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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2917 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20.11.23 adiva il Tribunale di Agrigento in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro proponendo opposizione alla intimazione di pagamento n. 291 2022 90069154 40/000 comunicata in data 28/10/2023 limitatamente agli avvisi di addebito sottesi di competenza esclusiva del Giudice del Lavoro e precisamente: 1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001922600000, per il mancato pagamento del Modello DM 10 relativo all'anno 2014;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002324116000, per il mancato pagamento dei Comm. Accertamento unificato contrib. IVS sul reddito ecced. il minimale fissi relativo all'anno 2011;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000095735000, con cui l' CP_1 contesta al ricorrente per il mancato pagamento dei Modello DM 10 relativo all'anno 2014-2015;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150001579889000, per il mancato pagamento dei Modello DM 10 relativo all'anno 2015;
1 6) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120160001218788000 per il mancato pagamento dei Modello DM 10 relativo all'anno 2016. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Ente il quale deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso. Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.2.25.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256 «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla
2 formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;».
Parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva.
Quanto alle notifiche degli atti presupposti, si evidenzia che per tutti gli AVA non è stata data prova della loro regolare notifica;
correttamente parte ricorrente ha rilevato che è stata prodotta dall' alcuna ricevuta PEC (di consegna e CP_1 accettazione) in formato “.eml” o “.msg” e che a tale mancanza non può sopperire il documento dati Atto.xml, il quale non permette l'apertura del file né di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica della ricorrente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la violazione delle forme digitali (…) che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione (…) e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato”. (Cass. civ., ord. n. 16189 del 08.06.2023).
Tuttavia ha depositato un preavviso di fermo, relativo agli AVA nn. 1), 2), CP_1
3), 4), 5) notificato via PEC in data 2.12.2016 ad un indirizzo PEC non disconosciuto dalla parte resistente.
È dalla ricezione di tale atto, quale primo provvedimento che ha messo la parte ricorrente a conoscenza della propria posizione debitoria, che deve farsi decorrere il termine di decadenza di quaranta giorni ex D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6.
Pertanto qualsiasi contestazione di merito deve considerarsi preclusa per intervenuta decadenza.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n.
8752 del 2017). La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione antecedente alla notifica del titolo ex D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6 per quel che riguarda l'AVA n. 6) e alla prescrizione successiva alla notifica degli ava sollevato ex art. 615 c.p.c. per quel che concerne i restanti AVA.
3 Segnatamente, l'opposizione all'AVA n. 6) all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dall'insorgere del credito (anno 2016) alla notifica del primo atto interruttivo, ossia l'intimazione oggi impugnata n. 291 2022 90069154 40/000 comunicata in data 28/10/2023, è certamente trascorso un periodo di tempo più ampio dei cinque anni richiesti per legge. Per quel che riguarda gli altri AVA, dalla notifica della cartella fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notificazione dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (17.10.23) è sicuramente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute per prescrizione le somme di cui alla intimazione di pagamento n. 291 2022 90069154 40/000. Condanna a rifondere a parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre spese generali Iva e cpa se dovuta, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 18/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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