Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2025, proposto da:
- TR SU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
- Ministero della cultura (MIC), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 17.07.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico evoluto di potenza pari a 54,5 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di TR (FG), in località Vaccareccia;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. TR SU s.r.l. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza avanzata il 17 luglio 2024 e concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico evoluto di potenza pari a 54,5 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di TR (FG), in località Vaccareccia. La Società ha premesso che il predetto progetto è da ritenersi strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), nonché opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi degli artt. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 e 7- bis , comma 2- bis , del TUA. Inoltre, rappresenta la Società, l’impianto risulta anche prioritario ai sensi dell’art. 8, comma 1- bis , del TUA, presentando una potenza superiore a 50 MW.
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 17 luglio 2024, la Società ha trasmesso, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l’istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del TUA;
ii) in data 20 agosto 2024, l’Amministrazione, dopo aver verificato la completezza e la procedibilità dell’istanza, ha proceduto alla pubblicazione degli elaborati progettuali sul proprio sito web istituzionale, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica e della consultazione del pubblico;
iii) in data 19 settembre 2024, è terminata la fase di consultazione del pubblico.
1.2. Atteso quanto sopra, con il ricorso in epigrafe, la TR SU s.r.l. ha agito in giudizio per reagire all’ingiustificata stasi del procedimento di VIA, deducendo che allo stato perdura l’inerzia, in particolare, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC atteso che, ‹‹dalla consultazione del sito istituzionale del MASE, si evince che l’istanza della Società versa ancora nello “Stato procedura: Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”›› .
1.3. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA), 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, 3 e 97 Cost, nonché violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, del giusto procedimento, del Regolamento UE 2022/2057 e dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 - Red III. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio dei provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 del TUA.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che il Ministero della cultura (MIC), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale non ha prodotto documenti né memorie difensive.
3. All’udienza del 10 marzo 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr., ex multis, sentt. n. 1063/2025 e n. 1356/2025), va subito chiarito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ( cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006).
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Ciò detto, deve pure evidenziarsi che il “concerto” con il MIC si inserisce in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale qui censurata, posto che nel presente contenzioso si lamenta innanzitutto la mancata determinazione da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA, il quale, a sua volta “intercetta” anche l’intervento del MIC).
Posta tale cornice normativa, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che l’Amministrazione sia incorsa certamente in un’ipotesi di inerzia censurabile atteso che, dalla documentazione versata in atti e dalla pagina web del MASE relativa al progetto per cui è causa, risulta che:
- in data 17 luglio 2024 è stata presentata l’istanza di VIA;
- in data 8 agosto 2024, si è perfezionata la documentazione necessaria;
- in data 20 agosto 2024, è stato dato avvio alla consultazione pubblica che è terminata il successivo 19 settembre 2024;
- i termini di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione di progetto ( cfr. art. 25, comma 2- bis , del TUA) sono ampiamente decorsi senza che vi sia stata l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC così integrandosi e perpetuandosi la stasi procedurale per cui è causa.
6. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, pertanto, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza della Società ricorrente. In particolare, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC del MASE deve esprimersi e predisporre – senza vincolo di contenuto – lo schema di provvedimento di VIA entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; inoltre, gli altri Organi del Ministero della cultura e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica coinvolti – in successione – nel procedimento di VIA in questione devono esprimersi nei termini procedimentali di cui all’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO LL, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO LL | IA PA |
IL SEGRETARIO