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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3259 del Ruolo Generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nata a [...]-DALOA (Costa Parte_1 C.F._1
d'Avorio) il 12.07.1977, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francavilla del
Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Luigi Canali n. 19, presso lo studio del medesimo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato in [...] _1 C.F._2
l'1.11. 1971, residente in [...];
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 19.11.2024 che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 24.6.2021, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di _1 avere contratto con lui matrimonio in Costa d'Avorio il 7.3.1998; che dall'unione nascevano i figli (il 28.12.2000), (il Per_1 Persona_2
21.06.2005), (il 14.07.2018); che l'unione non aveva avuto esito Persona_3 felice a causa del comportamento del marito, che dopo la nascita del secondo figlio si era chiuso in se stesso;
che il marito si era rifiutato di raggiungere la moglie a Londra dove la medesima aveva trovato lavoro;
che il resistente si era recato in Francia per cercare lavoro, e dopo un breve rientro in Italia per assistere alla nascita della terza figlia, si trasferiva definitivamente in Francia, ove contraeva matrimonio con altra donna secondo il rito tradizionale del proprio paese (Costa d'Avorio); che il marito si disinteressava della prole, con cui non aveva più rapporti, salvo qualche messaggio telefonico con il figlio
, facendo mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia. La Persona_2 ricorrente ha aggiunto di aver trovato lavoro in una cooperativa con mansioni di pulizie presso una scuola elementare con busta paga di euro 500,00 circa mensili, mentre il marito le avrebbe riferito di lavorare in Francia, senza comunicarle l'esatto recapito di residenza.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con pagina 2 di 15 collocazione presso di lei, contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi euro 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad euro 500,00 mensili;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
condanna del marito al versamento delle rate del mutuo della casa familiare.
In esito all'udienza presidenziale del 14.12.2021, ove compariva la sola ricorrente, il Presidente adottava i provvedimenti urgenti e provvisori – disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale, prevedendo a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della moglie pari a € 200,00 mensili, e un contributo di mantenimento in favore dei figli pari a € 600,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al pagamento del mutuo – e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Tenutasi la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice dichiarava la contumacia del resistente e, su richiesta della ricorrente, riservava la decisione al collegio sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1371/22, pubblicata il 7.10.2022 -ritenendo sussistente, in via preliminare, la giurisdizione italiana, e ritenendo applicabile la legge italiana essendo, le parti, cittadini italiani, seppur nati in Costa
d'Avorio, e potendo in ogni caso trovare applicazione la legge italiana in base al reg. 1259/2010, art. 8 -, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e le parti venivano rimesse davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, all'esito dell'udienza del 18.4.2023, sostituita dal deposito di note scritte, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla ricorrente.
pagina 3 di 15 Svolta attività istruttoria mediante prove testimoniali, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.2024 con modalità cartolare, poi differita al 19.11.2024 dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo, all'esito della quale il giudice rimetteva la causa alla decisione del
Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia della ricorrente.
****
Stante l'intervenuta sentenza non definitiva in ordine allo status e, dunque, rilevato che è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
e residua in questa sede pronunciarsi sulla Pt_1 _1 domanda di addebito e sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale chiesta dalla ricorrente occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati pagina 4 di 15 nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto.
In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente merita accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di coabitazione, assistenza materiale e fedeltà, affermando che il resistente abbia assunto un atteggiamento di chiusura nei confronti della moglie e dei figli, e dopo la nascita della terza figlia , abbia definitivamente lasciato la casa coniugale Persona_3 per stabilirsi in Francia, lasciando senza alcun mezzo di sostentamento la famiglia, e contraendo matrimonio, secondo il rito africano, con altra donna.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria offrano ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal IG.
[...]
sotto più aspetti violativo degli obblighi connessi al vincolo CP_1 matrimoniale.
Con riguardo all'atteggiamento di chiusura e al disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della famiglia, la teste sulla Testimone_1 circostanza secondo cui, dopo la nascita della figlia (il 14.07.2018), il Per_3 resistente si rifiutasse di uscire con la moglie e i figli, al parco, al cinema, a scuola, nonché di vedere le esibizioni dei figli, accompagnarli a scuola, disinteressandosi completamente dei figli e della moglie, riferiva che «si, è vero.
pagina 5 di 15 Lo so perché sono andata più volte a casa dei coniugi ed ho vissuto le situazioni di cui al capo formulatomi» (v. verbale udienza del 9.11.2023).
Anche il teste confermava la circostanza riferendo «si, è Testimone_2 vero. Lo so perché lui, ossia il convenuto stava sempre in casa da solo. CP_1
Invece, la moglie ossia l'attrice faceva tutte le faccende domestiche» (v. verbale udienza del 9.11.2023).
Entrambi i testi sopra menzionati confermavano altresì che il resistente dopo la nascita della figlia dormiva sul divano, quale circostanza riferita Persona_3 dallo stesso resistente, e che si era rifiutato di trasferirsi insieme alla moglie a
Londra dove la stessa aveva reperito occupazione (la teste Testimone_1 riferisce che «no, non l'ho visto dormire sul divano, ma me l'ha detto lui
[...] cioè il convenuto […] si è vero, me l'ha riferito l'attrice»; mentre il teste CP_1 riferisce che «si, me lo disse il convenuto […] Testimone_2 CP_1 si, è vero. Me lo disse il convenuto ; v. verbale udienza del 9.11.2023). CP_1
Quanto alla violazione dell'obbligo di coabitazione e del dovere di fedeltà, le testimonianze assunte hanno consentito di accertare la condotta violativa tenuta dal marito.
La teste infatti, ha confermato le circostanze relative al Testimone_1 trasferimento del IG. nell'ottobre 2019 e all'inizio della relazione CP_1 sentimentale con altra donna a decorrere da quella data (riferisce la teste «si è vero, me l'ha riferito l'attrice; […] si, lo so perché me lo disse il convenuto
; v. verbale udienza del 9.11.2023). Anche il teste CP_1 Testimone_2
ha confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e
[...]
l'inizio della relazione con altra donna che ha poi spostato secondo il rito africano, riferendo «si, è vero. Me lo disse il convenuto […] si, è vero. Me CP_1 lo disse il convenuto ; (v. verbale udienza del 9.11.2023). CP_1
Quanto poi alle condotte violative dell'obbligo di assistenza materiale, entrambe i testi hanno confermato che dopo aver lasciato l'Italia nell'ottobre 2019, il pagina 6 di 15 resistente non si era più occupato della propria famiglia della moglie e dei figli, lasciando tutte le incombenze economiche a carico della moglie, aggiungendo di aver aiutato, dopo l'allontanamento del resistente, la ricorrente a fare la spesa e pagare le bollette, e di aiutarla tuttora economicamente con l'acquisto di prodotti alimentari (la teste riferisce che «si, lo so perché Testimone_1 molte volte l'attrice ha avuto bisogno di soldi per fare anche la spesa. Ed io, nel mio piccolo, glieli diedi. […] si, è vero come già detto al precedente capo;
[…] si, ogni tanto io aiuto l'attrice che ora lavora a tempo parziale»; mentre il teste riferisce che «si, è vero. Lo so perché me lo disse l'attrice Testimone_2
e suo figlio il quale ripeteva sempre di non ricevere soldi dal padre ossia il Per_2 convenuto […] si, è vero. Io ho fatto qualche volta la spesa per l'attrice. CP_1
Altre volte, io ho dato dei soldi a;
[…] si, è vero. Se l'attrice ha bisogno io Per_2 glieli dò.»; v. verbale udienza del 9.11.2023).
Le predette deposizioni devono ritenersi attendibili, sia in considerazione della diretta conoscenza dei fatti dimostrata dai testi, sia alla luce del comportamento processuale serbato dal resistente il quale, rimanendo contumace, ha ulteriormente manifestato il proprio disinteresse per le vicende familiari.
Possono dunque in definitiva ritenersi provate le condotte di abbandono della casa coniugale, di violazione degli obblighi di assistenza materiale, e di violazione del dovere di fedeltà, le quali giustificano ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazioni gravi degli obblighi coniugali
(oltre che genitoriali), che hanno innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito al IG. _1
Sull'affidamento dei figli.
pagina 7 di 15 Deve considerarsi che i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Persona_2
21.6.2005) sono nelle more divenuti maggiorenni;
non occorre pertanto assumere provvedimenti in punto di affidamento nei loro confronti.
Per quanto riguarda la minore la ricorrente ne ha chiesto Persona_3
l'affidamento esclusivo, sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono materiale e morale verso la medesima, omettendo, altresì, ogni forma di contribuzione al relativo mantenimento.
In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive eIGenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Nel caso in esame la mancanza di rapporto tra il resistente e la figlia minore e l'omesso versamento di qualsivoglia forma di contributo al mantenimento da parte del padre costituiscono condotte di palese violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da costituire situazione di pregiudizio per la minore.
Le allegazioni della ricorrente sono state confermate dalle prove testimoniali assunte in giudizio. Come sopra esposto, infatti, entrambi i testi, Tes_1
e hanno confermato che, dal momento Testimone_1 Testimone_2 dell'allontanamento, il IG. non si sia più occupato della moglie e dei CP_2 figli, lasciando tutte le incombenze economiche a carico della ricorrente, tanto da essere costretti loro stessi ad aiutare la stessa economicamente (cfr. verbale udienza 9.11.2024).
pagina 8 di 15 Le condotte di disinteresse verso la minore e il sostanziale abbandono giustificano, dunque, l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'attribuzione alla stessa dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore.
L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente, invero, di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
La minore va collocata presso la madre alla quale va anche assegnata l'abitazione già adibita a residenza familiare, come già stabilito dall'ordinanza presidenziale.
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, sebbene il resistente non abbia mai manifestato un interesse concreto alla ripresa della frequentazione con la figlia, laddove lo stesso si rendesse disponibile ad incontrare , tale possibilità Per_3 dovrà essere accordata con la madre e previo consenso della minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia minore , e dei figli maggiorenni e Persona_3 Per_1 Per_2
, merita rilevare quanto segue.
[...]
In via generale, si osserva che per giurisprudenza uniforme, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli … non cessa ipso facto con il
pagina 9 di 15 raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica” (Cass. 7168/2016).
In questo senso è stato osservato che “il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (cfr. Cass. 5088/2018).
Deve poi darsi conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 17183/2020) che, nell'esaminare funditus la questione dei criteri di accertamento della persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha preso le mosse dalla diversità di modalità dell'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio minore d'età (art. 337 ter c.c.) e verso il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.) e ha ricostruito la correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione.
Si è giunti così ad affermare che la legge «fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età» e che la persistenza del diritto oltre il compimento del diciottesimo anno è subordinata alla «esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica».
Applicando tali principi al caso di specie, fermo restando l'obbligo di contribuzione paterno nei confronti della figlia minore , con riguardo Per_3 alla persistenza dell'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli pagina 10 di 15 maggiorenni, deve osservarsi che al momento dell'introduzione del giudizio, mentre frequentava la scuola secondaria di secondo grado, Persona_2 non lavorava;
pertanto, pur in assenza di informazioni sull'attuale stato Per_1 occupazionale e/o sull'eventuale prosecuzione del percorso di studi, la giovane età dei medesimi (rispettivamente di 19 anni e 24 anni) e il breve intervallo temporale intercorso dall'eventuale cessazione degli studi, inducono a ritenere che non abbiano goduto di un lasso di tempo sufficiente per inserirsi nel mondo del lavoro.
In definitiva, dalla valutazione sopra esposta, si deve ritenere che nessuno dei figli abbia ad oggi raggiunto l'indipendenza economica, per cui va disposto un contributo del padre per il loro mantenimento.
Venendo alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli dal resistente – che secondo quanto riferito dalla ricorrente svolgerebbe attività lavorativa in Francia percependo uno stipendio mensile di circa
3.000,00 euro - ritiene il Collegio di dover confermare la complessiva somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) già stabilita nell'ordinanza presidenziale. Detta somma appare tutt'ora adeguata tenuto conto dell'età dei figli, della totale assenza del resistente dalla vita dei figli e del conseguente fatto che ogni eIGenza di accudimento viene adempiuta solo dalla madre, che lavora in una cooperativa con mansioni di pulizie presso una scuola elementare dichiarando di percepire € 620,00 circa mensili. All'importo dell'assegno di mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, necessarie per i figli.
Sull'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento, richiesto da parte ricorrente, merita rilevare quanto segue.
pagina 11 di 15 In via generale si ricorda che la separazione personale presuppone – a differenza del divorzio – la persistenza del vincolo coniugale con conseguente operatività, pertanto, del dovere di assistenza materiale (salvo che sussista la causa preclusiva dell'addebito).
L'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” specificando altresì che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Costante è la giurisprudenza nel chiarire le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione: la non titolarità di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo sul punto una valutazione del divario reddituale al momento della decisione.
Applicando tali criteri al caso di specie, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per riconoscere alla IG.ra il diritto all'assegno di Parte_1 mantenimento, giacché, posta la non addebitabilità della separazione a suo carico, ella non dispone di adeguati redditi propri che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio e si trova in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato.
Quanto alla situazione economica, è evidente che sussiste un considerevole divario tra le parti che giustifica la previsione del contributo al mantenimento a favore della moglie a carico del IG. che secondo quanto riferito dalla CP_2 ricorrente lavorerebbe in Francia percependo uno stipendio di € 3.000,00, a differenza della IG.ra , il cui stipendio si aggira intorno ai € 620,00 Pt_1 mensili.
pagina 12 di 15 Alla luce di tali valutazioni, il divario reddituale esistente tra le parti e la condizione economica della ricorrente giustificano il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento che si ritiene congruo confermare in via definitiva in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
Sulla richiesta di condanna del resistente al versamento delle rate di mutuo relativo alla casa familiare.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'obbligo per il resistente di versamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
La domanda formulata dalla ricorrente è da considerare inammissibile, in quanto, nell'ambito del presente procedimento, avente ad oggetto la separazione
- soggetto al rito camerale e di competenza collegiale – è pacificamente esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di divorzio.
Ciò perché l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le altre citate, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
Sulle spese.
pagina 13 di 15 Le spese di lite sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui nel caso di specie non vi è ragione di derogare.
Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, così decide:
1) Addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] al marito;
CP_1
2) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, con Persona_4 collocazione abitativa presso la sua abitazione;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) Dispone che possa esercitare il diritto di visita alla figlia _1
solo su accordo con la IG.ra e previo consenso Persona_3 Parte_1 della minore;
4) Pone a carico di il contributo di mantenimento in favore _1 dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 complessiva somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse;
5) Pone a carico di l'assegno di mantenimento in favore di _1
, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla medesima, quantificato Parte_1 nella somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
pagina 14 di 15 6) Assegna la casa coniugale alla IG.ra , quale genitore Parte_1 convivente con la figlia minore e i figli maggiorenni non Persona_3 economicamente autosufficienti e;
Per_1 Persona_2
7) Dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al pagamento del mutuo;
8) Condanna alla refusione delle spese di lite da _1 determinarsi con separato provvedimento con condanna al pagamento in favore dell'Erario, risultando la ricorrente ammessa al patrocinio a spese delle Stato.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 13.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3259 del Ruolo Generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nata a [...]-DALOA (Costa Parte_1 C.F._1
d'Avorio) il 12.07.1977, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francavilla del
Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Luigi Canali n. 19, presso lo studio del medesimo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato in [...] _1 C.F._2
l'1.11. 1971, residente in [...];
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 19.11.2024 che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 24.6.2021, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di _1 avere contratto con lui matrimonio in Costa d'Avorio il 7.3.1998; che dall'unione nascevano i figli (il 28.12.2000), (il Per_1 Persona_2
21.06.2005), (il 14.07.2018); che l'unione non aveva avuto esito Persona_3 felice a causa del comportamento del marito, che dopo la nascita del secondo figlio si era chiuso in se stesso;
che il marito si era rifiutato di raggiungere la moglie a Londra dove la medesima aveva trovato lavoro;
che il resistente si era recato in Francia per cercare lavoro, e dopo un breve rientro in Italia per assistere alla nascita della terza figlia, si trasferiva definitivamente in Francia, ove contraeva matrimonio con altra donna secondo il rito tradizionale del proprio paese (Costa d'Avorio); che il marito si disinteressava della prole, con cui non aveva più rapporti, salvo qualche messaggio telefonico con il figlio
, facendo mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia. La Persona_2 ricorrente ha aggiunto di aver trovato lavoro in una cooperativa con mansioni di pulizie presso una scuola elementare con busta paga di euro 500,00 circa mensili, mentre il marito le avrebbe riferito di lavorare in Francia, senza comunicarle l'esatto recapito di residenza.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con pagina 2 di 15 collocazione presso di lei, contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi euro 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad euro 500,00 mensili;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
condanna del marito al versamento delle rate del mutuo della casa familiare.
In esito all'udienza presidenziale del 14.12.2021, ove compariva la sola ricorrente, il Presidente adottava i provvedimenti urgenti e provvisori – disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale, prevedendo a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della moglie pari a € 200,00 mensili, e un contributo di mantenimento in favore dei figli pari a € 600,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al pagamento del mutuo – e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Tenutasi la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice dichiarava la contumacia del resistente e, su richiesta della ricorrente, riservava la decisione al collegio sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1371/22, pubblicata il 7.10.2022 -ritenendo sussistente, in via preliminare, la giurisdizione italiana, e ritenendo applicabile la legge italiana essendo, le parti, cittadini italiani, seppur nati in Costa
d'Avorio, e potendo in ogni caso trovare applicazione la legge italiana in base al reg. 1259/2010, art. 8 -, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e le parti venivano rimesse davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, all'esito dell'udienza del 18.4.2023, sostituita dal deposito di note scritte, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla ricorrente.
pagina 3 di 15 Svolta attività istruttoria mediante prove testimoniali, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.2024 con modalità cartolare, poi differita al 19.11.2024 dal nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo, all'esito della quale il giudice rimetteva la causa alla decisione del
Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia della ricorrente.
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Stante l'intervenuta sentenza non definitiva in ordine allo status e, dunque, rilevato che è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
e residua in questa sede pronunciarsi sulla Pt_1 _1 domanda di addebito e sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale chiesta dalla ricorrente occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati pagina 4 di 15 nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto.
In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente merita accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di coabitazione, assistenza materiale e fedeltà, affermando che il resistente abbia assunto un atteggiamento di chiusura nei confronti della moglie e dei figli, e dopo la nascita della terza figlia , abbia definitivamente lasciato la casa coniugale Persona_3 per stabilirsi in Francia, lasciando senza alcun mezzo di sostentamento la famiglia, e contraendo matrimonio, secondo il rito africano, con altra donna.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria offrano ampia prova nel senso che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dal IG.
[...]
sotto più aspetti violativo degli obblighi connessi al vincolo CP_1 matrimoniale.
Con riguardo all'atteggiamento di chiusura e al disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della famiglia, la teste sulla Testimone_1 circostanza secondo cui, dopo la nascita della figlia (il 14.07.2018), il Per_3 resistente si rifiutasse di uscire con la moglie e i figli, al parco, al cinema, a scuola, nonché di vedere le esibizioni dei figli, accompagnarli a scuola, disinteressandosi completamente dei figli e della moglie, riferiva che «si, è vero.
pagina 5 di 15 Lo so perché sono andata più volte a casa dei coniugi ed ho vissuto le situazioni di cui al capo formulatomi» (v. verbale udienza del 9.11.2023).
Anche il teste confermava la circostanza riferendo «si, è Testimone_2 vero. Lo so perché lui, ossia il convenuto stava sempre in casa da solo. CP_1
Invece, la moglie ossia l'attrice faceva tutte le faccende domestiche» (v. verbale udienza del 9.11.2023).
Entrambi i testi sopra menzionati confermavano altresì che il resistente dopo la nascita della figlia dormiva sul divano, quale circostanza riferita Persona_3 dallo stesso resistente, e che si era rifiutato di trasferirsi insieme alla moglie a
Londra dove la stessa aveva reperito occupazione (la teste Testimone_1 riferisce che «no, non l'ho visto dormire sul divano, ma me l'ha detto lui
[...] cioè il convenuto […] si è vero, me l'ha riferito l'attrice»; mentre il teste CP_1 riferisce che «si, me lo disse il convenuto […] Testimone_2 CP_1 si, è vero. Me lo disse il convenuto ; v. verbale udienza del 9.11.2023). CP_1
Quanto alla violazione dell'obbligo di coabitazione e del dovere di fedeltà, le testimonianze assunte hanno consentito di accertare la condotta violativa tenuta dal marito.
La teste infatti, ha confermato le circostanze relative al Testimone_1 trasferimento del IG. nell'ottobre 2019 e all'inizio della relazione CP_1 sentimentale con altra donna a decorrere da quella data (riferisce la teste «si è vero, me l'ha riferito l'attrice; […] si, lo so perché me lo disse il convenuto
; v. verbale udienza del 9.11.2023). Anche il teste CP_1 Testimone_2
ha confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e
[...]
l'inizio della relazione con altra donna che ha poi spostato secondo il rito africano, riferendo «si, è vero. Me lo disse il convenuto […] si, è vero. Me CP_1 lo disse il convenuto ; (v. verbale udienza del 9.11.2023). CP_1
Quanto poi alle condotte violative dell'obbligo di assistenza materiale, entrambe i testi hanno confermato che dopo aver lasciato l'Italia nell'ottobre 2019, il pagina 6 di 15 resistente non si era più occupato della propria famiglia della moglie e dei figli, lasciando tutte le incombenze economiche a carico della moglie, aggiungendo di aver aiutato, dopo l'allontanamento del resistente, la ricorrente a fare la spesa e pagare le bollette, e di aiutarla tuttora economicamente con l'acquisto di prodotti alimentari (la teste riferisce che «si, lo so perché Testimone_1 molte volte l'attrice ha avuto bisogno di soldi per fare anche la spesa. Ed io, nel mio piccolo, glieli diedi. […] si, è vero come già detto al precedente capo;
[…] si, ogni tanto io aiuto l'attrice che ora lavora a tempo parziale»; mentre il teste riferisce che «si, è vero. Lo so perché me lo disse l'attrice Testimone_2
e suo figlio il quale ripeteva sempre di non ricevere soldi dal padre ossia il Per_2 convenuto […] si, è vero. Io ho fatto qualche volta la spesa per l'attrice. CP_1
Altre volte, io ho dato dei soldi a;
[…] si, è vero. Se l'attrice ha bisogno io Per_2 glieli dò.»; v. verbale udienza del 9.11.2023).
Le predette deposizioni devono ritenersi attendibili, sia in considerazione della diretta conoscenza dei fatti dimostrata dai testi, sia alla luce del comportamento processuale serbato dal resistente il quale, rimanendo contumace, ha ulteriormente manifestato il proprio disinteresse per le vicende familiari.
Possono dunque in definitiva ritenersi provate le condotte di abbandono della casa coniugale, di violazione degli obblighi di assistenza materiale, e di violazione del dovere di fedeltà, le quali giustificano ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazioni gravi degli obblighi coniugali
(oltre che genitoriali), che hanno innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito al IG. _1
Sull'affidamento dei figli.
pagina 7 di 15 Deve considerarsi che i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Persona_2
21.6.2005) sono nelle more divenuti maggiorenni;
non occorre pertanto assumere provvedimenti in punto di affidamento nei loro confronti.
Per quanto riguarda la minore la ricorrente ne ha chiesto Persona_3
l'affidamento esclusivo, sostenendo che il padre avrebbe tenuto un comportamento di sostanziale abbandono materiale e morale verso la medesima, omettendo, altresì, ogni forma di contribuzione al relativo mantenimento.
In via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive eIGenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Nel caso in esame la mancanza di rapporto tra il resistente e la figlia minore e l'omesso versamento di qualsivoglia forma di contributo al mantenimento da parte del padre costituiscono condotte di palese violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da costituire situazione di pregiudizio per la minore.
Le allegazioni della ricorrente sono state confermate dalle prove testimoniali assunte in giudizio. Come sopra esposto, infatti, entrambi i testi, Tes_1
e hanno confermato che, dal momento Testimone_1 Testimone_2 dell'allontanamento, il IG. non si sia più occupato della moglie e dei CP_2 figli, lasciando tutte le incombenze economiche a carico della ricorrente, tanto da essere costretti loro stessi ad aiutare la stessa economicamente (cfr. verbale udienza 9.11.2024).
pagina 8 di 15 Le condotte di disinteresse verso la minore e il sostanziale abbandono giustificano, dunque, l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'attribuzione alla stessa dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior rilevanza per la vita della minore.
L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente, invero, di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
La minore va collocata presso la madre alla quale va anche assegnata l'abitazione già adibita a residenza familiare, come già stabilito dall'ordinanza presidenziale.
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, sebbene il resistente non abbia mai manifestato un interesse concreto alla ripresa della frequentazione con la figlia, laddove lo stesso si rendesse disponibile ad incontrare , tale possibilità Per_3 dovrà essere accordata con la madre e previo consenso della minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia minore , e dei figli maggiorenni e Persona_3 Per_1 Per_2
, merita rilevare quanto segue.
[...]
In via generale, si osserva che per giurisprudenza uniforme, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli … non cessa ipso facto con il
pagina 9 di 15 raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica” (Cass. 7168/2016).
In questo senso è stato osservato che “il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (cfr. Cass. 5088/2018).
Deve poi darsi conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 17183/2020) che, nell'esaminare funditus la questione dei criteri di accertamento della persistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ha preso le mosse dalla diversità di modalità dell'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio minore d'età (art. 337 ter c.c.) e verso il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.) e ha ricostruito la correlazione tra il diritto al mantenimento e il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione.
Si è giunti così ad affermare che la legge «fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età» e che la persistenza del diritto oltre il compimento del diciottesimo anno è subordinata alla «esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica».
Applicando tali principi al caso di specie, fermo restando l'obbligo di contribuzione paterno nei confronti della figlia minore , con riguardo Per_3 alla persistenza dell'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli pagina 10 di 15 maggiorenni, deve osservarsi che al momento dell'introduzione del giudizio, mentre frequentava la scuola secondaria di secondo grado, Persona_2 non lavorava;
pertanto, pur in assenza di informazioni sull'attuale stato Per_1 occupazionale e/o sull'eventuale prosecuzione del percorso di studi, la giovane età dei medesimi (rispettivamente di 19 anni e 24 anni) e il breve intervallo temporale intercorso dall'eventuale cessazione degli studi, inducono a ritenere che non abbiano goduto di un lasso di tempo sufficiente per inserirsi nel mondo del lavoro.
In definitiva, dalla valutazione sopra esposta, si deve ritenere che nessuno dei figli abbia ad oggi raggiunto l'indipendenza economica, per cui va disposto un contributo del padre per il loro mantenimento.
Venendo alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli dal resistente – che secondo quanto riferito dalla ricorrente svolgerebbe attività lavorativa in Francia percependo uno stipendio mensile di circa
3.000,00 euro - ritiene il Collegio di dover confermare la complessiva somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno) già stabilita nell'ordinanza presidenziale. Detta somma appare tutt'ora adeguata tenuto conto dell'età dei figli, della totale assenza del resistente dalla vita dei figli e del conseguente fatto che ogni eIGenza di accudimento viene adempiuta solo dalla madre, che lavora in una cooperativa con mansioni di pulizie presso una scuola elementare dichiarando di percepire € 620,00 circa mensili. All'importo dell'assegno di mantenimento ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche, necessarie per i figli.
Sull'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento, richiesto da parte ricorrente, merita rilevare quanto segue.
pagina 11 di 15 In via generale si ricorda che la separazione personale presuppone – a differenza del divorzio – la persistenza del vincolo coniugale con conseguente operatività, pertanto, del dovere di assistenza materiale (salvo che sussista la causa preclusiva dell'addebito).
L'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” specificando altresì che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Costante è la giurisprudenza nel chiarire le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione: la non titolarità di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo sul punto una valutazione del divario reddituale al momento della decisione.
Applicando tali criteri al caso di specie, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per riconoscere alla IG.ra il diritto all'assegno di Parte_1 mantenimento, giacché, posta la non addebitabilità della separazione a suo carico, ella non dispone di adeguati redditi propri che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio e si trova in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato.
Quanto alla situazione economica, è evidente che sussiste un considerevole divario tra le parti che giustifica la previsione del contributo al mantenimento a favore della moglie a carico del IG. che secondo quanto riferito dalla CP_2 ricorrente lavorerebbe in Francia percependo uno stipendio di € 3.000,00, a differenza della IG.ra , il cui stipendio si aggira intorno ai € 620,00 Pt_1 mensili.
pagina 12 di 15 Alla luce di tali valutazioni, il divario reddituale esistente tra le parti e la condizione economica della ricorrente giustificano il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento che si ritiene congruo confermare in via definitiva in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
Sulla richiesta di condanna del resistente al versamento delle rate di mutuo relativo alla casa familiare.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'obbligo per il resistente di versamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
La domanda formulata dalla ricorrente è da considerare inammissibile, in quanto, nell'ambito del presente procedimento, avente ad oggetto la separazione
- soggetto al rito camerale e di competenza collegiale – è pacificamente esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di divorzio.
Ciò perché l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le altre citate, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
Sulle spese.
pagina 13 di 15 Le spese di lite sono da regolare in coerenza con il principio della soccombenza, cui nel caso di specie non vi è ragione di derogare.
Le predette sono dunque da porre a carico del resistente, non ostando a tale statuizione la sua mancata partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, così decide:
1) Addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] al marito;
CP_1
2) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, con Persona_4 collocazione abitativa presso la sua abitazione;
la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) Dispone che possa esercitare il diritto di visita alla figlia _1
solo su accordo con la IG.ra e previo consenso Persona_3 Parte_1 della minore;
4) Pone a carico di il contributo di mantenimento in favore _1 dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 complessiva somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse;
5) Pone a carico di l'assegno di mantenimento in favore di _1
, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla medesima, quantificato Parte_1 nella somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
pagina 14 di 15 6) Assegna la casa coniugale alla IG.ra , quale genitore Parte_1 convivente con la figlia minore e i figli maggiorenni non Persona_3 economicamente autosufficienti e;
Per_1 Persona_2
7) Dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al pagamento del mutuo;
8) Condanna alla refusione delle spese di lite da _1 determinarsi con separato provvedimento con condanna al pagamento in favore dell'Erario, risultando la ricorrente ammessa al patrocinio a spese delle Stato.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 13.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
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