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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 190/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) - elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore in VIA R. CECCARDI, 1/15 16121 GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti GHIBELLINI ALESSANDRO e GHIBELLINI
STEFANO; appellante nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_2
difensore in CORSO DI VITTORIO 5B/2 17014 CAIRO MONTENOTTE rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. BRIANO FULVIO appellata
(COD. FISC. Controparte_2 P.IVA_3
appellata contumace
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1
di Genova, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 257/2023 del Tribunale di Genova, resa inter partes, pubblicata in data 31.1.2023 nel giudizio R.G. n. 1105/2019, notificata in data 6.2.2023, respingere la domanda avanzata da e dalla sua dante causa Controparte_1 Controparte_2
, dichiarata contumace nel presente giudizio, in quanto inammissibile e/o infondata.
[...]
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Genova dovesse ritenere l'illegittimità dell'intimata risoluzione contrattuale, ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto, sulla base delle allegazioni in atti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.”
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, per CP_1
le ragioni meglio esposte nella narrativa che precede e precedenti scritti difensivi:
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o tardive e/o nulle e/o comunque interamente infondate in fatto ed in diritto le eccezioni, domande, contestazioni e conclusioni tutte promosse dalla nell'atto di citazione in appello. Parte_1
- e, conseguentemente, confermare interamente la sentenza n. 257/2023 del 29.01.2023 del Tribunale di Genova – Dott.ssa Barbara Romano, pubblicata in data 31.01.2023.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e davvero inverosimile e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di
Appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, si insiste per
CP_ l'accoglimento delle conclusioni già formulate dalla dante causa di in primo grado, che, fatte proprie, quivi si ritrascrivono:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inammissibilità della intimata risoluzione contrattuale posta in essere dalla in relazione al Parte_1
contratto di appalto di servizi intercorso tra e Controparte_2 Parte_1
in data 02.05.2014, per tutte le ragioni di cui al libello introduttivo e successivi scritti
[...]
difensivi.
- Accertare e dichiarare ogni specifica inadempienza in cui sia incorsa la
[...]
Controparte_3
[...
[...] [...]
nel dare esecuzione alle obbligazioni di cui al contratto di subappalto del 02.05.2014.
[...]
- Per l'effetto, dichiarare e/o accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto del 02.05.2014 intercorso tra le conchiudenti, per fatto e responsabilità esclusivi della
Parte_1
- Conseguentemente, previo eventuale esperimento degli accertamenti istruttori ritenuti opportuni ai fini della quantificazione, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
a risarcire la (quale successore a titolo Parte_1 Controparte_1
particolare di FG Riciclaggi) del pregiudizio patrimoniale subito nella vicenda che occupa, così come determinato e quantificato in corso di causa, in ogni caso nella misura non inferiore ad € 158.312,65 oltre Iva, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge comprese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Fulvio Briano, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 257/2023 del 31/01/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da Controparte_2
, nei confronti di per ottenere il risarcimento
[...] Parte_1
dei danni subiti in dipendenza di illegittima risoluzione del contratto di subappalto stipulato inter partes, così decideva: «dichiara l'illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla convenuta in data 28.6.2018 in relazione al contratto di appalto del 2.5.2014.
Condanna di al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 di € 110.944,98 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in € 406,50 per spese con distrazione in favore dell'avv. Fulvio Briano, antistatario. Pone le spese di CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico del convenuto».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 22/2/2023. Parte_1
Con comparsa si costituiva quale successore a titolo particolare di CP_1 [...]
, la quale instava per il rigetto dell'appello; mentre CP_2 Controparte_4
[...
[...] [...]
non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e ne veniva pertanto dichiarata
[...]
la contumacia.
Con ordinanza in data 5/12/2023 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 18/9/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO.
1) PRIMO MOTIVO - legittimità della risoluzione contrattuale intimata da
[...]
errata valutazione delle prove – L'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata:
I) laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto l'illegittimità dell'intimata risoluzione contrattuale sull'assunto che «l'inadempimento, che nella fattispecie in esame ha integrato una condotta penalmente rilevante, sarebbe stato accertato dal Tribunale penale di
SA solamente nel 2022, vale a dire quattro anni dopo l'intimata risoluzione» sostenendo: «Così come è stato accertato in sede di indagine da parte della Guardia di
Finanza e come puntualmente confermato in sede di giudizio penale, le condotte illecite poste in essere dal signor , nella sua qualità – dapprima – di legale Parte_2 rappresentante e – successivamente – di amministratore di fatto di si sono Controparte_2
protratte in relazione agli anni di imposta dal 2011 al 2017 (fino al 25 ottobre). Per
(quantomeno) 6 anni, quindi, l'amministratore di ha posto in essere “azioni Controparte_2 esecutive di un medesimo disegno criminoso”, all'insaputa della società appellante che, nel 2014, aveva sottoscritto con la stessa un contratto di subappalto. La Controparte_2
rilevanza della condotta del signor ai fini della risoluzione del contratto, pertanto, Pt_2
dovrebbe essere imputata non già al 15 giugno 2022, data nella quale il Tribunale penale di SA ha emesso la sentenza di condanna nei suoi confronti, quanto, piuttosto, al
2011, anno nel quale la condotta illecita ha avuto inizio o al 2 maggio 2014, data nella quale il contratto è stato sottoscritto. È, infatti, di tutta evidenza che, qualora
[...]
fosse stata a conoscenza delle azioni criminose che l'amministratore di Parte_1
già da almeno tre anni aveva posto in essere, non avrebbe certamente Controparte_2
sottoscritto il contratto di subappalto di cui si discute. La circostanza che la reiterazione
4 della condotta illecita di sia pervenuta a conoscenza di Controparte_2 [...]
nel mese di giugno 2018, sposta a quel momento la rilevanza temporale Parte_1 dell'inadempimento. Tanto più che gli addebiti nei confronti del signor non Parte_2 solo hanno trovato puntuale conferma nell'attività di indagine effettuata dalla Guardia di
Finanza ma, a ben vedere, sono stati oggetto di riconoscimento confessorio da parte dello stesso imputato, che, non a caso, ha optato per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. …».
II) laddove il Tribunale ha ritenuto che la risoluzione del contratto di subappalto con
[...]
sarebbe stata illegittimamente intimata, sul presupposto che la relativa clausola CP_2 richiamata dall'art. 12 del contratto di cui si discute sarebbe «tutta incentrata sull'osservanza di normativa giuslavoristica, tributaria e fiscale cui le contestazioni penali inerenti a “reati in materia di imposte sui redditi e valore aggiunto non sono del tutto sovrapponibili e coincidenti, neppure per il profilo inerente agli “indebiti vantaggi fiscali conseguiti” che sono derivati, come rimarcato dalla resistente, “dall'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, favorite dalla costituzione di una cooperativa di comodo”», sostenendo che: i) la lettera contrattuale richiamata e trasposta dallo stesso
Giudice in sentenza non si limita ai soli “regolamenti e/o contratti collettivi nazionali di lavoro nonché a quelli aziendali, in quanto applicabili”, o agli “oneri previdenziali ed assistenziali a norma degli articoli 2114 e seguenti del codice civile” o agli “obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali”, ma richiama espressamente “ogni altra disposizione di legge vigente” (si veda lett. c dell'art. 1 del contratto di subappalto, intercorso tra e;
ii) che, come emerso Parte_1 Controparte_2 inequivocabilmente – per averlo ammesso lo stesso (amministratore di Parte_2
fatto della società attrice) - con riferimento agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017, aveva posto in essere condotte fraudolente finalizzate Controparte_2 all'evasione dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare, ricorrendo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti apparentemente svolte da soci lavoratori di Eco. in favore di in virtù di contratti di Controparte_5 Controparte_2
appalto, ma in realtà svolte da lavoratori dipendenti di fatto di (si veda Controparte_2
richiesta di rinvio a giudizio sub 13 del fascicolo di primo grado ); iii) che Pt_1 [...]
ha violato la normativa fiscale/tributaria e che, allo stesso tempo, detta CP_2
violazione, tra le altre, era stata dalle parti prevista come causa di risoluzione del contratto di subappalto;
iv) che se, da un lato, la società appellata ha deliberatamente violato la normativa in materia fiscale, in spregio alle previsioni del contratto di subappalto intercorso
5 con , dall'altro, la creazione di una Cooperativa di comodo (i.e. la Eco. Pt_1 [...]
ha consentito a di aggirare anche la normativa previdenziale, CP_5 Controparte_2
assistenziale e contributiva;
v) che le indagini della Guardia di Finanza (si veda doc. 11 del fascicolo ), hanno, sul punto, evidenziato che la cooperativa fittizia procedeva Pt_1
“all'assunzione, con la qualifica di socio lavoratore, di forza lavoro non specializzata in gran parte di provenienza da paesi stranieri e da impiegare prevalentemente nel settore del riciclo dei rifiuti – successivamente collocata, mediante fittizi contratti di appalto, quasi esclusivamente presso la società cliente impresa effettivamente Controparte_2
operante e necessitante di manodopera scarsamente qualificata da impiegare nelle proprie strutture produttive (impianti di IR M.tte, GA e SA)”; vi) che questa condotta fraudolenta ha garantito alla società appellata di usufruire di manodopera flessibile, “sostenendo un costo del lavoro inferiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto in caso di assunzione diretta del personale o approvvigionamento di manodopera mediante agenzie di lavoro interinale, tuttavia in violazione della normativa sulla somministrazione lecita di manodopera di cui al D. Lgs. 276/2003” e quindi di eludere la normativa in materia previdenziale, assistenziale e contributiva;
vii) che a pagina 6 della ordinanza in data 16.7.2018 (doc. 10 del fascicolo di primo grado), il Tribunale penale di
SA, nel respingere la richiesta di riesame formulata dall'imputato , CP_6 evidenziava come “la F.G. 1) ha lucrato un costo del lavoro molto più basso CP_2
senza gravarsi dei costi contributivi (e non per niente dalle intercettazioni i coindagati paventavano che la G. di F. informi INPS e Ispettorato del Lavoro)”; viii) che a pagina 6 della Annotazione conclusiva della Guardia di Finanza depositata in data 9.4.2018 (doc.
11 del fascicolo , i militari avevano espressamente evidenziato che Parte_1
“Costituendo invece la cooperativa fittizia/apparente il ha solo Parte_2 apparentemente esternalizzato delle attività – preferendo forme di esternalizzazione fittizia ad altre legittimamente attuabili – in quanto il suo scopo era permettere alla
[...]
i ottenere vantaggi fiscali / contributivi illeciti, mediante l'utilizzo delle fatture CP_2
emesse dalla ECO COOP, senza essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della cooperativa (che le indagini hanno permesso di ricondurre a lui) avendo operato come imprenditore occulto”; ix) che al verbale di udienza preliminare del 26.1.2022 nanti il
Tribunale penale di SA (doc. 27 del fascicolo è stato allegato Parte_1
il processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 28.12.2021, all'interno del quale, tra le altre, veniva espressamente evidenziata la circostanza che “Il servizio permetteva di acquisire inequivocabili elementi probatori che facevano ritenere di
6 essere di fronte ad una frode, perpetrata con la costituzione di una società cooperativa fittizia (la ) – priva di mezzi, di attrezzature proprie e di una Controparte_7
struttura organizzativa, formalmente amministrata da soggetti imposti e non scelti dai soci lavoratori, soggetti riconducibili al cliente principale – strumentalmente agli scopi di quest'ultimo (ovvero la e necessaria al conseguimento da parte sua Controparte_2
di vantaggi in termini di flessibilità organizzativa e di struttura dei costi (prevalentemente fiscali e contributivi) …, tuttavia in violazione della normativa sulla somministrazione lecita di manodopera di cui al D. Lgs. 276/2003.”; x) che, nella sentenza di condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti (doc. 30 del fascicolo
[...]
il amministratore di fatto di è stato condannato per Parte_1 Pt_2 Controparte_2
l'emissione di “fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti in quanto riferite a prestazioni di servizio apparentemente svolte dai soci lavoratori di
Eco. a favore di in virtù di contratti di appalto, ma in Controparte_5 Controparte_2 realtà svolte da lavoratori dipendenti di fatto di : xi) che la circostanza che CP_2
l'aspetto prettamente lavoristico delle accertate violazioni commesse dal signor Pt_2
non sia stato oggetto di specifica condanna in sede penale non vale certamente ad eliderne gli effetti per quanto attiene il contratto sottoscritto con
[...]
che è stato, quindi, legittimamente risolto. Parte_1
III) laddove il Giudice di prime cure attribuisce rilevanza ai fini della decisione finale alla documentazione di controparte (“Ne consegue che rispetto agli stralci della vicenda penale, molto più pertinente all'oggetto del presente giudizio risulta la documentazione prodotta dall'attrice con le produzioni da 12 a 20 facenti specifico riferimento al DURC
(All.ti 12-13); alle copie: dei LUL del personale addetto all'appalto; delle buste paga e relative quietanze di pagamento del personale impiegato;
delle attestazioni di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi oneri fiscali (All.
14), non specificamente contestate dalla resistente che le ritiene complessivamente
“inutili”) sostenendo: i) che, in presenza di una condotta fraudolenta quale quella posta in essere da ed alla luce della creazione di una cooperativa Controparte_2
“fittizia/apparente” (come definita dalla stessa Guardia di Finanza), il fatto che i DURC
e l'altra documentazione risultasse regolare costituisce circostanza del tutto irrilevante, atteso che i lavoratori utilizzati dalla società appellata apparivano all'esterno come estranei alle maestranze di e, per tale motivo, la loro posizione non Controparte_2
avrebbe certamente potuto essere valutata da INPS, o dalla Commissione CP_8
7 Paritetica per le Casse Edili;
ii) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del Giudice;
iii) che, nel corso del giudizio di primo grado, l'esponente ha specificamente contestato le allegazioni della società appellata in merito alla condotta fraudolenta posta in essere da e che tali contestazioni abbiano Controparte_2 riguardato anche l'irrilevanza, ai fini del decidere, della documentazione di cui si tratta.
Ne discende un ulteriore errore di valutazione da parte del Giudice di prime cure.
IV) laddove il Tribunale afferma: “La confessione che uno degli imputati, amministratore di fatto della società attrice, ha reso nel corso dell'audizione in sede di giudizio abbreviato condizionato non aggiunge inerenza agli esiti delle indagini penali allo specifico profilo di cui in questa sede si discute dal momento che, tutta incentrata come è ridimensionare il ruolo della figlia, non scende nel dettaglio di quali fossero state le “decisioni importanti” da egli prese”, sostenendo: i) che, nel corso dell'udienza penale in data 8.6.2022 (si veda doc. 29 del fascicolo ), , Pt_1 Parte_2 amministratore di fatto di ha testualmente affermato “In relazione alla Controparte_2
Ecocoop preciso che mi occupavo di tutte le questioni importanti;
la decisione di mettere su la cooperativa è stata mia”; ii) che, pertanto, a fronte della contestazione al da parte del Pubblico Ministero di avere creato una cooperativa di comodo, al Pt_2
fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali e con riflessi anche di carattere previdenziale, assistenziale e contributivo, non solo l'amministratore di fatto di non ha Controparte_2
preso posizione sul punto, articolando una qualsivoglia difesa in merito, ma ha pacificamente ammesso l'addebito, concordando la misura della pena da applicare;
iii) che ne deriva altresì la violazione da parte di al disposto di cui all'art. Controparte_2
1375 cod. civ., in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto, se è vero che la società appellata ha posto in essere condotte fraudolente, al fine di sottrarsi ai propri obblighi, sia sotto il profilo fiscale/tributario, sia sotto il profilo previdenziale, assistenziale e contributivo, ne discende, per quanto attiene al contratto stipulato con l'esponente, il rilascio di false dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. c dell'art. 1, avendo sottaciuto il ricorso ad una cooperativa di
8 “fittizia/apparente”, ai fini, tra gli altri, di illegittimamente sostenere “un costo del lavoro inferiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto in caso di assunzione diretta del personale” e di ottenere, altresì, illeciti vantaggi di carattere fiscale/tributario, il che determina un grave inadempimento del contratto e, conseguentemente, data l'importanza dell'inadempimento stesso, è causa di risoluzione contrattuale.
LA CORTE RILEVA.
Le censure dell'appellante trovano puntuale riscontro negli atti e documenti di causa, dai quali emerge quanto segue:
I) art 1 lett. b) e c) contratto di subappalto (doc. 5 appellante)
Art. 12
II) doc. 10 (ordinanza Tribunale di Genova – Sezione del Riesame in data 16/7/2018
9 Pag. 6 e s. « … erano solo mera apparenze i contratti di appalto stipulati tra la società e la cooperativa (talora addirittura con compenso parametrato a una tariffa oraria da moltiplicarsi per il numero delle ore lavorate e che dalle intercettazioni sembrerebbero talora neppure firmati dal rappresentante legale della cooperativa) tra l'altro con fatture di quest'ultima spesso non pagate e stranamente mai sollecitate dalla cooperativa (la
Guardia di finanza non ha rinvenuto un solo sollecito di pagamento da parte di Eco. CP_5
nei confronti di nonostante che la Eco. alla chiusura dell'esercizio Controparte_2 CP_5
2016 avesse accumulato nel corso degli anni attinti dalla verifica un credito insoluto di ben
1.428.000 euro) … In tal modo la 1) ha lucrato un costo del lavoro molto più CP_2
basso, senza gravarsi dei costi contributivi (e non per niente dalle intercettazioni i coindagati paventano che la GD informi Inps e Ispettorato del lavoro) e degli oneri di
CP_ trattenuta fiscale, 2) ha abbattuto i ricavi e quindi l'imponibile e la relativa imposta da pagare inserendo come costi le fatture emesse dalla cooperativa, peraltro spesso non effettivamente non pagate, 3) ha goduto di una rilevante detrazione iva per le medesime fatture. Ma i contratti di appalto da a Eco.Coop devono per i motivi esposti CP_2
essere valutati come meramente apparenti e tra due soggetti solo apparentemente tra loro autonomi e in realtà occultati una mera esternalizzazione fittizia …
III) doc. 11 – CNR 6/4/2018 Brig. GD IR TE (pagg. 4 – 6)
«Il servizio permetteva di acquisire inequivocabili elementi probatori che facevano ritenere di essere di fronte a una frode perpetrata con la costituzione di una società cooperativa fittizia (la ) - priva di mezzi, attrezzature proprie e di una CP_7 CP_7 struttura organizzativa, formalmente amministrata da soggetti “imposti” e non scelti dai soci lavoratori soggetti riconducibili al “cliente” principale strumentale agli scopi di quest'ultimo (ovvero la ) e necessaria al conseguimento da parte sua di Controparte_2
vantaggi in termini di flessibilità organizzativa e di struttura dei costi. L'ipotesi formulata era che la cooperativa fittizia procedesse all'assunzione con la qualifica di socio lavoratore di forza lavoro non specializzata in gran parte di provenienza da paesi stranieri e da impiegare prevalentemente nel settore del riciclo rifiuti - successivamente collocata mediante fittizi contratti d'appalto quasi esclusivamente presso la società “cliente” FG
10 Riciclaggi SPA, impresa effettivamente operante e necessitante di manodopera scarsamente qualificata e da impiegare nelle proprie strutture produttive (impianti di IR
TE, GA e SA … il committente può usufruire di manodopera estremamente flessibile e sostenendo un costo del lavoro inferiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto in caso di assunzione diretta del personale o approvvigionamento di manodopera mediante agenzie di lavoro interinale, tuttavia in violazione della normativa sulla somministrazione lecita di manodopera di cui al decreto legislativo 276/2003 …
Costituendo … la cooperativa fittizia/apparente il ha solo apparentemente Parte_2
esternalizzato delle attività - preferendo forme di esternalizzazione fittizia ad altre legittimamente attuabili - in quanto il suo scopo era appunto permettere alla CP_2
di ottenere vantaggi fiscali contributivi illeciti».
IV) Gli stessi elementi risultano dal PVC 28/12/2021 della Tenenza GD di IR
TE, allegato verbale di udienza preliminare 26/1/2022 dinanzi al Tribunale di
SA, Ufficio del GIP (doc. 27).
V) doc. 29 - verbale di udienza preliminare 8/6/2022 dinanzi al Tribunale di SA, Ufficio del GIP – esame imputato , il quale rende ampia confessione: Parte_2
11 V) Dalla sentenza emessa all'esito della predetta udienza (sempre doc. 30 appellante) emerge che nei confronti di veniva applicata la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione in quanto il medesimo e i coimputati
VI) Dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale esclude rilevanza agli atti penali e comunque non ritiene che siano idonei a comprovare l'inadempimento di CP_2
a) sia perché i reati sarebbero stati accertati nel 2022, quattro anni dopo la risoluzione intimata, b) sia perché le contestazioni penali sarebbero inerenti a “reati in materia di imposte sui redditi e valore aggiunto” e quindi non del tutto sovrapponibili e coincidenti rispetto alle previsioni della clausola di cui all'art. 12, tutta incentrata sull'osservanza della normativa giuslavoristica, c) sia perché la violazione della clausola in questione sarebbe smentita dalla documentazione prodotta da parte attrice (docc. 12 – 20 e CP_2
che non sarebbe stata contestata da , d) sia perché la confessione di uno degli Pt_1
imputati non sarebbe sufficientemente dettagliata.
VII) Con riguardo a quanto ritenuto dal Tribunale, come sintetizzato al punto a), quello che conta, ai fini dell'accertamento della legittimità della risoluzione intimata, non è il momento dell'accertamento in sede penale, quanto il momento in cui si sono verificate le condotte accertate. In particolare, le ipotesi accusatorie formulate e poste a fondamento delle misure cautelari - sulla scorta delle notizie relative alla quali intimò la Pt_1 risoluzione del contratto - sono state pienamente confermate dall'esito del procedimento penale, conclusosi con la piena confessione del e la sentenza di Parte_2
applicazione della pena su richiesta.
Si ricorda che “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi
12 procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024, Rv. 670078 – 01). In motivazione: «1.1.a. Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale …
Più in generale … il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova … L'orientamento, ormai da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte…, secondo il quale i mezzi di prova espressamente tipizzati dal legislatore non costituiscono un numerus clausus implica che il giudice del merito, nell'esercizio dei poteri discrezionali che derivano dal principio del libero apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ., può attribuire inferenza probatoria anche a strumenti di convincimento non esplicitamente menzionati nel codice, i quali abbiano tuttavia l'attitudine a fornire la dimostrazione diretta o indiretta di fatti storici (c,d. prove innominate o atipiche), senza che da ciò risulti violato il principio della disponibilità delle prove. Nell'ambito di tali strumenti rientrano le sentenze emesse in altri processi anche tra parti diverse, la cui efficacia probatoria nel processo ad quem dipende, non già dall'attitudine al giudicato, che è circoscritto alle parti del processo a quo (oltre che ai loro eredi ed aventi causa: art.2909 cod. civ.), ma dall'idoneità della sentenza, quale elemento di prova documentale precostituito, a rappresentare una o più circostanze di fatto ed a permetterne la conoscenza … . Pertanto, nel trarre il proprio convincimento dai fatti accertati all'esito del giudizio penale e rappresentati nella relativa sentenza, ritualmente acquisita agli atti del giudizio civile, dalle emergenze istruttorie da essa risultanti e dai
13 motivi della decisione del giudice penale, il giudice del merito non ha violato né il principio dispositivo né i limiti del giudicato…». V. ancora Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023, Rv. 669457 – 02: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”.
Nel caso specifico, in primo luogo, non vi è alcuna contestazione dei fatti materiali emergenti dal procedimento penale e dalla sentenza che lo ha deinito, dal momento che si limitava in primo grado a contestare l'efficaca probatoria degli atti CP_2
penali e la rilevanza dei fatti emergenti dai medesimi («Si reitera la contestazione in relazione alla ricostruzione fattuale effettuata da controparte, con particolare riferimento all'asserito inadempimento dedotto, evidenziando come la resistente stia tentando di attribuire valore tranchant ad atti di indagine, i quali avranno eventualmente rilievo nel procedimento penale solo in caso di una pronuncia di condanna passata in giudicato, anche in ossequio al dettato dell'art. 27 c. 2 Cost., ma che certamente non potevano avere alcuna rilevanza nel momento in cui la convenuta “alla cieca”, senza applicare le disposizioni del testo contrattuale, ha unilateralmente risolto il rapporto contrattuale. Fino a prova contraria, a tutt' oggi, la e/o suoi amministratori non sono stati CP_2 giudicati colpevoli di alcun illecito rilevante ai sensi dell'art. 1 lettera C) del testo contrattuale stipulato con con ogni conseguenza in riferimento alla Parte_1
legittimità della risoluzione imposta dalla resistente. In controprova ed ulteriore riprova di quanto affermato, la ha offerto in produzione Certificato dei Carichi pendenti CP_2
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, rilasciato dalla Procura di SA in data
04.06.2019, nonché l'elenco delle ben 13 gare d'appalto pubblico aggiudicate dalla ricorrente nel periodo maggio 2018/giugno 2019 (Nella vigenza del stringente DLGS
50/2016), (All. ti 21 e 22) non contestate da controparte» pag. 2 prima memoria ex art. 183
c.p.c.).
VIII) In ogni caso, con riguardo a quanto ritenuto dal Tribunale, come sopra sintetizzato sub d), qualsiasi contestazione sarebbe superata dall'ampia confessione resa dal Pt_2
14 sopra riportata, le cui dichiarazioni non erano certamente volte soltanto a escludere il coinvolgimento della figlia nella commissione dei reati contestati, ma comportavano la piena assunzione di responsabilità in ordine ai reati medesimi.
IX) Con riguardo a quanto ritenuto dal Tribunale, come sintetizzato sub b), in merito alla irrilevanza dei fatti medesimi in relazione alla previsione contrattuale, in forza della quale è stata intimata la risoluzione del contratto, è del tutto evidente che i reati commessi erano anche, se non soprattuto, strumentali rispetto alla violazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori dipendenti, per sottrarsi alla quale aveva creato CP_2
l'interposizione fittizia di una società di comodo.
X) Da questo punto di vista, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deve concludere che: a) è rilevante, ai fini della decisione in ordine alla legittimità della risoluzione, non il momento dell'accertamento dei fatti in sede penale, quanto il momento della loro commissione, in quanto risulta accertato in questa sede, sia pur sulla base
(anche) delle risultanze penali, costituenti elementi di prova da vagliare nell'ambito del presente giudizio, che le condotte inadempienti di rano antecedenti alla CP_2 intimata risoluzione;
b) tali condotte – per quanto integranti sotto il profilo penalistico reati tributari - erano anche (se non soprattutto) finalizzate a consentire a la CP_2
violazione di norme poste a tutela dei dipendenti, come ampiamente illustrato degli atti penali analizzati, e quindi costituenti violazione anche della clausola contrattuale in forza della quale è stata intimata la risoluzione;
d) la confessione del l.r. di ha CP_2
comportato la piena assunzione di responsabilità in ordine ai reati commessi (anche, se non soprattutto) funzionali alla violazione di dette norme.
XI) Infine, con riguardo a quanto ritenuto dal Tribunale come sopra sintetizzato sub c), in relazione alla documentazione prodotta da - a prescindere dalla CP_2 considerazione che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni fattuali e non i documenti (Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3022, Rv. 647939 – 01) e che
[...]
aveva svolto le debite contestazioni nella prima memoria ex art. 183 Parte_1
c.p.c. (come meglio sarà evidenziato subito infra) - è chiaro che le modalità di utilizzo del personale, emergenti dagli atti penali analizzati e integranti violazione della clausola contrattuale in forza della quale è stata intimata la risoluzione, erano tali da non impedire che isultasse formalmente in regola. CP_2
Fermo restando che – a fronte dell'allegazione dell'inadempimento – sarebbe stato onere del debitore ( provare l'adempimento (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. CP_2
13533, Rv. 549956 – 01; Cass. Sez. 2, 21/05/2019, n. 13685, Rv. 654047 - 01), laddove
15 dalla documentazione in questione tutt'al più può emergere che si CP_2
avvaleva anche di personale regolamente assunto, ma la stessa non è idonea a provare che non si avvalesse anche del personale che, sebbene formalmente CP_2
inserito in Eco. era in realtà alle sue dirette dipendenze, come accertato in sede CP_5
penale.
L'affermazione di che nella memoria depositata il 29/1/2019 così CP_2 descrive la propria produzione: «all. 14 Copia LUL del personale addetto all'appalto, del cassetto previdenziale, delle buste paga e relative quietanze di pagamento del personale impiegato, delle attestazioni di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi oneri fiscali», rimane una mera allegazione priva di riscontro probatorio, a fronte a) delle risultanze degli atti penali in relazione al sistema ideato e attuato di impiego di manodopera irregolare;
b) della puntuale contestazione di : «2. In primo luogo, Pt_1
si ribadisce come i Durc prodotto da controparte sub 12 e 13, nonché i documenti versati in atti da sub 14 del suo atto introduttivo non possano rivestire alcuna Controparte_2
rilevanza ai fini del decidere. Come già specificato in sede di memoria di costituzione, nella quale si richiamava, tra gli altri, l'articolo del , nell'edizione on line del CP_10
28.6.2018, “la coop assumeva lavoratori già dipendenti di Fg, fatturava a Fg le prestazioni esternalizzate e non procedeva (se non in minima parte) a versare iva, imposte e contributi. In questo modo, l'azienda principale accumulava costi e risultava in regola con il CP_1
. Non solo, come risulta per tabulas (si veda doc. 13), la Guardia di Finanza e la magistratura inquirente hanno individuato, a carico del legale rappresentante di
[...]
e del suo amministratore di fatto, gli estremi del delitto di cui agli artt. 81, comma CP_2
2, e 110 c.p., 2 D. Lgs n. 74/2000, per avere, in concorso tra di loro e con altri ed al fine di evadere le imposte, “indicato nelle dichiarazioni annuali relative agli anni d'imposta 2013,
2014, 2015 e 2016, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.” È, pertanto, evidente che la regolarità del
Durc così come la documentazione del cassetto previdenziale, che comunque espressamente si contesta, alla luce di quanto emerso in sede di investigazioni, non sia certamente idonea a suffragare le tesi di controparte» (prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Parte_1
XII) Pertanto la risoluzione è stata legittimamente intimata e deve essere rigettata la domanda proposta da ei confronti di CP_2 Parte_1
2) SECONDO MOTIVO (sulla quantificazione del danno) e TERZO MOTIVO (sulle spese)
- Non devono essere esaminati, stante l'accoglimento del primo motivo, che per un verso
16 ha comportato il rigetto della domanda di nei confronti CP_2 Pt_1
PARTECIPAZIONI, per l'altro determina la necessità di revisione della statuzione sulle spese assunta dal Giudice di primo grado.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico delle parti appellate, come specificato nel dispositivo, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Pone le spese di CTU, come liquidate, a carico di CP_2
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00.
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
17 in accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
Parte_1
2) condanna a rifondere, in favore della parte appellante, le spese del CP_12 primo grado di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM
147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso); condanna e , in solido, a CP_12 Controparte_1
rifondere, in favore della parte appellante, le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello; pone le spese di CTU, come liquidate, a carico di CP_2
Genova, 05/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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