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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1121/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata sul Santerno (RA), Via Carlo Gieri n. 1 (avv.ti Franco Cini e Roberta Melandri)
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/11/1993, residente in [...] (avv. Generoso Grasso)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 16/07/2019 a Parete (CE), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n.8, Parte I, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Parete (CE) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento e con l'ulteriore obbligo di comunicarsi eventuali trasferimenti.
2) Nulla è dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di mantenimento o alimentare in quanto entrambi, pur lavorando solo saltuariamente, si dichiarano economicamente autosufficienti anche grazie all'aiuto dei propri famigliari.
3) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati
e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1121/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata sul Santerno (RA), Via Carlo Gieri n. 1 (avv.ti Franco Cini e Roberta Melandri)
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/11/1993, residente in [...] (avv. Generoso Grasso)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 16/07/2019 a Parete (CE), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n.8, Parte I, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Parete (CE) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento e con l'ulteriore obbligo di comunicarsi eventuali trasferimenti.
2) Nulla è dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di mantenimento o alimentare in quanto entrambi, pur lavorando solo saltuariamente, si dichiarano economicamente autosufficienti anche grazie all'aiuto dei propri famigliari.
3) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati
e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè