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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19342/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. CHIARLONE ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2 13/05/2006. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.10.2006 e il 20.03.2009. Per_2
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 3 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in Parte_1 Sardegna nell'immobile sito in Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Piossasco (TO) Via Nazario Sauro n. 7, di proprietà del Sig.
alla Sig.ra quale genitore collocatario dei due figli, fino al Parte_3 Parte_2 conseguimento di un sufficiente grado di autonomia economica dei medesimi;
AFFIDA in modo condiviso i figli ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che, attesa la quasi maggior età di (alla data del ricorso sedicenne), il padre potrà Per_2 vedere il figlio secondo il loro reciproco gradimento, salvo diversi accordi tra i coniugi;
DISPONE, fino al conseguimento di un sufficiente grado di autonomia economica dei due figli, di porre a carico del Sig. un assegno mensile pari ad Euro 1.000,00, a titolo di contributo Parte_1 ordinario al mantenimento dei due figli (Euro 500,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con espresso ed integrale richiamo del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, per quanto riguarda cosa debba intendersi per spese straordinarie, quali necessitino del preventivo accordo, nonché per le modalità di rimborso / anticipazione. Detti importi dovranno essere versati sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate Parte_2 bancarie IBAN [...];
DISPONE che il Sig. si impegna a trasferire nella misura del 50% ciascuno la proprietà Parte_1 Per_ dell'immobile sito in Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, di cui alle premesse, ai suoi due figli, e
, a quest'ultimo, attesa la sua minore età, previa autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 149/2022 Per_2 del Notaio rogante, Dott. , con studio in Collegno (TO), Viale XXIV Maggio n. 1; Persona_3
DÀ ATTO che il Sig. conserverà il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile sito in Parte_1 Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, ove trasferirà la propria residenza;
DÀ ATTO che ogni costo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tasse, imposte e qualsivoglia tributo locale sarà a carico esclusivo del Sig. ; Parte_1
DÀ ATTO che ogni spesa inerente alla stipula dell'atto notarile sarà a carico del Sig. , Parte_1 per cui le parti, sin d'ora, chiedono l'esenzione fiscale ai sensi di legge, trattandosi di trasferimento immobiliare effettuato in esecuzione di una sentenza di separazione consensuale omologata;
DÀ ATTO che i coniugi hanno risolto tra loro prima d'ora ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e non patrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Presidente Rel. Il Giudice
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19342/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. CHIARLONE ALESSIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 Parte_2 13/05/2006. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.10.2006 e il 20.03.2009. Per_2
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 3 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Sig. lascerà la casa coniugale e trasferirà la propria residenza in Parte_1 Sardegna nell'immobile sito in Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione;
ASSEGNA la casa familiare, sita in Piossasco (TO) Via Nazario Sauro n. 7, di proprietà del Sig.
alla Sig.ra quale genitore collocatario dei due figli, fino al Parte_3 Parte_2 conseguimento di un sufficiente grado di autonomia economica dei medesimi;
AFFIDA in modo condiviso i figli ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che, attesa la quasi maggior età di (alla data del ricorso sedicenne), il padre potrà Per_2 vedere il figlio secondo il loro reciproco gradimento, salvo diversi accordi tra i coniugi;
DISPONE, fino al conseguimento di un sufficiente grado di autonomia economica dei due figli, di porre a carico del Sig. un assegno mensile pari ad Euro 1.000,00, a titolo di contributo Parte_1 ordinario al mantenimento dei due figli (Euro 500,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con espresso ed integrale richiamo del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, per quanto riguarda cosa debba intendersi per spese straordinarie, quali necessitino del preventivo accordo, nonché per le modalità di rimborso / anticipazione. Detti importi dovranno essere versati sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate Parte_2 bancarie IBAN [...];
DISPONE che il Sig. si impegna a trasferire nella misura del 50% ciascuno la proprietà Parte_1 Per_ dell'immobile sito in Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, di cui alle premesse, ai suoi due figli, e
, a quest'ultimo, attesa la sua minore età, previa autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 149/2022 Per_2 del Notaio rogante, Dott. , con studio in Collegno (TO), Viale XXIV Maggio n. 1; Persona_3
DÀ ATTO che il Sig. conserverà il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile sito in Parte_1 Carloforte (CA), Via Caprera n. 43, ove trasferirà la propria residenza;
DÀ ATTO che ogni costo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tasse, imposte e qualsivoglia tributo locale sarà a carico esclusivo del Sig. ; Parte_1
DÀ ATTO che ogni spesa inerente alla stipula dell'atto notarile sarà a carico del Sig. , Parte_1 per cui le parti, sin d'ora, chiedono l'esenzione fiscale ai sensi di legge, trattandosi di trasferimento immobiliare effettuato in esecuzione di una sentenza di separazione consensuale omologata;
DÀ ATTO che i coniugi hanno risolto tra loro prima d'ora ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e non patrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Presidente Rel. Il Giudice
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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