Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 892 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, C.so Umberto I, n. 305, n. 1, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppina Sibio (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Arghillà, n. 62, presso lo studio dell'avv. Giacomo Falcone (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920199002617023000, notificatagli il 9.03.2021, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920130000623185000;
4392014000584352000; 43920140000912579000; 43920150000607076000;
43920150000642458000; 4392017000064505000; 43920170000794759000 e
43920180000796661000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito
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, oltre ad essere infondato ed illegittimo, trova fondamento su contributi ormai
[...] prescritti;
b) In via subordinata, voglia accertare l'entità delle somme richieste con le cartelle di pagamento, eventualmente dovute, minori a quelle indicate e cioè nella misura spettante per legge che verrà quantificata dal nominando CTU;
c) Condannare l' nella persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano integralmente il ricorso chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine
2 diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Occorre preliminarmente segnalare che l'Ente previdenziale ha documentato l'avvenuto parziale sgravio ex lege (art. 1, comma da 222 a 230, della L. n. 197/2022) di taluni avvisi di addebito (nn.
43920130000623185000; 4392014000584352000; 43920140000912579000; 43920150000607076000 (parziale) e 43920150000642458000) sottesi all'intimazione impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni
– dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez.
V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Pertanto, gli avvisi di addebito n. 43920130000623185000; 4392014000584352000;
43920140000912579000; 43920150000607076000 (questo solo parzialmente, nel limite del carico pari o inferiore a mille euro) e 43920150000642458000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, risultano sgravati ex lege. Relativamente ad essi, si dichiara la cessata materia del contendere.
6. Per quanto concerne gli avvisi di addebito residuanti, il ricorso va rigettato.
7. L'Ente previdenziale ha documentato l'avvenuta notifica degli atti di pagamento suddetti. La notifica, ritenuta valida, è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920150000607076000 è stato notificato il 30.10.2015;
- l'avviso di addebito n. 4392017000064505000 è stato notificato il 28.11.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000794759000 è stato notificato l'11.01.2018;
3 - l'avviso di addebito n. 43920180000796661000 è stato notificato il 17.12.2018.
8. Nessuna estinzione della pretesa creditoria è ravvisabile nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi a quella dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
9. La prescrizione è da escludersi, anche in occasione della sospensione dei termini avvenuta durante il periodo pandemico: “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 10. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso, limitatamente alla questione relativa agli avvisi di addebito n. 43920150000607076000 (nella residua parte non sottoposta a sgravio ex lege);
4392017000064505000; 43920170000794759000 e 43920180000796661000, va rigettato, perché non è intervenuta alcuna prescrizione. 11. Stante l'intervenuto parziale sgravio operato dall'Ente previdenziale ex lege, le spese di lite sono compensate per metà, mentre nel resto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito nn.
43920130000623185000; 4392014000584352000; 43920140000912579000;
43920150000607076000 (questo solo parzialmente, nel limite del carico pari o inferiore a mille euro) e 43920150000642458000 richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite per metà e
- condanna al pagamento della residua parte liquidata in complessivi Parte_3
€800,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di Controparte_4
ed in complessivi €800,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di
[...]
. CP_2
Vibo Valentia, 13.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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