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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 973 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Francesco Pepe ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Ariosto n° 47
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Carla ed elettivamente domiciliato presso CP_2
l‟Avvocatura Comunale in questa p.zza Marina n° 39
convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa dall‟avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Parte_2
in questa via M. D‟Azeglio n° 5
terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22.01.21 integra richiesta di risarcimento per i danni che la
1 stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data
6.11.19 in questo corso Calatafimi.
Va preliminarmente rilevato, a fronte dell‟eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancata sottoscrizione a cura della parte dell‟invito, prodotto in atti, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nella specie obbligatoria ( trattandosi di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 ), come non si ritengano integrati nel caso che ci occupa gli estremi della invocata improcedibilità, posto che se da un lato l‟art. 4 della L. n. 162/14 introduttiva del citato istituto parla di autografia da parte dell‟avvocato della firma apposta dalla parte all‟invito, dall‟altro l‟art. 2 pone riferimento ad un invito della parte “tramite il suo avvocato” lasciando intendere che il legale in possesso di un ampio mandato conferito dalla parte personalmente possa esso stesso soltanto firmare, come avvenuto nella specie, e inviare un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, laddove, peraltro, non si rinviene nella L. n. 132/14 in esame alcuna previsione normativa che commini espressamente la nullità dell‟invito di negoziazione assistita firmata dal solo avvocato ( nullità, invece, espressamente comminata per l‟ipotesi della mancanza della forma scritta ).
Ciò premesso e respinta, pertanto, la superiore eccezione, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni del teste escusso, ( che ha Testimone_1
riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata alle ore 18.00 circa mentre percorreva il Parte_1
marciapiedi lato destro di questo corso Calatafimi con direzione da Monreale verso Piazza Indipendenza, giunta all‟altezza del civico 35 dell‟indicato corso cadeva a causa di una deformazione, non segnalata e occultata da fogliame e terriccio bagnati, presente sulla pavimentazione pedonale, riportando lesioni.
2 Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione ( fattispecie che, oltre all‟ente pubblico territoriale che è „proprietario‟ del tratto di strada su cui è avvenuto l‟incidente, vede coinvolto – sulla base di presupposti differenti – altro soggetto ) consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo
3 2006 ( Cass. Civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. Civ.
n° 4196/97, Cass. Civ. n° 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode )
– il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento
( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire
4 il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, nella specie, il è il soggetto proprietario del Controparte_1
tratto di strada ove si è verificato il sinistro occorso a Parte_1
proprietario, più in generale, di una rete stradale di assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( Comune ) intestati.
Tale altro soggetto è oggi rappresentato da evocato in giudizio CP_3
dal che aveva appunto ad esso affidato prima della data del Controparte_1
sinistro de quo, e specificamente in forza di apposito contratto di servizio del
6.08.14, il servizio di manutenzione delle sedi stradali cittadine, spogliandosi dei compiti di sorveglianza e di manutenzione in astratto ad esso spettanti in quanto
„P.A.‟ proprietaria della rete stradale, e provvedendo a demandarne il „concreto‟ espletamento a detta società.
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o
“fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ.
n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ).
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalla deposizione testimoniale acquisita e alla luce della documentazione fotografica prodotta ( e nella quale il teste escusso ha riconosciuto i luoghi del sinistro ), alla presenza in
5 questo corso Calatafimi di una buca sulla sede stradale, da ritenersi non agevolmente percepibile dal singolo utente della strada, poiché occultata al momento dell‟occorso da fogliame e detriti: trattasi, dunque, di „patologia‟ attinente alla condizione della rete viaria, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, andrebbe ritenuta la – all‟epoca del sinistro per cui è CP_3
causa – già titolare di un potere di custodia sulla rete stradale della città di
. CP_1
Detta società ha invero sostenuto come, in forza dell‟art. 11 del menzionato contratto di servizio e dell‟allegato B ( v. estratti prodotti in atti ), le limitazioni e le condizioni poste dalle previsioni ivi contenute in ordine al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comportino un evidente restringimento degli obblighi di custodia gravanti su In particolare, secondo l‟art. 11 “La CP_3
società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento CP_3
e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli Controparte_1
allegati tecnici ( Allegato B )” laddove è previsto che “la frequenza di passaggio necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle strade di maggior traffico sia di mesi 1, mentre sulle restanti di mesi 2; la frequenza di completamento del passaggio per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è determinato in mesi 6”; che “Il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”. Inoltre, l‟art. 11 prevede da un lato che “La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali CP_3
atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: -
400.000 mq/anno per sedi viarie in cb;
- 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari.
Il programma di interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione”, dall‟altro che “In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa
6 segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”.
Dalle superiori previsioni emerge come l‟obbligo di custodia gravante su non risulti genericamente esteso all‟intera rete viaria e pedonale della CP_3
città di e appaia connesso all‟espletamento dei programmati lavori di CP_1
manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo, di guisa che, a fronte della evocazione da parte del nel processo di detta Controparte_1
società, con „chiamata di terzo‟, sul presupposto che ad essa fosse imputabile l‟evento dannoso del 6.11.19 occorso a l‟ente convenuto Parte_1
avrebbe dovuto dedurre e provare, ma non lo ha fatto, che la sede stradale teatro del sinistro costituiva nella data suindicata oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione a cura della o di un preciso passaggio CP_3
periodico di controllo da parte della stessa;
né, d‟altro canto, è stata offerta dimostrazione che la società de qua avesse ricevuto tempestiva segnalazione da parte della P.M. in ordine alla presenza di un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che abbia CP_3
dimostrato di non essere responsabile dell‟evento per cui si controverte, valorizzando la circostanza che esso scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al CP_1
, quale proprietario della rete stradale.
[...]
Tuttavia, alla luce della previsione di cui al comma 8 del citato art. 11, la P.A. rimane “in ogni caso” sollevata e manlevata dalla R.A.P. da “ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità
Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in qualità CP_1
di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”: tanto ciò è vero che il successivo comma 9 pone a carico della R.A.P. la gestione di tutti i sinistri
7 derivanti da anomalie presenti sulla sede stradale o pedonale. E dunque, la terminologia utilizzata dai contraenti e l‟apposizione delle richiamate disposizioni consecutivamente ai commi suindicati – quali clausole di chiusura – non possono che far intendere che “in ogni caso” la società terza chiamata debba rispondere dei danni connessi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e alla presenza di insidie sul manto stradale.
D‟altro canto, non può attribuirsi idonea efficacia probatoria alle risultanze della relazione del 27.04.20 a firma di personale tecnico della stessa CP_3
intervenuto con apposito sopralluogo alcuni mesi dopo il verificarsi dell‟evento dannoso, che individuava nel rigonfiamento delle radici di un ceppo ivi ubicato il sollevamento della pavimentazione pedonale in cemento: trattasi di atto proveniente dalla parte, peraltro, non suffragato in termini eziologici da ulteriori elementi riscontrabili nel presente giudizio.
Acclarata, pertanto, nella specie, per le motivazioni suesposte, la responsabilità del in relazione all‟evento dannoso occorso Controparte_1
all‟odierna attrice, gravava, dunque, su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Il ha, invero, adombrato che la potesse aver contribuito CP_1 Pt_1
anche in termini concorsuali alla produzione dell‟evento ( presumendo evidentemente che la stessa nel percorrere il tratto pedonale interessato dal sinistro, non avesse osservato le comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presunta insidia, e conseguentemente, di evitare il verificarsi dell‟infortunio ).
Questa è la stringata allegazione sulla base della quale l‟ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si
8 vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso a Parte_1
scaturì in realtà da un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza e manutenzione di cui il è pur sempre Controparte_1
tributario.
Ma di un simile „fatto‟ l‟ente avrebbe avuto l‟onere, alla luce di quanto premesso, di fornire idonea prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto, di guisa il andrà condannato al ristoro dei Controparte_1
danni ex adverso subiti e la dovrà tenerlo indenne in relazione a detta CP_3
soccombenza.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di
[...]
si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente Parte_1
all'integrità psicofisica della stessa pari al 5% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro e di infrazione dello scafoide destro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 5.282,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 1.321,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 5% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così
9 l‟importo di € 6.933,15; € 6.000,00 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 60 al
75%, gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 439,10, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 13.372,25 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 439,10 ).
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a al cui pagamento va condannato Parte_1
il è, dunque, pari ad € 13.372,25, oltre interessi da ponderare Controparte_1
in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Alla luce del complessivo esito del giudizio, l‟ente convenuto va condannato alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali – tra le altre parti da compensare in ragione della tipologia di argomentazioni che sorreggono la
10 decisione – che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
Infine, va condannata a tenere indenne il convenuto dal CP_3 CP_1
pagamento delle somme tutte spettanti a per effetto della Parte_1
presente sentenza.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 13.372,25, oltre interessi e rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_3
tenere indenne il convenuto dal pagamento delle somme spettanti a CP_1
per effetto della presente sentenza;
Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 27.06.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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