo poi precisare che “la presenza della catena impedisce di accedere in macchina alla casa, cosa che invece prima si poteva fare.. aggiungo che ieri non sono potuto passare con la macchina”);
l'informatore invece, ha dichiarato che la catena era stata apposta Testimone_1
da meno di un anno, e “da allora non si può più accedere a una parte del terreno dove facevo le manovre quando andavo a trovare mio LO….e dove mio LO aveva un centro ASD per i cavalli…non so se c'è lucchetto;
da quando c'è la catena non si può più parcheggiare la macchina davanti alla casa…la catena impedisce
l'accesso alle carrozze che sono di proprietà di mio LO”.
Non è integrabile pertanto una situazione che determini un'apprezzabile limitazione del possesso precedentemente esercitato (cfr. Cass. sent. 20581; Cass. sent.
1842(1986); in altri termini non è sufficiente una qualunque attività materiale sulla res posseduta, occorrendo invece una condotta che renda impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto.
Nel caso di specie, di contro, la ricorrente ha mantenuto un verosimile accesso alle pertinenze, stante l'apposizione di una catena priva di lucchetto, che rende ancora possibile il passaggio, determinando tutt'al più un mero fastidio, non suscettibile come tale di tutela possessoria, stante, come già detto, l'amovibilità della catena.
Per quanto concerne poi la richiesta di accesso alle particelle 104 e 210, atteso che l'unico soggetto legittimato a proporre la relativa domanda sarebbe il Sig. Per_1
la ricorrente non può rivendicare l'accesso per ritirare le “carrozze”, stante la mancanza di titolo in capo alla stessa per far valere la relativa azione.
In ogni caso l'accesso ai suddetti beni sarebbe impedito da una catena priva di lucchetto, con le conseguenze di cui si è appena detto.
Sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per avere la resistente distrutto e/o danneggiato beni di proprietà della ricorrente contenuti negli immobili in contestazione, la stessa deve considerarsi inammissibile in sede cautelare, e comunque risulta generica e non provata.
Alla luce delle considerazioni suespresse il ricorso in esame andrà parzialmente accolto
ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione, e la soccombenza reciproca tra di esse
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, presentato da , Parte_1 -dispone l'immediata reintegra nel possesso dei beni (garage – limitatamente alla parte utilizzata dalla medesima - e depositi), con consegna delle chiavi, in favore della ricorrente;
-rigetta per il resto;
-dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 21.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo