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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1263/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1263/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 21/02/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. CENNA GRAZIANA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Con gli Avv. MANILDO FRANCESCO e MANILDO SILVIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 12.12.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “pronunciarsi la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. CP_1 per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Spese, competenze ed onorari di lite rifusi da liquidarsi in via equitativa.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove venissero proposte da controparte.”
Per parte resistente: “Nel Merito: pronunziare la separazione personale tra i coniugi e dando atto della loro autosufficienza Parte_1 Controparte_1 economica. Rigettare la domanda di addebito della separazione al marito, perché infondata.
1 Spese di lite e compenso professionale rifusi.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso per separazione depositato il 22.2.2023 agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 con cui aveva contratto matrimonio concordatario il 28.10.1972 a Valmadrera (CO) e da
[...] cui nasceva la figlia oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Allegava:
− essere stata la famiglia sempre benestante e di aver svolto mansioni di impiegata e poi di dirigente presso la società di famiglia;
− avere il resistente con i propri investimenti prima messo a repentaglio e poi corroso il patrimonio familiare;
− avere il resistente intrattenuto nel corso degli anni varie relazioni extraconiugali, spendendo molto denaro per assecondare le proprie amanti;
− essere inoltre il resistente divenuto con gli anni prepotente e violento sia verbalmente che fisicamente, sia verso di lei che verso la figlia;
− aver sempre perdonato e tollerato i tradimenti e le violenze del marito per il quieto vivere e per retaggio culturale;
− essere ora entrambi titolari di pensioni di vecchiaia confluenti in due conti separati;
− essere titolare esclusiva della casa coniugale di cui sosteneva tutte le spese, anche alimentari;
− essere degenerata la situazione a partire dal 2017 con intensificarsi delle richieste del resistente di somme di denaro per far fronte alle proprie difficoltà finanziarie;
− che negli ultimi anni ogni qualvolta si trovava in difficoltà economiche e la moglie non CP_1 assecondava le sue richieste di dazioni di denaro diventava violento sia verbalmente che fisicamente apostrofandola con frasi offensive e minacciose quali “puttana, troia, ti ammazzo, ti distruggo”, obbligandola così a firmare a suo favore degli assegni oppure a effettuare bonifici o a consegnargli il bancomat con il relativo codice;
− che il 5.10.2022 verso le 13:00 si verificava l'ennesima richiesta di denaro e che a fronte del rifiuto della moglie il resistente iniziava a insultarla e colpirla in faccia e che si fermava solo all'arrivo del genero che trovava ancora il suocero che brandiva un calzascarpe lungo in mano e che urlava “più botte dovevo darle”;
− di essersi determinata in seguito a tale episodio a sporgere denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia con richiesta di divieto di avvicinamento, rifugiandosi dalla figlia, e a chiedere la separazione;
2 − che il marito rilasciava spontaneamente la casa familiare per recarsi a Lecco da una cugina ma che al ritorno iniziava a pedinarla e a pretendere di rientrare in casa;
− che in data 12.1.2023 il emetteva ordine di allontanamento dalla casa familiare e di non CP_2 avvicinamento.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione con addebito al marito.
− Si costituiva il 26.5.2023 aderendo alla domanda di separazione ma contestando Controparte_1 la richiesta di addebito. Allegava:
− di non aver mai intrattenuto relazioni extra coniugali;
− di non essere mai stato violento nei confronti della moglie e di non averla mai insultata;
− di non essersi mai permesso di “alzare le mani” sulla moglie, pur avendo ricevuto dalla stessa insulti, schiaffi e pugni;
− che solo durante il litigo avvenuto in data 5.10.2022, per difendersi, reagiva tirando tre schiaffi alla moglie, che in preda all'ira non solo cercava di ferirlo con un coltello, ma lo schiaffeggiava, gli tirava pugni, gli sputava in faccia e tentava di spingerlo e farlo cadere giù dalle scale;
− non corrispondere al vero quanto affermato dalla ricorrente circa il fatto che avrebbe posto in essere dei pedinamenti nei suoi confronti, essendo rimasto presso la nipote a Lecco dopo il forzato allontanamento da casa;
− non essere mai stati presenti la figlia e il genero all'episodio del 5.10.2022, né ad altri litigi tra i coniugi;
− di aver sempre provveduto in via esclusiva alle spese familiari;
− di essersi nuovamente recato presso l'abitazione familiare il 28.11.2022 per ritirare i propri effetti personali, constatando però lo svuotamento della cassaforte e la sparizione di vari oggetti di valore e di documenti.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie nei propri confronti, aderendo alla domanda di separazione.
− Dopo l'audizione dei coniugi, la Presidente, con ordinanza del 6.6.2023, fissava udienza davanti al
Giudice Istruttore, dando atto non esserci i presupposti per procedere all'assegnazione della casa familiare, non essendoci figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
− Entrambe le parti si costituivano nella fase di merito.
− A seguito di autorizzazione del G.I. le parti precisavano le conclusioni sullo status e il 28.11.2023 veniva emessa sentenza non definitiva di separazione con successiva assegnazione alle parti dei richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− All'esito dello scambio delle memorie il Giudice procedeva all'assunzione delle prove testimoniali ammesse e all'esito, con ordinanza del 19.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione fissava 3 udienza per la precisazione delle conclusioni provvedendo all'esito a trattenere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e mandando al P.M. per le conclusioni.
***
Sulla domanda di separazione
- La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale n. 2212/2023, già passata in giudicato, e da intendersi qui richiamata.
***
Pronuncia di separazione e domanda di addebito proposta dal ricorrente
- Quanto alla domanda di addebito proposta dal ricorrente, va evidenziato quanto segue.
- Preliminarmente deve osservarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c. il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio di separazione, può dichiarare “a quale dei coniugi è addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
- A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dalle parti comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
- La pronunzia di addebito della separazione, quindi, non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale
(Cassazione civile, sez. I, 09/05/2024, n. 12662; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725;
Cassazione civile sez. I, 10/08/2022, n. 24610).
- Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
- La ricorrente nel proprio ricorso ha allegato che negli anni la famiglia sarebbe sempre stata benestante e che le attività economiche del resistente avrebbero però subito sorti alterne a causa di investimenti avventati effettuati dallo stesso, che metteva repentaglio e poi corrodeva il patrimonio familiare.
- Ha inoltre lamentato che il resistente nel corso della vita coniugale avrebbe intrattenuto varie relazioni extraconiugali, divenendo poi nel corso degli anni prepotente e violento sia verbalmente che fisicamente, sia con sé che con la figlia, ma di aver sempre perdonato i tradimenti e tollerato le violenze domestiche per quieto vivere e retaggio culturale.
- Infine, la ricorrente ha allegato che la situazione sarebbe degenerata a partire dal 2017 quando il coniuge avrebbe iniziato a chiederle sempre più frequentemente denaro per far fronte a delle non meglio specificate sue difficoltà finanziarie, e arrivando, in caso di suo rifiuto, a essere violento e minaccioso, obbligandola alla consegna del denaro.
- A fronte di tale quadro del rapporto coniugale, la stessa ha fondato la propria richiesta di addebito sul fatto che il 5.10.2022 verso le 13:00 il coniuge le avrebbe rivolto l'ennesima richiesta di denaro e
4 di fronte al suo rifiuto avrebbe iniziato a insultarla e a colpirla in faccia smettendo solo a seguito dell'intervento del genero, da lei chiamato in aiuto.
- La ricorrente ha quindi allegato di essersi infine determinata a sporgere denuncia e a chiedere la separazione solo in seguito a tale episodio, con emissione a carico del marito di ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento (doc. 4 ricorrente).
- A fronte di ciò, il resistente ha negato ogni addebito relativo ai comportamenti allo stesso attribuiti nella costanza della convivenza coniugale, sia relativo a proprie relazione extraconiugali che alle condotte violente lamentate dalla ricorrente.
- Il resistente ha tuttavia parzialmente ammesso l'episodio del 5.10.2022 in cui – asseritamente per difendersi dalla stessa e per la prima volta – avrebbe “reagito tirando tre schiaffi alla moglie, che in preda all'ira non solo ha cercato di ferirlo con un coltello, ma lo ha schiaffeggiato, gli ha tirato pugni, sputato in faccia ed ha tentato di spingerlo e farlo cadere giù dalle scale”.
- Quanto a tale episodio risulta nel frattempo intervenuta sentenza penale di secondo grado: in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. di Treviso, la Corte di Appello di Venezia in data 24.1.2025, ha assolto il resistente dal reato di cui all'art. 572 c.p., ferma la condanna ai sensi dell'art. 581 c.p. (doc.
5 resistente).
- Su tale episodio, all'udienza del 12.9.2024 sono stati sentiti la figlia delle parti, e il Persona_2 marito della stessa e genero delle parti, che confermavano quanto allegato Controparte_3 dalla ricorrente.
- In particolare, la figlia delle parti confermava che il padre – ospite da lei per un paio di giorni dopo il litigio del 5.10.2022 – insisteva perché intercedesse presso la madre per convincerla a consegnargli il denaro inutilmente richiesto.
- La figlia ha anche confermato che nei due giorni successivi al fatto il padre “era ancora molto nervoso e agitato e ha continuato a ripetere la frase: “avrei dovuto ammazzarla, di più gliene dovevo dare”. In più ho visto il volto di mia madre: l'ho aiutata a medicarsi. Aveva il volto tumefatto e un orecchio sanguinante e dei lividi sulle braccia
[…] Quando dico “volto tumefatto” intendo un occhio. Non ricordo se era occhio sinistro o destro, uno dei due era nero per un ematoma. L'orecchio invece sanguinava era strappata la parte del lobo praticamente”.
- Il genero delle parti, accorso subito dopo il fatto, ancora a lite in corso – chiamato in soccorso dalla suocera – ha confermato di aver sentito il resistente urlare frasi del tipo “troia, Ti ammazzo, Ti distruggo”
e di aver tolto lui personalmente di mano al suocero il calzascarpe che lo stesso ancora brandiva ripetendo “più botte dovevo darle”.
- Peraltro, parte ricorrente ha depositato in uno alla denuncia degli estratti conto da cui risultano vari versamenti a favore del marito nel corso degli anni, quantomeno dal 2019, di cui l'ultimo risale a un paio di giorni dopo l'episodio del 5.10.2022.
5 - Alla luce di quanto sopra, trovano conferma le allegazioni della ricorrente per cui la stessa ha tollerato gli atteggiamenti del marito fino all'episodio del 5.10.2022 in seguito al quale si è determinata a chiedere la separazione dallo stesso.
- Come noto, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la conflittualità è condizione diversa dall'intollerabilità della convivenza, la quale, se consistita in gravi violazioni degli obblighi matrimoniali, può portare alla pronuncia di addebito (Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11631; Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018,
n.6997).
- In tale quadro, le violenze fisiche, in particolare, costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
- Alla luce di quanto sopra, risultano i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi, considerato che unica questione oggetto di contestazione tra le parti è la domanda di addebito della separazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1263/2023 R.G., richiamata la sentenza parziale n. 2212/2023 con cui è già stata pronunciata la separazione tra le parti:
- accoglie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e per l'effetto dichiara l'addebitabilità della separazione a Controparte_1
- condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.200,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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