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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La D.ssa P. Fugallo in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
DA
nato ad [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
Con l'Avv. Trigilio Roberto
ATTORE
CONTRO
nata ad [...] il [...], CF. Controparte_1 C.F._2
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 320/2024 del C.O.A. competente
Con l'Avv. Antonino Campisi
CONVENUTA
nata ad [...] il [...] Controparte_2
CodiceFiscale_3
Con l'Avv. Sebastiana Di Maria
CONVENUTA Conclusioni
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: dichiarare la revocatoria dell'atto di donazione intercorso tra le odierne convenute il 9.05.2016 Rep121/93 notaio e Persona_1 quindi dichiararne l'inefficacia; condannare al rilascio Controparte_1 dell'immobile; condannare le convenute in solido al pagamento dei frutti civili per euro 800,00 mensili dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo rilascio dell'appartamento; condannare in solido le convenute o in subordine la sola donante al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 25.000,00ex art.96 comma 3 cpc.
Ordinare al Conservatore la cancellazione della formalità di trascrizione
Reg. Gen. 7593 Reg Particolare 5724 del 10.5.2016 tra le odierne convenute intercorsa ed avente ad oggetto l'immobile sopra citato;
in subordine condannare al risarcimento dei danni per come Controparte_1 determinandi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione stante il fatto illecito. Vinte le spese.
PARTE CONVENUTA
Piaccia a codesto Ill.mo Giudice Adito, reiectis adversis: -“in via preliminare: rigettare la domanda attorea perché improponibile, inammissibile, improcedibile, siccome palesemente infondata sia in fatto che in diritto per carenza di legittimazione attiva di parte attrice e dei presupposti di legge;
-nel merito: rigettare la domanda attorea per i motivi di cui in premessa;
-condannare l'attore, vista la temerarietà dell'azione proposta, al risarcimento dei danni tutti subiti ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria, in favore di nella Controparte_2 misura di €. 25.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali;
-condannare l'attore alle spese e compensi del presente giudizio”.
Breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il presente procedimento trae origine dal credito assunto come vantato dall'attore nei confronti delle convenute in forza della sentenza
N°510/17 del Tribunale di Siracusa con la quale ebbe a revocare la donazione dell'immobile- meglio specificato in atti- intervenuta tra la donante e la sorella donataria. Controparte_1 Controparte_3
Pertanto, a tutela di tale credito oggi agisce ex art. Controparte_4 2901 c.c onde ottenere la revocatoria dell'indicato atto di donazione.
Conclusa l'istruttoria, il procedimento è stato deciso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190 cpc concessi all'udienza del 12.12.2024 Dunque, il contenzioso va scrutinato in applicazione dell'art. 2901 c.c.
-Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria consistono nell'esistenza a) di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore b) l'effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e nella sussistenza in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della c)consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza della garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore.
Si osserva
-Relativamente alla esistenza del credito l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Pertanto è sufficiente al creditore procedente l'allegazione per esempio d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la propria legittimazione.
Nel caso a mani occorre evidenziare che la sentenza 510/17 posta a fondamento della odierna azione è stata impugnata dalla convenuta
[...]
e la Corte di Appello di Catania ad oggi nulla ha statuito CP_1 neppure sulla richiesta di sospensiva, elemento che si evince dalle comparse conclusionali delle convenute del 23-30/Dicembre 2024 che lo riportano e rimasto incontestato da parte attrice che non ha depositato comparse conclusionali.
Conseguentemente ad oggi, proprio in forza della Controparte_4 sentenza n°510/17 non passata in giudicato, non è titolare di alcunché e dunque non ha titolo per agire quale creditore ex art. 2901 c.c.
Dunque, la domanda è inammissibile.
Tuttavia, quand'anche si volesse diversamente opinare, non vi è prova dell'esistenza del credito consistente in frutti civili, conseguentemente la loro lesione oggi richiamata, resta pura affermazione labiale.
Quindi la domanda anche sotto questo profilo risulta essere infondata.
Pertanto la domandava va rigettata perché inammissibile oltreché infondata.
Conseguentemente le spese seguono la soccombenza ed in applicazione del DM 55/14-DM 147/22 si possono liquidare in euro 7.617.00 oltre spese generali nella misura del 15% ,IVA e CPA.
P.Q.M.
Il G.O.P Dr.ssa P. Fugallo definitivamente decidendo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite a favore di Controparte_4 [...]
e per come liquidate in parte motiva da CP_1 Controparte_3 intendersi qui richiamate.
Cosi deciso
Siracusa 08.02.2025
IL Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo