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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2804 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]de' Tirreni Parte_1
(SA) alla via E. Talamo n. 2 cf. , rappresentato e difeso, C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso dall' avv. Giuseppe Zarrella del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni (SA) alla via E. Talamo n. 46 (pec: . Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(CF ) in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in C.so Umberto I, n. 234, Cava de' Tirreni (PEC CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Natale (C.F. Email_2
), con studio in Capaccio-Paestum, viale della C.F._2
Repubblica, 45, 84047, per mandato in calce alla memoria;
PEC
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e 36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, fu disposta ctu contabile. In data odierna, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Il ricorrente ha chiesto: In via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento comunicato oralmente in data
7.02.2023 e in conseguenza di tale circostanza, riconoscere al lavoratore il pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva secondo le modalità ex lege previste in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
accertare, riconoscere e dichiarare in capo al lavoratore l'indennità di preavviso mai erogata. Per l'effetto delle domande in fatto ed in diritto argomentate e degli esiti della istruttoria processuale condannare la resistente ut supra, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli dedotti ed i richiami normativi e contrattuali, della complessiva somma di € 84.418,82 oppure alla somma maggiore o minore ritenuta equa secondo Giustizia sui parametri dell'art. 36
Cost. e per effetto delle risultanze in fatto ed in diritto che scaturissero nell'istruzione del processo;
condannare, in ogni caso, l'impresa resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito che ne dichiara anticipo.
Dall'istruttoria non sono elementi atti a sorreggere il primo capo della domanda.
La teste ha riferito che il rapporto di lavoro del ricorrente Testimone_1
ebbe termine tra il febbraio ed il marzo 2023, ma non ha saputo specificare le modalità di cessazione del rapporto. La medesima teste ha riferito di un orario di lavoro abitualmente svolto dal ricorrente tra le 16.30 e l'una di notte per cinque giorni la settimana ed il sabato tra le 17 e le 3 di notte in qualità di cuoco.
La teste ha anch'ella in corso una controversia contro la resistente, ma di fatto è l'unica testimone escussa nel processo.
L'altro teste citato dalla resistente è , di fatto sino al 2021 Testimone_2
amministratore della Società convenuta e socio al 90%.
Non v'è dunque prova del dedotto licenziamento orale, il cui onere probatorio ricadeva sul ricorrente. Il resistente in ricorso ammette genericamente di aver licenziato il lavoratore, ma riferisce di aver subito revocato il licenziamento senza che il lavoratore stesso fosse più ritornato al lavoro. Le confuse circostanze sono tutte non documentate e si ritengono nel loro complesso non provate.
Sotto altro profilo il rapporto lavorativo risulta anche documentato da buste paga e soprattutto dall'estratto contributivo.
Appare dunque certo il percepito, peraltro incontestato tra le parti, così come l'applicabilità del 6^ livello, rispondente al mansionario contrattuale del
C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, il quale poi è a sua volta compatibile con la categoria “2” del C.C.N.L. recepito in legge e valevole erga omnes. In tale ultima tipologia contrattuale l'orario ordinario settimanale è di 48 ore, nel mentre l'orario di lavoro svolto dal ricorrente -così come riferito dall'unico teste-
è stato di circa 54 ore settimanali.
Ciò detto, è parso necessario al Giudicante affidare una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di calcolare il "quantum" delle eventuali spettanze dovute all'attore tenendo presenti le ipotetiche differenze tra gli importi a vario titolo percepiti e quelli effettivamente dovuti con riferimento alle statuizioni del
CCNL applicabile. I conteggi operati dal CTU, presenti in atti e formulati in unica ipotesi di calcolo, appaiono corretti nonché conformi alle statuizioni delle relative contrattazioni collettive di riferimento, applicabili quanto meno parametricamente ex art.36 Cost.
Non essendo dimostrata agli atti l'adesione di parte convenuta ad alcuna
Associazione di categoria e tanto meno alle organizzazioni Provinciali stipulanti i contratti di categoria, deve prendersi necessariamente in considerazione un'ipotesi elaborata per la parte normativa in base al contratto collettivo avente efficacia "erga omnes" e per la parte economica in relazione al CCNL di diritto comune.
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (Cass. n. 10632 del 8/05/2009;
Cass. n. 11875 del 6/08/2003)
L'importo così calcolato per le spettanze attoree -a titolo di differenze paga,
13^, indennità sostitutiva delle ferie, straordinario e TFR- ammonta a €
54.442,17, somma che si ritiene congrua anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma anzidetta oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, essendo già stato il ctu liquidato con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigettata ogni altra domanda, condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di
€ 54.442,17, oltre agli accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali;
le spese di CTU restano così come liquidate con separato decreto esecutivo.
Nocera Inferiore
7.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]de' Tirreni Parte_1
(SA) alla via E. Talamo n. 2 cf. , rappresentato e difeso, C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso dall' avv. Giuseppe Zarrella del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni (SA) alla via E. Talamo n. 46 (pec: . Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(CF ) in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
, con sede legale in C.so Umberto I, n. 234, Cava de' Tirreni (PEC CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Natale (C.F. Email_2
), con studio in Capaccio-Paestum, viale della C.F._2
Repubblica, 45, 84047, per mandato in calce alla memoria;
PEC
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e 36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, fu disposta ctu contabile. In data odierna, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Il ricorrente ha chiesto: In via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento comunicato oralmente in data
7.02.2023 e in conseguenza di tale circostanza, riconoscere al lavoratore il pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva secondo le modalità ex lege previste in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
accertare, riconoscere e dichiarare in capo al lavoratore l'indennità di preavviso mai erogata. Per l'effetto delle domande in fatto ed in diritto argomentate e degli esiti della istruttoria processuale condannare la resistente ut supra, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli dedotti ed i richiami normativi e contrattuali, della complessiva somma di € 84.418,82 oppure alla somma maggiore o minore ritenuta equa secondo Giustizia sui parametri dell'art. 36
Cost. e per effetto delle risultanze in fatto ed in diritto che scaturissero nell'istruzione del processo;
condannare, in ogni caso, l'impresa resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito che ne dichiara anticipo.
Dall'istruttoria non sono elementi atti a sorreggere il primo capo della domanda.
La teste ha riferito che il rapporto di lavoro del ricorrente Testimone_1
ebbe termine tra il febbraio ed il marzo 2023, ma non ha saputo specificare le modalità di cessazione del rapporto. La medesima teste ha riferito di un orario di lavoro abitualmente svolto dal ricorrente tra le 16.30 e l'una di notte per cinque giorni la settimana ed il sabato tra le 17 e le 3 di notte in qualità di cuoco.
La teste ha anch'ella in corso una controversia contro la resistente, ma di fatto è l'unica testimone escussa nel processo.
L'altro teste citato dalla resistente è , di fatto sino al 2021 Testimone_2
amministratore della Società convenuta e socio al 90%.
Non v'è dunque prova del dedotto licenziamento orale, il cui onere probatorio ricadeva sul ricorrente. Il resistente in ricorso ammette genericamente di aver licenziato il lavoratore, ma riferisce di aver subito revocato il licenziamento senza che il lavoratore stesso fosse più ritornato al lavoro. Le confuse circostanze sono tutte non documentate e si ritengono nel loro complesso non provate.
Sotto altro profilo il rapporto lavorativo risulta anche documentato da buste paga e soprattutto dall'estratto contributivo.
Appare dunque certo il percepito, peraltro incontestato tra le parti, così come l'applicabilità del 6^ livello, rispondente al mansionario contrattuale del
C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, il quale poi è a sua volta compatibile con la categoria “2” del C.C.N.L. recepito in legge e valevole erga omnes. In tale ultima tipologia contrattuale l'orario ordinario settimanale è di 48 ore, nel mentre l'orario di lavoro svolto dal ricorrente -così come riferito dall'unico teste-
è stato di circa 54 ore settimanali.
Ciò detto, è parso necessario al Giudicante affidare una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di calcolare il "quantum" delle eventuali spettanze dovute all'attore tenendo presenti le ipotetiche differenze tra gli importi a vario titolo percepiti e quelli effettivamente dovuti con riferimento alle statuizioni del
CCNL applicabile. I conteggi operati dal CTU, presenti in atti e formulati in unica ipotesi di calcolo, appaiono corretti nonché conformi alle statuizioni delle relative contrattazioni collettive di riferimento, applicabili quanto meno parametricamente ex art.36 Cost.
Non essendo dimostrata agli atti l'adesione di parte convenuta ad alcuna
Associazione di categoria e tanto meno alle organizzazioni Provinciali stipulanti i contratti di categoria, deve prendersi necessariamente in considerazione un'ipotesi elaborata per la parte normativa in base al contratto collettivo avente efficacia "erga omnes" e per la parte economica in relazione al CCNL di diritto comune.
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (Cass. n. 10632 del 8/05/2009;
Cass. n. 11875 del 6/08/2003)
L'importo così calcolato per le spettanze attoree -a titolo di differenze paga,
13^, indennità sostitutiva delle ferie, straordinario e TFR- ammonta a €
54.442,17, somma che si ritiene congrua anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma anzidetta oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, essendo già stato il ctu liquidato con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigettata ogni altra domanda, condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di
€ 54.442,17, oltre agli accessori legali a partire dalle singole scadenze dei crediti, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali;
le spese di CTU restano così come liquidate con separato decreto esecutivo.
Nocera Inferiore
7.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)