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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23382/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23382 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Oslavia n 30, presso lo studio dell'Avv.to SALVATORE FACHILE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, Resistente Controparte_1
contumace -
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Cittadinanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
La ricorrente, cittadina marocchina, deduceva di essere nata a [...] il [...] e di dimorare ininterrottamente dalla nascita nel medesimo comune, dove risulta essere residente dal 26.06.2005 al 12.03.2014 in Via degli Ontani, 75 e dal 12.03.2014 in Via di
Fioranello, 186.
La ricorrente, in data 20.03.2024 inoltrava al Comune di Roma l'istanza di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 91/92.
L'Amministrazione, in data 19.04.2024, emetteva un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990, invitando la ricorrente all'integrazione degli atti con documentazione volta a dimostrare la presenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale. Successivamente, in assenza di riscontro, il 06.05.2024 il CP_2 emanava un provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 7 DPR 396/2000, ritenendo che non fosse stata allegata documentazione utile a dimostrare l'effettiva presenza della ricorrente sul territorio nel periodo compreso tra il 2015 e il 2024.
In punto di diritto la ricorrente rappresentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/92 e dell'art. 1, comma 2 del DPR n. 572/93, ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, di possedere tutti i requisiti per ottenere il soddisfacimento della sua domanda.
Formulava le seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra ad acquisire la cittadinanza italiana ai Parte_1 sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/92; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma; con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA”.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in Controparte_1
giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
L' art. 4, comma2, della l. n. 91/92, ai fini dell'acquisto della cittadinanza richiede: la nascita in Italia, il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale e la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni. È documentato che la ricorrente è nata in Italia a [...], il [...], da genitori cittadini del Marocco.
L'Amministrazione ha rigettato la domanda della ricorrente poiché quest'ultima non ha dimostrato l'effettiva presenza sul territorio dal 2015 al 2024.
In punto di diritto, giova precisare che l'art. 43 cc definisce la residenza come il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La giurisprudenza civile ha ben chiarito come la residenza, in senso civilistico, possa essere provata dall'interessato, in quanto res facti,
2 con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nei registri comunali della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva. Pertanto, parrebbe ragionevole apprezzare l'utilità delle risultanze anagrafiche ai fini probatori, per semplificare le procedure amministrative nelle quali la residenza sia richiesta come requisito di una istanza del privato. Non sembra, invece, che l'iscrizione anagrafica possa coincidere con il requisito legislativo di "residenza legale" ai particolari fini dell'acquisto della cittadinanza, benché in tale irragionevole senso sia stata intesa dall'art. 1 del regolamento di attuazione della legge n. 91 del 1992 , finendo per imporre, quale contenuto di una nozione di diritto sostanziale, un mero strumento legale di presunzione della residenza civilisticamente intesa.
Invero, il termine "legalmente" aggiunto al requisito di "residenza" sembrerebbe ragionevolmente pretendere semplicemente che la residenza dello straniero in Italia non sia illegale, cioè "non autorizzata", mentre ben poco dovrebbe importare, a prescindere dal diverso problema della sua prova, che essa risulti ininterrottamente anche nei registri anagrafici.
La circolare a. K. 60.1 del 28 settembre 1993 precisa che l'espressione "risiede legalmente", utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. articoli 4, 5, 9 ecc.), indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale, nel senso inteso dall'articolo 43 del codice civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica. …. non possa dirsi legalmente residente in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell'articolo 43, codice civile,
(con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi concernenti l'ingresso ed il soggiorno nello Stato;
ad esempio perché introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione…. Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dall'iscrizione anagrafica, in quanto quest'ultima "conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente".
Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenzaossia l'abituale dimora non coincidente con quella
3 anagrafica, costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass.
4518/98) .
A ciò su aggiunga che l'art. 33 del decreto c.d. “del fare” (D.L. n. 69/2013), che disciplina la “ Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]”, con particolare riferimento all'iscrizione anagrafica di un soggetto minorenne, prevede che non sono a lui imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o alla Pubblica Amministrazione “ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”.
L'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, ha evidenziato la mancata prova della presenza effettiva sul territorio nazionale dal 2015 al 2024.
Appare condivisibile la conclusione dell'Amministrazione laddove non ravvisa nella vicenda portata alla sua attenzione i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 91/1992.
Di fatto, deve innanzitutto tenersi in considerazione che, nonostante l'invito dell'Amministrazione ad integrare la documentazione in atti, l'interessata non ha ottemperato, con conseguente emanazione di un provvedimento di rigetto.
A sostegno della sua domanda, parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: passaporto rilasciato in data 05.12.2023, tessera sanitaria, permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 14.08.2014; certificazione della residenza anagrafica a Roma dal 26.06.2005 al 12.03.2014, certificato di stato di famiglia da cui risulta Roma quale luogo di nascita, documentazione avente ad oggetto lo svolgimento dei vaccini obbligatori nel 2005, 2006, 2011 e 2024; domanda di partecipazione al corso semestrale di lingua italiana erogato dall' Parte_2
anno accademico 2023/2024.
[...]
Alla luce della documentazione in atti, risulta con evidenza che vi è un lasso temporale rilevante – tra il 2014 al 2025 – in cui manca qualsiasi documentazione che provi la presenza effettiva della ricorrente nel Comune di Roma, la sua integrazione e il radicamento della vita e degli affetti. Anzitutto, non vi è traccia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione riguardante la fascia di età compresa tra i sei e sedici anni, tantomeno vi sono prove relative ad altre tipologie di attività eventualmente svolte dalla ricorrente come, ad esempio, lo svolgimento di attività sportiva, ricreativa o ludico- motoria. Peraltro, dalla ricevuta della domanda di iscrizione al corso semestrale di lingua
4 italiana si deduce che la lingua madre della ricorrente è il francese e non l'italiano, pur trovandosi sul territorio italiano dalla nascita. La partecipazione ad un corso di lingua nella maggiore età, nel quale la ricorrente dichiara solo di non essere principiante, evidenzia la mancata padronanza linguistica della stessa, in contrasto con la permanenza costante nel territorio dalla nascita e con l'eventuale frequentazione della scuola.
Pertanto, la domanda di iscrizione non può ritenersi comunque di per sé sufficiente a dimostrare la presenza effettiva e continuativa dell'istante sul territorio nazionale, riferendosi al secondo semestre dell'anno accademico 2023/2024 e non essendo coadiuvata da ulteriore documentazione volta a garantire la continuità del percorso svolto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
91/92 in capo alla ricorrente.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 28.2.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
5
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23382 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Oslavia n 30, presso lo studio dell'Avv.to SALVATORE FACHILE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, Resistente Controparte_1
contumace -
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Cittadinanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
La ricorrente, cittadina marocchina, deduceva di essere nata a [...] il [...] e di dimorare ininterrottamente dalla nascita nel medesimo comune, dove risulta essere residente dal 26.06.2005 al 12.03.2014 in Via degli Ontani, 75 e dal 12.03.2014 in Via di
Fioranello, 186.
La ricorrente, in data 20.03.2024 inoltrava al Comune di Roma l'istanza di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 91/92.
L'Amministrazione, in data 19.04.2024, emetteva un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/1990, invitando la ricorrente all'integrazione degli atti con documentazione volta a dimostrare la presenza effettiva e continuativa sul territorio nazionale. Successivamente, in assenza di riscontro, il 06.05.2024 il CP_2 emanava un provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 7 DPR 396/2000, ritenendo che non fosse stata allegata documentazione utile a dimostrare l'effettiva presenza della ricorrente sul territorio nel periodo compreso tra il 2015 e il 2024.
In punto di diritto la ricorrente rappresentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/92 e dell'art. 1, comma 2 del DPR n. 572/93, ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, di possedere tutti i requisiti per ottenere il soddisfacimento della sua domanda.
Formulava le seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra ad acquisire la cittadinanza italiana ai Parte_1 sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/92; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma; con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA”.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in Controparte_1
giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia.
***
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
L' art. 4, comma2, della l. n. 91/92, ai fini dell'acquisto della cittadinanza richiede: la nascita in Italia, il possesso ininterrotto fino al raggiungimento della maggiore età della residenza legale sul territorio nazionale e la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei diciotto anni. È documentato che la ricorrente è nata in Italia a [...], il [...], da genitori cittadini del Marocco.
L'Amministrazione ha rigettato la domanda della ricorrente poiché quest'ultima non ha dimostrato l'effettiva presenza sul territorio dal 2015 al 2024.
In punto di diritto, giova precisare che l'art. 43 cc definisce la residenza come il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La giurisprudenza civile ha ben chiarito come la residenza, in senso civilistico, possa essere provata dall'interessato, in quanto res facti,
2 con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nei registri comunali della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva. Pertanto, parrebbe ragionevole apprezzare l'utilità delle risultanze anagrafiche ai fini probatori, per semplificare le procedure amministrative nelle quali la residenza sia richiesta come requisito di una istanza del privato. Non sembra, invece, che l'iscrizione anagrafica possa coincidere con il requisito legislativo di "residenza legale" ai particolari fini dell'acquisto della cittadinanza, benché in tale irragionevole senso sia stata intesa dall'art. 1 del regolamento di attuazione della legge n. 91 del 1992 , finendo per imporre, quale contenuto di una nozione di diritto sostanziale, un mero strumento legale di presunzione della residenza civilisticamente intesa.
Invero, il termine "legalmente" aggiunto al requisito di "residenza" sembrerebbe ragionevolmente pretendere semplicemente che la residenza dello straniero in Italia non sia illegale, cioè "non autorizzata", mentre ben poco dovrebbe importare, a prescindere dal diverso problema della sua prova, che essa risulti ininterrottamente anche nei registri anagrafici.
La circolare a. K. 60.1 del 28 settembre 1993 precisa che l'espressione "risiede legalmente", utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. articoli 4, 5, 9 ecc.), indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale, nel senso inteso dall'articolo 43 del codice civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica. …. non possa dirsi legalmente residente in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell'articolo 43, codice civile,
(con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi concernenti l'ingresso ed il soggiorno nello Stato;
ad esempio perché introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione…. Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dall'iscrizione anagrafica, in quanto quest'ultima "conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente".
Per costante giurisprudenza (ex multis v. sent. n. 25726/2011), la residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, da intendere come permanenza sul territorio con la volontà di abitarvi stabilmente;
è consentito di provare con ogni mezzo l'effettiva residenzaossia l'abituale dimora non coincidente con quella
3 anagrafica, costituendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione che può essere superata sulla base di elementi di convincimento idonei a dimostrare la dimora abituale del soggetto qualora si trovi in luogo diverso (Cass. n. 6101/06; Cass. 2814/00; Cass.
4518/98) .
A ciò su aggiunga che l'art. 33 del decreto c.d. “del fare” (D.L. n. 69/2013), che disciplina la “ Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]”, con particolare riferimento all'iscrizione anagrafica di un soggetto minorenne, prevede che non sono a lui imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o alla Pubblica Amministrazione “ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”.
L'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, ha evidenziato la mancata prova della presenza effettiva sul territorio nazionale dal 2015 al 2024.
Appare condivisibile la conclusione dell'Amministrazione laddove non ravvisa nella vicenda portata alla sua attenzione i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 91/1992.
Di fatto, deve innanzitutto tenersi in considerazione che, nonostante l'invito dell'Amministrazione ad integrare la documentazione in atti, l'interessata non ha ottemperato, con conseguente emanazione di un provvedimento di rigetto.
A sostegno della sua domanda, parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: passaporto rilasciato in data 05.12.2023, tessera sanitaria, permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 14.08.2014; certificazione della residenza anagrafica a Roma dal 26.06.2005 al 12.03.2014, certificato di stato di famiglia da cui risulta Roma quale luogo di nascita, documentazione avente ad oggetto lo svolgimento dei vaccini obbligatori nel 2005, 2006, 2011 e 2024; domanda di partecipazione al corso semestrale di lingua italiana erogato dall' Parte_2
anno accademico 2023/2024.
[...]
Alla luce della documentazione in atti, risulta con evidenza che vi è un lasso temporale rilevante – tra il 2014 al 2025 – in cui manca qualsiasi documentazione che provi la presenza effettiva della ricorrente nel Comune di Roma, la sua integrazione e il radicamento della vita e degli affetti. Anzitutto, non vi è traccia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione riguardante la fascia di età compresa tra i sei e sedici anni, tantomeno vi sono prove relative ad altre tipologie di attività eventualmente svolte dalla ricorrente come, ad esempio, lo svolgimento di attività sportiva, ricreativa o ludico- motoria. Peraltro, dalla ricevuta della domanda di iscrizione al corso semestrale di lingua
4 italiana si deduce che la lingua madre della ricorrente è il francese e non l'italiano, pur trovandosi sul territorio italiano dalla nascita. La partecipazione ad un corso di lingua nella maggiore età, nel quale la ricorrente dichiara solo di non essere principiante, evidenzia la mancata padronanza linguistica della stessa, in contrasto con la permanenza costante nel territorio dalla nascita e con l'eventuale frequentazione della scuola.
Pertanto, la domanda di iscrizione non può ritenersi comunque di per sé sufficiente a dimostrare la presenza effettiva e continuativa dell'istante sul territorio nazionale, riferendosi al secondo semestre dell'anno accademico 2023/2024 e non essendo coadiuvata da ulteriore documentazione volta a garantire la continuità del percorso svolto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
91/92 in capo alla ricorrente.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 28.2.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
5