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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13127/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCOVI MARCELLO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare e cautelare: a) disporre la sospensione ta altera parte) degli effetti del provvedimento impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al Parte_1 soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
b) Si chiede, inoltre, vis to recentemente messo in atto da parte di alcune Questure di non rilasciare alcun titolo di soggiorno (anche la mera restituzione del cedolino di presentazione della protezione speciale) ai ricorrenti che hanno ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione, che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in caso di accoglimento della domanda di sospensiva, ordinare alla Questura il rilascio di un documento di soggiorno che consenta al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa;
nel merito;
c) annullare il provvedimento impugnato con il quale gli è stata negata la protezione speciale ed ogni provvedimento conseguente;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed al conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.2 D.Lgs. 286/1998 e 32, co.3, D.Lgs. 25/ e alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare al sig. Pt_1 tale permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese di lite, da porsi a carico dell'Amminist
[...] bente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara a tal fine antistatario”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un
Pagina 1 permesso d rno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di emesso in data 7.8.2024, notificatogli il 2.09.2024. CP_1
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura risulta che il ric , presente in Italia dal mese di luglio 2022, è ospite di un cittadino italiano nel Comune di . CP_1
Relativamente all'attività lavorativa, l'istante risulta avere percepito un reddito complessivo pari a 420 r l'anno 2023, rilevato si disconoscono i rapporti esistenti tra il richiedente e i cittadini pakistani di cui vengono prodotti i documenti di identità e che lo stesso risulta ospitato da un cittadino italiano. L'istante, nel compilare il questionario all'atto della formalizzazione dell'istanza, indica la presenza di legami familiari in patria […] ritenuto che l'istante non ha fornito elementi oggettivi utili a ravvedere un effettivo radicamento sul territorio italiano stante che la mera circostanza di avere ricevuto un'offerta lavorativa, condizionata all'ottenimento di un valido permesso di soggiorno, non sia di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. La situazione personale del richiedente, alla luce di quanto fin qui esposto, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.”. 1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto il profilo abitativo e familiare. 1.3. In data 23.9.25, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio ma il non si è costituito e Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia. 1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 7.3.25, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “... ADR: io sto continuando a lavorare per la ditta Commercial sas, ho sempre il contratto part-time ma ora posso fare più ore a settimana, posso arrivare fino a 30 ore. Lavoro sei giorni a settimana, a volte anche il sabato e la domenica. Lavoro come commesso in un negozio di abbigliamento e scarpe a Comacchio. Guadagno al mese 900,00 euro circa. Ho sempre svolto questo lavoro, non altri da quando sono in Italia. ADR: io sono entrato in Italia ad agosto del 2022. Non ho mai omanda di asilo. ADR: vivo a Castel San Pietro Terme da febbraio di quest'anno con mio fratello , sua moglie e i loro tre figli. Per_1
Mio fratello ora ha ottenuto la carta di soggiorno. Io pago, per contribu i della famiglia, 200,00 euro al mese e li consegno a mio fratello. La casa dove viviamo è in affitto e il contratto di locazione è a nome di mio fratello. AD nche tre zii, due da part dre e uno da parte di mio padre. Gli zii materni sono che è cittadino italiano e che ha pure lui un permesso di soggiorno. Persona_2 Persona_3
Terme. Poi c'è m o, fratello di mio padre, che si chiama
e che vive a . Sono in contatto con i miei zii. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho Persona_4 CP_1 di formazion o attività di volontariato;
l'italiano l'ho imparato grazie al mio lavoro di commesso in un negozio. ADR: quando non lavoro, mi piace uscire con i miei amici connazionali e andare a cenare insieme a loro. ADR: Io vengo da Gujrat in Pakistan. Lì vivono mia madre e mia sorella. Poi ho un'altra sorella che vive in Svezia. Mio padre è morto nel 2013 per malattia, lui ha vissuto in Italia, nel 2011 aveva avuto il permesso di soggiorn oi si è ammalato ed è tornato nel suo paese. ADR: io mi sono sposato nel oglie si chiama (nome) e dal nostro matrimonio è nato nostro figlio nel 2019; lui si chiama Pt_2
Sono in contat e con loro, stanno a bene e vivono con mia madre e mia sorella. ADR: dal Per_5 cui sono arrivato in Italia sono rimasto sempre qui, non sono tornato nel mio paese. ADR: vorrei prendere la patente di guida, ma devo avere prima il permesso di soggiorno”. 1.6. Alla medesima udienza, il GOP, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. 1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
Pagina 2 e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene non risulti dagli atti la data di formalizzazione della domanda amministrativa, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la presentazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. 6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). 6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
Pagina 3 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_6 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the Per_7 notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, originario di Gujrat, in Pakistan ed entrato in Italia nell'estate del 2022- immune da pregiudizi penali (parte resistente non ha comunque segnalato alcunché), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: ha in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato così trasformato dal 14.3.24 e par la mansione di commesso presso un negozio di abbigliamento e calzature in provincia di , lavoro che risulta essere CP_1 sempre svolto con il medesimo datore di lavoro, riuscendo a perce etto a questo impiego una retribuzione pari ad euro 900,00 mensili (v. docc. 17-19 nota di deposito del 12.2.25 parte ricorrente). Complessivamente ha percepito un reddito superiore ai 6.000 euro nel 2023 e superiore agli 8.000 nel 2024. Quanto alla condizione alloggiativa, l'istante ha confermato e documentato di vivere in affitto presso l'abitazione del fratello, munito di carta di soggiorno, della di lui moglie e dei loro figli (v. doc. 20-21 nota del 21.3.25). Ha, altresì, allegato la presenza sul territorio nazionale di altri parenti (v. docc. 11- 14 ricorso). Ha dimostrato, infine, pur in assenza di idonee attestazioni, di parlare la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico. Nei quasi tre anni di permanenza in Italia il ricorrente, comunque, non ha più fatto ritorno nel proprio paese d'origine e i legami familiari, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_8 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consenten terferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pagina 4 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno avrà durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13127/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCOVI MARCELLO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare e cautelare: a) disporre la sospensione ta altera parte) degli effetti del provvedimento impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al Parte_1 soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
b) Si chiede, inoltre, vis to recentemente messo in atto da parte di alcune Questure di non rilasciare alcun titolo di soggiorno (anche la mera restituzione del cedolino di presentazione della protezione speciale) ai ricorrenti che hanno ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione, che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in caso di accoglimento della domanda di sospensiva, ordinare alla Questura il rilascio di un documento di soggiorno che consenta al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa;
nel merito;
c) annullare il provvedimento impugnato con il quale gli è stata negata la protezione speciale ed ogni provvedimento conseguente;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed al conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.2 D.Lgs. 286/1998 e 32, co.3, D.Lgs. 25/ e alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare al sig. Pt_1 tale permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese di lite, da porsi a carico dell'Amminist
[...] bente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara a tal fine antistatario”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un
Pagina 1 permesso d rno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di emesso in data 7.8.2024, notificatogli il 2.09.2024. CP_1
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla documentazione allegata alla nota della Questura risulta che il ric , presente in Italia dal mese di luglio 2022, è ospite di un cittadino italiano nel Comune di . CP_1
Relativamente all'attività lavorativa, l'istante risulta avere percepito un reddito complessivo pari a 420 r l'anno 2023, rilevato si disconoscono i rapporti esistenti tra il richiedente e i cittadini pakistani di cui vengono prodotti i documenti di identità e che lo stesso risulta ospitato da un cittadino italiano. L'istante, nel compilare il questionario all'atto della formalizzazione dell'istanza, indica la presenza di legami familiari in patria […] ritenuto che l'istante non ha fornito elementi oggettivi utili a ravvedere un effettivo radicamento sul territorio italiano stante che la mera circostanza di avere ricevuto un'offerta lavorativa, condizionata all'ottenimento di un valido permesso di soggiorno, non sia di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. La situazione personale del richiedente, alla luce di quanto fin qui esposto, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.”. 1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, sia sotto il profilo lavorativo, sia sotto il profilo abitativo e familiare. 1.3. In data 23.9.25, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio ma il non si è costituito e Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia. 1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 7.3.25, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “... ADR: io sto continuando a lavorare per la ditta Commercial sas, ho sempre il contratto part-time ma ora posso fare più ore a settimana, posso arrivare fino a 30 ore. Lavoro sei giorni a settimana, a volte anche il sabato e la domenica. Lavoro come commesso in un negozio di abbigliamento e scarpe a Comacchio. Guadagno al mese 900,00 euro circa. Ho sempre svolto questo lavoro, non altri da quando sono in Italia. ADR: io sono entrato in Italia ad agosto del 2022. Non ho mai omanda di asilo. ADR: vivo a Castel San Pietro Terme da febbraio di quest'anno con mio fratello , sua moglie e i loro tre figli. Per_1
Mio fratello ora ha ottenuto la carta di soggiorno. Io pago, per contribu i della famiglia, 200,00 euro al mese e li consegno a mio fratello. La casa dove viviamo è in affitto e il contratto di locazione è a nome di mio fratello. AD nche tre zii, due da part dre e uno da parte di mio padre. Gli zii materni sono che è cittadino italiano e che ha pure lui un permesso di soggiorno. Persona_2 Persona_3
Terme. Poi c'è m o, fratello di mio padre, che si chiama
e che vive a . Sono in contatto con i miei zii. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho Persona_4 CP_1 di formazion o attività di volontariato;
l'italiano l'ho imparato grazie al mio lavoro di commesso in un negozio. ADR: quando non lavoro, mi piace uscire con i miei amici connazionali e andare a cenare insieme a loro. ADR: Io vengo da Gujrat in Pakistan. Lì vivono mia madre e mia sorella. Poi ho un'altra sorella che vive in Svezia. Mio padre è morto nel 2013 per malattia, lui ha vissuto in Italia, nel 2011 aveva avuto il permesso di soggiorn oi si è ammalato ed è tornato nel suo paese. ADR: io mi sono sposato nel oglie si chiama (nome) e dal nostro matrimonio è nato nostro figlio nel 2019; lui si chiama Pt_2
Sono in contat e con loro, stanno a bene e vivono con mia madre e mia sorella. ADR: dal Per_5 cui sono arrivato in Italia sono rimasto sempre qui, non sono tornato nel mio paese. ADR: vorrei prendere la patente di guida, ma devo avere prima il permesso di soggiorno”. 1.6. Alla medesima udienza, il GOP, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. 1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
Pagina 2 e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene non risulti dagli atti la data di formalizzazione della domanda amministrativa, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la presentazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. 6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). 6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
Pagina 3 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_6 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the Per_7 notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, originario di Gujrat, in Pakistan ed entrato in Italia nell'estate del 2022- immune da pregiudizi penali (parte resistente non ha comunque segnalato alcunché), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: ha in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato così trasformato dal 14.3.24 e par la mansione di commesso presso un negozio di abbigliamento e calzature in provincia di , lavoro che risulta essere CP_1 sempre svolto con il medesimo datore di lavoro, riuscendo a perce etto a questo impiego una retribuzione pari ad euro 900,00 mensili (v. docc. 17-19 nota di deposito del 12.2.25 parte ricorrente). Complessivamente ha percepito un reddito superiore ai 6.000 euro nel 2023 e superiore agli 8.000 nel 2024. Quanto alla condizione alloggiativa, l'istante ha confermato e documentato di vivere in affitto presso l'abitazione del fratello, munito di carta di soggiorno, della di lui moglie e dei loro figli (v. doc. 20-21 nota del 21.3.25). Ha, altresì, allegato la presenza sul territorio nazionale di altri parenti (v. docc. 11- 14 ricorso). Ha dimostrato, infine, pur in assenza di idonee attestazioni, di parlare la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico. Nei quasi tre anni di permanenza in Italia il ricorrente, comunque, non ha più fatto ritorno nel proprio paese d'origine e i legami familiari, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_8 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consenten terferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pagina 4 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno avrà durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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