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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3581/24 RG iscritta in data 10.5.24, avente per oggetto: revoca contributo ascendenti
TRA
(C.F.: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2 dall'avv. Francesco Concilio, presso il cui studio domicilia in Battipaglia alla via Roma n. 103/c;
RICORRENTI
E
(CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentate e difese, come da procura allegata alla memoria difensiva, C.F._4 dall'avv. Marco Alfano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla via M. D'Ungheria is. 10 scala 102;
RESISTENTI
NONCHE'
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_3 C.F._5 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Valerio Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli al viale Amendola n. 117;
INTERVENTORE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE All'udienza del 4.12.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. sulle conclusioni ivi rassegnate (cui si rinvia).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.5.24 e premettendo che con decreto Parte_1 Parte_2 del 14.06.2019 (R.G. 291/2016) il Tribunale di Salerno, a fronte dell'inadempimento del di loro figlio al versamento della somma di € 600,00 quale contributo per il mantenimento di Controparte_3
(nato in data [...] dal matrimonio tra e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 per il quale era intervenuto decreto di omologa delle condizioni di separazione in data 28.9.10), aveva posto a loro carico, quali nonni paterni, l'obbligo di versare € 200,00 mensili ciascuno, indicizzati
ISTAT, a favore della madre per il mantenimento del figlio , Controparte_1 Parte_1 chiedevano la revoca di tale obbligo, deducendo il mutamento delle circostanze poste a sostegno del decreto. In particolare, deducevano che trasferitosi nel Regno Unito, viveva in Controparte_3 un appartamento signorile e svolgeva attività lavorativa stabile come cuoco presso il ristorante “Leo's
Monton”, come da busta paga prodotta;
non versava più in stato di totale Controparte_1 indigenza, avendo svolto attività lavorative saltuarie;
il loro nipote era divenuto maggiorenne;
inoltre la nonna materna, era titolare di reddito di pensione e titolare di beni immobili, così CP_2 chiedendo che anche ella contribuisse proporzionalmente al pagamento del contributo per il nipote.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 opponendosi alla revoca e rappresentando che , pur maggiorenne, non era ancora Pt_1 autosufficiente, affetto da disturbo della condotta con disregolazione del controllo degli impulsi, in trattamento psicoterapeutico continuativo (costo € 200/mese), iscritto a corsi teatrali (costo €
170/mese) e in procinto di iscriversi all'università (retta annua € 3.900). Negava ancora la resistente di svolgere attività di lavoro stabile, percependo un reddito modesto (circa € Controparte_1
250/mese) e di essere in attesa di stabilizzazione lavorativa.
A seguito del mutamento del rito (ritenendosi applicabile, per effetto del correttivo Cartabia il rito famiglia) interveniva nel processo che dichiarava di essere in grado di Controparte_3 corrispondere nuovamente il mantenimento del figlio.
All'esito della comparizione delle parti, si procedeva all'audizione delle parti comparse e la causa, rinviata all'udienza del 4.12.25, fissata in modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, in primo luogo, deve darsi atto che al presente giudizio va applicato il rito famiglia, di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., essendo richiamato espressamente nell'art. 316 bis c.c..
Deve poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dai ricorrenti di disporre che anche la nonna materna ( sia anch'ella tenuta proporzionalmente al pagamento del contributo CP_2 per (anno 2003). Se è vero che la norma di cui all'art. 316bis c.c. riconosce a Parte_1 chiunque vi abbia interesse di proporre istanza affinchè venga ordinato all'ascendente di disporre che una quota dei redditi sia versata in proporzione al nipote, in caso di inadempimento e/o impossibilità dei genitori, è pur vero che la norma presuppone la sussistenza di un interesse qualificato dell'istante che, nel caso di specie, non è stato esplicitato, insistendo piuttosto i ricorrente per la revoca del mantenimento in favore del loro nipote e dovendo, inoltre, considerarsi che, quando è stato determinato il contributo da corrispondere con il decreto del 2019 il giudice delegato dal Presidente aveva considerato proporzionalmente il contributo che ciascuno dei nonni (anche quella materna) potevano corrispondere nei confronti del ragazzo.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che, nel merito, la domanda sia infondata e come tale vada rigettata.
Ed, invero, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 20509/10; n. 10419/18; Cass. civ. n. 10450/22 e 13345/23).
Tale obbligo ha natura temporanea e la giurisprudenza ha più volte ribadito che non è sufficiente l'inadempienza di uno dei genitori se l'altro è capiente;
né l'obbligo può protrarsi indefinitamente, essendo eccezionale e sostitutivo dell'obbligazione primaria dei genitori, dovendo essere revocato, allorquando siano mutati gli elementi posti a fondamento del decreto.
Nel caso in esame, tuttavia, non è stata acquisita provata di tali mutamenti, ritenendo il Tribunale che sussista ancora un obbligo dei nonni paterni.
Ed invero, non è provato che trasferitori in Inghilterra, abbia reperito stabile Controparte_3 occupazione lavorativa, anzi la stessa ricorrente in sede di audizione ha dichiarato che il figlio non ha attività lavorativa stabile e lo stesso documento prodotto in inglese (senza neanche essere tradotto) non consente di comprendere la tipologia dell'attività lavorativa, la stabilità o meno di tale contribuzione da parte di Questi, inoltre, come ammesso dalla stessa ricorrente, Controparte_3 in sede di audizione, è divenuto nuovamente genitore, dovendo dunque immaginarsi a suo carico la necessità di far fronte al mantenimento del figlio minore. Né è provato che abbia Controparte_3 ad oggi adempiuto in alcun modo al versamento del mantenimento di € 600,00 cui è tenuto, alla luce delle condizioni della separazione, come omologate. A ciò so aggiunga che risiede in CP_3
Inghilterra, ciò determinando, quando anche fosse esperibile l'azione, difficoltà concrete ad agire esecutivamente.
Non è altresì provato che il nipote sia da considerarsi economicamente Parte_1 autosufficiente. Il ragazzo, difatti, ha compiuto 22 anni;
ha avuto, come da accertamenti prodotti in atti da parte della resistente, disturbi comportamentali con atteggiamenti aggressivi verso gli altri e cose, episodi di bullismo, tendenza all'isolamento relazionale, ed è in trattamento psicoterapeutico presso Centro Clinico, sicchè, considerando l'età e le sue condizioni di salute, deve ritenersi che ancora sia dovuto il contributo per il suo mantenimento.
Quanto alla madre di , ella ha documento (come da estratto contributivo prodotto) di svolgere Pt_1 ancora un'attività lavorativa part time retribuita al minimo, nonostante i suoi sforzi (ha continuato a studiare per tentare di inserirsi nel mondo del lavoro), considerando tra l'altro che è stata ed è solo lei a prendersi cura del figlio.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene il Tribunale di dover rigettare la domanda di revoca del contributo, con condanna dei ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerando la natura delle difese) di cui al DM 55/14 e succ. mod. parametrati al disputatum (valore indeterminabile complessità bassa).
Vanno invece compensate le spese di lite tra parte ricorrente e l'interventore, avendo questi aderito alla domanda.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di contributo della nonna materna;
2) Rigetta la domanda proposta in via principale da parte ricorrente;
3) Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 3900,00 a titolo di competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e l'interventore. Così deciso in Salerno il 10.12.25
il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi