Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 114
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Assenza di motivazione su toponomastica e autorizzazioni

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le questioni attenessero all'esecuzione del sequestro e non al provvedimento in sé, indicando la procedura corretta per la richiesta di restituzione o opposizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto la questione della toponomastica non incideva sulla pertinenza dei beni sequestrati e che il Tribunale aveva risposto adeguatamente.

  • Rigettato
    Omessa motivazione su beni sequestrati, finalità probatoria, esigenze cautelari e proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente pretendesse una valutazione 'funditus' degli elementi di prova, non adeguatamente specificando le ragioni al di là dello scambio dei numeri civici. Ha altresì affermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto alla censura sulla proporzionalità, evidenziando la completezza del decreto del PM e la necessità di salvaguardare l'integrità dei beni.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sul fumus commissi delicti

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente pretendesse una valutazione 'funditus' degli elementi di prova, non adeguatamente specificando le ragioni al di là dello scambio dei numeri civici, e che ciò presupponeva una piena cognizione dei fatti non pertinente alla fase del riesame.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul carattere indiscriminato e esplorativo dell'acquisizione dati

    Il Tribunale del riesame ha osservato che i militari avevano chiesto l'autorizzazione al responsabile, che aveva acconsentito, e che gli originali sono stati restituiti. La Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale del ricorrente su tale motivo, richiamando giurisprudenza sulla necessità di allegare tale interesse per valutare la proporzionalità del sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 114
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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