CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RE NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2025 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere IE RI;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4279 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, resa il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Catania riget- tava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da RE NZ NT in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell'arco temporale tra il 10 ottobre 2018 ed il 21 aprile 2022, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 2 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento, che lo vedeva indagato del reato di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6, cod. pen. (Capo 1). Secondo l’accusa, RE NZ NT avrebbe fatto parte, «dal 2012 alla data odierna», con numerosi altri soggetti, di un’associazione a delinquere di tipo mafioso, e, segnatamente del gruppo Acireale, facente capo al clan Santapaola, operante nella provincia catanese. All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 8 maggio 2020, condannava il NT per il reato ascrittogli (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen.) alla pena di anni 8 di reclusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza del 21 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 3 dicembre 2022, lo assolveva dalla imputazione sopra indicata per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il NT, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, incorrendo anche in un travisamento delle fonti probatorie, laddove aveva affermato che il collaboratore di giustizia Vinciguerra aveva fatto riferimento ad un episodio – la consegna di un’arma – avvenuto nel tempus commissi delicti in contestazione, smentito dal processo, ha attribuito, con motivazione apparente, rilievo ostativo alle frequen- tazioni del NT con appartenenti alla consorteria criminosa, quantitativamente e qualitativamente poco significative, che i giudici del gravame di merito avevano ritenuto inidonee a fornire la prova dell’appartenenza all’associazione, e che in quanto tali non potevano essere prese in considerazione dal giudice della ripara- zione. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 3 4. Con memoria, depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rap- presentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per l’inam- missibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ri- presi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen- tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de- tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che 4 Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il- leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01). 3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, con motivazione articolata e ri- spettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha rite- nuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della commissione del reato in origine a lui contestato. La Corte territoriale ha dato, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell’ordinanza cautelare, costituiti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle frequentazioni dell’istante con alcuni sodali, come attestate dai controlli di polizia e dalle riprese filmate (riguar- danti anche la moglie del NT), evidenziando come la Corte di appello fosse per- venuta ad una pronuncia assolutoria, non a seguito dell’accertata inesistenza di tali elementi, ma in quanto insufficienti a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’affectio societatis. Si è osservato, in particolare, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano indicato il NT come intraneo al gruppo, non erano state ritenute inattendibili, ma solo decontestualizzate rispetto al pe- riodo in contestazione, e che i contatti, occasionali e sporadici, del NT e della 5 moglie con affiliati al clan (condannati per tale delitto) non erano stati esclusi, ma ritenuti non probanti dell’appartenenza all’associazione. Il giudice della riparazione si è soffermato, quindi, sulle frequentazioni poste in essere nel periodo in contestazione, sia prima che dopo la scarcerazione del NT, avvenuta il 4 luglio 2017, a seguito della espiazione delle pene irrogategli per due estorsioni aggravate dall’art. 416 bis.1 cod. pen., commesse proprio nella zona di Acireale. Si è sottolineato, in particolare, con un ragionamento coerente e privo di illogicità, in cui nessun rilievo veniva attribuito al dato oggetto della cen- sura di travisamento, che tali contatti, in ordine ai quali il NT non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa lecita (limitandosi a dire che quelli della moglie erano rapporti con amiche), in quanto idonei ad essere interpretati come la pro- secuzione di quelli già accertati in precedenza, rafforzando la prova di sperimentati rapporti con altri elementi del clan, integrassero un'ipotesi di comportamento, con- notato da colpa grave. Su tali premesse, seguendo un percorso razionale e privo di contraddittorietà, la Corte territoriale, ha concluso, in aderenza al più limitato ambito cognitivo de- mandato al giudice della riparazione dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., per i quali, a differenza di quanto previsto in tema di errore giudiziario, è sufficiente che la condotta ostativa al riconoscimento del diritto abbia concorso a dar causa all’evento (Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 – 02; Sez.3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494-01), che il comportamento gra- vemente colposo dell’istante, in quanto apparentemente significativo di una qua- lificata contiguità alla consorteria criminale, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’au- torità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa associativa formulata a suo carico. A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente formula censure prive di pregio, che confondono i diversi piani del giudizio penale e del giudizio per l'equa riparazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) − al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 6 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confron- tarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a con- trastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese so- stenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso, l’08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE RI NI ER
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4279 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, resa il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Catania riget- tava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da RE NZ NT in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell'arco temporale tra il 10 ottobre 2018 ed il 21 aprile 2022, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 2 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento, che lo vedeva indagato del reato di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6, cod. pen. (Capo 1). Secondo l’accusa, RE NZ NT avrebbe fatto parte, «dal 2012 alla data odierna», con numerosi altri soggetti, di un’associazione a delinquere di tipo mafioso, e, segnatamente del gruppo Acireale, facente capo al clan Santapaola, operante nella provincia catanese. All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 8 maggio 2020, condannava il NT per il reato ascrittogli (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen.) alla pena di anni 8 di reclusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza del 21 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 3 dicembre 2022, lo assolveva dalla imputazione sopra indicata per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il NT, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, incorrendo anche in un travisamento delle fonti probatorie, laddove aveva affermato che il collaboratore di giustizia Vinciguerra aveva fatto riferimento ad un episodio – la consegna di un’arma – avvenuto nel tempus commissi delicti in contestazione, smentito dal processo, ha attribuito, con motivazione apparente, rilievo ostativo alle frequen- tazioni del NT con appartenenti alla consorteria criminosa, quantitativamente e qualitativamente poco significative, che i giudici del gravame di merito avevano ritenuto inidonee a fornire la prova dell’appartenenza all’associazione, e che in quanto tali non potevano essere prese in considerazione dal giudice della ripara- zione. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 3 4. Con memoria, depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rap- presentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per l’inam- missibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ri- presi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen- tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de- tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che 4 Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il- leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01). 3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, con motivazione articolata e ri- spettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha rite- nuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della commissione del reato in origine a lui contestato. La Corte territoriale ha dato, innanzitutto, conto degli elementi probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell’ordinanza cautelare, costituiti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle frequentazioni dell’istante con alcuni sodali, come attestate dai controlli di polizia e dalle riprese filmate (riguar- danti anche la moglie del NT), evidenziando come la Corte di appello fosse per- venuta ad una pronuncia assolutoria, non a seguito dell’accertata inesistenza di tali elementi, ma in quanto insufficienti a fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’affectio societatis. Si è osservato, in particolare, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano indicato il NT come intraneo al gruppo, non erano state ritenute inattendibili, ma solo decontestualizzate rispetto al pe- riodo in contestazione, e che i contatti, occasionali e sporadici, del NT e della 5 moglie con affiliati al clan (condannati per tale delitto) non erano stati esclusi, ma ritenuti non probanti dell’appartenenza all’associazione. Il giudice della riparazione si è soffermato, quindi, sulle frequentazioni poste in essere nel periodo in contestazione, sia prima che dopo la scarcerazione del NT, avvenuta il 4 luglio 2017, a seguito della espiazione delle pene irrogategli per due estorsioni aggravate dall’art. 416 bis.1 cod. pen., commesse proprio nella zona di Acireale. Si è sottolineato, in particolare, con un ragionamento coerente e privo di illogicità, in cui nessun rilievo veniva attribuito al dato oggetto della cen- sura di travisamento, che tali contatti, in ordine ai quali il NT non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa lecita (limitandosi a dire che quelli della moglie erano rapporti con amiche), in quanto idonei ad essere interpretati come la pro- secuzione di quelli già accertati in precedenza, rafforzando la prova di sperimentati rapporti con altri elementi del clan, integrassero un'ipotesi di comportamento, con- notato da colpa grave. Su tali premesse, seguendo un percorso razionale e privo di contraddittorietà, la Corte territoriale, ha concluso, in aderenza al più limitato ambito cognitivo de- mandato al giudice della riparazione dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., per i quali, a differenza di quanto previsto in tema di errore giudiziario, è sufficiente che la condotta ostativa al riconoscimento del diritto abbia concorso a dar causa all’evento (Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 – 02; Sez.3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494-01), che il comportamento gra- vemente colposo dell’istante, in quanto apparentemente significativo di una qua- lificata contiguità alla consorteria criminale, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’au- torità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa associativa formulata a suo carico. A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente formula censure prive di pregio, che confondono i diversi piani del giudizio penale e del giudizio per l'equa riparazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) − al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 6 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confron- tarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a con- trastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese so- stenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso, l’08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE RI NI ER