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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito della discussione orale del 12/02/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 587/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. DEPONTI LIVIO del Foro di Trieste;
(C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. DEPONTI LIVIO del Foro C.F._1 di Trieste
RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
• (C.F. Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione ex art.170 DPR 115/2002
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato il 18 marzo 2024 e notificato al
Ministero della giustizia ed alla Procura della Repubblica di Ferrara via pec il 2 aprile 2024 la società ed hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ai sensi dell'art.170 DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'indennità di custodia emesso dal Tribunale penale di Ferrara il 20 febbraio 2024 e notificato il 26 febbraio 2024 chiedendone la revoca e nel contempo la liquidazione del compenso in €264.091,52 oltre IVA a titolo di compenso per la custodia di beni sequestrati nel processo penale RGNR
12886/2012 Procura della Repubblica di Bologna- RGdib Trib-Fe n.940/2019.
1 2. Nonostante la regolarità della notificazione i convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
3. All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa, previo deposito di note difensive, e viene decisa secondo le seguenti considerazioni
Motivi della decisione
4. In data 19 aprile 2013 gli Ufficiali di P.G. del servizio antifrode delle dogane di
Trieste procedevano al sequestro penale di un carico destinato all'esportazione di kg 20.240 di rifiuti codice CER 191204 contenuti in 28 big bags e precisamente “materiale plastico di origine Raee frammisto però ad elementi estranei come parti di schede elettroniche o frazioni merceologiche non plastiche”.
5. I rifiuti venivano collocati dalla Autorità presso il Magazzino 74 del Molo VII del Punto Franco Nuovo di Trieste, in uso ad sub- Parte_1 concessionaria di già ed affidati – con spese- alla CP_3 Controparte_4 custodia giudiziale di responsabile del Magazzino e Parte_2 dipendente di . Parte_1
6. Le indagini preliminari aventi ad oggetto il delitto di traffico illecito di rifiuti erano dirette dalla Procura della Repubblica di Bologna (RGNR 12886/2012). Il processo penale era definito dal Tribunale di Ferrara con l'assoluzione degli imputati (sentenza 18 giugno 2021 definitiva il 9 settembre 2021). Il Tribunale di Ferrara disponeva la restituzione della merce il 29 settembre 2021, restituzione effettivamente avvenuta il 24 luglio 2023.
7. Con istanza depositata il 25 settembre 2023 la società ricorrente ed il custode giudiziario domandavano la liquidazione del compenso in €264.091,52 oltre
IVA
8. Il Tribunale penale di Ferrara, con articolato provvedimento depositato il 20 febbraio 2024 e notificato il 26 febbraio 2024 dichiarava prescritto il diritto al compenso per il periodo dal 19 aprile 2013 al 24 settembre 2013 e respingeva per il resto l'istanza di liquidazione in buona sostanza sul rilievo che la parte richiedente non aveva assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare “la tariffa, tra gli usi locali, applicata dall'impresa più competitiva nell'ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della stessa autorità portuale che sia la più conveniente per l'amministrazione della giustizia”.
9. Nell'atto di opposizione i ricorrenti hanno evidenziato che:
- Le tariffe proposte per la liquidazione sono state rese pubbliche ai sensi dell'art.16 della l. 84/1994 ossia comunicate all'Autorità Portuale di Trieste nell'anno 2003, sono Tariffe “amministrate” ossia controllate dall'Autorità portuale e ferme nel loro importo dall'anno 2003;
- esse rappresentano gli “usi locali”di cui all'art.58 del d. lgs 115/2002 come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 752 2016 (e altre gemelle
2 tra cui la 753/2016 citata dal Tribunale penale nel provvedimento impugnato).
- Non è rinvenibile tariffa più conveniente di quella proposta;
- non è corretto assegnare alla parte l'onere di dimostrare l'esistenza di tariffe più vantaggiose per l'amministrazione della giustizia.
- Il Presidente del Tribunale di Trieste ha applicato tali tariffe in plurimi provvedimenti offerti in comunicazione unitamente alla domanda di liquidazione;
- il credito non è estinto per prescrizione in quanto la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.)e quindi dalla data di cessazione della custodia, ossia dal 24 luglio 2023, ai sensi dell'art.72 del DPR 115/2002.
10. Ciò premesso, è pacifico che il custode di beni diversi dai veicoli e natanti abbia diritto ad una indennità commisurata agli usi locali, essendo le tabelle ministeriali, criterio principale di liquidazione, calibrate esclusivamente su veicoli e natanti (art 58 e 59 DPR 115/2002 e art.5 del DM 265/2006). La natura di usi locali delle tariffe applicate nel Molo VII del Porto di Trieste è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione nelle pronunce 752 e 753 del gennaio 2016, pronunce peraltro sollecitate proprio da Parte_1
Secondo la Suprema Corte “ha errato il giudice a quo ad esigere che il tariffario professionale per i costi delle operazioni nel porto di Trieste, per poter essere considerato uso locale ed assumere quindi i caratteri della giuridicità, dovesse essere accompagnato da una convinzione di obbligatorietà,
e quindi da un elemento ulteriore (opinio iuris) rispetto alla costante ripetizione del comportamento tariffario ad opera dei consociati nella realtà economica del luogo (usus)” e che “ trattandosi nella specie di attività di custodia da svolgersi in area portuale - il giudice avrebbe dovuto liquidare
l'indennità tenendo conto delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti dalle imprese del porto di Trieste operanti nel settore e rese pubbliche ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 16, prendendo a base del calcolo quella, più conveniente per l'amministrazione della giustizia, applicata dall'impresa più competitiva nell'ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della stessa autorità portuale” (dalla motivazione di Cassazione civile sez. VI, 18/01/2016, n.752).
11. Orbene, le tariffe proposte da sono state comunicate ai Parte_1 sensi dell'art.16 l. 84/1994 il 9 giugno 2003 all'Autorità Portuale di Trieste, come documentato nell'istanza (doc.3) mentre gli usi pubblicati presso la
Camera di Commercio di Trieste (doc.7) non prevedono ipotesi simili a quelle oggetto di causa (tariffe per la custodia di beni in zona portuale).
12. Tanto precisato, si osserva che ai sensi dell'art.2697 comma primo del codice civile chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
3 costituiscono il fondamento. Le parti ricorrenti hanno provato di avere custodito i beni dal 19 aprile 2013 al 24 luglio 2023 ed hanno allegato la tariffa amministrata da loro stessi applicata, comunicata all'Autorità Portuale di
Trieste e non più modificata negli importi dal 2003, deducendo l'inesistenza di migliori tariffe. A fronte di tale deduzione la prova contraria, ossia la dimostrazione della sussistenza di migliori tariffe alias di fatti modificativi del diritto fatto valere, spetta al convenuto ai sensi dell'art.2697 comma secondo del codice civile. Era onere dei convenuti, rimasti inerti nel processo, dimostrare quindi che esistono altri operatori nel porto di Trieste che applicano tariffe più convenienti (sul punto anche Tribunale di Trieste Sentenza 27 febbraio 2017 in RG 858/2016 prodotta dai ricorrenti sub 3). Ne consegue che debbono essere applicate le tariffe proposte, costituenti usi locali ai sensi dell'art.58 del DPR115/2002.
13. Quanto alla prescrizione del diritto del custode, non si condivide l'assunto degli opponenti, pur ritenendo che l'eccezione di prescrizione non possa essere rilevata d'ufficio, come scritto nel provvedimento impugnato. L'art. 72 del
DPR 115/2002 prevede che “l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art.168; a richiesta sono liquidati acconti sulle somme dovute”. Se è vero quindi che la liquidazione dell'indennità di custodia può essere richiesta in data successiva alla cessazione della custodia, è parimenti vero che possono essere liquidati acconti sulle somme dovute, a riprova del fatto che l'indennità è dovuta giorno per giorno e che la liquidazione può essere richiesta anche prima della cessazione, a titolo di acconto. Ne consegue che il diritto può essere fatto valere non solo dalla data di cessazione della custodia, ma anche in via anticipata, risultando ancora adeguato il pronunciamento delle
Sezioni Unite penali n.25161 del 24 aprile 2002 secondo la quale “Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno,
a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. (Sez.
U, n. 25161 del 24/04/2002, Rv. 221659 - 01)”. Per_1
Ciò chiarito, deve osservarsi che non appare condivisibile l'affermazione del provvedimento opposto secondo la quale la prescrizione è sollevabile d'ufficio in ragione della natura pubblicistica dell'incarico del custode desumibile
4 dall'art.59 T.U.Spese di giustizia. La natura pubblicistica dell'incarico del custode non impedisce infatti l'applicazione delle regole civilistiche in materia di prescrizione, applicabili al rapporto tra il custode e le controparti pubbliche, come emerge chiaramente dalla Sentenza delle Sezioni Unite penali citata. Ne discende l'applicabilità della regola di cui all'art.2938 c.c. secondo la quale “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta” regola che non subisce eccezione alcuna (a differenza della decadenza: art.2969 c.c.). Anche nel procedimento penale, peraltro, il Pubblico Ministero, il quale tutela gli interessi dello Stato nella procedura di liquidazione (ragion per cui è parte necessaria anche in questo processo civile di opposizione: Cass. Sez. 6,
02/05/2022, n. 13784, Rv. 664914 - 01) ha il potere di intervenire ed eccepire la prescrizione (Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002). In ogni caso nel presente processo la prescrizione non è stata eccepita non essendosi costituiti i convenuti. Anche su questo punto, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere riformato.
14. Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione. L'indennità è stata correttamente calcolata secondo le Tariffe per le operazioni con contenitori e per il centro consolidamento merce alla voce C “magazzinaggio” depositate da CP_4 presso l'autorità portuale di Trieste ex art.16 co.2 l. 84/1994 (doc.3) e segnatamente dal 19 aprile 2013 al 25 aprile 2013 giorni 7 gratuiti;
dal 1 maggio 2013 al 7 maggio 2013 per giorni 7 ad €0,50 al giorno per ogni tonnellata (trattasi di 20,24 tonnellate) uguale €70,84; dall'8 maggio 2013 al 24 luglio 2023 ad €3,50 al giorno per giorni 3727 per tonnellate 20,24 (€264.020,68) totale €264.091,52.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM55/2014 secondo il valore della causa da €260.001 a 520.000, importi minimi atteso che l'indennità si attesta verso la fascia minima, €1772,00 fase studio, €1169,00fase introduttiva, €5206,00 fase trattazione (memoria in merito all'IVA) fase decisionale €3082,00 totale compensi €11.229,00 oltre €1684,35 per spese forfettarie e rimborso contributo unificato e marca €1241,00.
p.q.m.
il Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso presentato da e da , Parte_1 Parte_2 depositato il 18 marzo 2024 ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rigetto di liquidazione dell'indennità di custodia di beni in sequestro penale datato 16 febbraio 2024 depositato il 20 febbraio 2024 e notificato il 26 febbraio 2024 del
Tribunale Penale di Ferrara nel procedimento penale 940/2019 RG Dib (rgnr
12886/2012 Procura della Repubblica di Bologna), in riforma del suindicato decreto determina l'indennità di custodia in € 264.091,52 oltre IVA.
5 Condanna i convenuti a corrispondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida in
€12.913,35 oltre Iva, Cpa e rimborso contributo unificato e marca in €1241,00
Così deciso in Ferrara il 14 marzo 2025
Il giudice
Monica Bighetti
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