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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 220/2025 vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv.to Riccardo Barbieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
dall'avv.to Alessandro Mineo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.1.25 il ricorrente, inval(conx L. 222/84, titolare dal
1.3.16 di assegno ordinario di invalidità numero 19501357 categoria IO, diveniva dal
1 2022 titolare di rendita n. 514319307 a decorrere dal 27-06-2017 per una CP_2
malattia professionale riconosciuta nel grado dell'8% la quale però cessava per unificazione con altra rendita n. 514319282 pure accertata ( con decorrenza dal 2015) il cui grado complessivo andava quindi ad essere del 17%, risultando percettore dal 2022 di entrambe le prestazioni che gli venivano regolarmente pagate dall' . CP_1
In data 01-05-2024 l aveva comunicato al ricorrente che a seguito di verifiche era CP_1
emerso che egli avrebbe ricevuto dal 01-03-2016 al 31-05-2024 un pagamento non dovuto sulla sua pensione per € 32.328,31 con la motivazione che quella pensione CP_1
IO non era cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante dall' . CP_2
Con altra lettera del 02-05-2024, l' comunicava che l'indebito era di € 29.519,56, CP_1
sulla base della stessa motivazione «Sono state percepite indebitamente quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili, ai sensi della legge 335/1995, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante»
. Il 12-06-2024 il ricorrente ha promosso il ricorso al Comitato Provinciale dell' CP_1
chiedendo l'annullamento totale dell'indebito ai sensi dell'articolo 13 della legge
412/1991.
Il Comitato Provinciale dell' in data 31-07-2024 deliberando la reiezione del CP_1
ricorso ammetteva che l'Istituto avrebbe avuto contezza della rendita solo con CP_2
pec del 15-05-2023 e che solo in data 18-10-2023 il Centro medico dell' ha CP_1
ritenuto incumulabili le due prestazioni.
Il ricorrente ha allegato di non aver dato corso o indotto in errore nessuno degli Istituti, non avendo fatto comunicazioni fuorvianti e non essendoci quindi alcuna sua colpa e tantomeno dolo. La presunta somma indebita era stata percepita in totale buona fede dal ricorrente poiché l'errore è stato tutto interno all'Istituto (e non è stato ingenerato da comunicazioni errate del ricorrente) o addebitabile all . CP_2
2 Sulla base di tali circostanze parte ricorrente ha chiesto dichiarare l'illegittimità del recupero effettuato dall' , così concludendo:“ dichiararsi non dovuta la somma di CP_3
€ 32.328,31 e-o di € 29.519,56 chiesta in restituzione dall' (a norma delle vigenti CP_1
Leggi in materia di indebito), accertare che i provvedimenti di comunicazione e CP_1
recupero della somma di € 32.328,31 e-o di € 29.519,56 sono illegittimi, ingiustificati e/o antigiuridici e per l'effetto annullare i debiti ed annullare i provvedimenti, dichiarandoli privi di qualunque effetto giuridico con condanna dell' a restituire le CP_1
somme medio tempore già recuperate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali-compenso professionale nonché loro distrazione in favore del procuratore del ricorrente, anticipatario”
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso, osservando la mancata CP_1
contestazione sull'an dell'indebito derivante dall'incumulabilità delle prestazioni in quanto derivanti dal medesimo evento invalidante, ai sensi dell'art. 1 comma 43 legge n. 335/1995.
Quanto ai fatti di causa allegava che soltanto con pec in data 15.5.2023 l' CP_2
comunicava all' la costituzione di due rendite vitalizie, la prima con CP_1
decorrenza 27/10/2015 e la seconda con decorrenza 27/06/2017, così solo in data
18.10.2023 il Centro Medico Legale dell' comunicava al competente reparto CP_1
dello stesso Istituto che l'evento morboso che aveva dato luogo alla rendita CP_2
era sufficiente da solo a determinare la prestazione con conseguente CP_1
applicabilità del citato art. 1 comma 43 legge n. 335/1995.
In data 1.5.2024 l' ha quindi comunicato l'indebito sulla prestazione IO CP_1
(doc.4). circa il dolo del ricorrente, l' ha evidenziato che il ricorrente ha CP_1
omesso di comunicare all' la percezione della rendita e degli arretrati CP_1 CP_2
per lo stesso evento invalidante.
Il Ricorso è fondato.
3 Circostanza rilevante del presente giudizio è il fatto che solo in data 1.5.24 l' CP_1
ha comunicato al ricorrente il giudizio di incompatibilità tra le prestazioni in godimento
Va premesso che risultano applicabili le sanatorie previste dagli artt. 1 commi
260-265 L. n. 662/1996 e 38 L. n. 448/2001 trattandosi di indebito di natura previdenziale.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità a al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiario il ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n.
412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
4 Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di CP_3
errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione o revoca).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
- gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' (es. revisione sanitaria, CP_3
liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in
5 godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
- qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1
indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non CP_1
ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Ed invero stante le ragioni dell'indebito derivante da incumulabilità delle prestazioni per derivazione da un unico evento invalidante, il ricorrente non aveva nessun onere di comunicazioni di fatti estintivi consistenti in valutazioni tecniche della commissione medica.
Inoltre nel caso in esame il fatto incidente sulla rideterminazione della prestazione consiste nell'esito della valutazione effettuata Centro Medico Legale dell' CP_1
comunicata al ricorrente il 1.5.24 il quale veniva a conoscenza della pretesa restitutoria dell' solo a seguito di tale comunicazione di indebito. CP_1
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione nei limiti di quelle maturate prima della comunicazione di cui al CP_1
1.5.24.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in CP_1
favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo.
6 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non tenuto il ricorrente al pagamento della somma di euro 29.519,56 oggetto di parte della richiesta di restituzione con note del 1.5.24 e del 2.5.24 con la conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma già trattenuta a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.780,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 18/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco TI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 220/2025 vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv.to Riccardo Barbieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
dall'avv.to Alessandro Mineo
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.1.25 il ricorrente, inval(conx L. 222/84, titolare dal
1.3.16 di assegno ordinario di invalidità numero 19501357 categoria IO, diveniva dal
1 2022 titolare di rendita n. 514319307 a decorrere dal 27-06-2017 per una CP_2
malattia professionale riconosciuta nel grado dell'8% la quale però cessava per unificazione con altra rendita n. 514319282 pure accertata ( con decorrenza dal 2015) il cui grado complessivo andava quindi ad essere del 17%, risultando percettore dal 2022 di entrambe le prestazioni che gli venivano regolarmente pagate dall' . CP_1
In data 01-05-2024 l aveva comunicato al ricorrente che a seguito di verifiche era CP_1
emerso che egli avrebbe ricevuto dal 01-03-2016 al 31-05-2024 un pagamento non dovuto sulla sua pensione per € 32.328,31 con la motivazione che quella pensione CP_1
IO non era cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante dall' . CP_2
Con altra lettera del 02-05-2024, l' comunicava che l'indebito era di € 29.519,56, CP_1
sulla base della stessa motivazione «Sono state percepite indebitamente quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili, ai sensi della legge 335/1995, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante»
. Il 12-06-2024 il ricorrente ha promosso il ricorso al Comitato Provinciale dell' CP_1
chiedendo l'annullamento totale dell'indebito ai sensi dell'articolo 13 della legge
412/1991.
Il Comitato Provinciale dell' in data 31-07-2024 deliberando la reiezione del CP_1
ricorso ammetteva che l'Istituto avrebbe avuto contezza della rendita solo con CP_2
pec del 15-05-2023 e che solo in data 18-10-2023 il Centro medico dell' ha CP_1
ritenuto incumulabili le due prestazioni.
Il ricorrente ha allegato di non aver dato corso o indotto in errore nessuno degli Istituti, non avendo fatto comunicazioni fuorvianti e non essendoci quindi alcuna sua colpa e tantomeno dolo. La presunta somma indebita era stata percepita in totale buona fede dal ricorrente poiché l'errore è stato tutto interno all'Istituto (e non è stato ingenerato da comunicazioni errate del ricorrente) o addebitabile all . CP_2
2 Sulla base di tali circostanze parte ricorrente ha chiesto dichiarare l'illegittimità del recupero effettuato dall' , così concludendo:“ dichiararsi non dovuta la somma di CP_3
€ 32.328,31 e-o di € 29.519,56 chiesta in restituzione dall' (a norma delle vigenti CP_1
Leggi in materia di indebito), accertare che i provvedimenti di comunicazione e CP_1
recupero della somma di € 32.328,31 e-o di € 29.519,56 sono illegittimi, ingiustificati e/o antigiuridici e per l'effetto annullare i debiti ed annullare i provvedimenti, dichiarandoli privi di qualunque effetto giuridico con condanna dell' a restituire le CP_1
somme medio tempore già recuperate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla richiesta al saldo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali-compenso professionale nonché loro distrazione in favore del procuratore del ricorrente, anticipatario”
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso, osservando la mancata CP_1
contestazione sull'an dell'indebito derivante dall'incumulabilità delle prestazioni in quanto derivanti dal medesimo evento invalidante, ai sensi dell'art. 1 comma 43 legge n. 335/1995.
Quanto ai fatti di causa allegava che soltanto con pec in data 15.5.2023 l' CP_2
comunicava all' la costituzione di due rendite vitalizie, la prima con CP_1
decorrenza 27/10/2015 e la seconda con decorrenza 27/06/2017, così solo in data
18.10.2023 il Centro Medico Legale dell' comunicava al competente reparto CP_1
dello stesso Istituto che l'evento morboso che aveva dato luogo alla rendita CP_2
era sufficiente da solo a determinare la prestazione con conseguente CP_1
applicabilità del citato art. 1 comma 43 legge n. 335/1995.
In data 1.5.2024 l' ha quindi comunicato l'indebito sulla prestazione IO CP_1
(doc.4). circa il dolo del ricorrente, l' ha evidenziato che il ricorrente ha CP_1
omesso di comunicare all' la percezione della rendita e degli arretrati CP_1 CP_2
per lo stesso evento invalidante.
Il Ricorso è fondato.
3 Circostanza rilevante del presente giudizio è il fatto che solo in data 1.5.24 l' CP_1
ha comunicato al ricorrente il giudizio di incompatibilità tra le prestazioni in godimento
Va premesso che risultano applicabili le sanatorie previste dagli artt. 1 commi
260-265 L. n. 662/1996 e 38 L. n. 448/2001 trattandosi di indebito di natura previdenziale.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità a al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiario il ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n.
412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
4 Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di CP_3
errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione o revoca).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
- gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' (es. revisione sanitaria, CP_3
liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in
5 godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
- qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme CP_1
indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non CP_1
ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Ed invero stante le ragioni dell'indebito derivante da incumulabilità delle prestazioni per derivazione da un unico evento invalidante, il ricorrente non aveva nessun onere di comunicazioni di fatti estintivi consistenti in valutazioni tecniche della commissione medica.
Inoltre nel caso in esame il fatto incidente sulla rideterminazione della prestazione consiste nell'esito della valutazione effettuata Centro Medico Legale dell' CP_1
comunicata al ricorrente il 1.5.24 il quale veniva a conoscenza della pretesa restitutoria dell' solo a seguito di tale comunicazione di indebito. CP_1
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione nei limiti di quelle maturate prima della comunicazione di cui al CP_1
1.5.24.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in CP_1
favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo.
6 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non tenuto il ricorrente al pagamento della somma di euro 29.519,56 oggetto di parte della richiesta di restituzione con note del 1.5.24 e del 2.5.24 con la conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma già trattenuta a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
2.780,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Brescia, 18/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco TI
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