Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 7.2.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. OLIVA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in SAVONA, VIA IV NOVEMBRE
6/1, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti FARINA FEDERICO e LUZZI NICOLETTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in VIA PALEOCAPA 2/1 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e nata a Mondovì (CN) l'[...], in [...] curatore speciale nominato Avv. Controparte_2
CARDONE FABIO, con domicilio eletto in Albenga, Piazza Berlinguer n. 17/4
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, • Affidare la GL minore in via esclusiva alla madre, la Controparte_2
signora con collocazione presso la stessa. • Prevedersi in capo al signor Parte_1 Controparte_1
mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese, oltre al
70% delle spese straordinarie. • Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro, per le ragioni esposte in ricorso. • Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale
- Affidare la GL minore ai servizi sociali, con collocazione presso la madre, purchè questa Controparte_2
non si trasferisca in Trentino Alto Adige, conferendo all'Ente affidatario il potere di adottare, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie di , CP_2
limitando con ciò la responsabilità genitoriale delle parti. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei
Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente. Decorso il periodo di affido, se si riterranno raggiunti gli obiettivi che verranno indicati da codesto Tribunale, si chiede la conseguente sostituzione del regime di affido ai Servizi Sociali, con un affido condiviso ad entrambi i genitori.
- Porre a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della GL minore Controparte_1
nella misura di euro 150,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi CP_2
entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Disciplinare il diritto di visita paterno affinchè si svolga nella maniera più rispondente all'interesse della Per_ GL così come esposto dalla CTU dott.ssa .
Il curatore speciale della minore ha chiesto: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
-disporre l'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Mezzo Lombardo o ai Servizi Controparte_2
territorialmente competenti, con specifica indicazione dei compiti demandati;
- collocare la minore presso la madre SInora;
Parte_2
-disporre la prosecuzione delle attività di assistenza personale e familiare in corso, con periodica verifica;
- ritenendo essenziale il rapporto della minore con il padre, disporre e strutturare ove possibile gli incontri con lo stesso, nella periodicità meglio ritenuta, prima con collegamento a distanza e, poi, in via protetta, delegando all'atto un educatore o altra persona qualificata, il tutto sempre con la salvaguardia della posizione materna;
-disporre un percorso psicologico acquisitivo/educativo a carico del padre quale autore di violenza;
-disporre i provvedimenti economici favore della minore ritenuti di giustizia;
-liquidare il compenso del sottoscritto Curatore speciale ponendo il patrocinio a Spese dello Stato, fatta salva ogni diversa determinazione”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto la regolamentazione dell'affido, collocazione, visite e mantenimento della GL Parte_1
minore , nata l'[...] dalla relazione more uxorio con CP_2 Controparte_1
La donna ha dedotto di essere madre anche di altri due figli, (3.9.2012) e Persona_2 Persona_3
(30.5.2019), nati da precedenti relazioni.
[...]
Ha lamentato di essere stata vittima di violenza da parte dell'ex compagno il quale avrebbe Controparte_1
rivolto insulti e minacce anche nei confronti dei suoi figli.
Ha riferito che, a causa delle violenze subite, faceva ingresso in una casa rifugio con i figli e , Per_2 CP_2
mentre il figlio veniva collocato presso i nonni paterni. Per_3
Ha rappresentato che, con l'ingresso nella casa rifugio, era costretta a cessare la propria attività lavorativa.
Ha precisato che al veniva applicata una misura cautelare, poi aggravata in seguito alla violazione CP_1
da parte dell'uomo delle prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, finché il convenuto si trasferiva a
Terni presso la propria famiglia d'origine.
Ha allegato di valutare il trasferimento in trentino Alto Adige, al fine di trovare più agevolmente una occupazione e poter contare sull'aiuto di , padre del figlio minore Persona_4 Per_3
ed ex coniuge.
Ha, dunque, chiesto l'affido esclusivo a sé della GL , la sua collocazione presso di sé, con diritto di CP_2
visita paterno da svolgere in modalità protetta presso uno spazio neutro, un contributo a carico del CP_1
per il mantenimento della GL pari a 350,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie.
costituitosi in giudizio, ha precisato di aver presentato istanza di patteggiamento rispetto Controparte_1
al procedimento penale avente ad oggetto i presunti maltrattamenti nei confronti del minore e nei Per_3
confronti della ex compagna.
Ha rappresentato che, per quanto a sua conoscenza, “ogni relazione della controparte, dalla quale nasceva un figlio, si concludeva con una successiva denuncia-querela”.
Ha lamentato che “la relazione nell'ultimo anno era diventata davvero insostenibile anche a causa delle gravi e continue ingerenze da parte del SI. nel menage familiare , tanto che anche il Per_3 Controparte_3
SI. presentava denuncia querela nei confronti di indicando la SI.ra quale CP_1 Per_3 Pt_1
testimone dei fatti”.
Ha dedotto di non vedere la GL da agosto 2023 ed ha chiesto che ci sia un accertamento sull'idoneità genitoriale esteso anche alla ricorrente la quale, a suo dire, avrebbe dimostrato di anteporre i propri personali interessi ai bisogni dei figli minori.
Si è opposto a qualsiasi trasferimento della ex compagna e della GL in Trentino Alto Adige, sia perché in caso di trasferimento “verrebbe meno in maniera quasi del tutto totale la possibilità per il padre di frequentare la GL e vederla crescere”, vivendo il padre a Terni, sia perché Persona_4
sarebbe una figura tutt'altro che positiva, con procedimenti penali a carico avviati su impulso
[...]
dello stesso “una bambina così piccola andrebbe a trasferirsi presso un uomo che non solo non CP_1
conosce, ma che ha gravi motivi di astio con il padre”.
Ha affermato di aver ripreso a lavorare mediante la propria impresa individuale attiva nel settore della falegnameria, di non avere provviste accantonate alle quali attingere, di non essere titolare di immobili, di vivere con i propri genitori e di ritenere congruo un contributo per il mantenimento di pari a 300,00 CP_2
euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, dovendo il affrontare viaggi frequenti per incontrare CP_1
la GL.
Ha, quindi, chiesto: l'affido di ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la collocazione della CP_2
stessa presso la madre, “purchè questa non si trasferisca in Trentino Alto Adige”, con diritto di visita del padre da svolgere nella maniera più rispondente all'interesse della bimba, un contributo a proprio carico per il mantenimento della GL pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
Parte ricorrente, in particolare, con la prima memoria ha motivato la propria scelta di trasferirsi in Trentino
Alto Adige con la circostanza che “la SI.ra ha una sorella, , nata a [...] il [...], Pt_1 Parte_3
che risiede in un paese della Provincia di Bolzano, unitamente al marito e alle due figlie;
considerata la vicinanza, la ricorrente ha potuto sin da subito contare su un aiuto e su un sostegno familiare nella gestione della minore , potendo così trovare un lavoro e un'abitazione dove trasferirsi”. Ha puntualizzato che CP_2
“in seguito ala denuncia sporta nei confronti del SI. il SI. si è trasferito cambiando anche CP_1 Per_3
lavoro, rimanendo sempre nella stessa regione così da rendere possibili gli incontri di con la madre”. Per_3
Ha rappresentato poi che e ora vivono stabilmente con i loro padri”. Per_2 Per_3
Parte resistente ha contestato le avverse prospettazioni e domande, dolendosi del trasferimento in Trentino
Alto Adige intervenuto medio tempore, con ingiusta compressione della facoltà del padre di vedere la GL.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 6.3.2024, ha chiarito di essersi trasferita in Trentino Parte_1
Alto Adige da circa tre settimane e più precisamente di essere in procinto di andare a vivere, insieme alla GL, in un appartamento in locazione col canone di 700,00 euro mensili. Ha riferito di percepire la NASPI per 700,00 euro mensili, ma di aver trovato un'occupazione, con una retribuzione di 1500,00 euro, suscettibile di stabilizzarsi a tempo indeterminato. Ha confermato che il figlio si è trasferito dal padre Per_2 ed anche il figlio Ha dato atto di percepire l'assegno unico per i suoi figli nella misura di 300,00 euro Per_3
complessivi e di essere supportata economicamente dalla propria famiglia d'origine. Ha ripercorso le violenze perpetrate dall'ex compagno.
Parte resistente, per parte sua, ha ribadito di vivere a Terni presso la propria famiglia d'origine e ha riferito di essere occupato a tempo determinato come manovale escavatorista, in forza di contratto suscettibile di trasformazione a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile lorda pari a circa 1900,00 euro. Ha spiegato di essere ancora titolare di un'impresa individuale, inattiva da circa 8 mesi e probabilmente da chiudere. Ha negato di aver mai posto in essere agiti violenti. Ha lamentato di non vedere e non avere contatti con la bambina da agosto 2023.
All'esito dell'udienza, il Giudice rel. ha disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali CP_2
territorialmente competenti. Ha nominato alla minore un curatore speciale nella persona dell'Avv. Fabio
Cardone. Ha mantenuto la collocazione della GL presso la madre, stabilendo la facoltà del padre di vedere la bimba in incontri protetti da calendarizzare a cura dei Servizi Sociali. Ha elaborato un progetto di interventi e percorsi in favore delle parti e della minore. Ha posto a carico del padre per il mantenimento della GL un contributo pari a 150,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è, quindi, costituito in giudizio il curatore speciale della minore . CP_2
La causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali nonché mediante CTU, finché all'udienza del 7.2.2025, spirati i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti è emerso che:
- il minore è rimasto a vivere col padre, mentre il minore è tornato a vivere con Persona_2 Per_3
la madre e la sorella;
al suo accudimento partecipa il padre, presente quotidianamente nella sua vita;
CP_2
- la SI.ra è stata assunta a tempo indeterminato e, comunque, ha poi cambiato occupazione. Pt_1
Per l'accudimento dei figli, oltre all'asilo, si avvale di una baby sitter. La SI.ra ha beneficiato e Pt_1
continuerà a beneficiare fino a maggio 2025 del c.d. reddito di libertà (400,00 euro mensili);
- ha preso avvio in favore della SI.ra il previsto percorso di supporto psicologico individuale Pt_1
in relazione alle violenze allegate;
- è stato attivato il servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna e cioè un intervento di due ore settimanali in supporto alla genitorialità. L'educatrice incaricata rispetto alla madre ha riferito che è stata disponibile al confronto, indipendente, collaborante e coscienziosa;
- sono stati attivati incontri padre-GL in modalità da remoto. A tale proposito nella relazione del
16.12.2024 si legge: “in concomitanza dell'educativa a domicilio si sono svolti gli incontri settimanali da remoto dove la minore ha potuto interagire con il padre sotto l'osservazione dell'educatrice. Gli incontri tra lei e il padre, tenendo conto della modalità e dell'età della minore, vengono descritti dall'educatrice come momenti faticosi. infatti spesso va convinta a partecipare alla telefonata con il papà. Tali incontri CP_2
sono comunque occasione di partecipazione alla vita della minore, infatti , su sollecitazione CP_2
dell'educatrice, mostra al padre oggetti che ha ricevuto o fatto lei (disegni). Dalla descrizione dell'educatrice il padre tende a porre a molte domande dove lei non risponde o non sa rispondere, quindi il lavoro CP_2
dell'educatrice è quello di mediare la relazione traducendo gesti o piccole parole di . Gli incontri si CP_2
sono svolti in maniera abbastanza regolare, sono saltati un paio di incontri per motivi familiari della madre o dei figli, mentre da due settimane circa il padre non si è presentato all'incontro online che avviene con consuetudine il lunedì pomeriggio”;
- il SI. è rimasto a Terni ove ha intrapreso una nuova relazione affettiva. Nelle note del CP_1
31.7.2024 la difesa del resistente ha dato atto che il proprio assistito ha intrapreso un percorso psicologico privato, “dal momento che il Comune di Terni non è stato in grado di fornire supporto”. Non è chiaro, peraltro, se sia stato richiesto dall'interessato ed attivato da parte del anche il Controparte_4
percorso di sostegno alla genitorialità in favore del previsto nell'ordinanza del 6.3.2024 (si veda CP_1
la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Terni del 22.8.2024).
Preme evidenziare quanto riferito dal curatore speciale della minore nelle proprie note del 29.7.2024 in ordine al fatto che “dopo una prima fase in cui la mamma non si era presentata agli incontri presso i Servizi
Sociali, ho – tramite il suo difensore, Avv. Oliva – solleciatto l'importanza della partecipazione all'attività di assistenza e monitoraggio da parte del servizio pubblico, riservandomi la possibilità di segnalare all'Ufficio eventuali criticità. Dopo tale intervento, la SI.ra si è presentata regolarmente agli incontri Parte_1
presso i Servizi Sociali”. Ed invero l'iniziale mancanza di adesione al progetto di percorsi ed interventi elaborato è stata superata dalla ricorrente che, come rappresentato dai Servizi Sociali incaricati, ha poi dimostrato una sostanziale collaborazione. Elemento questo di particolare importanza al fine del decidere.
La CTU a firma della Dott.ssa ha poi consentito di accertare mediante gli incontri, i colloqui, i Persona_5
test psicodiagnostici somministrati che:
1) con riguardo alla ricorrente, “dalle osservazioni e dalle deduzioni psicodiagnostiche, emerge il quadro di una persona molto funzionante sul piano della concretezza. Come evidenziato sia dagli operatori della casa rifugio, sia dagli operatori del Servizio Sociale di Trento, la signora ha buone capacità Pt_1
organizzative e di accudimento nei confronti dei bambini. Emerge, inoltre, un buon attaccamento nei loro confronti, nonostante la loro nascita si accompagni ad una storia personale tumultuosa e difficile. Tuttavia, le motivazioni che sottendono alle sue scelte di comportamento, spesso nascono da situazioni superficiali, che si collocano all'esterno della persona, nella percezione sociale più che in un'analisi interiore. Nel particolare momento attraversato nella relazione con il sig. questo si è rivelato per certi aspetti CP_1
una risorsa, permettendole di utilizzare risorse personali adattative, ma rimane un elemento di criticità rispetto alle proprie capacità di analisi delle emozioni e dei vissuti profondi. Le osservazioni fatte dalla psicologa della casa rifugio vengono confermate dalle osservazioni della CTU. Sul piano relazionale emergono sicuramente delle buone risorse, che rimangono però, ferme al piano adattativo della concretezza.
Quello che invece risulta più difficile è l'approccio alla parte più profonda, introspettiva, come se la persona si difendesse dalle proprie parti fragili o incoerenti, proiettando tutto su un piano di concretezza e di comportamento agito. Questo è particolarmente evidente nel racconto della propria storia familiare, in cui la descrizione dei propri partner viene modificata in diversi momenti temporali: nel momento in cui sceglie di andare via da Terni con il sig. i padri dei suoi figli vengono entrambi descritti come poco presenti CP_1
nella vita dei rispettivi figli, mentre successivamente vengono descritti come una risorsa che può restituire ai bambini un elemento di serenità. In entrambi i casi viene evitata la percezione della difficoltà emotiva a cui i bambini sono stati esposti, che viene reinterpretata in maniera per lei non conflittuale. Pur mostrando una sufficiente sensibilità e capacità di osservare i figli nella loro personalità, spesso lascia prevalere i propri tratti impulsivi e una difficoltà a tollerare momenti di attesa e di riflessione, diventando poco protettiva nei loro confronti ed anche di sé stessa. Nella signora sono ancora presenti elementi post traumatici Pt_1
legati alla vicenda vissuta con il sig. Per questa ragione oppone resistenze all'idea del CP_1
mantenimento di un rapporto con la loro GL . Questo è da un lato comprensibile, anche se lascia CP_2
emergere come per lei sia difficile immaginare un contesto più contenitivo, in cui la presenza di regole e di chiarezza, possano mantenere uno stato di sicurezza. Nella casa rifugio, aveva iniziato un percorso di psicoterapia, volto ad affrontare la situazione traumatica, ma anche a migliorare il proprio livello di consapevolezza ed autoanalisi. Il Servizio Sociale di Trento l'ha aiutata a riprendere un lavoro psicologico, facendone richiesta al Sanitario del territorio”; CP_4
2) per quanto riguarda il convenuto, “dalle osservazioni fatte e dalle deduzioni psicodiagnostiche, emerge anche in lui il quadro di una persona molto funzionante sul piano della concretezza. Per il sig.
l'autostima ed il valore di sè paiono incentrarsi sul riconoscimento esterno e sulle azioni concrete. CP_1
Le sue relazioni sentimentali, il ruolo che prende anche rispetto a figli che non sono suoi, paiono funzionali ad un sorta di auto dimostrazione di valore. Questo è confermato anche dal dato restituito dai suoi familiari, che non si sono accorti di nulla, pur essendo disponibili ad avere nei suoi confronti una funzione di supporto, poiché nelle comunicazioni è sempre prevalso il bisogno di dimostrare loro le proprie buone capacità ed uno stato di successo ed autoaffermazione personale. Anche se in maniera inconsapevole, il suo cercare situazioni molto più adulte di lui, in cui misurarsi anche in maniera competitiva con il ruolo di uomo adulto e responsabile è per lui fonte di una rassicurazione gratificante rispetto ad un'idea di sé stesso valida. Al tempo stesso questo lo espone a tutta la fragilità che queste situazioni comportano. L'idealizzazione con cui vengono affrontate gli permette di superare paure e difficoltà, ma lo espongono ad elementi di frustrazione che possono rivelarsi per lui intollerabili. E' faticoso per lui entrare in contatto con le proprie parti deboli e rischia di compensare il senso di frustrazione attraverso altre situazioni concrete, che gli danno nell'immediato una gratificazione quasi “esaltante”, ma sono avulse da un obiettiva analisi di realtà. Questo si è reso particolarmente evidente nella rapidità con cui ha creato un nuovo nucleo familiare, nel giro di poche settimane si è legato ad una donna con una situazione molto simile alla precedente, quasi cercasse di colmare il distacco dalla signora con una situazione in parte sovrapponibile. Nel giro di poco tempo, Pt_1
questa relazione è diventata quasi una nuova prova: si è caricato della responsabilità, materiale e morale di tre bambini, di una mamma, ha preso per loro una bella casa in affitto, sono andati a vivere insieme. Senza voler sminuire l'aspetto sentimentale, che non si può discutere, la gestione dello stesso appare immediatamente diventare uno strumento per dimostrare a sé stesso di essere apprezzato attraverso manifestazioni di tipo concreto, anche se strumentale. La sua richiesta di farmi ascoltare la nuova compagna rappresenta il desiderio di dimostrare attraverso una situazione concreta, di essere una persona apprezzabile e con dei buoni valori. Questo rappresenta un elemento significativo di immaturità, che lo espone a reazioni impulsive, nel momento in cui emergono disconferme che lo fanno precipitare nella percezione della propria fragilità. Rispetto alla GL ha un attaccamento affettivo sincero, anche se CP_2
le sue caratteristiche di personalità non possono rappresentare una sufficiente competenza di tipo genitoriale. Affinché questo rapporto possa essere mantenuto è necessario che i contatti tra di loro siano molto strutturati, affiancati da terzi neutri e supportivi, in modo da restituire alla bambina, oltre che una continuità affettiva, un contesto in cui possa vivere un contenimento rassicurante”.
La CTU ha poi preso atto della circostanza che nel corso delle operazioni peritali il è stato tratto in CP_1
carcere.
Ad un esame complessivo, per la CTU “emergono importanti carenze nelle competenze genitoriali, anche se molto differenti tra i due genitori. La mamma appare capace ed attenta nell'accudimento dei figli, ma in difficoltà rispetto ad un'analisi profonda delle loro esigenze, spesso confuse con le proprie. Le sue scelte di vita rivelano un modo di affrontare la vita con reazioni di tipo immediato, spesso imprudenti, che hanno esposto i figli a cambiamenti repentini, delle cui conseguenze pare tuttora inconsapevole. E' una persona affidabile sul piano concreto, organizzata, molto capace di adattamento. La criticità è legata alla difficoltà a pensare sul lungo termine e cogliere gli aspetti emotivi meno superficiali di sé stessa e dei figli. E' sicuramente essenziale il percorso psicologico iniziato nella casa rifugio, che proseguirà non appena il
Servizio Sanitario del territorio le darà disponibilità. Appare comunque beneficiare in maniera utile degli aiuti ricevuti nei momenti di difficoltà, dimostrando una certa capacità di ascolto. Il papà appare molto coinvolto in senso affettivo dalla GL . Nonostante questo, le proprie difficoltà personali, CP_2
l'inconsapevolezza rispetto alle proprie fragilità e la tendenza a proiettare in maniera concreto gli elementi di espressione della propria autostima, rendono le sue competenze genitoriali insufficienti a garantire con la GL un rapporto protettivo e sufficientemente strutturato”.
Dunque, per la CTU entrambi i genitori presentano criticità e fragilità rispetto alle proprie competenze genitoriali.
Le conclusioni della CTU, peraltro, assolutamente logiche e coerenti rispetto ai dati raccolti sono rimaste immuni da osservazioni, talché in questa sede il Collegio ritiene di prestare ad esse piena adesione.
Ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono impongano una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso e, nello stesso tempo, impediscano di disporre l'affido esclusivo o esclusivo rafforzato in favore dell'uno o dell'altro genitore.
E' piuttosto necessario confermare l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per il periodo di 24 mesi, con conferimento all'Ente affidatario del potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non CP_2
vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
L'affido ai Servizi Sociali dovrà essere corredato da un progetto di interventi e percorsi, in gran parte già indicati nei provvedimenti temporanei ed urgenti, i quali avranno l'obiettivo di supportare entrambe le parti a superare le criticità evidenziate dalla CTU, a meglio comprendere le esigenze della GL minore, a guardare criticamente al proprio ruolo e a meglio cogliere l'importanza del ruolo genitoriale dell'altro, a recuperare le competenze genitoriali, a creare le condizioni per una sufficiente comunicazione, al di fuori di una logica di scontro.
Nel dettaglio, il Collegio ritiene di sollecitare:
➢ a proseguire il percorso per persone autori di violenza iniziato presso Controparte_1
l'associazione White Dove o, comunque, ad intraprendere/proseguire apposito percorso di supporto psicologico, con l'obiettivo di consentirgli di lavorare nella prospettiva di una migliore gestione degli impulsi. Nel caso in cui l'uomo si trovi ancora a Terni, egli dovrà rivolgersi al che Controparte_5
dovrà immediatamente provvedere alla sua presa in carico. Diversamente, sarà il CSM territorialmente competente a doversi attivare;
➢ ad intraprendere/proseguire apposito percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità che lavorando sulle fragilità dell'uomo gli consenta di instaurare con la GL un rapporto protettivo e sufficientemente strutturato, di meglio comprendere le esigenze della GL, di guardare criticamente al proprio ruolo e a meglio cogliere l'importanza del ruolo genitoriale della ex compagna, di acquisire una sufficiente capacità di dialogo. Nel caso in cui l'uomo si trovi ancora a Terni, egli dovrà rivolgersi alla Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza interno alla
UslUmbria2 che dovrà immediatamente provvedere alla sua presa in carico. Diversamente, sarà la struttura consultoriale territorialmente competente a doversi attivare;
➢ a proseguire il percorso psicoterapico, già iniziato nella casa rifugio, per Parte_1
sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle esigenze ed alle criticità emotive proprie e della propria GL e per assumere sufficiente consapevolezza del fatto che il padre non rappresenta una realtà marginale che può anche essere messa da parte, ma al contrario deve – con le necessarie cautele e salvo che non risulti pregiudizievole – poter intrattenere con la GL un rapporto solido e stabile che ne agevoli una crescita equilibrata e serena.
I Servizi Sociali affidatari dovranno inoltre proseguire, anche avvalendosi della struttura consultoriale, il servizio di educativa domiciliare, già attivato presso la residenza materna.
Essendo coinvolti, in ragione della diversa residenza delle parti, Servizi Sociali diversi, preme al
Collegio sottolineare che i Servizi coinvolti dovranno coordinare le proprie attività e fornirsi reciproche informazioni in ordine all'andamento dei percorsi avviati, anche al fine di impegnarsi univocamente rispetto al riavvicinamento fra padre e GL.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio alcuno che la piccola debba restare presso la CP_2
residenza materna. La madre, al di là delle fragilità dimostrate, presenta buone capacità di cura ed accudimento e, comunque, rappresenta per la minore, un punto di riferimento costante nel tempo.
Veniamo al regime delle visite.
Il Collegio ritiene, in conformità a quanto concluso dalla CTU, che vadano incaricati i Servizi Sociali affidatari di organizzare e calendarizzare, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza paterna e compatibilmente con l'eventuale stato detentivo del resistente:
• incontri protetti fra padre e GL, da svolgersi, almeno una volta al mese, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, in uno spazio neutro, con accompagnamento della bambina da parte di un educatore, in modo che sia evitato ogni tipo di contatto tra il e la CP_1 Pt_1
• videochiamate settimanali, in modo che sia evitato ogni potenziale contatto anche indiretto fra il e la CP_1 Pt_1
La CTU ha colto nel un attaccamento sincero alla GL , ragione per cui l'uomo, con CP_1 CP_2
le necessarie cautele e con gli interventi sopra indicati, ben può costituire una risorsa per la minore, con la quale va messo in grado di instaurare e coltivare un rapporto.
Resta da affrontare la questione economica.
Come noto, per giurisprudenza consolidata ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, con la precisazione che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Ora, è pacifico che il abbia fin qui provveduto, nonostante la recente carcerazione, al pagamento CP_1
del contributo di mantenimento ordinario previsto in favore della GL nei provvedimenti provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c..
Anche attualmente che si trova ristretto in carcere, l'uomo provvede ai pagamenti dovuti per il tramite dei propri genitori.
La ricorrente ha, invece, contestato il mancato pagamento delle spese straordinarie.
Dal canto suo, la SI.ra ha sin qui dimostrato un'ottima capacità di collocarsi nel mercato del Pt_1
lavoro, visto che è riuscita a trovare un'occupazione stabile in Trentino Alto Adige (migliorando progressivamente retribuzione e tempi di lavoro). Ella gode anche di alcune forme di sostegno al reddito
(c.d. reddito di libertà, assegno unico, ecc.). Per l'anno 2023 le sue entrate complessive sono state pari a 21.998,82 euro, come si può agevolmente dedurre dagli estratti conto in atti. Per l'anno 2024, la ricorrente non ha depositato gli estratti conto, ma soltanto un riepilogo relativamente ad una parte delle mensilità dei bonifici ricevuti (euro 8.747,oo). Ha inoltre depositato una parte dei prospetti paga ricevuti (mensilità di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) da cui emergono retribuzioni percepite per 7.466,54 euro cui debbono aggiungersi (le restanti mensilità e) 1350,00 euro di contributo al mantenimento pagato dal per , oltre l'assegno unico per i figli e il c.d. reddito di libertà. CP_1 CP_2
Tuttavia, la vive in una casa in locazione col canone mensile di almeno 700,00 euro. Deve Pt_1
provvedere al mantenimento proprio e di due figli, e almeno in parte deve partecipare al CP_2 Per_3
mantenimento del figlio , collocato al momento presso il padre. Deve sostenere spese per l'asilo e la Per_2
baby sitter.
Il Collegio ritiene che al fine della quantificazione del contributo dovuto dal in favore della GL, CP_1
occorra considerare l'età della minore (2 anni), la posizione economica della ricorrente e l'attuale stato di carcerazione del padre il quale, però, una volta riacquistata la libertà ben potrà collocarsi nel mercato del lavoro, in ragione della giovane età e dell'esperienza lavorativa già maturata (settore falegnameria, escavazioni, ecc.).
Egli, riacquistata la libertà, parteciperà agli incontri protetti con la GL con relativi oneri di viaggio CP_2
e soggiorno a proprio carico.
Allo stato il è supportato economicamente dalla famiglia d'origine che gli consente l'adempimento CP_1
del contributo a carico per il mantenimento di . CP_2
Muovendo da tali considerazioni, il Collegio ritiene di porre a carico di per il mantenimento Controparte_1
della GL minore un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1
individuate come di seguito indicato. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come
''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti Parte_1
e Controparte_1
Relativamente alla GL minore, rappresentata in giudizio dal curatore speciale nominato ed ammessa al gratuito patrocinio, condanna e in solido fra loro al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3890,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti e Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per il CP_2
periodo di 24 mesi;
▪ dispone che decorso il periodo di affido:
− se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
− qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela della minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “a tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
▪ dispone che i Servizi Sociali affidatari riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
▪ dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
▪ sollecita:
− a proseguire il percorso per persone autori di violenza iniziato presso Controparte_1
l'associazione White Dove o, comunque, ad intraprendere/proseguire apposito percorso di supporto psicologico, con l'obiettivo di consentirgli di lavorare nella prospettiva di una migliore gestione degli impulsi. Nel caso in cui l'uomo si trovi ancora a Terni, egli dovrà rivolgersi al che Controparte_5
dovrà immediatamente provvedere alla sua presa in carico. Diversamente, sarà il CSM territorialmente competente a doversi attivare;
− ad intraprendere/proseguire apposito percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità che lavorando sulle fragilità dell'uomo gli consenta di instaurare con la GL un rapporto protettivo e sufficientemente strutturato, di meglio comprendere le esigenze della GL, di guardare criticamente al proprio ruolo e a meglio cogliere l'importanza del ruolo genitoriale della ex compagna, di acquisire una sufficiente capacità di dialogo. Nel caso in cui l'uomo si trovi ancora a Terni, egli dovrà rivolgersi alla Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza interno alla
UslUmbria2 che dovrà immediatamente provvedere alla sua presa in carico. Diversamente, sarà la struttura consultoriale territorialmente competente a doversi attivare;
− a proseguire il percorso psicoterapico, già iniziato nella casa rifugio, per Parte_1
sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alle esigenze ed alle criticità emotive proprie e della propria GL e per assumere sufficiente consapevolezza del fatto che il padre non rappresenta una realtà marginale che può anche essere messa da parte, ma al contrario deve – con le necessarie cautele e salvo che non risulti pregiudizievole – poter intrattenere con la GL un rapporto solido e stabile che ne agevoli una crescita equilibrata e serena;
▪ incarica i Servizi Sociali affidatari:
− di proseguire, anche avvalendosi della struttura consultoriale, il servizio di educativa domiciliare, già attivato presso la residenza materna;
− di organizzare e calendarizzare, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza paterna e compatibilmente con l'eventuale stato detentivo del resistente:
• incontri protetti fra padre e GL, da svolgersi, almeno una volta al mese, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, in uno spazio neutro, con accompagnamento della bambina da parte di un educatore, in modo che sia evitato ogni tipo di contatto tra il e la CP_1 Pt_1
• videochiamate settimanali, in modo che sia evitato ogni potenziale contatto anche indiretto fra il e la CP_1 Pt_1
▪ pone a carico di per il mantenimento della GL minore un contributo pari Controparte_1
a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio Pt_1
individuate in parte motiva;
▪ spese compensate fra le parti e Parte_1 Controparte_1
▪ relativamente alla GL minore, rappresentata in giudizio dal curatore speciale nominato ed ammessa al gratuito patrocinio, condanna e in solido fra loro al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in 3890,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
▪ spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti e Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione all'Ufficio del Giudice Tutelare territorialmente competente in ragione della residenza della minore a
Mezzolombardo (Trento) nonché la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti
(allo stato Comune di Terni e Mezzolombardo), al CSM 2 e alla Neuropsichiatria Infantile CP_5
e dell'Adolescenza interno alla UslUmbria2.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott.ssa Lorena Canaparo