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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1053 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in VIALE F. SCADUTO 2/D PALERMO, presso lo studio dell'avv.
MINUTELLA IRENE, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22/02/2023 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
deducevano e allegavano:
[...]
- che erano correntisti del presso l'Agenzia di Controparte_1
Cefalù, NDC 43799190, CC n. 631124 e Carta n. 11617337;
- che alla data del 20/04/2018, avevano una esposizione debitoria di € 11.191,23;
- che, al fine di regolarizzare la loro posizione, proposero alla convenuta un CP_2
pagamento a saldo e stralcio di € 6.500,00 da effettuarsi in n. 13 rate mensili di €
500,00 ciascuna;
- che, con raccomandata del 06/06/2018, il ha Controparte_1
accettato ed autorizzato la proposta di pagamento integrale dell'importo oggetto dell'esposizione con il pagamento di € 6.500,00 da effettuarsi in n. 13 rate mensili da € 500,00 cadauna con decorrenza dal 30/06/2018;
- che le tredici rate erano state integralmente pagate;
- che in data 07/01/2020 la ha comunicato al solo , con CP_2 Parte_1
riferimento alla posizione relativa al NDC 43799190, CC n. 63124 e Carta n.
11617337 (oggetto della transazione interamente pagata) – Rif. 00003287058 - una esposizione debitoria di € 8.025,42 chiedendone il pagamento entro 30 giorni;
- che, in data 02/03/2020, la Banca - Rif. 00003287058 - ha comunicato il trasferimento della loro posizione in contenzioso, la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dei rapporti intrattenuti con la Banca, l'inibizione all'emissione di assegni con restituzione del relativo carnet e, altresì, ha comunicato anche ai fini della segnalazione al servizio di centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia la classificazione della posizione degli odierni attori in sofferenza;
- che, in conseguenza della segnalazione, gli stessi subivano danni morali da lesione della reputazione personale e per anche di natura patrimoniali, per Parte_2
- 2 - impossibilità di accedere al credito.
Eccepivano al riguardo:
- l'illegittimità della segnalazione a “sofferenza” presso l'archivio della Centrale
Rischi della Banca d'Italia per inesistenza del credito;
- l'illegittimità della segnalazione a “sofferenza” presso l'archivio della Centrale
Rischi della Banca d'Italia per omesso preavviso a ex art. Parte_2
125 comma 3 TUB;
- la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nella lesione “della reputazione personale” e nel danno morale.
Per quanto sopra, convenivano in giudizio il chiedendo: Controparte_1
“Ritenere e dichiarare illegittima la revoca ad nutum dell'affidamento concesso al ricorrente sul conto corrente n. 631124;
“Ritenere e dichiarare illegittima la segnalazioni effettuata dalla Controparte_3
associate ai nominativi degli odierni attori, presso l'archivio della Centrale Rischi della
[...]
Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a sia perché
l'intera esposizione debitoria è stata pagata prima della segnalazioni, cosi come documentalmente provato, sia perché eseguita, nei confronti della SI.ra , in violazione degli degli artt. Parte_2
4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, art. 125, co. 3, del Testo Unico
Bancario, nonché la circolare n. 139/1991 della Banca di Italia.
“Ordinare alla la cancellazione della segnalazione negative Controparte_3
sui SI.ri e;
Parte_1 Parte_2
“Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_3
individuato nella lesione della reputazione personale nonché del danno morale sofferto derivante dall'illegittima revoca dell'apertura di credito e dalla illegittime segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.a. la
- 3 - cui sussistenza deve considerarsi in re ipsa e la cui determinazione si chiede venga effettuata in via equitativa e, comunque, nella misura di almeno € 5.000,00, a favore del SI.
[...]
ed € 5.000,00 a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazioni.
“Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
nei confronti della SI.ra , quantificabile in euro 26.895,60, pari al Parte_2
finanziamento con cessione del quinto della pensione chiesto da quest'ultima e non concesso a causa della segnalazione illegittima.
“Condannare la ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di Controparte_3
una somma pari ad €. 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli ordini di cancellazione richiesti.
Condannare la al risarcimento per responsabilità ex art. Controparte_3
96 c.p.c.”.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice modificava le proprie domande chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenere e dichiarare illegittima la revoca ad nutum dell'affidamento concesso ai ricorrenti sul conto corrente n. 631124;
Ritenere e dichiarare illegittima la segnalazione effettuata dalla Controparte_3
[...
dei nominativi degli odierni attori, presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia
e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a., sia perché l'intera esposizione debitoria è stata pagata prima della segnalazione, cosi come documentalmente provato, sia perché eseguita, nei confronti della SI.ra , in violazione degli artt. 4 comma 7 Parte_2
del Codice di autodisciplina degli intermediari, art. 125, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché
- 4 - della circolare n. 139/1991 della Banca di Italia.
Ordinare alla la cancellazione della segnalazione negative Controparte_3
sui SI.ri e , associate ai loro nominativi per il citato Parte_1 Parte_2
rapporto di conto corrente presso l'Archivio della Centrale Rischi della Banca D'Italia;
Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_3
individuato nella lesione della reputazione personale nonché del danno morale sofferto derivante dall'illegittima revoca dell'apertura di credito e dalle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.a. la cui sussistenza deve considerarsi in re ipsa e la cui determinazione si chiede venga effettuata in via equitativa e, comunque, nella misura di almeno € 5.000,00, a favore del SI.
[...]
ed € 5.000,00 a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazioni.
Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
nei confronti della SI.ra , quantificabile in euro 26.895,60, pari al Parte_2
finanziamento con cessione del quinto della pensione chiesto da quest'ultima e non concesso a causa della segnalazione illegittima.
Condannare la ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di Controparte_3
una somma pari ad euro 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli ordini di cancellazione richiesti.
Condannare la al risarcimento per responsabilità ex art. Controparte_3
96 c.p.c.”.
In mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 22/02/2023 veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
- 5 - In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
poiché, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Quanto al merito le domande attrici sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla scarna documentazione in atti risulta che ha intrattenuto con il rapporto di c/c Parte_1 Controparte_1
n. 63124 e che lo stesso era intestatario della carta n. 11617337.
Dalla nota del 06/06/2018 della (doc. n. 5 produzione attorea) Controparte_3
risulta che a quella data i suddetti rapporti avevano un'esposizione debitoria di €
11.191,23.
Con la citata nota la banca ha accolto la proposta transattiva formulata da mediante il pagamento della somma di € 6.500,00 in 13 rate da Parte_1
€ 500,00 cadauna con decorrenza dal 30/06/2018.
Parte attrice ha depositato prova del pagamento delle suddette rate (doc. n. 6) da cui risulta che l'ultima rata è stata pagata nel mese di agosto 2019.
In forza dell'effettuato pagamento, gli attori hanno sostenuto l'illegittimità del recesso ad nutum da parte della banca, avvenuto in data 02/03/2020, e l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e della segnalazione al
Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla CRIF, chiedendo il risarcimento dei danni.
In particolare, parte attrice si duole del fatto che nonostante il pagamento del debito sui suddetti rapporti, in data 02/01/2020 la banca abbia invitato Parte_1
al pagamento della somma di € 3.840,00, quale esposizione sulla carta n.
[...]
- 6 - disciplina il recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente, distinguendo l'ipotesi cui l'apertura di credito sia a tempo determinato da quella in cui sia a tempo indeterminato, e hanno eccepito l'illegittimità del recesso quando non sia superato il limite dell'affidamento concesso.
In forza delle regole generali sull'onere della prova ex art. 2693 c.c., spetta all'attore fornire prova del diritto fatto valere in giudizio e nel caso in esame nessuna documentazione contrattuale e contabile è stata offerta in comunicazione.
Ed invero, non è dato sapere l'importo dell'affidamento sul c/c n. 63124, se l'apertura di credito fosse a tempo determinato o indeterminato, quale sia il tipo di carta ad esso appoggiata e portante il n. 11617337 e se, in ordine a detti rapporti, fosse cointestataria o garante (qualifica quest'ultima che Parte_2
risulta dalla raccomandata del 02/03/2020 inviata da MPS S.p.A., cfr. doc. 3).
Quanto all'esposizione debitoria, i pagamenti effettuati in base alla proposta transattiva autorizzata dalla banca il 06/06/2018 provano l'estinzione del debito sul c/c n. 63124 risultante a quella data: ma alla data del 06/06/2018, in mancanza della produzione degli estratti conto, il rapporto non può ritenersi chiuso.
Quanto detto trova conferma nella nota del 08/05/2020 (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) in cui la banca ha rappresentato al correntista di avere chiuso il rapporto in data 02/03/2020.
Pertanto, fino a quella data il correntista ha potuto continuare ad operare sul conto e ad utilizzare l'affidamento concesso.
Soltanto la produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto e, in particolare, dell'estratto conto da cui risulta la chiusura del rapporto, avrebbe potuto provare quanto dedotto dagli attori.
e hanno, altresì, chiesto di dichiarare Parte_1 Parte_2
- 7 - illegittime le segnalazioni effettuate da presso la Centrale Controparte_1
Rischi della Banca di Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla CRIF.
Anche dette domande sono infondate in quanto sfornite di prova.
In ordine alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, parte attrice non ha fornito prova dei fatti costitutivi della domanda non avendo provato l'avvenuta segnalazione di sofferenza.
Gli attori hanno depositato soltanto la nota del 02/03/2020 con cui CP_3
a comunicato a il passaggio a sofferenza della posizione
[...] Parte_1
debitoria (cfr. doc. n. 3), ma non hanno depositato nel presente giudizio alcuna visura della Centrale Rischi della Banca di Italia atta a provare l'avvenuta iscrizione
(cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 07/01/2024).
Ciò preclude qualsivoglia accertamento sulla legittimità o meno della presunta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia.
Quanto all'iscrizione presso il Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla
Parte CRIF - in base al quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe rifiutato a un finanziamento di € 26.895,60 attraverso la cessione Parte_2
del quinto della pensione - si rileva che dall'estratto della CRIF (doc. n. 5 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n 2 c.p.c.) risulta che l'iscrizione ivi contenuta non riguarda il rapporto di c/c n. 63124, oggetto di causa, ma un rapporto di prestito personale iniziato il 08/02/2012 e terminato il
29/12/2018 con un numero di rate pari a 72.
Pertanto, le affermazioni di parte attrice sull'avvenuto pagamento dell'esposizione debitoria del c/c n. 63124 nulla hanno a che fare con l'iscrizione nel Sistema di
Informazioni creditizio gestito dalla CRIF, che riguarda un altro rapporto.
- 8 - Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che la segnalazione presso il Sistema di
Informazioni creditizio gestito dalla CRIF è soggetto a regole diverse rispetto alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia poiché diverse solo le funzioni: le insolvenze rilevanti per la CRIF sono situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte
(cfr. Cass. civ. sez. III 21/02/2018 n. 20896).
La mancanza di prova del presupposto costitutivo delle domande attrici volte a sentire dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni presso la Centrale Rischi della
Banca di Italia e presso la CRIF determina l'assorbimento delle domande risarcitorie e di ogni altra domanda.
In ordine alle spese di giudizio, queste vanno dichiarate irripetibili nei confronti di in quanto non costituito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti di Controparte_1
Così deciso Termini Imerese, in data 23/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11617337 e della somma di € 4.185,42, quale esposizione sul c/c n. 63124.
Nella comparsa conclusionale, gli attori hanno richiamato l'art. 1845 c.c., che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1053 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in VIALE F. SCADUTO 2/D PALERMO, presso lo studio dell'avv.
MINUTELLA IRENE, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22/02/2023 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
deducevano e allegavano:
[...]
- che erano correntisti del presso l'Agenzia di Controparte_1
Cefalù, NDC 43799190, CC n. 631124 e Carta n. 11617337;
- che alla data del 20/04/2018, avevano una esposizione debitoria di € 11.191,23;
- che, al fine di regolarizzare la loro posizione, proposero alla convenuta un CP_2
pagamento a saldo e stralcio di € 6.500,00 da effettuarsi in n. 13 rate mensili di €
500,00 ciascuna;
- che, con raccomandata del 06/06/2018, il ha Controparte_1
accettato ed autorizzato la proposta di pagamento integrale dell'importo oggetto dell'esposizione con il pagamento di € 6.500,00 da effettuarsi in n. 13 rate mensili da € 500,00 cadauna con decorrenza dal 30/06/2018;
- che le tredici rate erano state integralmente pagate;
- che in data 07/01/2020 la ha comunicato al solo , con CP_2 Parte_1
riferimento alla posizione relativa al NDC 43799190, CC n. 63124 e Carta n.
11617337 (oggetto della transazione interamente pagata) – Rif. 00003287058 - una esposizione debitoria di € 8.025,42 chiedendone il pagamento entro 30 giorni;
- che, in data 02/03/2020, la Banca - Rif. 00003287058 - ha comunicato il trasferimento della loro posizione in contenzioso, la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dei rapporti intrattenuti con la Banca, l'inibizione all'emissione di assegni con restituzione del relativo carnet e, altresì, ha comunicato anche ai fini della segnalazione al servizio di centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia la classificazione della posizione degli odierni attori in sofferenza;
- che, in conseguenza della segnalazione, gli stessi subivano danni morali da lesione della reputazione personale e per anche di natura patrimoniali, per Parte_2
- 2 - impossibilità di accedere al credito.
Eccepivano al riguardo:
- l'illegittimità della segnalazione a “sofferenza” presso l'archivio della Centrale
Rischi della Banca d'Italia per inesistenza del credito;
- l'illegittimità della segnalazione a “sofferenza” presso l'archivio della Centrale
Rischi della Banca d'Italia per omesso preavviso a ex art. Parte_2
125 comma 3 TUB;
- la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nella lesione “della reputazione personale” e nel danno morale.
Per quanto sopra, convenivano in giudizio il chiedendo: Controparte_1
“Ritenere e dichiarare illegittima la revoca ad nutum dell'affidamento concesso al ricorrente sul conto corrente n. 631124;
“Ritenere e dichiarare illegittima la segnalazioni effettuata dalla Controparte_3
associate ai nominativi degli odierni attori, presso l'archivio della Centrale Rischi della
[...]
Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a sia perché
l'intera esposizione debitoria è stata pagata prima della segnalazioni, cosi come documentalmente provato, sia perché eseguita, nei confronti della SI.ra , in violazione degli degli artt. Parte_2
4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, art. 125, co. 3, del Testo Unico
Bancario, nonché la circolare n. 139/1991 della Banca di Italia.
“Ordinare alla la cancellazione della segnalazione negative Controparte_3
sui SI.ri e;
Parte_1 Parte_2
“Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_3
individuato nella lesione della reputazione personale nonché del danno morale sofferto derivante dall'illegittima revoca dell'apertura di credito e dalla illegittime segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.a. la
- 3 - cui sussistenza deve considerarsi in re ipsa e la cui determinazione si chiede venga effettuata in via equitativa e, comunque, nella misura di almeno € 5.000,00, a favore del SI.
[...]
ed € 5.000,00 a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazioni.
“Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
nei confronti della SI.ra , quantificabile in euro 26.895,60, pari al Parte_2
finanziamento con cessione del quinto della pensione chiesto da quest'ultima e non concesso a causa della segnalazione illegittima.
“Condannare la ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di Controparte_3
una somma pari ad €. 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli ordini di cancellazione richiesti.
Condannare la al risarcimento per responsabilità ex art. Controparte_3
96 c.p.c.”.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice modificava le proprie domande chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenere e dichiarare illegittima la revoca ad nutum dell'affidamento concesso ai ricorrenti sul conto corrente n. 631124;
Ritenere e dichiarare illegittima la segnalazione effettuata dalla Controparte_3
[...
dei nominativi degli odierni attori, presso l'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia
e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF s.p.a., sia perché l'intera esposizione debitoria è stata pagata prima della segnalazione, cosi come documentalmente provato, sia perché eseguita, nei confronti della SI.ra , in violazione degli artt. 4 comma 7 Parte_2
del Codice di autodisciplina degli intermediari, art. 125, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché
- 4 - della circolare n. 139/1991 della Banca di Italia.
Ordinare alla la cancellazione della segnalazione negative Controparte_3
sui SI.ri e , associate ai loro nominativi per il citato Parte_1 Parte_2
rapporto di conto corrente presso l'Archivio della Centrale Rischi della Banca D'Italia;
Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_3
individuato nella lesione della reputazione personale nonché del danno morale sofferto derivante dall'illegittima revoca dell'apertura di credito e dalle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.a. la cui sussistenza deve considerarsi in re ipsa e la cui determinazione si chiede venga effettuata in via equitativa e, comunque, nella misura di almeno € 5.000,00, a favore del SI.
[...]
ed € 5.000,00 a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1 Parte_2
rivalutazioni.
Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
nei confronti della SI.ra , quantificabile in euro 26.895,60, pari al Parte_2
finanziamento con cessione del quinto della pensione chiesto da quest'ultima e non concesso a causa della segnalazione illegittima.
Condannare la ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di Controparte_3
una somma pari ad euro 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione degli ordini di cancellazione richiesti.
Condannare la al risarcimento per responsabilità ex art. Controparte_3
96 c.p.c.”.
In mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 22/02/2023 veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
- 5 - In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
poiché, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Quanto al merito le domande attrici sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla scarna documentazione in atti risulta che ha intrattenuto con il rapporto di c/c Parte_1 Controparte_1
n. 63124 e che lo stesso era intestatario della carta n. 11617337.
Dalla nota del 06/06/2018 della (doc. n. 5 produzione attorea) Controparte_3
risulta che a quella data i suddetti rapporti avevano un'esposizione debitoria di €
11.191,23.
Con la citata nota la banca ha accolto la proposta transattiva formulata da mediante il pagamento della somma di € 6.500,00 in 13 rate da Parte_1
€ 500,00 cadauna con decorrenza dal 30/06/2018.
Parte attrice ha depositato prova del pagamento delle suddette rate (doc. n. 6) da cui risulta che l'ultima rata è stata pagata nel mese di agosto 2019.
In forza dell'effettuato pagamento, gli attori hanno sostenuto l'illegittimità del recesso ad nutum da parte della banca, avvenuto in data 02/03/2020, e l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e della segnalazione al
Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla CRIF, chiedendo il risarcimento dei danni.
In particolare, parte attrice si duole del fatto che nonostante il pagamento del debito sui suddetti rapporti, in data 02/01/2020 la banca abbia invitato Parte_1
al pagamento della somma di € 3.840,00, quale esposizione sulla carta n.
[...]
- 6 - disciplina il recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente, distinguendo l'ipotesi cui l'apertura di credito sia a tempo determinato da quella in cui sia a tempo indeterminato, e hanno eccepito l'illegittimità del recesso quando non sia superato il limite dell'affidamento concesso.
In forza delle regole generali sull'onere della prova ex art. 2693 c.c., spetta all'attore fornire prova del diritto fatto valere in giudizio e nel caso in esame nessuna documentazione contrattuale e contabile è stata offerta in comunicazione.
Ed invero, non è dato sapere l'importo dell'affidamento sul c/c n. 63124, se l'apertura di credito fosse a tempo determinato o indeterminato, quale sia il tipo di carta ad esso appoggiata e portante il n. 11617337 e se, in ordine a detti rapporti, fosse cointestataria o garante (qualifica quest'ultima che Parte_2
risulta dalla raccomandata del 02/03/2020 inviata da MPS S.p.A., cfr. doc. 3).
Quanto all'esposizione debitoria, i pagamenti effettuati in base alla proposta transattiva autorizzata dalla banca il 06/06/2018 provano l'estinzione del debito sul c/c n. 63124 risultante a quella data: ma alla data del 06/06/2018, in mancanza della produzione degli estratti conto, il rapporto non può ritenersi chiuso.
Quanto detto trova conferma nella nota del 08/05/2020 (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) in cui la banca ha rappresentato al correntista di avere chiuso il rapporto in data 02/03/2020.
Pertanto, fino a quella data il correntista ha potuto continuare ad operare sul conto e ad utilizzare l'affidamento concesso.
Soltanto la produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto e, in particolare, dell'estratto conto da cui risulta la chiusura del rapporto, avrebbe potuto provare quanto dedotto dagli attori.
e hanno, altresì, chiesto di dichiarare Parte_1 Parte_2
- 7 - illegittime le segnalazioni effettuate da presso la Centrale Controparte_1
Rischi della Banca di Italia e presso il Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla CRIF.
Anche dette domande sono infondate in quanto sfornite di prova.
In ordine alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, parte attrice non ha fornito prova dei fatti costitutivi della domanda non avendo provato l'avvenuta segnalazione di sofferenza.
Gli attori hanno depositato soltanto la nota del 02/03/2020 con cui CP_3
a comunicato a il passaggio a sofferenza della posizione
[...] Parte_1
debitoria (cfr. doc. n. 3), ma non hanno depositato nel presente giudizio alcuna visura della Centrale Rischi della Banca di Italia atta a provare l'avvenuta iscrizione
(cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 07/01/2024).
Ciò preclude qualsivoglia accertamento sulla legittimità o meno della presunta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia.
Quanto all'iscrizione presso il Sistema di Informazioni creditizio gestito dalla
Parte CRIF - in base al quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe rifiutato a un finanziamento di € 26.895,60 attraverso la cessione Parte_2
del quinto della pensione - si rileva che dall'estratto della CRIF (doc. n. 5 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n 2 c.p.c.) risulta che l'iscrizione ivi contenuta non riguarda il rapporto di c/c n. 63124, oggetto di causa, ma un rapporto di prestito personale iniziato il 08/02/2012 e terminato il
29/12/2018 con un numero di rate pari a 72.
Pertanto, le affermazioni di parte attrice sull'avvenuto pagamento dell'esposizione debitoria del c/c n. 63124 nulla hanno a che fare con l'iscrizione nel Sistema di
Informazioni creditizio gestito dalla CRIF, che riguarda un altro rapporto.
- 8 - Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che la segnalazione presso il Sistema di
Informazioni creditizio gestito dalla CRIF è soggetto a regole diverse rispetto alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia poiché diverse solo le funzioni: le insolvenze rilevanti per la CRIF sono situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte
(cfr. Cass. civ. sez. III 21/02/2018 n. 20896).
La mancanza di prova del presupposto costitutivo delle domande attrici volte a sentire dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni presso la Centrale Rischi della
Banca di Italia e presso la CRIF determina l'assorbimento delle domande risarcitorie e di ogni altra domanda.
In ordine alle spese di giudizio, queste vanno dichiarate irripetibili nei confronti di in quanto non costituito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti di Controparte_1
Così deciso Termini Imerese, in data 23/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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11617337 e della somma di € 4.185,42, quale esposizione sul c/c n. 63124.
Nella comparsa conclusionale, gli attori hanno richiamato l'art. 1845 c.c., che