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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di RA - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso la prima, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Gilda Bovo e Giorgia Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16-3-2025 avanti al tribunale di Rovigo, Pt_1 Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione personale da con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio il 21-7-2018 a Stanghella (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, ufficio 1, ed esponeva che:
- dalla loro unione erano nati i figli e RA rispettivamente il 15-1-2013 e _1 il 18-8-2017;
- i rapporti tra i coniugi si erano dapprima deteriorati nel mese di aprile 2019, al punto che marito e moglie decidevano di promuovere congiuntamente ricorso all'intestato Tribunale al fine di addivenire alla separazione personale;
tuttavia, a seguito della successiva avvenuta riconciliazione, i coniugi riprendevano la convivenza nel mese di dicembre 2021;
- nonostante ciò, a seguito di un primo periodo sereno, le incomprensioni e i contrasti tra le parti riemergevano tanto da determinare l'irreversibile crisi dell'unione coniugale, causata ulteriormente, a dire della ricorrente, da atteggiamenti irrispettosi che il marito aveva nei confronti della moglie e, alle volte, dei figli;
1 - nel mese di agosto 2023, pertanto, la ricorrente, unitamente ai figli e con l'accordo del marito, si allontanava dalla casa coniugale e trovava una sistemazione provvisoria presso la casa dei genitori, tornati in Romania, in cui viveva il fratello con la propria compagna;
- la estetista, esponeva di svolgere il proprio lavoro a chiamata presso centri Pt_1 estetici e parrucchiere e deduceva di percepire un reddito mensile pari a circa 1.500,00 euro.
La ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dal l'affidamento CP_1 condiviso dei figli e RA, con collocazione prevalente presso la madre, e _1 la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domanda la statuizione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una CP_1 somma pari a 900,00 euro, 450,00 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. infine, chiedeva l'assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS, e la cessione della proprietà dell'auto da parte del in favore della ricorrente, con previsione dell'obbligo di quest'ultima di CP_1 corrispondere al marito il saldo residuo.
2. Con decreto depositato in data 17-3-2025 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 6-6-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7-5-2025, il CP_1 non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla In particolare, il esponeva di Pt_1 CP_1 non aver mai assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti della moglie o dei figli, nei confronti di questi ultimi affermava di essere sempre stato un padre affettuoso e amorevole, mentre in merito alla deduceva di aver sempre assecondato la Pt_1 volontà di quest'ultima, dapprima con la presentazione del ricorso per la separazione nel 2019, poi rendendosi disponibile a concederle la casa familiare in cui vivere con i figli.
Il resistente concludeva chiedendo l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione del proprio diritto di visita. Domandava che l'assegno da lui dovuto ex art. 337 ter c.c. fosse determinato in 500,00 euro, 250,00 euro per ciascuno figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
4. All'udienza del 6-6-2025, fissata ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c., il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata solo dalla Pt_1 per cui si riservava per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
5. Con ordinanza depositata il 7-6-2025 il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e RA, con _1
2 collocazione prevalente presso la madre, e sono stati determinati i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre. Il contributo periodico fisso dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli è stato stabilito in 640,00 euro, 320,00 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, mentre l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS è stato attribuito alla Pt_1
6. In ordine alle istanze istruttorie, il giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. 898/1970, ha disposto accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Rovigo in merito alla consistenza patrimoniale delle parti, rimettendo la causa al collegio per l'immediata decisione sullo status.
7. La domanda di separazione personale proposta da Parte_1 all'accoglimento della quale non si è opposto, appare fondata e deve CP_1 dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza di prima comparizione del 6-6-2025, tenuto conto altresì del fallimento del tentativo di conciliazione.
8. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e _1
RA, minori d'età.
9. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento.
10. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 443 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 21-7-2018 a Stanghella (PD), con CP_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stanghella (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, Ufficio 1;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Stanghella (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
3 Così deciso a Rovigo, l'11 giugno 2025
il presidente estensore
Paola Di RA
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di RA - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 443/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso la prima, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Gilda Bovo e Giorgia Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16-3-2025 avanti al tribunale di Rovigo, Pt_1 Parte_1 chiedeva la pronuncia di separazione personale da con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio il 21-7-2018 a Stanghella (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, ufficio 1, ed esponeva che:
- dalla loro unione erano nati i figli e RA rispettivamente il 15-1-2013 e _1 il 18-8-2017;
- i rapporti tra i coniugi si erano dapprima deteriorati nel mese di aprile 2019, al punto che marito e moglie decidevano di promuovere congiuntamente ricorso all'intestato Tribunale al fine di addivenire alla separazione personale;
tuttavia, a seguito della successiva avvenuta riconciliazione, i coniugi riprendevano la convivenza nel mese di dicembre 2021;
- nonostante ciò, a seguito di un primo periodo sereno, le incomprensioni e i contrasti tra le parti riemergevano tanto da determinare l'irreversibile crisi dell'unione coniugale, causata ulteriormente, a dire della ricorrente, da atteggiamenti irrispettosi che il marito aveva nei confronti della moglie e, alle volte, dei figli;
1 - nel mese di agosto 2023, pertanto, la ricorrente, unitamente ai figli e con l'accordo del marito, si allontanava dalla casa coniugale e trovava una sistemazione provvisoria presso la casa dei genitori, tornati in Romania, in cui viveva il fratello con la propria compagna;
- la estetista, esponeva di svolgere il proprio lavoro a chiamata presso centri Pt_1 estetici e parrucchiere e deduceva di percepire un reddito mensile pari a circa 1.500,00 euro.
La ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dal l'affidamento CP_1 condiviso dei figli e RA, con collocazione prevalente presso la madre, e _1 la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domanda la statuizione dell'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una CP_1 somma pari a 900,00 euro, 450,00 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. infine, chiedeva l'assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS, e la cessione della proprietà dell'auto da parte del in favore della ricorrente, con previsione dell'obbligo di quest'ultima di CP_1 corrispondere al marito il saldo residuo.
2. Con decreto depositato in data 17-3-2025 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 6-6-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7-5-2025, il CP_1 non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla In particolare, il esponeva di Pt_1 CP_1 non aver mai assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti della moglie o dei figli, nei confronti di questi ultimi affermava di essere sempre stato un padre affettuoso e amorevole, mentre in merito alla deduceva di aver sempre assecondato la Pt_1 volontà di quest'ultima, dapprima con la presentazione del ricorso per la separazione nel 2019, poi rendendosi disponibile a concederle la casa familiare in cui vivere con i figli.
Il resistente concludeva chiedendo l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, e la regolamentazione del proprio diritto di visita. Domandava che l'assegno da lui dovuto ex art. 337 ter c.c. fosse determinato in 500,00 euro, 250,00 euro per ciascuno figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
4. All'udienza del 6-6-2025, fissata ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c., il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata solo dalla Pt_1 per cui si riservava per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
5. Con ordinanza depositata il 7-6-2025 il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e RA, con _1
2 collocazione prevalente presso la madre, e sono stati determinati i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre. Il contributo periodico fisso dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli è stato stabilito in 640,00 euro, 320,00 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, mentre l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS è stato attribuito alla Pt_1
6. In ordine alle istanze istruttorie, il giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. 898/1970, ha disposto accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Rovigo in merito alla consistenza patrimoniale delle parti, rimettendo la causa al collegio per l'immediata decisione sullo status.
7. La domanda di separazione personale proposta da Parte_1 all'accoglimento della quale non si è opposto, appare fondata e deve CP_1 dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza di prima comparizione del 6-6-2025, tenuto conto altresì del fallimento del tentativo di conciliazione.
8. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e _1
RA, minori d'età.
9. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento.
10. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 443 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 21-7-2018 a Stanghella (PD), con CP_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stanghella (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2018, Ufficio 1;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Stanghella (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
3 Così deciso a Rovigo, l'11 giugno 2025
il presidente estensore
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