Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/04/2025, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12853 del 2024, proposto da
FE NA, IA IL, VI CH, CR NC, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Pistilli, Stefania Reho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 329/2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 nel ricorso RG n. 873/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 29 novembre 2024, i ricorrenti chiedono darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 329/2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 nel ricorso RG n. 873/2023, notificata in data 3 gennaio 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ Accoglie i ricorsi proposti da NA FE, LE IA, IO VI e NC CR e quindi accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) da ciascuna svolti come indicati in parte motiva; per l’effetto, disapplica la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; - accerta e dichiara inoltre il diritto delle ricorrenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i periodi in cui hanno prestato servizio come docente in supplenze cd. Brevi come da parte motiva; - per l'effetto, condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore delle medesime delle differenze retributive dovute a tale titolo, oltre interessi legali dalla maturazione fino al saldo; - condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
3. Alla camera di consiglio del 1 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla mancata attivazione, a favore della parte ricorrente, della Carta elettronica per l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
4.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non sia tale da giustificare la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO