Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10054/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10054/2016 promossa da:
(c.f. , residente in [...], Cagliari, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata alla via Pola 41, Cagliari, nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Marco (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti resa a margine C.F._2 dell'atto di citazione del 12.10.2016
ATTRICE contro
(p.i. ), con sede in Monastir (CA), S.S. 131, Km 17.200, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante in carica, rag. elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Controparte_2
Deledda 74, Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Stefano Manso (c.f. ), che la C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura speciale conferita a margine della comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2016
CONVENUTA
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta 1) Accertare, per i fatti di cui in espositiva, il grave inadempimento della (P.I.: CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di P.IVA_1
compravendita concluso in data 23.08.2014; 2) Per l'effetto dichiarare la risoluzione dello stesso contratto di compravendita;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 pagina 1 di 6
4) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno patito dall'attrice nella misura di Euro 4.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da quantificarsi anche con ricorso a valutazione equitativa;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio ai sensi del D.P.R. 115/2002”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui in narrativa, previa autorizzazione, come da istanza in calce alla comparsa, alla chiamata in causa della (PI ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Torino, Corso CP_3 P.IVA_2
Agnelli, 200, disponendo, a tal fine, il differimento della prima udienza per consentirne la citazione nei termini di legge: In via principale: rigettare le domande di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, dichiarare la terza chiamata, (PI CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Torino, Corso Agnelli, 200, obbligata a P.IVA_2
tener indenne e/o garantire e/o manlevare la in persona del legale rapp.te in carica, CP_1
e pertanto condannarla al pagamento di qualsiasi somma, accertata in corso di causa, dovesse essere riconosciuta dovuta dalla convenuta a qualsiasi titolo a favore della sig.ra In ogni caso, Parte_1 con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
al fine di chiedere la pronuncia di risoluzione, per inadempimento, del contratto di
[...]
compravendita di un autoveicolo usato, chiedendo la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.
L'attrice ha esposto: di aver acquistato unitamente al sig. dalla concessionaria , CP_4 CP_1 in data 23.08.2014, l'autoveicolo Mercedes, modello Classe A 160 Executive, targata EJ46CP, dietro corrispettivo di euro 12.500,00 (oltre Euro 500,00 per immatricolazione), integralmente corrisposto alla società venditrice attraverso un finanziamento (da restituirsi in 54 rate mensili, ciascuna di euro
263,50, a decorrere dal 01.10.2014 fino al 01.03.2019, per un importo totale di Euro 14.229,00); che il veicolo è stato consegnato all'attrice in data 27.08.2014; che il 17.09.2014, appena tre settimane dopo la relativa consegna, il veicolo si è incendiato, mentre si trovava parcheggiato a Cagliari, nella via
Avogadro, con il motore spento e le portiere chiuse;
che nell'immediatezza del fatto sono intervenuti i
Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Scientifica, i quali, nei loro rapporti di intervento, hanno dato atto che gli elementi raccolti sul luogo erano tali da escludere la natura dolosa dell'incendio; che in data 04.11.2014, la Sig.ra ha denunciato l'accaduto a e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 ha chiesto alla ditta venditrice la sostituzione del veicolo con un altro dalle caratteristiche analoghe, ai sensi dell'art. 130 D. Lgs. 206/2005; che la società concessionaria ha declinato ogni responsabilità; che la Sig.ra con successiva nota del 24/11/2014, ha rinnovato formalmente l'invito alla Parte_1 società venditrice per un'immediata ispezione del veicolo e, contestualmente, ha manifestato la sua disponibilità a presenziare a un sopralluogo congiunto;
che la vettura è rimasta a disposizione della società venditrice dal 17/09/2014 fino al 30/12/2014, data in cui il veicolo è stato rottamato;
che in data
10/11/2015 l'attrice ha manifestato l'intenzione di addivenire a una conciliazione avanzando una proposta transattiva che non ha avuto alcun esito.
La si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2016, CP_1
contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
A sostegno delle proprie ragioni la convenuta ha eccepito il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio di cui era gravata, non avendo provato e neppure allegato il vizio di difformità da cui sarebbe stata affetta l'autovettura compravenduta;
la stessa ha aggiunto di aver dato prova della conformità della autovettura alle caratteristiche del prodotto tipo, oltre che la regolarità, per quanto di sua competenza (non essendo il soggetto produttore), del processo di realizzazione del bene;
la convenuta ha specificato di aver acquistato il veicolo per cui è causa dalla la quale, in CP_3 data 30.5.2014, l'aveva sottoposto a perizia;
che da tale perizia, eseguita dalla società Engineering Data
S.r.l., risultava che non ci fosse alcuna anomalia meccanica, elettrica o elettronica.
Alla prima udienza fissata e differita al 14.6.2017 per consentire la chiamata del terzo, è stata dichiarata la contumacia della e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La causa, CP_3
istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata tenuta in decisione all'udienza del 24.01.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che tra l'odierna attrice e la parte convenuta sia intercorso un contratto di compravendita di un veicolo usato, ossia di un bene di consumo. Del pari è pacifico, siccome incontestato, che gli acquirenti siano persone fisiche, che hanno agito per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta (cfr. art. 3 comma 1 Cod. Cons.)
e che il venditore sia un concessionario.
La fattispecie trova pertanto il proprio inquadramento giuridico nelle norme di cui al d.lgs. n. 206/2005
(artt. 128 e ss.) nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche ex D.Lgs. n. 170/2021.
In tema di vendita di beni di consumo, infatti, a fronte di una fattispecie che rientri nell'alveo delle relative previsioni, la disciplina dettata dal codice civile in materia di compravendita è applicabile solo pagina 3 di 6 in via sussidiaria, ossia per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la preferenza espressa dal legislatore per quest'ultima (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020; Sez. 3, Sentenza n.
14775 del 30/05/2019).
Tanto chiarito, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, si osserva che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare la presenza di un difetto di conformità nel bene ricevuto in consegna, e che esso si sia manifestato entro i due anni successivi alla consegna stessa, ovvero che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato. Sennonché l'art. 132, comma 3, cod. cons. (nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte con D.L.gs. n. 170/2021) prevede che, allorquando il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna, trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro sei mesi (dal momento in cui il bene è stato consegnato) esistesse già a tale data, a meno che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere,
“L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo cornma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato
(iuxta alligata et probata). In altri termini, in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante
(così Cass.Civ. sezione II, sentenza n. 21084/2022).
Tale conclusione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44 (corrispondente al dettato dell'art. 132, comma 3, cod. cons. vigente ratione temporis) - deve essere interpretata nel senso che (per quanto qui interessa) : a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente ( cfr. Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, c. ). Persona_1 Persona_2
Ma ciò non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato
(così Cass.Civ. sezione II, sentenza n. 21084/2022).
pagina 4 di 6 In sintesi, se è vero che gli artt. 128 e ss. Cod. consumo stabiliscono, in favore del consumatore, un regime probatorio agevolato (nei termini sopra chiariti), è altrettanto vero che questi non è esonerato dall'onere di allegare e dimostrare lo specifico vizio, o difetto di conformità, del bene venduto.
*
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nella fattispecie, gli attori non abbiano assolto tale onere, incentrando i propri assunti, come le relative pretese risarcitorie, solo ed esclusivamente sull'incendio del mezzo.
Il punto è però che tale incendio, ancorché avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla consegna del veicolo, costituisce un mero evento lesivo, potenzialmente ascrivibile sia a difetti di conformità del bene sia a qualsivoglia altra causa, non assumendo - da sé solo- valore probatorio significativo rispetto all'esistenza del vizio del bene venduto.
A tale ultimo riguardo nessun altro elemento, nemmeno indiziario (ad es. una lettera di richiamo della casa “madre”), è stato fornito da parte attrice, né è stata provata la causa del medesimo evento.
Ed infatti, passando ad esaminare le risultanze istruttorie e i documenti in atti, si rileva quanto segue.
Risulta per tabulas (cfr. rapporto di intervento Vigili del Fuoco e verbale Polizia scientifica) che: “lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione, al momento, non consentono la determinazione della causa dell'incendio” (doc. 5 parte attrice e doc. 11 parte convenuta) e ancora “la ricerca di cose o tracce che possano far risalire alle cause dell'incendio ha dato esito negativo” (doc. 6 parte attrice e sub 12 parte convenuta).
Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni dei testi escussi ed in specie: Testimone_1
(sovrintendente capo della polizia scientifica di Cagliari, sentita all'udienza del 15 settembre 2022) ha dichiarato che “preciso che noi, eseguiti gli accertamenti, non siamo riusciti a risalire alle cause dell'incendio” ed ha aggiunto di non aver trovato tracce pertinenti all'origine dell'incendio; del tutto coincidente è la deposizione della teste di parte attrice : “non fu trovata alcun tipo di Tes_2 traccia per confermare che l'incendio fosse doloso” (cfr. verbale udienza del 9/10/2023).
Lo stesso tecnico , incaricato da parte attrice di periziare il veicolo (escusso all'udienza del Tes_3
16 febbraio 2023) ha dichiarato di ricordare di aver indicato nella relazione a sua firma (cfr. documento
7 parte attrice) che l'incendio era partito dal vano anteriore, aggiungendo l'avverbio “presumibilmente”, lasciando così trapelare un margine di dubbio o comunque la mancanza di elementi certi che consentissero di pervenire a tale conclusione, elementi che infatti non risultano né nella perizia né si rinvengono negli altri atti della causa.
In buona sostanza, le risultanze istruttorie convergono nella medesima direzione: non solo non è stato specificamente allegato, né dimostrato, il difetto di conformità o il vizio del mezzo che -in ipotesi-
pagina 5 di 6 avrebbe cagionato l'incendio, ma nemmeno è stata provata la causa del medesimo, ciò che comunque non sarebbe stato dirimente, atteso che l'incendio rappresenta, nella fattispecie, un mero segmento dell'iter eziologico necessario ai fini dell'integrazione della responsabilità invocata dall'attrice.
A fronte di tale carenza, il fatto -seppure pacifico e non contestato- che l'incendio dell'automobile si sia verificato tre settimane dopo la consegna del bene non può essere sufficiente al fine di ritenere, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non” (cfr. ex multis Cass. Civ. 26/4/2023 n.
10978), che l'incendio stesso sia stato causato da un difetto di fabbrica, ciò anche avuto riguardo al quadro indiziario (anch'esso carente nella fattispecie) ed alla circostanza (pacifica e documentata) che l'attrice ha provveduto alla rottamazione del mezzo, senza premurarsi di farlo periziare nel contraddittorio delle parti, anche mediante ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Nella stessa prospettiva, sono irrilevanti o comunque insufficienti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio di cui si discute, le modalità con le quali l'incendio è divampato (siccome ricostruite dalla testimone oculare , sentita all'udienza del 26/5/2022). Testimone_4
Da quanto sopra esposto discende il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, siccome infondate. La domanda formulata da parte convenuta in via subordinata nei confronti della chiamata in causa deve conseguentemente ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, in favore della sola parte convenuta (stante la contumacia della chiamata in causa), in base ai parametri di cui al D.M.
147/2022 (applicabile ratione temporis) avuto riguardo ai valori medi ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1
; CP_1
2) condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 5.077, 00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi pari a €
10,59 (spese di notifica atto di citazione per chiamata in causa), spese generali nella misura del
15%,, IVA e cpa come per legge.
Cagliari, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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