Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 gennaio 1972
Art. 3.
Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalita' di svolgimento delle prove finali.
Il comitato di cui al precedente comma e' composto di:
cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;
cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentativita' dei diversi ordini e gradi di scuole;
due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;
tre membri, scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione sindacale.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972