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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Mazzini Parte_1 C.F._1
Ancona presso il difensore avv. MARCELLINI MARCELLINO che a rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
MAZZINI 148 ANCONA presso il difensore avv. PAURI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro-tempore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente con note depositate il 5.5.2025 confermate dalle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona dichiarare che il
pagina 1 Sig. nato a [...] il [...] (codice fiscale ), è il Controparte_1 C.F._2
padre della Sig.ra nata ad [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona C.F._1
di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita. Spese di lite integralmente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare che il signor Parte_1 [...]
è suo padre. CP_1
Ha evidenziato di portare il cognome della propria madre, nata il [...] in Persona_1
Ancona e deceduta l'8 luglio 2023, e di essere nata dalla relazione della sig.ra con il sig. Pt_1
relazione ben conosciuta da terze persone, “assidua e affettuosa, tanto da indurre la CP_1 mamma della ricorrente a riporre fondate speranze su una convivenza stabile”, dimostrata da lettere, disegni e biglietti scritti dalla e dal A riprova della serietà della predetta relazione, Pt_1 CP_1
l'attrice ha prodotto la richiesta di pubblicazione del matrimonio tra la e il datata Pt_1 CP_1
8.10.1976 con firma del parroco don (al momento delle pubblicazioni, la signora Persona_2
era in avanzato stato di gravidanza e sarebbe nata dopo soli 4 mesi, a febbraio Persona_1 Pt_1
del 1977), nonché i documenti predisposti in vista del matrimonio.
Ha riferito di aver contattato il convenuto tramite il proprio legale, ricevendo risposta negativa sia alla richiesta di riconoscimento dello status di padre che alla richiesta di effettuare indagini genetiche private. Ha pertanto domandato, oltre all'accertamento della paternità, il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, nonché il rimborso di tutte le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla propria madre, in misura del 50%.
Costituendosi in giudizio, non ha contestato la relazione intrattenuta con la sig.ra Controparte_1
ma ha precisato che al momento della nascita dell'attrice la relazione era da tempo Persona_1
conclusa, “atteso che la Sig.ra aveva deciso di interromperla e non a causa Persona_1 dell'ostilità dei genitori del convenuto a tale relazione, come ex adverso affermato, ma in quanto la stessa, all'epoca, era sentimentalmente legata ad altro uomo di nome , sposato e che prestava Per_3 attività lavorativa presso la ditta Slonech di Ancona presso la quale lavorava anche lei”. Ha pertanto contestato la documentazione prodotta ed il suo valore probatorio con riferimento alla affermata paternità e si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
2. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento della prova testimoniale ammessa e con consulenza genetica, alla quale le parti si sono sottoposte.
pagina 2 Il CTU dott. ha affermato che “Dalle analisi genetiche svolte, in risposta al quesito Persona_4
posto, si può affermare quanto segue: - l'analisi genetica sul materiale biologico prelevato da
e ha consentito l'estrapolazione di due profili genetici idonei ad Parte_1 Controparte_1
una comparazione;
- la comparazione tra i profili genetici ottenuti ha rilevato piena compatibilità tra il profilo genetico di e quello di ovvero almeno un allele di Controparte_1 Parte_1
è presente in - l'analisi biostatistica effettuata confrontando Controparte_1 Parte_1
l'ipotesi di parentela di tipo padre/figlia contro l'ipotesi alternativa di non parentela ha fornito un supporto estremamente forte (LR = 300.620.576) a favore dell'ipotesi della paternità di
[...]
nei confronti di In conclusione, le analisi genetiche effettuate CP_1 Parte_1 consentono di affermare che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Parte_1
La relazione del CTU non è stata contestata dalle parti e può essere integralmente condivisa, essendo stata svolta secondo la migliore scienza ed esperienza ed essendo intrinsecamente coerente e adeguatamente argomentata.
All'esito, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, esposto nelle note depositate congiuntamente il 5/5/2025, nelle quali hanno affermato: “Il difensore dell'attrice e il difensore del convenuto, dato atto che per effetto della transazione medio tempore intervenuta fra le parti la Sig.ra ha rinunciato alle domande di natura risarcitoria e restitutoria proposte nella Parte_1
presente causa con conseguente rinuncia agli atti e all'azione rispetto alle stesse e che il Sig.
[...]
ha accettato, come in effetti accetta, la predetta rinuncia, precisano congiuntamente le CP_1 conclusioni…”, per poi, appunto, precisare le rispettive conclusioni come in epigrafe riportato.
3. Nel merito, sussistono pertanto tutti i presupposti per accogliere la principale domanda attorea, dichiarando che l'attrice è figlia del signor Controparte_1
4. Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine all'eventuale attribuzione del cognome paterno, non essendovi stata alcuna domanda in tal senso.
Le ulteriori domande, di rimborso spese e risarcimento danni, sono state rinunciate dall'attrice, sicché il Collegio è esonerato dal relativo scrutinio.
5. Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, come tra le stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
), è il padre di nata ad [...] il [...] (codice fiscale C.F._2 Parte_1
), C.F._1
pagina 3 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Mazzini Parte_1 C.F._1
Ancona presso il difensore avv. MARCELLINI MARCELLINO che a rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
MAZZINI 148 ANCONA presso il difensore avv. PAURI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro-tempore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente con note depositate il 5.5.2025 confermate dalle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona dichiarare che il
pagina 1 Sig. nato a [...] il [...] (codice fiscale ), è il Controparte_1 C.F._2
padre della Sig.ra nata ad [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona C.F._1
di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita. Spese di lite integralmente compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare che il signor Parte_1 [...]
è suo padre. CP_1
Ha evidenziato di portare il cognome della propria madre, nata il [...] in Persona_1
Ancona e deceduta l'8 luglio 2023, e di essere nata dalla relazione della sig.ra con il sig. Pt_1
relazione ben conosciuta da terze persone, “assidua e affettuosa, tanto da indurre la CP_1 mamma della ricorrente a riporre fondate speranze su una convivenza stabile”, dimostrata da lettere, disegni e biglietti scritti dalla e dal A riprova della serietà della predetta relazione, Pt_1 CP_1
l'attrice ha prodotto la richiesta di pubblicazione del matrimonio tra la e il datata Pt_1 CP_1
8.10.1976 con firma del parroco don (al momento delle pubblicazioni, la signora Persona_2
era in avanzato stato di gravidanza e sarebbe nata dopo soli 4 mesi, a febbraio Persona_1 Pt_1
del 1977), nonché i documenti predisposti in vista del matrimonio.
Ha riferito di aver contattato il convenuto tramite il proprio legale, ricevendo risposta negativa sia alla richiesta di riconoscimento dello status di padre che alla richiesta di effettuare indagini genetiche private. Ha pertanto domandato, oltre all'accertamento della paternità, il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti, nonché il rimborso di tutte le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla propria madre, in misura del 50%.
Costituendosi in giudizio, non ha contestato la relazione intrattenuta con la sig.ra Controparte_1
ma ha precisato che al momento della nascita dell'attrice la relazione era da tempo Persona_1
conclusa, “atteso che la Sig.ra aveva deciso di interromperla e non a causa Persona_1 dell'ostilità dei genitori del convenuto a tale relazione, come ex adverso affermato, ma in quanto la stessa, all'epoca, era sentimentalmente legata ad altro uomo di nome , sposato e che prestava Per_3 attività lavorativa presso la ditta Slonech di Ancona presso la quale lavorava anche lei”. Ha pertanto contestato la documentazione prodotta ed il suo valore probatorio con riferimento alla affermata paternità e si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
2. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento della prova testimoniale ammessa e con consulenza genetica, alla quale le parti si sono sottoposte.
pagina 2 Il CTU dott. ha affermato che “Dalle analisi genetiche svolte, in risposta al quesito Persona_4
posto, si può affermare quanto segue: - l'analisi genetica sul materiale biologico prelevato da
e ha consentito l'estrapolazione di due profili genetici idonei ad Parte_1 Controparte_1
una comparazione;
- la comparazione tra i profili genetici ottenuti ha rilevato piena compatibilità tra il profilo genetico di e quello di ovvero almeno un allele di Controparte_1 Parte_1
è presente in - l'analisi biostatistica effettuata confrontando Controparte_1 Parte_1
l'ipotesi di parentela di tipo padre/figlia contro l'ipotesi alternativa di non parentela ha fornito un supporto estremamente forte (LR = 300.620.576) a favore dell'ipotesi della paternità di
[...]
nei confronti di In conclusione, le analisi genetiche effettuate CP_1 Parte_1 consentono di affermare che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Parte_1
La relazione del CTU non è stata contestata dalle parti e può essere integralmente condivisa, essendo stata svolta secondo la migliore scienza ed esperienza ed essendo intrinsecamente coerente e adeguatamente argomentata.
All'esito, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo, esposto nelle note depositate congiuntamente il 5/5/2025, nelle quali hanno affermato: “Il difensore dell'attrice e il difensore del convenuto, dato atto che per effetto della transazione medio tempore intervenuta fra le parti la Sig.ra ha rinunciato alle domande di natura risarcitoria e restitutoria proposte nella Parte_1
presente causa con conseguente rinuncia agli atti e all'azione rispetto alle stesse e che il Sig.
[...]
ha accettato, come in effetti accetta, la predetta rinuncia, precisano congiuntamente le CP_1 conclusioni…”, per poi, appunto, precisare le rispettive conclusioni come in epigrafe riportato.
3. Nel merito, sussistono pertanto tutti i presupposti per accogliere la principale domanda attorea, dichiarando che l'attrice è figlia del signor Controparte_1
4. Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine all'eventuale attribuzione del cognome paterno, non essendovi stata alcuna domanda in tal senso.
Le ulteriori domande, di rimborso spese e risarcimento danni, sono state rinunciate dall'attrice, sicché il Collegio è esonerato dal relativo scrutinio.
5. Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, come tra le stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
), è il padre di nata ad [...] il [...] (codice fiscale C.F._2 Parte_1
), C.F._1
pagina 3 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4