Articolo 1958 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1957Articolo 1959
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9 ottobre 2010
Art. 1958. Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva 1. A nessuna restrizione e' soggetto l'espatrio:
a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di eta';
b) di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta' fino all'apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita;
c) di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell'articolo 1984.
3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell'Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell'Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonche' per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell'Aeronautica militare, le generalita' dell'espatriato, la data di partenza, e la localita' verso cui e' diretto.
4. La facolta' di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.
5. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, nonche' l'espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorita' dipendenti a tal fine delegate.
6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorita' preposte al rilascio verificano che la facolta' di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 4.
7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorita' preposte al rilascio verificano che vi sia l'autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d'ufficio.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010