Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2092 del 2025, proposto da
Fratelli Calaciura S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Provvidenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Carnazza 51;
contro
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Ufficio Motorizzazione Civile di Catania), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. LE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare del centro revisione e collaudo veicoli autorizzato con provvedimento n. 221/2020, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) assumono rilievo nel caso in esame: - la nota in data 27 marzo 2024, n. 7042, con cui è stato disposto il blocco del collegamento al Portale dell’Automobilista, determinandosi la sospensione di fatto dell’attività di revisione autoveicoli dal 27 marzo 2024 al 23 luglio 2024; - la nota in data 20 maggio 2024, n. 10768, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione n. 221/2020; b) con ricorso n. 1000/2024 la società ha impugnato la revoca in data 20 maggio 2024, n. 10768, nonché gli atti presupposti, e il Tribunale, con ordinanza in data 14 giugno 2024, n. 244, ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora ; c) in sede di appello cautelare il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 237 in data 22 luglio 2024 n. 237, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti gravati e ha disposto il ripristino del collegamento telematico, eseguito dall’amministrazione con nota in data 23 luglio 2024, n. 15066; d) con sentenza in data 14 novembre 2024, n. 3791, divenuta definitiva in data 14 maggio 2025, il Tribunale ha annullato il provvedimento di revoca, evidenziando la carenza dei presupposti posti a base della misura, nonché profili attestanti il difetto di istruttoria e il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti; e) in particolare, il Tribunale ha osservato che: - il responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992, deve rilevare il numero di chilometri indicato dallo strumento solo in presenza di manomissioni evidenti o di non funzionamento dello strumento stesso; - non erano stati espletati gli ulteriori adempimenti imposti dall’art. 8 del decreto ministeriale n. 214/2017 e l’Amministrazione non aveva tenuto conto del disposto dell’art. 80, comma 15, del decreto legislativo n. 285/1992, non risultando applicabile un provvedimento di revoca; - era stato l’assegnazione di un termine di soli tre giorni per eventuali controdeduzioni e non erano state valutare le osservazioni e i documenti trasmessi dalla parte in data 11 aprile 2024; f) risulta evidente la colpa dell’Amministrazione, nonché il nesso causale fra i provvedimenti indicati e il nocumento patito dalla società; g) in ordine alla quantificazione del pregiudizio è stata prodotta una relazione di parte e risulta un danno di € 27.144,63 a titolo di lucro cessante per il periodo “27 marzo 2024-23 luglio 2024” e di 2.714,46 a titolo di danno emergente, oltre un ulteriore danno emergente consistente nei costi sostenuti per la difesa tecnica nei giudizi che hanno avuto luogo e pari ad € 11.402,45.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il risarcimento non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento impugnato, ma richiede la prova, a carico del danneggiato, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa o del dolo dell’Amministrazione (Consiglio di Stato n. 486/2016, n. 3521/2013 e n. 4339/2025); b) la sentenza del Tribunale n. 3791/2024 non ha escluso la sussistenza delle anomalie rilevate dall'Amministrazione, ma ha annullato il provvedimento di revoca per ragioni formali e per la sproporzione della sanzione irrogata; c) dalla sentenza non emergerebbe alcuna qualificazione dell’operato dell'Amministrazione in termini di colpa e la decisione ha piuttosto avrebbe dato atto di una situazione tecnica complessa, anche per malfunzionamenti del Portale dell’Automobilista, elemento che varrebbe quantomeno a ritenere la scusabilità dell'errore; d) l'Amministrazione ha agito sulla base di dati oggettivi e documentati, in un contesto tecnico e normativo complesso, senza perseguire intenti punitivi, ma per la finalità di garantire la sicurezza stradale; e) la società, inoltre, non ha fornito prova della perdita di clientela, né del deprezzamento dell’avviamento; f) le spese legali sostenute nel giudizio non sono poi rimborsabili come danno emergente, in quanto nel giudizio di annullamento esse sono state compensate; g) richiesta risarcitoria appare comunque generica, indimostrata ed eccessiva, posto che, da un accertamento effettuato sul Portale dell’Automobilista, risultavano 692 revisioni nel 2021, 892 nel 2022 e 1.082 nel 2023, con una media triennale di 888 revisioni annue, mentre nel 2024 le revisioni erano state 719; g) la differenza di 170 revisioni, moltiplicata per la quota di € 54,95 spettante al centro, ha quindi comportato un mancato introito lordo di € 9.341,50, che, applicando un margine operativo netto del 10%, conduce ad un importo di € 934; h) la flessione dei volumi deve poi considerarsi fisiologica, dovendo anche rilevarsi che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha disposto la riattivazione del sistema con ordinanza in data 22 luglio 2024; h) si contesta la perizia di parte prodotta dalla ricorrente, non potendo attribuirsi a tale atto efficacia probatoria autonoma (Consiglio di Stato n. 664/2025 e n. 8811/2022; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 697/2020) e dovendo osservarsi che essa è stata redatta in assenza di contraddittorio, non è supportata da alcuna documentazione fiscale e si fonda su un fatturato potenziale non verificabile.
Con memoria in data 23 febbraio 2026 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l'annullamento non è dipeso da ragioni meramente formali, ma dall’accertamento dell’assenza del presupposto legale del potere esercitato dall'Amministrazione; b) la sentenza ha chiarito che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto disporre la revoca; c) i malfunzionamenti del Portale dell’Automobilista e le criticità del sistema telematico non possono valere come esimente in ordine al requisito soggettivo della colpa; d) si tratta di elementi che dimostrano piuttosto come il controllo chilometrico era stato implementato e gestito a livello centrale e indicavano che il sistema informatico non prevedeva un controllo autonomo di coerenza come condizione per il rilascio del certificato; e) l’illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo del requisito della colpa e incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’errore scusabile; f) l'Amministrazione era stata espressamente ammonita, con le deduzioni difensive in data 11 aprile 2024, circa la corretta interpretazione della disciplina, ma aveva nondimeno protratto il blocco operativo e adottato il provvedimento finale senza effettiva valutazione delle argomentazioni rese dalla parte; g) la domanda risarcitoria si fonda sul lucro cessante conseguente all’interruzione totale della linea “autoveicoli” nel periodo "27 marzo-23 luglio 2024"; h) si contesta il criterio utilizzato dalla difesa erariale, fondato sul raffronto tra annualità intere, in quanto il confronto corretto deve essere effettuato tra periodi omogenei; i) si contesta, altresì, l’applicazione di un margine operativo netto del 10%, che risulta arbitrario e privo di riscontro documentale; l) la parte resistente non aveva svolto specifiche contestazioni sulle ulteriori voci di danno emergente dedotte in ricorso, relative al mancato pieno utilizzo dei mezzi di produzione, ai costi fissi non recuperabili e al pregiudizio all’avviamento commerciale; m) la compensazione delle spese riguarda soltanto la regolazione del rapporto processuale e non implica alcun giudizio sulla responsabilità sostanziale dell’Amministrazione; n) nel presente giudizio non si chiedeva la rifusione delle spese di lite in quanto tali, ma si sollecita il risarcimento dei costi necessari per ottenere la rimozione di un provvedimento dichiarato illegittimo; o) non si è attribuito alla relazione di parte valore di prova legale e non è corretto affermare che la perizia non sua supportata da documentazione fiscale; p) la metodologia adottata non si fonda su un fatturato potenziale, ma su un raffronto tra periodi storici omogenei ricavati dalla contabilità ufficiale della società.
Con memoria in data 5 marzo 2026 la ricorrente ha ulteriormente ribadito e precisato le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nei giudizi risarcitori spetta alla parte ricorrente fornire la prova del danno subito e della sua entità.
Per quanto attiene al lucro cessante, nel caso di specie l’interruzione dell’attività è intervenuta nel periodo “27 marzo 2024-23 luglio 2024”.
Al fine di provare il nocumento e la sua entità - con specifico riferimento al lucro cessante - non era affatto necessario (né sufficiente) ricorrere ad articolate perizie in ordine all’entità del fatturato e agli ipotetici utili astrattamente conseguibili.
Era invece sufficiente - e necessario - produrre i bilanci, dal cui conto economico risulta l’utile (o la perdita) al netto delle imposte nel conto economico per l'esercizio precedente e/o per l'esercizio successivo (il medesimo dato compare ovviamente anche nello stato patrimoniale, nell'ambio del patrimonio netto, finché esso non trovi una destinazione particolare), ovvero, in alternativa, è sufficiente - e necessario - produrre le dichiarazione dei redditi per l'esercizio precedente e/o per quello successivo, visto che in essa l'utile o la perdita che risulta dal conto economico appare come dato di partenza nel quadro RF.
Tale semplice adempimento consente: a) di accertare se l'impresa consegua ordinariamente utili; b) di accertare quale sia la loro eventuale entità su base annua; c) di parametrare gli utili o le perdite ordinariamente conseguiti sul periodo in cui, in concreto, l'attività non è stata esercitata.
Appare quasi superfluo evidenziare, poi, che il fatturato non dimostra affatto che un'impresa consegua utili, né dimostra la loro entità. A livello anedottico possono menzionarsi, ad esempio, le seguenti circostanze: a) nel 2024 Boeing ha registrato ricavi per 66,5 miliardi di dollari e una perdita netta di circa 11,9 miliardi di dollari; b) Intel ha chiuso il 2024 con ricavi per 53,1 miliardi di dollari e una perdita netta di 18,8 miliardi di dollari; c) Nissan ha chiuso 2024 con vendite nette per 12.633,2 miliardi di yen e una perdita netta di 670,9 miliardi di yen; d) Vodafone ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi per 37,4 miliardi di euro e una perdita di esercizio di 3,746 miliardi di euro.
Nel caso in esame, quindi, la parte ricorrente non ha provato di aver subito un danno in termini di lucro cessante, in quanto non ha fornito la prova che l'attività risultasse ordinariamente in utile (nonostante, deve aggiungersi, l'estrema semplicità del relativo onere probatorio).
Per quanto attiene poi al presunto danno emergente consistente nei costi fissi non recuperabili e nel mancato pieno utilizzo dei mezzi di produzione valgono identiche considerazione, in quanto i costi per mantenere l'impianto nel periodo di interruzione non sono altro che una porzione delle spese che devono essere detratte dai ricavi al fine di verificare l'entità dell'ipotetico utile di impresa (indimostrato, però, nel caso di specie).
A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie la questione sottostante non risultava di piana e agevole soluzione, come dimostrato dalle seguenti circostanze: a) in relazione a fattispecie analoga il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza 1186/2024; b) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato tale decisione con sentenza n. 334/2025, compensando però le spese avuto riguardo alla "particolarità della fattispecie"; c) deve, quindi, ritenersi insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano.
Tale ultimo rilievo impone, il rigetto della domanda risarcitoria anche per ciò che attiene al pregiudizio per l'avviamento e la reputazione commerciale, prescindendo dal rilievo che sul punto la parte ricorrente non ha fornito allegazioni dettagliate e puntuali.
Identica conclusione vale, ovviamente, per spese di giudizio, in relazione alle quali, peraltro, non può essere formulata istanza risarcitoria se il giudice ha disposto la loro compensazione (Consiglio di Stato, n. 831/2022).
In conclusione, il ricorso va respinto, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento dell'intera vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CH |
IL SEGRETARIO