Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 155
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte d'Appello di Trieste dal Presidente dott. Marina Caparelli, riguarda un'opposizione ex art. 170 DPR 115/02. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto al patrocinio a spese dello Stato, invocando l'art. 10 della Legge 3 agosto 2004, n. 206, sostenendo che tale beneficio fosse automatico per le vittime del terrorismo, indipendentemente da criteri reddituali. La parte resistente, non costituita, non ha presentato difese.

Il giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione, argomentando che la procedura prevista dagli artt. 84 e 170 DPR 115/02 è applicabile solo contro un decreto di pagamento del compenso al difensore, legittimando attivamente solo l'avvocato richiedente. La Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non conteneva un decreto di rigetto della liquidazione delle spese, ma una motivazione che negava il diritto della parte ricorrente al patrocinio, in quanto la controversia non riguardava i benefici previsti dalla legge speciale per le vittime del terrorismo. Pertanto, l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per cassazione, con la conseguenza di non liquidare spese di lite, data la contumacia della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 155
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
    Numero : 155
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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