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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 691 dell'1.03.2024 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Ugo Troso Controparte_1 CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2019 -titolare di pensione cat. IO con Controparte_1 decorrenza dall'1.06.2012- lamentava che l' , con Modello Te08 del 16/9/2013, aveva liquidato Pt_1 gli arretrati della suddetta pensione per gli anni 2012 e 2013, trattenendone, però, contestualmente l'importo, pari a € 8.601,71, a titolo di recupero della indennità di mobilità fruita nello stesso periodo e non spettante a causa della titolarità della pensione successivamente riconosciuta. Incontestata la sussistenza dell'indebito, riteneva che l' avrebbe dovuto operare il recupero ai sensi dell'art. CP_2
69 l.n. 153/1969 attraverso trattenute di un quinto del rateo pensionistico e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della compensazione operata, con condanna dell' al pagamento della Pt_1 predetta somma di € 8.601,71.
Si costituiva in giudizio l' contestando gli avversi assunti ed evidenziando che le somme poste Pt_1 in compensazione erano riferibili a indennità di mobilità percepita dal ricorrente negli anni 2012 e
2013, e non spettante a seguito del successivo riconoscimento del diritto della pensione IO con
1 decorrenza da giugno 2012; per tale motivo i ratei di mobilità non più spettanti erano stati conguagliati con quelli di pensione in quanto considerati, dal punto di vista contabile, come un'anticipazione della pensione IO. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l' al Pt_1 pagamento delle somme poste in compensazione, oltre al pagamento delle spese di lite. In particolare, richiamati gli artt. 545 c.p.c. e 69 l. n. 153/69, riteneva che l' non avrebbe potuto operare la Pt_1 trattenuta della somma complessiva spettante al ricorrente a titolo di ratei arretrati della pensione IO, ma avrebbe dovuto procedere al recupero della indennità di mobilità a suo tempo versata attraverso trattenute mensili non superiori ad un quinto del rateo di pensione. Disponeva, quindi, la condanna dell' al pagamento della somma suddetta, precisando che, in ogni caso, la stessa sarebbe dovuta Pt_1 essere recuperata dall' attraverso trattenute mensili sui ratei della medesima pensione IO. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola in quanto il Tribunale aveva Pt_1 erroneamente ritenuto che si fosse in presenza del recupero di somme indebitamente erogate, laddove, invece, nella specie si era proceduto a un semplice conguaglio all'esito della corresponsione di altro trattamento previdenziale richiesto espressamente dall'assicurato e non compatibile con il precedente.
Non era quindi ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna ipotesi di errore da parte dell' né CP_2 in alcun modo risultava violato l'affidamento della controparte, in quanto la non spettanza del trattamento di mobilità si era determinata solo a seguito della domanda di assegno ordinario di invalidità presentata dal ricorrente. Ha chiesto il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio , richiamando gli argomenti svolti nel giudizio Controparte_1 di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come anticipato in premessa, la questione sottoposta a giudizio attiene alla legittimità delle condotta dell' , che nel liquidare la pensione IO richiesta dall'appellato, ha posto in compensazione la Pt_1 somma di € 8.601,71 -spettante a tale titolo per gli anni 2012 e 2013- con la somma, di pari ammontare, percepita dal pensionato per il medesimo periodo (e prima del riconoscimento del diritto a pensione), ma a titolo di indennità di mobilità, non più spettante proprio a causa della sopravvenuta titolarità della pensione, incompatibile con la predetta indennità.
2 Fermo restando la perdita del diritto alla indennità di mobilità a causa della titolarità della pensione
IO per gli stessi anni (circostanza non contestata dall'appellato), si tratta di stabilire se, nel peculiare caso che occupa, debba trovare applicazione l'art. 69 l.n. 153/69, per come richiesto da parte appellata, che pretende la sostanziale irripetibilità delle somme in questione.
Sul punto deve darsi atto che la ratio dell'art. 69 cit. -che fissa limiti e modalità attraverso le quali può avvenire il recupero della prestazione indebitamente erogata, senza però incidere in alcun modo sulla natura indebita della prestazione, la cui ripetibilità è sempre consentita ai sensi dell'art. 2033
c.c.- si ravvisa nella necessità di contemperare l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma 2,
Cost., ai sensi del quale la pensione è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale, con l'interesse dei creditori di soddisfarsi anche sull'ammontare della pensione (cfr. motivazioni espresse in tal senso da C. Cost. n. 506/2002, a proposito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 l.n. 153/69).
Se è così, deve ritenersi che nella specie la compensazione operata dall' integralmente sugli CP_2 arretrati di pensione non abbia leso in alcun modo il diritto del pensionato di vedersi assicurato il minimum vitale cui la pensione è finalizzata, in quanto egli non ha subito in alcun modo la decurtazione della pensione in pagamento -in quanto erogata correttamente a far data dall'ottobre 2013 (come da modello TE08 del 16.09.2013)- mentre per i ratei pregressi può dirsi intervenuto unicamente il mutamento del titolo in ragione del quale sono state riscosse le somme, da intendersi non più percepite a titolo di indennità di mobilità (non spettante a causa della concomitante titolarità della pensione), ma a titolo di pensione IO.
È nota l'esistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui, anche in caso di liquidazione di arretrati di pensione, le trattenute sulla pensione, in via di compensazione, non devono superare il limite del quinto, anche in considerazione del fatto che “… il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta…” (Cass. n. 206/2016, n.
9001/2003)
Deve tuttavia rilevarsi la peculiarità della presente fattispecie rispetto ai casi esaminati dalla Suprema
Corte, ove si consideri che nel caso che occupa la pensione IO è andata a sostituire -quanto ai ratei arretrati- il trattamento già percepito a titolo di indennità di mobilità, senza alcuna decurtazione o penalizzazione a carico del pensionato, che non ha visto in alcun modo pregiudicati i propri diritti.
3 D'altra parte, diversamente opinando, si consentirebbe al pensionato di fruire indebitamente di due prestazioni -che, pacificamente, per legge non possono concorrere- così contravvenendo al divieto normativo.
Sul punto deve darsi atto del recente intervento della Suprema Corte che -sebbene in fattispecie in parte differente, in quanto riferita alla ripetibilità del trattamento ASPI erogato per periodo coincidente con la pensione di anzianità, successivamente riconosciuta- ha evidenziato che “… il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
” e che “quanto alla legittimità del recupero dell questa Corte (Cass. n.2697 del Pt_1
2018) ha già affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge” (Cass. n. 11965/2024).
Per tutte le ragioni suddette, l'appello proposto dall' deve quindi essere accolto con conseguente Pt_1 rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/04/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 01/03/2024 n° 691 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso Controparte_1 introduttivo dell'11/06/2019.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Ugo Troso Controparte_1 CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2019 -titolare di pensione cat. IO con Controparte_1 decorrenza dall'1.06.2012- lamentava che l' , con Modello Te08 del 16/9/2013, aveva liquidato Pt_1 gli arretrati della suddetta pensione per gli anni 2012 e 2013, trattenendone, però, contestualmente l'importo, pari a € 8.601,71, a titolo di recupero della indennità di mobilità fruita nello stesso periodo e non spettante a causa della titolarità della pensione successivamente riconosciuta. Incontestata la sussistenza dell'indebito, riteneva che l' avrebbe dovuto operare il recupero ai sensi dell'art. CP_2
69 l.n. 153/1969 attraverso trattenute di un quinto del rateo pensionistico e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della compensazione operata, con condanna dell' al pagamento della Pt_1 predetta somma di € 8.601,71.
Si costituiva in giudizio l' contestando gli avversi assunti ed evidenziando che le somme poste Pt_1 in compensazione erano riferibili a indennità di mobilità percepita dal ricorrente negli anni 2012 e
2013, e non spettante a seguito del successivo riconoscimento del diritto della pensione IO con
1 decorrenza da giugno 2012; per tale motivo i ratei di mobilità non più spettanti erano stati conguagliati con quelli di pensione in quanto considerati, dal punto di vista contabile, come un'anticipazione della pensione IO. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l' al Pt_1 pagamento delle somme poste in compensazione, oltre al pagamento delle spese di lite. In particolare, richiamati gli artt. 545 c.p.c. e 69 l. n. 153/69, riteneva che l' non avrebbe potuto operare la Pt_1 trattenuta della somma complessiva spettante al ricorrente a titolo di ratei arretrati della pensione IO, ma avrebbe dovuto procedere al recupero della indennità di mobilità a suo tempo versata attraverso trattenute mensili non superiori ad un quinto del rateo di pensione. Disponeva, quindi, la condanna dell' al pagamento della somma suddetta, precisando che, in ogni caso, la stessa sarebbe dovuta Pt_1 essere recuperata dall' attraverso trattenute mensili sui ratei della medesima pensione IO. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola in quanto il Tribunale aveva Pt_1 erroneamente ritenuto che si fosse in presenza del recupero di somme indebitamente erogate, laddove, invece, nella specie si era proceduto a un semplice conguaglio all'esito della corresponsione di altro trattamento previdenziale richiesto espressamente dall'assicurato e non compatibile con il precedente.
Non era quindi ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna ipotesi di errore da parte dell' né CP_2 in alcun modo risultava violato l'affidamento della controparte, in quanto la non spettanza del trattamento di mobilità si era determinata solo a seguito della domanda di assegno ordinario di invalidità presentata dal ricorrente. Ha chiesto il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio , richiamando gli argomenti svolti nel giudizio Controparte_1 di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come anticipato in premessa, la questione sottoposta a giudizio attiene alla legittimità delle condotta dell' , che nel liquidare la pensione IO richiesta dall'appellato, ha posto in compensazione la Pt_1 somma di € 8.601,71 -spettante a tale titolo per gli anni 2012 e 2013- con la somma, di pari ammontare, percepita dal pensionato per il medesimo periodo (e prima del riconoscimento del diritto a pensione), ma a titolo di indennità di mobilità, non più spettante proprio a causa della sopravvenuta titolarità della pensione, incompatibile con la predetta indennità.
2 Fermo restando la perdita del diritto alla indennità di mobilità a causa della titolarità della pensione
IO per gli stessi anni (circostanza non contestata dall'appellato), si tratta di stabilire se, nel peculiare caso che occupa, debba trovare applicazione l'art. 69 l.n. 153/69, per come richiesto da parte appellata, che pretende la sostanziale irripetibilità delle somme in questione.
Sul punto deve darsi atto che la ratio dell'art. 69 cit. -che fissa limiti e modalità attraverso le quali può avvenire il recupero della prestazione indebitamente erogata, senza però incidere in alcun modo sulla natura indebita della prestazione, la cui ripetibilità è sempre consentita ai sensi dell'art. 2033
c.c.- si ravvisa nella necessità di contemperare l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma 2,
Cost., ai sensi del quale la pensione è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale, con l'interesse dei creditori di soddisfarsi anche sull'ammontare della pensione (cfr. motivazioni espresse in tal senso da C. Cost. n. 506/2002, a proposito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 l.n. 153/69).
Se è così, deve ritenersi che nella specie la compensazione operata dall' integralmente sugli CP_2 arretrati di pensione non abbia leso in alcun modo il diritto del pensionato di vedersi assicurato il minimum vitale cui la pensione è finalizzata, in quanto egli non ha subito in alcun modo la decurtazione della pensione in pagamento -in quanto erogata correttamente a far data dall'ottobre 2013 (come da modello TE08 del 16.09.2013)- mentre per i ratei pregressi può dirsi intervenuto unicamente il mutamento del titolo in ragione del quale sono state riscosse le somme, da intendersi non più percepite a titolo di indennità di mobilità (non spettante a causa della concomitante titolarità della pensione), ma a titolo di pensione IO.
È nota l'esistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui, anche in caso di liquidazione di arretrati di pensione, le trattenute sulla pensione, in via di compensazione, non devono superare il limite del quinto, anche in considerazione del fatto che “… il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta…” (Cass. n. 206/2016, n.
9001/2003)
Deve tuttavia rilevarsi la peculiarità della presente fattispecie rispetto ai casi esaminati dalla Suprema
Corte, ove si consideri che nel caso che occupa la pensione IO è andata a sostituire -quanto ai ratei arretrati- il trattamento già percepito a titolo di indennità di mobilità, senza alcuna decurtazione o penalizzazione a carico del pensionato, che non ha visto in alcun modo pregiudicati i propri diritti.
3 D'altra parte, diversamente opinando, si consentirebbe al pensionato di fruire indebitamente di due prestazioni -che, pacificamente, per legge non possono concorrere- così contravvenendo al divieto normativo.
Sul punto deve darsi atto del recente intervento della Suprema Corte che -sebbene in fattispecie in parte differente, in quanto riferita alla ripetibilità del trattamento ASPI erogato per periodo coincidente con la pensione di anzianità, successivamente riconosciuta- ha evidenziato che “… il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
” e che “quanto alla legittimità del recupero dell questa Corte (Cass. n.2697 del Pt_1
2018) ha già affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge” (Cass. n. 11965/2024).
Per tutte le ragioni suddette, l'appello proposto dall' deve quindi essere accolto con conseguente Pt_1 rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/04/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 01/03/2024 n° 691 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso Controparte_1 introduttivo dell'11/06/2019.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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