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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2474/2024 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santino Cuffaro Farruggia e dell'Avv. Carmelo Brucculeri, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
CONTRO nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. Angela Albanese, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Aragona il 7.7.2011 con il coniuge e CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aragona (Agrigento) al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2011, matrimonio dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che, dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1408/2023 pubblicata il 23.10.2023 e oggi passata in giudicato, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza. Ritualmente evocato in giudizio, con memoria di costituzione e risposta depositata il 5.4.2025, si costituiva il quale, manifestava adesione CP_1 alla domanda principale, associandosi di fatto alla richiesta di divorzio, ed ivi rappresentando che la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente, che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, di proprietà Parte_1 esclusiva di e che le parti sono oggi economicamente CP_1 autosufficienti e nelle condizioni di nulla dover pretendere l'una dall'altra.
Comparsi i difensori all'udienza del 7.4.2025 si impegnavano al il deposito di accordo sottoscritto recante le condizioni inerenti i loro rapporti personali e patrimoniali, il Giudice rinviava la trattazione del procedimento all'udienza cartolare del 7.7.7025. Veniva depositato atto congiunto datato 17.6.2025, personalmente sottoscritto dalle parti, e queste hanno insistito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione e, non oppostosi il P.M., con ordinanza resa il 16.7.2025 a scioglimento della riserva, il Giudice poneva la causa in decisione.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del contendere deve senz'altro accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione, e che la stessa risulta ammissibile e fondata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1408/2023, pubblicata il 23.10.2023 e oggi passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale senz'altro a una data anteriore.
Deve, pertanto, ritenersi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, considerato anche il dichiarato intento delle parti di addivenire ad un accordo congiunto per la regolamentazione delle relative condizioni, e la non contrarietà delle stesse con gli interessi di ciascuno di essi, né a norme imperative o di ordine pubblico, dovendosi pertanto il Collegio pronunciarsi in conformità delle stesse come in dispositivo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 7.7.2011 ad Aragona Parte_1 CP_1
(Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aragona (Agrigento) al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2011.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, il 24.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2474/2024 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santino Cuffaro Farruggia e dell'Avv. Carmelo Brucculeri, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
CONTRO nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. Angela Albanese, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Aragona il 7.7.2011 con il coniuge e CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aragona (Agrigento) al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2011, matrimonio dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che, dopo la separazione, pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1408/2023 pubblicata il 23.10.2023 e oggi passata in giudicato, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza. Ritualmente evocato in giudizio, con memoria di costituzione e risposta depositata il 5.4.2025, si costituiva il quale, manifestava adesione CP_1 alla domanda principale, associandosi di fatto alla richiesta di divorzio, ed ivi rappresentando che la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente, che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, di proprietà Parte_1 esclusiva di e che le parti sono oggi economicamente CP_1 autosufficienti e nelle condizioni di nulla dover pretendere l'una dall'altra.
Comparsi i difensori all'udienza del 7.4.2025 si impegnavano al il deposito di accordo sottoscritto recante le condizioni inerenti i loro rapporti personali e patrimoniali, il Giudice rinviava la trattazione del procedimento all'udienza cartolare del 7.7.7025. Veniva depositato atto congiunto datato 17.6.2025, personalmente sottoscritto dalle parti, e queste hanno insistito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione e, non oppostosi il P.M., con ordinanza resa il 16.7.2025 a scioglimento della riserva, il Giudice poneva la causa in decisione.
Così delineato sinteticamente l'oggetto del contendere deve senz'altro accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione, e che la stessa risulta ammissibile e fondata.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1408/2023, pubblicata il 23.10.2023 e oggi passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale senz'altro a una data anteriore.
Deve, pertanto, ritenersi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale, considerato anche il dichiarato intento delle parti di addivenire ad un accordo congiunto per la regolamentazione delle relative condizioni, e la non contrarietà delle stesse con gli interessi di ciascuno di essi, né a norme imperative o di ordine pubblico, dovendosi pertanto il Collegio pronunciarsi in conformità delle stesse come in dispositivo.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente irripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, viste le conclusioni rese dalle parti e non oppostosi il Pubblico Ministero, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 7.7.2011 ad Aragona Parte_1 CP_1
(Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aragona (Agrigento) al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2011.
DICHIARA irripetibili fra le parti le spese del giudizio.
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, il 24.7.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori