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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'MB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2016
Promossa da
Avv. Matilde Milite nonchè in persona del Controparte_1
Presidente legale rapp.te p.t., avv. Mariano Agrusta, quale obbligata in solido, rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dall'avv. Daniele Angrisani e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Cava dè Tirreni, alla via V. Virno, 31,
-opponenti-
Contro
in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_2 [...]
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio in virtù di procura CP_3 generale ad lites,
-opposta-
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21/01/2016, l'Avv. Matilde Milite e
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto dirigenziale della Controparte_4
Giunta Regionale della Campania con contestuale ingiunzione n. 277/2015, notificato il 24/12/2015, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
6.000,00 oltre € 7,70 per spese di bollo e notifica, quale sanzione amministrativa per pagina 1 di 5 la contravvenzione prevista dall'art. 124, comma 1 e ex art. 133, comma II, del D.
Lvo 152/06 per omessa autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepivano la nullità della procedura per violazione dei principi del contraddittorio e di difesa in danno della responsabile, per omesso avvertimento all'avv. Milite, in proprio e nel proprio domicilio e non come Presidente dell'Ausino, della esistenza del verbale n. 38/2015 dell'Ufficio
Marittimo di Amalfi circa l'esito del sopralluogo del 20/04/2015 che, invece, risulta comunicato solo all' in data 24/04/2015, mentre gli atti risultano CP_4 trasmessi solo all' obbligato secondario, ovvero notificati CP_4 erroneamente all'avv. Milite ma nella qualità e presso la sede societaria, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'avv. Matilde Milite nel suo domicilio nella sua qualità di Presidente dell' ; nel merito, deducevano la infondatezza CP_4 della sanzione per mancanza degli elementi costitutivi in quanto, già prima dell'accertamento, era stato chiesto al comune di Ravello l'autorizzazione allo scarico e il non aveva dato alcuna risposta, né chiesto chiarimenti od CP_5 integrazione per interrompere eventuali termini di maturazione del c.d. silenzio- assenso;
ed ancora, eccepivano, la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_4 quanto, essendo una S.p.A. viene applicato l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i cui commi 1 e 2 identificano compiti e poteri di essi dirigenti e, pertanto, gli stessi sono responsabili per la gestione dei rispettivi settori di competenza, tanto esposto concludevano, in via preliminare, per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, stante l'evidente fumus boni iuris e del periculum di un pagamento ingiusto che graverebbe il bilancio di esso opponente, nel merito accogliere l'opposizione ed annullare il decreto – ingiunzione, con condanna della in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 12/09/2016 si costituiva la impugnando tutto Controparte_2 quanto ex adverso eccepito e dedotto.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevava come il verbale di contestazione n. 38 del 20 aprile 2015 dell'Ufficio Locale Marittimo –Guardia
Costiera di Amalfi veniva correttamente notificato al Presidente della società , CP_4
pagina 2 di 5 avv. Milite Matilde e alla stessa società per cui nessun dubbio circa la responsabilità solidale dell'avv. Milite, nella qualità di Presidente del Consorzio, solidalmente con quella del;
che, inoltre, con nota n. 7450 del 29 luglio 2015 l' , a CP_6 CP_4 mezzo del Presidente, avv. Mariano Agrusta inoltrava alla Controparte_2 richiesta di audizione a seguito della quale la fissava incontro dove CP_2 compariva l'ing. che, con note n. 9526 e 9525, veniva incaricato Persona_1 dall'avv. Milite, nella qualità, che appare, pertanto, inconfutabile che la notifica del verbale di contestazione sia stata regolarmente eseguita e che la stessa abbia comunque raggiunto i suoi effetti, tant'è che l'avv. Milite, nella qualità di rapp.te delegava l'ing. a partecipare all'incontro con i rappresentanti della Per_1
a tutela propria e dell'azienda che rappresentava nonché a Controparte_2 presentare scritti e memorie difensive, in tal modo, il diritto di difesa è stato pienamente garantito ed esercitato, conclusosi con l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Sulla maturazione del silenzio-assenso intervenuta a seguito della richiesta di autorizzazione presentata dall' deduceva che la forma del silenzio-assenso, CP_4 introdotta dalla legge regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 209/2014, concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensione per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
La causa essendo di natura documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo diversi rinvii nello stato e per sostituzione giudice, assegnata alla scrivente veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opponente, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è la opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale gli odierni opponenti venivano ingiunti, in solido, al pagamento della somma di €
6.000,00, oltre spese di notifica è bollo per violazione di cui all'art 124 comma 1 ex art. 133, comma II, del D. Lvo 152/06 per omessa autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare.
pagina 3 di 5 In via preliminare gli opponenti hanno eccepito la nullità della procedura per la violazione del principio del contraddittorio.
La struttura dell'illecito amministrativo, secondo la dottrina più autorevole è quella di un illecito tipico, antigiuridico e colpevole.
La legge 689/81, nel suo art. 3, in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo stabilisce quanto segue “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. In stretta connessione con quanto sopra, la disposizione in parola impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso, pertanto può essere considerata direttamente responsabile della violazione commessa solo la persona fisica, mentre la persona giuridica può avere una responsabilità solidale.
Pertanto, rilevato una persona giuridica non possa mai considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta detta sanzione ne deriva che è solo obbligata ai sensi dell'art. 6 l. 689/81 in via solidale per le violazioni commesse dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti ma trattasi di una responsabilità distinta da quella dell'autore dell'illecito e, per essere fatta valere, richiede a norma dell'art 14 della l 689/81 una autonoma contestazione.
Ne deriva, quindi, che la persona giuridica sia tenuta “ex lege, solo in via solidale con l'autore dell'illecito, al pagamento della sanzione, ma sempre che la violazione, da parte di quest'ultimo le sia stata tempestivamente contestata ma non nella qualità di autore dell'illecito bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
L'autonomia delle due posizioni impone che siano rispettati i diritti del contraddittorio e di difesa sia della persona responsabile che del coobbligato.
Nella fattispecie, alcun atto propedeutico alla ordinanza ingiunzione risulta notificato all'avv. Matilde Milite in proprio e presso il suo domicilio ma solamente l'ordinanza
– ingiunzione, pertanto è evidente la violazione del principio del contraddittorio, per cui la sollevata eccezione va accolta con conseguente annullamento decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania con contestuale ingiunzione n.
277/2015.
L'accoglimento della eccezione preliminare esime dall'esame degli altri motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 518/2016 r.g. tra Avv. Matilde Milite nonchè
[...]
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., avv. Mariano Agrusta, Controparte_1 quale obbligata in solido – opponenti- e in persona del legale Controparte_2 rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale –opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale della Giunta
Regionale della Campania con contestuale ordinanza ingiunzione n. 277/2015;
2) Condanna la opposta al pagamento delle spese processuali che si liquidano CP_2
in € 254,00 per esborsi ed € 500,00 per onorario oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 04/12/2025
Il GOP
MI D'MB
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'MB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2016
Promossa da
Avv. Matilde Milite nonchè in persona del Controparte_1
Presidente legale rapp.te p.t., avv. Mariano Agrusta, quale obbligata in solido, rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dall'avv. Daniele Angrisani e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Cava dè Tirreni, alla via V. Virno, 31,
-opponenti-
Contro
in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_2 [...]
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio in virtù di procura CP_3 generale ad lites,
-opposta-
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21/01/2016, l'Avv. Matilde Milite e
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto dirigenziale della Controparte_4
Giunta Regionale della Campania con contestuale ingiunzione n. 277/2015, notificato il 24/12/2015, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
6.000,00 oltre € 7,70 per spese di bollo e notifica, quale sanzione amministrativa per pagina 1 di 5 la contravvenzione prevista dall'art. 124, comma 1 e ex art. 133, comma II, del D.
Lvo 152/06 per omessa autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, eccepivano la nullità della procedura per violazione dei principi del contraddittorio e di difesa in danno della responsabile, per omesso avvertimento all'avv. Milite, in proprio e nel proprio domicilio e non come Presidente dell'Ausino, della esistenza del verbale n. 38/2015 dell'Ufficio
Marittimo di Amalfi circa l'esito del sopralluogo del 20/04/2015 che, invece, risulta comunicato solo all' in data 24/04/2015, mentre gli atti risultano CP_4 trasmessi solo all' obbligato secondario, ovvero notificati CP_4 erroneamente all'avv. Milite ma nella qualità e presso la sede societaria, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'avv. Matilde Milite nel suo domicilio nella sua qualità di Presidente dell' ; nel merito, deducevano la infondatezza CP_4 della sanzione per mancanza degli elementi costitutivi in quanto, già prima dell'accertamento, era stato chiesto al comune di Ravello l'autorizzazione allo scarico e il non aveva dato alcuna risposta, né chiesto chiarimenti od CP_5 integrazione per interrompere eventuali termini di maturazione del c.d. silenzio- assenso;
ed ancora, eccepivano, la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_4 quanto, essendo una S.p.A. viene applicato l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i cui commi 1 e 2 identificano compiti e poteri di essi dirigenti e, pertanto, gli stessi sono responsabili per la gestione dei rispettivi settori di competenza, tanto esposto concludevano, in via preliminare, per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, stante l'evidente fumus boni iuris e del periculum di un pagamento ingiusto che graverebbe il bilancio di esso opponente, nel merito accogliere l'opposizione ed annullare il decreto – ingiunzione, con condanna della in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 12/09/2016 si costituiva la impugnando tutto Controparte_2 quanto ex adverso eccepito e dedotto.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevava come il verbale di contestazione n. 38 del 20 aprile 2015 dell'Ufficio Locale Marittimo –Guardia
Costiera di Amalfi veniva correttamente notificato al Presidente della società , CP_4
pagina 2 di 5 avv. Milite Matilde e alla stessa società per cui nessun dubbio circa la responsabilità solidale dell'avv. Milite, nella qualità di Presidente del Consorzio, solidalmente con quella del;
che, inoltre, con nota n. 7450 del 29 luglio 2015 l' , a CP_6 CP_4 mezzo del Presidente, avv. Mariano Agrusta inoltrava alla Controparte_2 richiesta di audizione a seguito della quale la fissava incontro dove CP_2 compariva l'ing. che, con note n. 9526 e 9525, veniva incaricato Persona_1 dall'avv. Milite, nella qualità, che appare, pertanto, inconfutabile che la notifica del verbale di contestazione sia stata regolarmente eseguita e che la stessa abbia comunque raggiunto i suoi effetti, tant'è che l'avv. Milite, nella qualità di rapp.te delegava l'ing. a partecipare all'incontro con i rappresentanti della Per_1
a tutela propria e dell'azienda che rappresentava nonché a Controparte_2 presentare scritti e memorie difensive, in tal modo, il diritto di difesa è stato pienamente garantito ed esercitato, conclusosi con l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Sulla maturazione del silenzio-assenso intervenuta a seguito della richiesta di autorizzazione presentata dall' deduceva che la forma del silenzio-assenso, CP_4 introdotta dalla legge regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 209/2014, concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di sospensione per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
La causa essendo di natura documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo diversi rinvii nello stato e per sostituzione giudice, assegnata alla scrivente veniva rinviata per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opponente, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è la opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale gli odierni opponenti venivano ingiunti, in solido, al pagamento della somma di €
6.000,00, oltre spese di notifica è bollo per violazione di cui all'art 124 comma 1 ex art. 133, comma II, del D. Lvo 152/06 per omessa autorizzazione allo scarico di acque reflue in mare.
pagina 3 di 5 In via preliminare gli opponenti hanno eccepito la nullità della procedura per la violazione del principio del contraddittorio.
La struttura dell'illecito amministrativo, secondo la dottrina più autorevole è quella di un illecito tipico, antigiuridico e colpevole.
La legge 689/81, nel suo art. 3, in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo stabilisce quanto segue “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. In stretta connessione con quanto sopra, la disposizione in parola impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso, pertanto può essere considerata direttamente responsabile della violazione commessa solo la persona fisica, mentre la persona giuridica può avere una responsabilità solidale.
Pertanto, rilevato una persona giuridica non possa mai considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta detta sanzione ne deriva che è solo obbligata ai sensi dell'art. 6 l. 689/81 in via solidale per le violazioni commesse dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti ma trattasi di una responsabilità distinta da quella dell'autore dell'illecito e, per essere fatta valere, richiede a norma dell'art 14 della l 689/81 una autonoma contestazione.
Ne deriva, quindi, che la persona giuridica sia tenuta “ex lege, solo in via solidale con l'autore dell'illecito, al pagamento della sanzione, ma sempre che la violazione, da parte di quest'ultimo le sia stata tempestivamente contestata ma non nella qualità di autore dell'illecito bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
L'autonomia delle due posizioni impone che siano rispettati i diritti del contraddittorio e di difesa sia della persona responsabile che del coobbligato.
Nella fattispecie, alcun atto propedeutico alla ordinanza ingiunzione risulta notificato all'avv. Matilde Milite in proprio e presso il suo domicilio ma solamente l'ordinanza
– ingiunzione, pertanto è evidente la violazione del principio del contraddittorio, per cui la sollevata eccezione va accolta con conseguente annullamento decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania con contestuale ingiunzione n.
277/2015.
L'accoglimento della eccezione preliminare esime dall'esame degli altri motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 518/2016 r.g. tra Avv. Matilde Milite nonchè
[...]
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., avv. Mariano Agrusta, Controparte_1 quale obbligata in solido – opponenti- e in persona del legale Controparte_2 rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale –opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale della Giunta
Regionale della Campania con contestuale ordinanza ingiunzione n. 277/2015;
2) Condanna la opposta al pagamento delle spese processuali che si liquidano CP_2
in € 254,00 per esborsi ed € 500,00 per onorario oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 04/12/2025
Il GOP
MI D'MB
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