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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 45/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 45/2021, promossa con atto di citazione notificato in data
15 gennaio 2021 OGGETTO: d a opposizione esecuzione
, C.F. e P.IVA: con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
100011 al Viale di Tor Marancia n. 4, elettivamente domiciliata in Bari alla via
Sparano n. 27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ragni (C.F.:
, dal quale è rappresentata e difesa con mandato alle C.F._1
liti rilasciato ai sensi dell'art. 83 3° comma cpc, che dichiara di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni, secondo legge, al seguente numero di fax
080/5225896 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: , rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dagli avvocati Simonetta Ferro del Foro di Milano e Nadia Petra
Pedersoli del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Brescia alla via Solferino n. 31;
APPELLATO
TR
[...]
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege,
[...] Controparte_4
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, nella persona dell'Avvocato dello Stato Diego M. Miele, presso i cui uffici in Brescia è ope legis domiciliato;
APPELLATO
, GI ON [...]
(C.F. e P.I. CO P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'On.le Corte adito in riforma della sentenza n. 1436/2020 emessa dal Tribunale civile di Brescia, dr. Gianluigi Canali, nell'ambito del procedimento proposto da nei confronti dell' CP_2 [...]
, ed Controparte_7 TR Controparte_1
(RG. N. 20263/2016), depositata il giorno 17.07.2020 e mai notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell , nella determinazione e Controparte_1
calcolo delle somme richieste, modificando la sentenza nella parte in cui ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali di primo grado;
in ogni caso, revocare la sentenza impugnata, dichiarando giusta e legittima la cartella n. 02220160022950925 nella parte in cui si richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92 a titolo di spese processuali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato CP_2
Voglia l'Ill.ma la Corte D'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria istanza e previe declaratorie di legge dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o respingere il ricorso in appello proposto da CP_1
CF in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via Sparano 27 e confermare integralmente, anche con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di
Brescia, n. 1436/2020, Giudice Dott. Gianluigi Canali, nell'ambito del procedimento RG n. 20263/2016, depositata in Cancelleria in data
17.07.2020, non notificata.
Con favore di spese, diritti ed onorari
Dell'appellato CP_3
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello
Confermare la legittimazione passiva dell'appellante Controparte_1
In accoglimento del gravame, confermare la cartella di pagamento oggetto di opposizione.
Spese vinte per i due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. CP_2
615 cpc, notificato nei soli confronti dell e ON
del , formulava opposizione avverso la cartella TR
esattoriale n. 02220160022950925, ricevuta il 6 ottobre 2016, con la quale gli veniva richiesto l'omesso pagamento della somma di € 1.401,70, comprensivo degli oneri di riscossione, relativa alla partita di credito n.
5916/22016 dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Milano, per la ripetizione delle spese per diritti di cancelleria, contributo unificato e spese processuali per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato relativi al procedimento definito con ordinanza dal Tribunale di Milano, emessa il 10/04/2013.
Il ricorrente ne chiedeva la sospensione e nel merito lamentava l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto derivante da spese di un giudizio nel quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Rappresentava, nello specifico, che nel procedimento che aveva promosso con ricorso ex art. 35
d.lgs. n. 25/2008, era stata pronunciata dal Tribunale la cessazione della materia del contendere e che non si trattava di una dichiarazione di estinzione per mancata comparizione né per mancata riassunzione;
richiamava l'ambito applicativo, residuale, del V comma dell'art. 134 T.U.S.G. affermando che con “una interpretazione estensiva della norma potrebbero essere richieste unicamente le somme poste a debito”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto TR dell'opposizione.
Il Tribunale, visto l'art. 102 c.p.c., ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva chiedendo la Controparte_8
declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, “sia in punto di formulazione del titolo esecutivo, sia circa la quantificazione della somma richiesta”, in quanto “in alcun modo responsabile della quantificazione del credito iscritto a ruolo che avviene secondo le indicazioni del Tribunale di
Milano”; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1436/2020, pubblicata il 17 luglio 2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, il Tribunale di Brescia annullava “la cartella esattoriale n. 02220160022950925 solo nella parte in cui richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92”.
Il Tribunale, compensate le spese di lite nella misura di due terzi, condannava i convenuti , ed Controparte_7 TR
, a rifondere ad la restante quota di Controparte_8 CP_2
un terzo delle spese di lite sostenute.
Nello specifico, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da , mentre, nel Controparte_8 merito, riconduceva la fattispecie all'ambito applicativo del quinto comma dell'art. 134 del DPR 115/2002, secondo cui “nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito”. Per l'effetto, il
Tribunale annullava la cartella “solo nella parte in cui richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92” e non solo quelle prenotate a debito.
Proponeva ritualmente appello affidandosi a due Controparte_8
motivi.
Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'appello, CP_2
contestandone la fondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
si costituiva anche il ribadendo la TR
legittimazione passiva di e chiedendo, nel merito, in Controparte_1
accoglimento del gravame, la conferma della cartella di pagamento oggetto di opposizione.
, già , pur ON Controparte_7
ritualmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 28 aprile 2021, celebratasi in modalità cartolare, la Corte rinviava la causa all'udienza dell'8 ottobre 2024.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della
[...]
GI ON CO
, in quanto, pur regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Venendo adesso ai motivi d'appello, l'appellante, con il primo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 367 e seguenti, L. 244/2007, titolare del credito è il e tutto ciò che attiene all' an TR
e al quantum delle somme richieste è di pertinenza del solo . CP_3
Censura in ogni caso la condanna alle spese di lite “in quanto eventuali errori di calcolo, erano da addebitarsi unicamente al titolare del credito”.
Con il secondo motivo d'appello, censura il parziale accoglimento dell'opposizione. Rappresenta che il credito discende da una pronuncia giudiziale di cessata materia del contendere, “ma tanto non preclude il diritto di rivalsa dello Stato per le spese anticipate e per quelle prenotate a debito in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio” dal momento che se l'ammesso al patrocinio “rinuncia all'azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio, lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce, ed è legittimato ad agire nei suoi confronti per il recupero delle spese anticipate
e prenotate”.
Il primo motivo d'appello è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento n. 02220160022950925, opposta e dimessa in atti, reca a pagina 1 la seguente dicitura: “Emessa da Controparte_7
Agente della riscossione su incarico di:
[...] TR
– Tribunale di Milano”;
[...]
a pagina 2: “Ente che ha emesso il ruolo: Via Controparte_8
Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma in nome e per conto del TR
Tribunale di Milano – ;
[...] TR
“crediti giudiziari PROVVEDIMENTO DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO
IN DATA 10/04/2013 UFFICIO RECUPERO CREDITI RIFERIMENTO
PARTITA DI CREDITO NUM: 005916/2016”.
Il Tribunale, sul punto, ha correttamente ricordato che in forza dell'art. 1, comma 367, della legge 244/2007 forma il titolo Controparte_8
esecutivo, iscrive a ruolo il nominativo del debitore e rende esecutivo il ruolo e che, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, continua a svolgere “le funzioni diverse dalla riscossione che già svolgeva in precedenza e, cioè, la quantificazione dei crediti per il recupero delle somme di cui al D.P.R. n. 115/2002 e l'iscrizione del nominativo del debitore al ruolo”.
La Corte ritiene opportuno richiamare il dettato del citato comma 367:
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito;
a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli”;
nonché l'art. 1, comma 11, del DL 193/2016: “b) le azioni di
[...]
detenute da sono cedute a titolo gratuito al Controparte_8 Controparte_8
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta societa'
[...]
continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in CP_8
particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi di natura informatica in favore di continuano ad Controparte_8
essere forniti dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Pertanto, alla luce di quanto ricostruito, sussiste la legittimazione passiva di e, sul punto, il Tribunale ha correttamente motivato, Controparte_8
dal momento che sono inequivocabilmente legittimati passivi il
[...]
, titolare del credito, già TR ON
, come agente della riscossione ed , in quanto CP_8 Controparte_8
ente che ex lege, nonché alla luce di quanto riportato espressamente sulla cartella di pagamento, ha emesso il ruolo in nome e per conto del
[...]
, Tribunale di Milano – Ufficio recupero crediti. TR
La convenzione tra e Controparte_8 TR
(stipulata ex art 1, comma 367 e ss l. 244/2007) ha proprio ripartito fra gli stessi le competenze, e il , titolare dei crediti in questione, ne ha CP_3
trasferito la gestione a , la quale quantifica e iscrive a Controparte_8
ruolo i crediti.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, il Tribunale, nel compensarle parzialmente, le ha correttamente poste a carico anche a sul punto la Corte ritiene, concordemente a quanto Controparte_8 affermato dalla Suprema Corte che “la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore. Il motivo di censura proposto non attiene ad un'azione di manleva proposta dal concessionario nei confronti dell'ente impositore, ma al provvedimento sulle spese relativo al rapporto processuale principale, sicché in tali limiti non può essere accolto” (ex multis, Cass. VI civ., ord. n. 2570/2017).
Si tratta di fattispecie analoga alla presente e, quindi, il principio affermato dalla Suprema Corte trova applicazione anche in questa causa, con conseguente infondatezza del motivo.
Il secondo motivo d'appello è infondato. La cartella esattoriale oggetto del presente giudizio consegue alla definizione della causa azionata dall'attuale ricorrente presso il Tribunale di Milano con ricorso ex art 35 d.lgs. n. 25/2008 avente ad oggetto “l'impugnazione della
[.. decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Milano per
della ”. CP_9 Controparte_10
Il Tribunale pronunciava la cessazione della materia del contendere, dal momento che la Commissione Territoriale di Milano aveva riconosciuto, a seguito di revisione autonoma della posizione del ricorrente, la protezione umanitaria, richiesta dallo stesso avanzata, dinnanzi al Tribunale, in via ulteriormente subordinata. Il Tribunale, inoltre, disponeva “nulla sulle spese”.
La Corte rileva la necessità di avere riguardo alla pronuncia del Tribunale che è di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, è escluso che si versi in una delle ipotesi tipizzate all' art. 134
T.U.S.G., commi 2 e 4.
Occorre, a questo punto, analizzare il dettato normativo che regola la materia oggetto del presente gravame.
Art. 134 (Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133[1] e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio;
può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi
2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
La rinuncia del sig. alle domande proposte è stata conseguente CP_2
all'accoglimento da parte della Commissione Territoriale di Milano di una delle domande formulate nel giudizio;
pertanto, il Tribunale di Brescia ha correttamente affermato che “considerato che il giudizio di cui si discute si
è concluso con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, considerato altresì che si tratta di un'ipotesi di estinzione del giudizio che deve essere ricondotta al comma 5 dell'art. 134 del DPR n.
115/2002 deve concludersi che il ricorrente è tenuto al pagamento delle sole spese prenotate a debito e non anche di quelle anticipate".
Tenuto conto che la pronuncia del Tribunale di Milano è stata di cessazione della materia del contendere, non è, infatti, in questa sede, possibile discostarsi da tale pronuncia e dagli effetti che la stessa produce ai sensi dell'art. 134 cit.
Non è in particolare corretto ritenerla assimilabile ad un'ipotesi di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio, ai sensi del comma 2, e ciò in quanto tali ipotesi fanno riferimento ai casi di cui agli artt. 306 e 307 c.p.c. o ai casi di estinzione tipizzate.
Neppure è possibile ricondurre la fattispecie concreta all'ipotesi di cui al comma 4, in quanto l'attore era la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Si versa, quindi, nell'ipotesi di cui al quinto comma, rientrando in uno dei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4 L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite, occorre distinguere il rapporto fra l'appellante e da quello tra Controparte_8 CP_2 Controparte_8
e il . Quanto al primo, vale il principio della
[...] TR
soccombenza e le spese di lite vanno liquidate come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da € 1.101 a 5.200, tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta;
con riguardo al rapporto tra appellante tra appellante e TR
, tenuto conto delle conclusioni sostanzialmente adesive di
[...]
quest'ultimo, le spese vanno integralmente compesate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1436/2020 pubblicata il 17 luglio
2020 dal Tribunale di Brescia;
condanna a rifondere all'appellato Controparte_8 CP_2 le spese processuali del grado che liquida in € 536,00 per la fase di studio, €
536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa le spese processuali fra e il Controparte_8 TR
.
[...]
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 45/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 45/2021, promossa con atto di citazione notificato in data
15 gennaio 2021 OGGETTO: d a opposizione esecuzione
, C.F. e P.IVA: con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
100011 al Viale di Tor Marancia n. 4, elettivamente domiciliata in Bari alla via
Sparano n. 27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ragni (C.F.:
, dal quale è rappresentata e difesa con mandato alle C.F._1
liti rilasciato ai sensi dell'art. 83 3° comma cpc, che dichiara di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni, secondo legge, al seguente numero di fax
080/5225896 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: , rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dagli avvocati Simonetta Ferro del Foro di Milano e Nadia Petra
Pedersoli del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Brescia alla via Solferino n. 31;
APPELLATO
TR
[...]
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege,
[...] Controparte_4
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, nella persona dell'Avvocato dello Stato Diego M. Miele, presso i cui uffici in Brescia è ope legis domiciliato;
APPELLATO
, GI ON [...]
(C.F. e P.I. CO P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'On.le Corte adito in riforma della sentenza n. 1436/2020 emessa dal Tribunale civile di Brescia, dr. Gianluigi Canali, nell'ambito del procedimento proposto da nei confronti dell' CP_2 [...]
, ed Controparte_7 TR Controparte_1
(RG. N. 20263/2016), depositata il giorno 17.07.2020 e mai notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell , nella determinazione e Controparte_1
calcolo delle somme richieste, modificando la sentenza nella parte in cui ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali di primo grado;
in ogni caso, revocare la sentenza impugnata, dichiarando giusta e legittima la cartella n. 02220160022950925 nella parte in cui si richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92 a titolo di spese processuali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato CP_2
Voglia l'Ill.ma la Corte D'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria istanza e previe declaratorie di legge dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o respingere il ricorso in appello proposto da CP_1
CF in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via Sparano 27 e confermare integralmente, anche con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di
Brescia, n. 1436/2020, Giudice Dott. Gianluigi Canali, nell'ambito del procedimento RG n. 20263/2016, depositata in Cancelleria in data
17.07.2020, non notificata.
Con favore di spese, diritti ed onorari
Dell'appellato CP_3
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello
Confermare la legittimazione passiva dell'appellante Controparte_1
In accoglimento del gravame, confermare la cartella di pagamento oggetto di opposizione.
Spese vinte per i due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. CP_2
615 cpc, notificato nei soli confronti dell e ON
del , formulava opposizione avverso la cartella TR
esattoriale n. 02220160022950925, ricevuta il 6 ottobre 2016, con la quale gli veniva richiesto l'omesso pagamento della somma di € 1.401,70, comprensivo degli oneri di riscossione, relativa alla partita di credito n.
5916/22016 dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Milano, per la ripetizione delle spese per diritti di cancelleria, contributo unificato e spese processuali per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato relativi al procedimento definito con ordinanza dal Tribunale di Milano, emessa il 10/04/2013.
Il ricorrente ne chiedeva la sospensione e nel merito lamentava l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto derivante da spese di un giudizio nel quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Rappresentava, nello specifico, che nel procedimento che aveva promosso con ricorso ex art. 35
d.lgs. n. 25/2008, era stata pronunciata dal Tribunale la cessazione della materia del contendere e che non si trattava di una dichiarazione di estinzione per mancata comparizione né per mancata riassunzione;
richiamava l'ambito applicativo, residuale, del V comma dell'art. 134 T.U.S.G. affermando che con “una interpretazione estensiva della norma potrebbero essere richieste unicamente le somme poste a debito”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto TR dell'opposizione.
Il Tribunale, visto l'art. 102 c.p.c., ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva chiedendo la Controparte_8
declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, “sia in punto di formulazione del titolo esecutivo, sia circa la quantificazione della somma richiesta”, in quanto “in alcun modo responsabile della quantificazione del credito iscritto a ruolo che avviene secondo le indicazioni del Tribunale di
Milano”; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1436/2020, pubblicata il 17 luglio 2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, il Tribunale di Brescia annullava “la cartella esattoriale n. 02220160022950925 solo nella parte in cui richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92”.
Il Tribunale, compensate le spese di lite nella misura di due terzi, condannava i convenuti , ed Controparte_7 TR
, a rifondere ad la restante quota di Controparte_8 CP_2
un terzo delle spese di lite sostenute.
Nello specifico, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da , mentre, nel Controparte_8 merito, riconduceva la fattispecie all'ambito applicativo del quinto comma dell'art. 134 del DPR 115/2002, secondo cui “nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito”. Per l'effetto, il
Tribunale annullava la cartella “solo nella parte in cui richiede il pagamento delle spese anticipate dall'erario, nella misura di € 1.149,92” e non solo quelle prenotate a debito.
Proponeva ritualmente appello affidandosi a due Controparte_8
motivi.
Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'appello, CP_2
contestandone la fondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
si costituiva anche il ribadendo la TR
legittimazione passiva di e chiedendo, nel merito, in Controparte_1
accoglimento del gravame, la conferma della cartella di pagamento oggetto di opposizione.
, già , pur ON Controparte_7
ritualmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 28 aprile 2021, celebratasi in modalità cartolare, la Corte rinviava la causa all'udienza dell'8 ottobre 2024.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della
[...]
GI ON CO
, in quanto, pur regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Venendo adesso ai motivi d'appello, l'appellante, con il primo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 367 e seguenti, L. 244/2007, titolare del credito è il e tutto ciò che attiene all' an TR
e al quantum delle somme richieste è di pertinenza del solo . CP_3
Censura in ogni caso la condanna alle spese di lite “in quanto eventuali errori di calcolo, erano da addebitarsi unicamente al titolare del credito”.
Con il secondo motivo d'appello, censura il parziale accoglimento dell'opposizione. Rappresenta che il credito discende da una pronuncia giudiziale di cessata materia del contendere, “ma tanto non preclude il diritto di rivalsa dello Stato per le spese anticipate e per quelle prenotate a debito in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio” dal momento che se l'ammesso al patrocinio “rinuncia all'azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio, lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce, ed è legittimato ad agire nei suoi confronti per il recupero delle spese anticipate
e prenotate”.
Il primo motivo d'appello è infondato e va rigettato.
La cartella di pagamento n. 02220160022950925, opposta e dimessa in atti, reca a pagina 1 la seguente dicitura: “Emessa da Controparte_7
Agente della riscossione su incarico di:
[...] TR
– Tribunale di Milano”;
[...]
a pagina 2: “Ente che ha emesso il ruolo: Via Controparte_8
Giuseppe Grezar n. 14, 00142 Roma in nome e per conto del TR
Tribunale di Milano – ;
[...] TR
“crediti giudiziari PROVVEDIMENTO DI TIPO: ORDINANZA, EMESSO
IN DATA 10/04/2013 UFFICIO RECUPERO CREDITI RIFERIMENTO
PARTITA DI CREDITO NUM: 005916/2016”.
Il Tribunale, sul punto, ha correttamente ricordato che in forza dell'art. 1, comma 367, della legge 244/2007 forma il titolo Controparte_8
esecutivo, iscrive a ruolo il nominativo del debitore e rende esecutivo il ruolo e che, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, continua a svolgere “le funzioni diverse dalla riscossione che già svolgeva in precedenza e, cioè, la quantificazione dei crediti per il recupero delle somme di cui al D.P.R. n. 115/2002 e l'iscrizione del nominativo del debitore al ruolo”.
La Corte ritiene opportuno richiamare il dettato del citato comma 367:
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito;
a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli”;
nonché l'art. 1, comma 11, del DL 193/2016: “b) le azioni di
[...]
detenute da sono cedute a titolo gratuito al Controparte_8 Controparte_8
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta societa'
[...]
continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in CP_8
particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi di natura informatica in favore di continuano ad Controparte_8
essere forniti dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Pertanto, alla luce di quanto ricostruito, sussiste la legittimazione passiva di e, sul punto, il Tribunale ha correttamente motivato, Controparte_8
dal momento che sono inequivocabilmente legittimati passivi il
[...]
, titolare del credito, già TR ON
, come agente della riscossione ed , in quanto CP_8 Controparte_8
ente che ex lege, nonché alla luce di quanto riportato espressamente sulla cartella di pagamento, ha emesso il ruolo in nome e per conto del
[...]
, Tribunale di Milano – Ufficio recupero crediti. TR
La convenzione tra e Controparte_8 TR
(stipulata ex art 1, comma 367 e ss l. 244/2007) ha proprio ripartito fra gli stessi le competenze, e il , titolare dei crediti in questione, ne ha CP_3
trasferito la gestione a , la quale quantifica e iscrive a Controparte_8
ruolo i crediti.
Quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, il Tribunale, nel compensarle parzialmente, le ha correttamente poste a carico anche a sul punto la Corte ritiene, concordemente a quanto Controparte_8 affermato dalla Suprema Corte che “la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore. Il motivo di censura proposto non attiene ad un'azione di manleva proposta dal concessionario nei confronti dell'ente impositore, ma al provvedimento sulle spese relativo al rapporto processuale principale, sicché in tali limiti non può essere accolto” (ex multis, Cass. VI civ., ord. n. 2570/2017).
Si tratta di fattispecie analoga alla presente e, quindi, il principio affermato dalla Suprema Corte trova applicazione anche in questa causa, con conseguente infondatezza del motivo.
Il secondo motivo d'appello è infondato. La cartella esattoriale oggetto del presente giudizio consegue alla definizione della causa azionata dall'attuale ricorrente presso il Tribunale di Milano con ricorso ex art 35 d.lgs. n. 25/2008 avente ad oggetto “l'impugnazione della
[.. decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Milano per
della ”. CP_9 Controparte_10
Il Tribunale pronunciava la cessazione della materia del contendere, dal momento che la Commissione Territoriale di Milano aveva riconosciuto, a seguito di revisione autonoma della posizione del ricorrente, la protezione umanitaria, richiesta dallo stesso avanzata, dinnanzi al Tribunale, in via ulteriormente subordinata. Il Tribunale, inoltre, disponeva “nulla sulle spese”.
La Corte rileva la necessità di avere riguardo alla pronuncia del Tribunale che è di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, è escluso che si versi in una delle ipotesi tipizzate all' art. 134
T.U.S.G., commi 2 e 4.
Occorre, a questo punto, analizzare il dettato normativo che regola la materia oggetto del presente gravame.
Art. 134 (Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133[1] e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio;
può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi
2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
La rinuncia del sig. alle domande proposte è stata conseguente CP_2
all'accoglimento da parte della Commissione Territoriale di Milano di una delle domande formulate nel giudizio;
pertanto, il Tribunale di Brescia ha correttamente affermato che “considerato che il giudizio di cui si discute si
è concluso con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, considerato altresì che si tratta di un'ipotesi di estinzione del giudizio che deve essere ricondotta al comma 5 dell'art. 134 del DPR n.
115/2002 deve concludersi che il ricorrente è tenuto al pagamento delle sole spese prenotate a debito e non anche di quelle anticipate".
Tenuto conto che la pronuncia del Tribunale di Milano è stata di cessazione della materia del contendere, non è, infatti, in questa sede, possibile discostarsi da tale pronuncia e dagli effetti che la stessa produce ai sensi dell'art. 134 cit.
Non è in particolare corretto ritenerla assimilabile ad un'ipotesi di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio, ai sensi del comma 2, e ciò in quanto tali ipotesi fanno riferimento ai casi di cui agli artt. 306 e 307 c.p.c. o ai casi di estinzione tipizzate.
Neppure è possibile ricondurre la fattispecie concreta all'ipotesi di cui al comma 4, in quanto l'attore era la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Si versa, quindi, nell'ipotesi di cui al quinto comma, rientrando in uno dei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4 L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite, occorre distinguere il rapporto fra l'appellante e da quello tra Controparte_8 CP_2 Controparte_8
e il . Quanto al primo, vale il principio della
[...] TR
soccombenza e le spese di lite vanno liquidate come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da € 1.101 a 5.200, tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta;
con riguardo al rapporto tra appellante tra appellante e TR
, tenuto conto delle conclusioni sostanzialmente adesive di
[...]
quest'ultimo, le spese vanno integralmente compesate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1436/2020 pubblicata il 17 luglio
2020 dal Tribunale di Brescia;
condanna a rifondere all'appellato Controparte_8 CP_2 le spese processuali del grado che liquida in € 536,00 per la fase di studio, €
536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa le spese processuali fra e il Controparte_8 TR
.
[...]
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Controparte_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele