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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2121/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 725/2020, deliberata il
7.5.2020 e pubblicata il 15.5.2020 (n. 1877/2018 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Enrico Francesca (c.f. C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , TR P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Alessandro
Debernardi (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del legale rappresentante p.t., già difesa Controparte_3 dall'avv. Stefano Pugno (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: ; Email_3
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione – ritualmente notificato – e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere gli unici soci della GI. di aver effettuato, in Controparte_4 tale veste, nel corso dell'anno 2005 versamenti per aumento di capitale e con obbligo di Contr restituzione a favore della stessa GI. per complessivi € 365520,88, che la predetta società aveva stipulato con la ora contratto di Controparte_3 Controparte_2 locazione finanziaria avente ad aggetto l'escavatore cingolato New ND mod.
E245B, tg. TO02015, per un importo totale di € 173419,58 da corrispondere in 71 canoni mensili dell'importo ciascuno di € 2150,98 oltre iva, ma che la macchina escavatrice nel periodo compreso tra il 18.05.2012 e il 22.05.2012 veniva trafugata ad opera di ignoti, che del furto veniva fatta immediata denuncia alla che TR garantiva il veicolo de quo con beneficiaria la ma che la compagni di Controparte_3 assicurazioni inspiegabilmente aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo dovuto con ciò determinandosi in capo alla GI.COP una grave situazione di difficoltà finanziaria, che la società concedente il leasing, invece di agire per ottenere l'indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione, aveva istanza istanza di fallimento della
GI. istanza accolta dal Tribunale di Benevento e confermata in sede di CP_4 reclamo dalla Corte di Appello di Napoli, che il fallimento della società doveva, quindi, imputarsi alla condotta colposa della compagnia di assicurazione e della stessa società di leasing, tutto ciò premesso convenivano in giudizio queste ultime dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno subito per effetto della intervenuta dichiarazione di fallimento, relativo sia al danno patrimoniale, impossibilità di ottenere la restituzione del capitale versato, perdita di guadagni per il futuro, sia al danno non patrimoniale quale danno all'immagine, oltre interessi e spese di giustizia.”.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“rigetta la domanda principale avanzata da e;
Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale da Controparte_2
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 di 1/2 delle spese del presente giudizio liquidate per intero in € Controparte_2
15970,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 CP_1 delle spese del presente giudizio liquidate in € 15970,00 per onorari, oltre iva e
[...]
c.p.a. e rimborso spese forfettarie;
”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
e , ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed
[...] Parte_2 hanno concluso come segue:
“1) condannare gli appellati, al risarcimento, in favore degli appellanti, di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza delle loro illecite condotte, nella misura complessiva di euro 606.120,88 per le causali specificamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero, in quella diversa, maggiore o minore che dovesse ritenere in Sua giustizia;
2) condannare gli appellati al risarcimento, in favore di , del Parte_2 danno biologico derivante dalla dichiarazione di fallimento della
[...]
nella misura di euro 50.000,00, conseguente sempre alle illecite Controparte_5 condotte delle appellate, ovvero in quella diversa, maggiore o minore che il Tribunale ritenesse equitativamente di determinare;
3) condannare gli appellati al risarcimento, in favore di Parte_1 del danno derivatogli dalla dichiarazione di fallimento della Controparte_5
nella misura di euro 100.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore che
[...] il Tribunale ritenesse equitativamente di determinare;
4) annullare, in subordine, la sentenza nella parte riferita alla condanna al pagamento delle spese di lite, non potendo la stessa essere giustificata da alcuna soccombenza, per le ragioni innanzi prospettate;
5) condannare, a mente dell' art. 96 CPC, gli appellati, al risarcimento del danno, a favore degli appellanti, nella misura che il Giudice vorrà equitativamente determinare;
6) condannare gli appellati, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”. si è opposta all'impugnazione ed ha TR concluso come segue:
“In via preliminare
= Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis C.p.c.
Nel merito
= Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Benevento
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In subordine
= Nel denegato caso di ammissione delle prove ex adverso richieste
= Ammettere i tre capitoli di prove orali dedotti nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2
C.p.c.
= Acquisire gli atti della procedura che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della
(Fallimento n. 53/2014 aperto a seguito della Controparte_6 sentenza del Tribunale di Benevento n. 73 del 2-8 Luglio 2014 confermata dalla Corte
d'Appello di Napoli con sentenza n. 5169 del 24/10/2014)
= Acquisire la/le relazione/i redatta ex art. 33 R.D. 16/3/1942 n. 267 dal curatore del fallimento della (Avv. Angelo Beatrice con Controparte_6 studio in Benevento, Viale Martiri d'Ungheria n. 13), sulle cause che hanno condotto al fallimento della società CP_5
In ogni caso
= Condannare parte appellante al pagamento dei danni determinati ex art. 96 C.p.c. all CP_1
= Condannare parte appellante al pagamento delle spese del grado d'appello.”.
si è costituita ed ha concluso come segue: Controparte_2
“- respingere integralmente le domande avversarie nei confronti della CP_2
(già con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. o, in
[...] Controparte_3 via gradata, ex art. 91 c.p.c. liquidando in favore della Società convenuta una somma non inferiore alla precitata somma o comunque per quella maggiore o minore somma ritenuta dimostrata o di giustizia, valendosi anche di liquidazione equitativa ex art.
1226 c.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CPA e IVA e rimborso forfettario
15% per spese generali, in conformità al DM 55/2014. …
Si richiamano le istanze istruttorie di primo grado e precisamente: …
A - ammettere prova per interrogatorio formale degli attori e testi sulle circostanze di narrativa da 1 a 9 …
B – si chiede fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria;
…”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 26.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata,
sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. TR civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento
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IV sezione civile del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - LA RESPONSABILITA' DELLA CONCEDENTE E DELL'ASSICURATRICE ED IL RISARCIMENTO
e hanno dedotto, a sostegno del Parte_1 Parte_2 gravame, che il Tribunale non adeguatamente considerato che, a partire dalla data di verificazione del furto, risalente al 18.5.2012, e fino al momento dell'avvio del giudizio, nell'anno 2016, da parte di proprietaria Controparte_2 del bene concesso in leasing alla nei confronti di CP_5 [...]
assicuratrice di detto bene, quest'ultima non avesse mai TR ritenuto di liquidare l'indennizzo contrattualmente previsto, né avesse mai comunicato, per come era necessario, i motivi del rifiuto. Infatti, a fronte delle istanze di pagamento in favore della concedente, avanzate da Controparte_3 la compagnia assicuratrice non aveva fornito alcun riscontro congruo CP_5 ed adeguato, né aveva giustificato il ritardo nella liquidazione, tanto che, con nota del 25.2.2014, essa aveva continuato a fare TR riferimento a generici accertamenti ancora in corso ed a rimanere inerte.
Hanno ricordato che la sentenza dichiarativa di fallimento della
[...] era stata pronunciata dal Tribunale di Benevento, e poi Controparte_5 confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, soltanto su ricorso di P_
(poi ), ed era esclusivamente fondata sul mancato pagamento
[...] CP_2 dei canoni di leasing dell'escavatore che la non aveva più potuto CP_5 onorare in conseguenza del furto subito. Non è stata allegata o dimostrata l'esistenza di ulteriori debiti scaduti ed insoluti.
Hanno precisato che la questione posta all'attenzione del primo Giudice,
e nuovamente prospettata in questa sede di appello, atteneva ed attiene proprio allo specifico profilo della responsabilità dell'assicuratore e del proprietario del bene assicurato, a favore del quale era stata stipulata, dalla polizza, CP_7 posto che è certo che da quella dedotta responsabilità, è derivato, al contrario di quanto valutato dal Tribunale, il fallimento della con i conseguenti CP_5 danni patrimoniali subiti da essi soci della compagine fallita.
Hanno lamentato che il Tribunale di Benevento ha erroneamente escluso la responsabilità di e di sulla Controparte_2 TR scorta della sentenza n. 13/2019, resa in data 4.1.2019 dal Tribunale di IN, passata in giudicato, nel giudizio avviato da nei confronti di Controparte_2
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IV sezione civile per ottenere la liquidazione dell'indennizzo TR contrattualmente previsto per il furto. Con tale sentenza era stato ritenuto inesistente il furto e, correlativamente, giustificato il rifiuto della compagnia assicuratrice di versare l'indennizzo ed il Tribunale di IN, accogliendo l'allegazione di aveva di fatto attribuito a TR
, socio ed amministratore di la qualità di Parte_1 CP_5
“simulatore di reato”, per aver falsamente denunziato il verificarsi di un furto in realtà mai avvenuto. Tuttavia – hanno proseguito gli appellanti – quella decisione era stata resa in giudizio fra parti diverse rispetto a quelle di questo procedimento, per cui non può fare stato nei confronti di essi Parte_1
e ed è priva anche di qualsiasi “efficacia diretta o
[...] Parte_2 riflessa” in pregiudizio della loro sfera giuridica, essendo rimasti estranei a quel procedimento.
Hanno dedotto che dalla responsabilità a carico di
[...]
e scaturisce il loro obbligo di risarcire il TR Controparte_2 danno sofferto da essi soci di Parte_3 sofferto dalla società fallita. Il danno patrimoniale è consistito nella perdita dei versamenti effettuati per la ricapitalizzazione della compagine e per il proseguimento della sua attività imprenditoriale. Il danno non patrimoniale è riferito al pregiudizio all'onore, all'affidabilità ed alla reputazione dei soci.
I motivi meritano reiezione.
Non ha consistenza l'assunto posto da e Parte_1 [...]
a fondamento della loro richiesta risarcitoria, secondo il quale il Parte_2 fallimento della della quale erano soci, sia stato Controparte_5 provocato dall'inerzia di (oggi nel richiedere Controparte_3 Controparte_2 ad (già l'indennizzo TR Controparte_8 Contr assicurativo, dovuto a seguito del furto del veicolo ND E245B, telaio
ZEF129MMN7LA07731, tg. TO02015.
L'insolvenza della società è stata, infatti, compiutamente motivata nella stessa sentenza del Tribunale di Benevento in data 2.7.2014 (n. 73/2013 RG), nella quale si legge che il credito è rimasto consolidato per effetto della mancata opposizione, da parte di al decreto ingiuntivo n. Controparte_5
13513/2012 in data 25.10.2012, emesso dal Tribunale di IN e che la debitoria era dovuta, nonostante l'evento-furto, per effetto dell'art. 13 del contratto di leasing, a tenore del quale “In caso di perdita definitiva del veicolo dovuta ad incidente o a furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, … il CONDUTTORE dovrà far pervenire al LOCATORE, entro trenta giorni dall'evento, a titolo di risarcimento
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IV sezione civile
del danno, l'ammontare delle rate di corrispettivo eventualmente scadute e non pagate, maggiorate … dell'importo dei canoni di locazione a scadere …”. La pattuizione predetta, dunque, non esonerava affatto dal Controparte_5 pagamento dei canoni mensili, in favore di , nel caso di furto del P_ veicolo – così come negli altri casi di perdita della disponibilità e/o del possesso del macchinario ipotizzati dalla clausola appena sopra trascritta – sicchè
l'utilizzatrice era rimasta obbligata al versamento dei ratei di locazione.
Ed allora, il fallimento di è stato provocato – Controparte_5 come si legge nella relativa sentenza del Tribunale di Benevento – dal comportamento della stessa compagine, per aver trascurato l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 13513/2012, provocandone il passaggio in
“giudicato monitorio” e per aver sospeso il pagamento dei ratei di locazione, a seguito del furto del veicolo industriale, in violazione del disposto dell'art. 13 del contratto. Correlativamente, si rivela inconsistente la pretesa di Parte_1
e , secondo i quali, a seguito della sottrazione
[...] Parte_2 dell'escavatore, avrebbe dovuto richiedere il pagamento alla società P_ assicuratrice, piuttosto che ad essa locataria, in quanto l'art. 13 del contratto di locazione finanziaria prevede esattamente il contrario.
A ciò va aggiunto che l'insolvenza di è iniziata Controparte_5 oltre due anni prima del furto del veicolo, avvenuto tra il 18 ed il 22.5.2012, allorquando, con richiesta del 15.2.2010 inoltrata a proponeva Controparte_3 di sospendere il pagamento dei canoni per sei mesi, in presenza di difficoltà economiche (così al punto 4 del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
18.10.2012). Nonostante l'accettazione della sospensione da parte della società creditrice, non riprendeva i pagamenti, in tal modo Controparte_5 consolidando la debitoria e dando luogo alla risoluzione del contratto e poi alla procedura monitoria.
Inoltre, il Tribunale fallimentare di Benevento rilevava anche la situazione di decozione di sulla scorta dello stato Controparte_5 patrimoniale e del bilancio di esercizio al 31.12.2012, che evidenziava un “totale attivo” di € 566.902,00 ed una situazione debitoria di € 842.227,00, a fronte di un capitale sociale di € 10.000,00 e di una perdita di esercizio di € 724.563,00. Il dato contabile destituisce di fondamento l'assunto degli appellanti secondo il quale l'unica posizione debitoria che affliggeva la società era quella del mancato introito della somma dovuta da atteso che lo TR stato di insolvenza risaliva ad epoca anteriore ed era dovuto ad altri fattori.
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IV sezione civile
Risulta, pertanto, evidente che il dissesto patrimoniale di
[...] era preesistente fin dal 2010 ed aveva origini ben diverse dal Controparte_5 mancato incasso dell'indennizzo assicurativo, per cui l'insolvenza che ne ha determinato il fallimento non è stata provocata dal furto dell'escavatore New
ND E245B, bensì da altre e pregresse ragioni.
Si rivela labile anche l'ulteriore prospettazione allegatoria, posta a fondamento della responsabilità di (oggi , Controparte_3 Controparte_2 secondo cui questa sarebbe rimasta colpevolmente inerte nel richiedere l'indennizzo assicurativo conseguente al furto.
infatti, ha richiesto ad il Controparte_3 TR pagamento dell'indennizzo assicurativo ed, a seguito della mancata liquidazione, ha anche avviato un'azione contrattuale, avanti al Tribunale di
IN, con atto di citazione notificato l'1.3.2016.
La compagnia assicuratrice si è opposta alla domanda allegando l'inverosimiglianza del furto, in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra la stipula della polizza (14.5.2012) e la sottrazione del bene (denuncia del
22.5.2012); in ragione della circostanza che la polizza era stata stipulata allorquando il contratto di leasing era stato già risolto, mediante la dichiarazione di di avvalersi della clausola risolutiva espressa (lettere del Controparte_3
3.1.2012, ricevuta dalla destinataria il 10.1.2012), per cui non era comprensibile l'interesse di ad assicurare un macchinario che Controparte_5 avrebbe dovuto restituire alla società proprietaria;
in ragione del valore assicurato di € 120.000,00, enormemente sovrastimato in relazione a quello effettivo del veicolo ormai acquistato quattro anni prima, ammontante a circa €
91.000,00; in ragione della scarsa credibilità delle circostanze del furto
(l'escavatore sarebbe stato parcheggiato all'interno di un bosco, durante un fine-settimana, quindi privo di custodia;
il mezzo pesante sarebbe stato rimovibile soltanto con l'ausilio di attrezzature speciali ed autocarri idonei per il traino e/o per il trasporto); in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni di , in base alle quali il New ND E245B Parte_1 era stato parcheggiato nel bosco il venerdì pomeriggio dai suoi operai, pur rilevandosi dalla visura camerale e dall'autocertificazione da lui resa al
Tribunale di Benevento che la non aveva dipendenti Controparte_5 nell'anno 2012; in ragione del contenuto estremamente generico della denuncia di furto, priva di qualsivoglia elemento indiziario;
in ragione dell'assenza del chip nelle chiavi, che aveva impedito di verificarne l'appartenenza effettiva al mezzo sottratto.
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IV sezione civile
In esito al giudizio, il Tribunale di IN, con la sentenza n. 13/2019 del
28.12.2018, pubblicata il 4.1.2019, ha rigettato tutte le domande di P_
nei confronti di e su essa si è consolidato il
[...] TR giudicato.
La vicenda giudiziaria, appena sopra richiamata, rende altresì evidente che anche il rifiuto di di erogare l'indennizzo non TR fu affatto ingiustificato, ma argomentato e circostanziato con dovizia di motivazioni, tanto da trovare accoglimento nella pronuncia definitiva del
Tribunale di IN.
Deriva da quanto precede che non sussistono i fatti costitutivi posti da e a fondamento della domanda di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno, avanzata in questo giudizio, che – come già ripetutamente ricordato – si compendiano nell'inattività di nel Controparte_3 richiedere l'indennizzo e nel rifiuto di di TR erogarlo. La prima si è rivelata insussistente, a fronte delle richieste avanzate sollecitamente da dapprima in via stragiudiziale e poi con Controparte_3 apposito atto di citazione, ed il secondo si è manifestato più che giustificato, tanto da trovare il favore del giudizio finale del Tribunale di IN (con la sentenza n. 13/2019).
e si sono diffusi ampiamente, con Parte_1 Parte_2
l'atto di appello, nell'argomentare l'inopponibilità a loro della sentenza del
Tribunale di IN, per essere stata resa in assenza di contraddittorio nei confronti di ed in assenza di ogni possibilità di esercizio Parte_1 del suo diritto di difesa. Ma la deduzione è inconsistente.
La sentenza del Tribunale di Benevento n. 725/2020, impugnata in questo giudizio, ha rigettato la domanda degli attori, non soltanto sulla scorta della precedente sentenza n. 13/2019 del Tribunale di IN, ma anche e soprattutto in ragione delle altre e variegate considerazioni ivi chiaramente espresse, che hanno indotto il giudice di prime cure a disattendere le istanze risarcitorie proposte da essi e . In altri termini, la Parte_1 Parte_2 pronuncia del Tribunale piemontese è stata soltanto uno degli elementi di convincimento, ma non certamente l'unico, che ha indotto il Tribunale sannita a ritenere infondata la richiesta di risarcimento degli attori.
Inoltre, va osservato che la sentenza n. 13/2019, pur essendo stata pronunciata in assenza di contraddittorio con è Parte_1 liberamente valutabile dal giudice, quale prova indiretta, al fine della formazione del suo libero convincimento.
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IV sezione civile
La Corte di legittimità ha predicato che il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Cass. n. 20719/2018; v. anche Cass. n. 840/2015;
Cass. n. 20335/2004; Cass. n. 2409/2005; Cass. n. 5440/2010). Con tale arresto giurisprudenziale, il Supremo Collegio ha precisato che “… la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice …, che "costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti" (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200).”.
Tale linea ermeneutica è stata costantemente adottata dalla Corte
Suprema, laddove ha statuito che il principio di libera utilizzabilità delle prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali (Cass. n.
26593/2021) e che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito (Cass. n. 31312/2021; Cass. n. 2947/2023).
Pertanto, la sentenza del Tribunale di IN n. 13/2019 può essere presa in considerazione da questa Corte di Appello, essendo stata ritualmente introdotta in giudizio da e da TR Controparte_2 autonomamente valutata da Tribunale di Benevento e poi da questa Corte di
Appello, anche tenendo conto delle censure formulate contro la stessa da e , pervero limitate alla sola formazione in Parte_1 Parte_2 assenza di contradditorio.
Va soggiunto, ancora, che – contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto in questo giudizio – ha avuto conoscenza effettiva della controversia pendente tra ed Controparte_3 TR avanti al Tribunale di IN, essendo ivi stato escusso come testimone, sicchè avrebbe potuto provocare l'intervento in causa di Controparte_5 essendone in quel momento legale rappresentante, ma non l'ha fatto.
In definitiva, l'assenza di un comportamento illecito, da parte di e di comporta l'inesistenza di TR Controparte_2 qualsivoglia danno ingiusto (art. 2043 cod. civ.) sofferto da Parte_1
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IV sezione civile e , per cui questa Corte resta esonerata dall'esame della relativa Parte_2 domanda.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di e , in Parte_1 Parte_2 questo secondo grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata da entrambi di (… euro 606.120,88 per le causali specificamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado …), oltre che quella di € 50.000,00, richiesta singolarmente da , e di € Parte_2
100.000,00, richiesta singolarmente da , in totale € Parte_1
756.120,88.
Pertanto, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 520.000,00 ed €
1.000.000,00 e, quindi, devono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto
(art. 6 comma 1 d.cit.).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e di versare un ulteriore importo, a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater
d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 725/2020, deliberata il 7.5.2020 e pubblicata il 15.5.2020 (n. 1877/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , con vincolo di Parte_1 Parte_2 solidarietà, al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio che liquida, in favore di in € 18.200,00 per TR onorario, ed, in favore di in € 18.200,00 per onorario, Controparte_2 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e , per il Parte_1 Parte_2
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 4 marzo 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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