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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 184 del Registro Generale degli Affari NTenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_6 C.F._6
, nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_7 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), nonché Parte_8 C.F._8 2
anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 C.F._9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gino Scaccia e;
Parte_4
appellanti
E
(C.F. e P.Iva , NTroparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Di Maria;
appellata
Conclusioni degli appellanti (ad esclusione di ): ““Piaccia Persona_1
all'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale - in parziale
riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l obbligata a risarcire ai CP_2
congiunti ed agli , iure hereditario e iure proprio, il danno da morte e/o da Persona_2
perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza subito dal Sig. per le Persona_3
ragioni e i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo del giudizio, sopra richiamati e, per
l'effetto: - riqualificare il danno da perdita anticipata del legame parentale liquidato, iure
proprio, in favore degli , in danno da perdita del rapporto parentale tout court, Persona_2
con conseguente rideterminazione degli importi da liquidare agli Eredi, così come indicati
nell'atto d'appello quivi richiamato e con applicazione di rivalutazione ed interessi;
-
rideterminare l'importo del danno c.d. terminale, in ragione dell'adeguata
personalizzazione dello stesso e riconoscere il danno c.d. catastrofale da liquidarsi,
entrambi, in favore degli , iure hereditario, per le ragioni e i motivi tutti esposti Persona_2
in narrativa, con applicazione di rivalutazione ed interessi;
- rideterminare l'importo del
danno patrimoniale, iure proprio, da perdita dei benefici economici e del danno 3
patrimoniale, iure hereditatis, per spese mediche da liquidare in favore degli , Persona_2
per le ragioni e i motivi tutti esposti in atto di appello, con applicazione di rivalutazione ed
interessi; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermato
il riconoscimento iure proprio, in favore degli , del danno da perdita anticipata Persona_2
del legame parentale, rideterminare il valore degli importi liquidati secondo un calcolo che
faccia effettiva e concreta applicazione dei criteri di equità di cui al combinato disposto
degli artt. 114 c.p.c. e 1226 c.c., con applicazione di rivalutazione ed interessi;
- ancora,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse riformare l'Ordinanza,
riconoscendo il danno da perdita della vita subito dal Sig. , ma dovesse Persona_3
ritenere, comunque, congruo l'importo di € 500,00 indicato dal Giudice di prime cure quale
emolumento mensile destinato dal de cuius ai propri familiari, il danno patrimoniale degli
Eredi, iure proprio, per perdita dei benefici economici, dovrà esser rideterminato nel
maggior importo pari ad € 108.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, per le ragioni tutte
esposte nell'atto di appello quivi integralmente richiamato;
- in via ulteriormente gradata,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse confermare la statuizione di
primo grado nella parte in cui stabilisce che il Sig. ha subito un danno da perdita Per_2
anticipata della vita, l'importo liquidato agli Eredi a titolo di danno patrimoniale, iure
proprio, per perdita dei benefici economici, dovrà esser rideterminato nella maggior
somma pari ad € 64.950,00, con applicazione di rivalutazione ed interessi, per i motivi tutti
esposti in narrativa;
in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, per
entrambi i gradi di giudizio.”. 4
Conclusioni della ASP appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adìta, contrariis
reiectis: -In via preliminare, dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile per
quanto evidenziato in parte motiva;
-Nel merito, ritenere e dichiarare infondati in fatto e
diritto i motivi di impugnazione articolati e, per l'effetto, respingere le domande formulate
dalle parti appellanti, rigettare in toto l'atto di citazione in appello e confermare l'ordinanza
n.10281 del 24/12/2021 emessa dal Tribunale di Marsala nel giudizio di RGN 241/2021;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. in data 24.12.2021 a definizione del processo portante il n.ro 24/21 R.G. promosso dagli odierni appellanti, compiutamente indicati in epigrafe, in qualità di stretti congiunti di , nato a [...] Persona_3
(TP) il 18.6.1944 e ivi deceduto il 10.6.2008, il Tribunale di Marsala: 1) condannava la
NT convenuta (nel prosieguo anche solo ) “a NTroparte_1
pagare, al netto della provvisionale già versata, in relazione al titolo risarcitorio meglio
specificato in motivazione: 1a) la somma di € 127.600,49 in favore di;
2a) Parte_1
la somma di € 102.280,25 ciascuno in favore di , Parte_9 Parte_3
e ; 3a) la somma di € 24.320,62 ciascuno in favore di , Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e;
per tutti, oltre interessi al tasso legale dalla
[...] Parte_8 Parte_7
presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; 2) rigettava la domanda proposta nell'interesse del minore;
3) dichiarava integralmente compensate tra le Persona_1
parti le spese di lite del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex 5
art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 751/2020 R.G. che era stato precedentemente promosso innanzi alla medesima A.G. dai ricorrenti.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendo, in parziale riforma del superiore provvedimento, il riconoscimento di alcune voci di danno negate, l'incremento del risarcimento per altre voci e la riforma della regolamentazione delle spese di lite. Ha
NT resistito la , che ha dedotto la inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della anzidetta ordinanza.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione il 12.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************
Va preliminarmente dato atto che, con le note scritte depositate il 22.4.2022 in vista della prima data di trattazione dell'appello, i difensori degli appellanti hanno dichiarato “di
rinunciare alla domanda formulata dalla parte in qualità di Parte_9
esercente la potestà genitoriale sul minore ”. Persona_1
Tuttavia, siffatta rinuncia, avendo per oggetto l'intera domanda avanzata nell'interesse dell'anzidetto minore e non trattandosi di una mera limitazione delle relative richieste, va equiparata ad una rinuncia all'azione la quale richiede il rilascio al difensore di un mandato ad hoc, costituendo atto di disposizione del diritto in contesa (da ultimo, Cass. 13636/24),
mandato che non risulta compreso nei pur ampi poteri conferiti dagli appellanti ai propri legali con la procura ad litem. In ogni caso, in relazione a l'impugnazione Persona_1
va comunque dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c., non ravvisandosi nella
NT parte espositiva dell'atto di appello, come evidenziato dalla nella sua comparsa di 6
risposta, alcuna critica al capo del provvedimento impugnato che ha rigettato la relativa pretesa risarcitoria.
Nel merito, va in sintesi rilevato che il provvedimento de quo ha preso le mosse dalla incontestata definitività dell'accertamento effettuato in sede penale (v. la sentenza n.ro
985/15 del Tribunale di Marsala, confermata in relazione alle statuizioni civili dalla pronuncia di questa Corte del 3.12.2018) in ordine alla responsabilità civile di
[...]
, anatomopatologo in servizio presso l'Ospedale di Castelvetrano, per il decesso CP_3
di , avvenuto il 10.6.2008 all'età di 64 anni, a causa del ritardo nella Persona_3
sottoposizione del paziente ad un adeguato trattamento sanitario in conseguenza della errata diagnosi della neoplasia manifestatasi al quarto dito della mano destra, giacché le valutazione istologiche effettuate dal nel giugno dell'anno 2005 e nel settembre del CP_3
2006 non avevano colposamente rilevato la presenza della patologia tumorale (melanoma)
che avrebbe poi condotto il all'exitus. Ha, quindi, provveduto alla quantificazione Per_2
delle pretese risarcitorie rivendicate dai congiunti della vittima nei termini che seguono:
a) ha riconosciuto un danno “iure proprio” per la “perdita anticipata” del rapporto parentale
– valutando che, a fronte di una possibilità di sopravvivenza del in presenza Per_2
della patologia tumorale stimabile in otto anni, il ritardo della diagnosi aveva condotto al decesso dopo solo tre anni, così da potersi determinare in cinque anni la privazione del legame familiare - applicando una decurtazione del 69% sugli importi determinati (in relazione ad una ordinaria aspettativa di vita di ottanta anni) in base alla relativa Tabella
elaborata dal Tribunale di Roma, e così giungendo alla liquidazione dei seguenti importi: i) alla moglie : euro 69.242,31 al netto della provvisionale di Parte_1
euro 25.000,00 riconosciuta dal giudicato penale;
ii) a ciascuno dei tre figli, _1 7
, e , l'importo di euro 62.082,08, al netto della Pt_2 Parte_3 Parte_4
provvisionale di euro 20.000,00 riconosciuta dal giudicato penale;
iii) ai nipoti T_
, , e la somma di € 24.320,62
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
ciascuno, per l'ultima in aggiunta alla provvisionale di euro 10.000,00 riconosciutale dal giudicato penale e ciò in ragione del fatto che, trattandosi della nipote più grande, il rapporto col nonno era stato più intenso;
b) ha riconosciuto un danno “iure proprio” da “perdita dei benefici economici”, valutato presuntivamente, in base a ciò che dei suoi redditi la vittima avrebbe destinato ai familiari per obbligo di legge o per costume sociale, in un importo complessivo di euro
30.000,00 (calcolato moltiplicando la cifra di euro 500,00 annui, individuata “in ragione
della contenuta entità degli emolumenti pensionistici” percepiti e previa detrazione della
“quota ordinariamente destinata alle proprie esigenze personali” – per i cinque anni di vita ulteriori che il avrebbe potuto vivere in caso di corretta diagnosi), Per_2
suddividendola in parti uguali (euro 7.500 ciascuno) tra il coniuge e i tre figli;
c) ha riconosciuto al coniuge superstite e ai figli il risarcimento per “danno riflesso” di natura morale, quantificandolo equitativamente nell'importo di euro 20.000,00 a favore
Parte_ della e di euro 10.000,00 per ciascuno dei figli;
d) ha riconosciuto ai quattro eredi legittimi – ripartendo l'importo secondo le regole successorie - il risarcimento “iure hereditatis” del danno biologico rappresentato dai giorni di inabilità temporanea sofferti dal , individuati nel lasso temporale in cui il Per_2
predetto si sottopose a vari ricoveri e trattamenti terapeutici, liquidando, sulla scorta del valore fornito dalle Tabelle del Tribunale di Milano (euro 99,00 per ogni giorni di invalidità temporanea assoluta), i vari periodi di invalidità quantificati dai consulenti di 8
ufficio dell'A.T.P. (gg.50 di inabilità totale, gg.50 di inabilità parziale al 75%, gg.50 di inabilità parziale al 50%), e così pervenendo all'importo, comprensivo di rivalutazione e
Parte_ interessi compensativi, di euro 4.322,59 in favore della e di euro 2.791,53 in favore di ciascun figlio;
ha però escluso dal risarcimento il periodo di 560 giorni costituente “intervallo” tra i vari ricoveri - malgrado i medesimi c.t.u. lo avessero valutato come periodo di invalidità temporanea parziale al 25% - e ciò sempre sulla scorta del presupposto che l'inadempimento della struttura sanitaria aveva sì ritardato le cure ma non determinato l'insorgere dello stato patologico;
e) ha negato il riconoscimento “iure hereditis” del danno c.d. “catastrofale” sul rilievo che,
in assenza di una concreta possibilità di guarigione, in alcun modo prospettata nelle varie relazioni peritali in atti, il ritardo nella diagnosi non aveva avuto “incidenza causale
decisiva sulla possibilità che si trovasse, con lucidità, dinanzi alla Persona_3
prospettiva di un imminente esito letale della propria malattia”;
f) ha riconosciuto il risarcimento agli eredi legittimi, nell'importo complessivo di euro
42.000,00, di un danno “iure hereditatis” per la “lesione del diritto all'autodeterminazione”, per non avere potuto il , a causa del difetto di Persona_3
informazione dal maggio 2005 sino al settembre 2007 circa le sue effettive condizioni di salute, “decidere ed organizzare la propria vita” per il tempo residuo a disposizione;
g) ha riconosciuto il diritto degli eredi al rimborso delle spese mediche sostenute dal de cuius ma non nella misura chiesta di euro 12.368,04 ma nella minore di euro 6.709,45
corrispondente ai costi già posti al vaglio dei c.t.u. in sede di A.T.P., e ciò su rilievo che non erano state specificamente allegate dai ricorrenti le singole voci di spesa né 9
illustrate le ragioni dello scostamento rispetto a quanto documentato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
h) ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite, giustificando tale decisione
“in considerazione delle precedenti proposte conciliative avanzate dalla parte
convenuta, per stessa ammissione dei ricorrenti pari, al netto di quanto già versato a
titolo di provvisionale, a circa € 500.000,00 (di poco inferiore alla somma
complessivamente qui riconosciuta ai ricorrenti, pari ad € 531.723,72, a sua volta di
gran lunga inferiore a quella pretesa nell'odierno giudizio dai danneggiati), nonché in
ragione della peculiare complessità delle questioni trattate e della drammaticità della
vicenda umana ad esse correlata”;
L'appello investe alcune delle superiori statuizioni e segnatamente (seguendo il superiore ordine di esposizione):
- quella di cui alla lettera a), in quanto gli appellanti, contestando la premessa del ragionamento del giudicante – ossia che il ritardo della diagnosi comportò
esclusivamente una riduzione della durata di sopravvivenza del , che Persona_3
era di per sé già compromessa, rispetto alle aspettative ordinarie di vita, dalla sussistenza della malattia tumorale -sostengono che il danno non è consistito nella
“perdita anticipata” del legame parentale, ma nella perdita tout court di esso, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere operata alcuna decurtazione rispetto agli importi individuati applicando le dette Tabelle;
basano la loro doglianza sull'assunto che, dovendosi dare per assodato che nel 2005, alla data del primo esame istologico, il presentasse un melanoma “primario” - per come aveva espressamente ritenuto Per_2
la sentenza penale togliendo consistenza a ipotesi di segno contrario che erano state in 10
precedenza prospettate - i c.t.u. dell avevano aveva indicato, tenuto conto dello CP_4
stadio della malattia a quell'epoca e richiamando un prospetto tratto dalla letteratura scientifica, una percentuale di sopravvivenza dell'83% a cinque anni e del 77% a dieci anni. In subordine, hanno chiesto la rideterminazione del danno in questione mediante applicazione “di un criterio equitativo più adeguato”;
- quella di cui alla superiore lettera b), deducendo che il giudice di prime cure, da un lato,
aveva calcolato il danno “da perdita dei benefici economici” muovendo sempre dalla erronea premessa che il pregiudizio del de cuius addebitabile alla negligenza della struttura ospedaliera fosse consistito nella perdita di alcuni anni di vita e non già della vita nella sua durata ordinariamente prevedibile, dall'altro non aveva tenuto conto che era percettore di una cospicua pensione, ammontante ad euro Persona_3
2.706,25; hanno chiesto, pertanto, che il risarcimento venga ricalcolato muovendo da un importo-base mensile di euro 1.082,50 (pari alla differenza tra euro 2.706,25 e
Parte_ l'ammontare della pensione di riversibilità riconosciuta alla ) da moltiplicare per
18 anni (quale aspettativa residua di vita); in subordine, che il risarcimento venga ricalcolato moltiplicando l'importo riconosciuto nella sentenza (euro 500,00 mensili) per
18 anni o , in via ulteriormente gradata, moltiplicando euro 1.082,50 per cinque anni;
- quella di cui alla superiore lettera d), sollecitando il riconoscimento anche del periodo di
570 giorni qualificato dai c.t.u. come di inabilità temporanea al 25% e, comunque,
chiedendo un incremento del punto-base in ragione della particolare penosità dell'iter clinico e terapeutico del;
Per_2
- quella di cui alla superiore lettera e), posto che, quantomeno a far data dalla comunicazione del referto del 13.11.2007 dei sanitari della Casa di Cura S Pio X di 11
Milano, il ebbe lucida consapevolezza della fine imminente, consapevolezza che Per_2
raggiunse il culmine quando il 6 giugno 2008, a distanza di quattro giorni dalla morte,
firmò le dimissioni volontarie dall'ospedale dove si trovava ricoverato;
hanno chiesto,
quindi, l'applicazione del risarcimento in base alle apposite Tabelle del Tribunale di
Milano, con l'incremento massimo da esse previsto, oltre rivalutazione e interessi;
- quella di cui alla lettera g), lamentando come i costi di cui era chiesto il rimborso erano stati documentati né ostava al loro riconoscimento la circostanza che fossero complessivamente di importo superiore a quelli originariamente indicati nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
- quella di cui alla lettera h), in quanto, tenuto conto della soccombenza integrale della controparte e del rifiuto di quest'ultima di accogliere le proposte transattive da loro avanzate, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
hanno
NT chiesto, pertanto, la condanna della a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Così compendiate le doglianze, le stesso sono solo parzialmente accoglibili.
La premessa da cui ha preso le mosse il provvedimento impugnato – quella per cui il ritardo nella diagnosi determinò una ulteriore riduzione della aspettativa di vita del , Persona_3
aspettativa che era però già incisa dallo stadio che aveva raggiunto la malattia tumorale alla data del 22.6.2005 (epoca del primo referto istologico erroneo, eseguito sul resecato asportato nel corso del ricovero del precedente mese di maggio presso l'ospedale di
Castelvetrano) – si presenta immune da censure.
Va innanzitutto evidenziato - pur dando per acclarato, in conformità con quanto sul punto espressamente ritenuto dal giudice penale (v. pag.10-14 della sentenza penale di primo 12
grado), che la neoplasia si fosse manifestata solo nel 2005 – che la ricognizione disposta dal P.M. dei vetrini del primo esame istologico, nell'evidenziare che “la neoformazione
infiltra per mm3 il derma reticolare coinvolge uno dei margini laterali (pT3b)..”, precisava trattarsi di un “melanoma acrale lentigginoso con aspetti tipo “lentigo maligna” (giunzione
dermo-epidermica) e tipo “melanoma desmoplastico” a cellule fusatre (derma)” (v. l'estratto riportato nella relazione dell'1.12.2020 a firma della dott.ssa , nominata c.t.u. nel Per_4
procedimento di A.T.P).
Orbene, i tre autorevoli specialisti componenti del collegio di c.t.u. nominato dal P.M,
riferivano conseguentemente che, in base allo stadio raggiunto dalla malattia al suo manifestarsi nel 2005 e “nella “ipotesi clinica più fausta”, e ove il tumore fosse stato adeguatamente affrontato, la sopravvivenza stimabile era del 62-69% a cinque anni,
mentre il mancato trattamento chirurgico causato dagli errori di diagnosi la aveva ridotta al
30-35% (v. il passaggio della relazione del 16.10.2009 a firma della dott.ssa , Per_5
medico-legale, del dott. specialista in anatomia patologica, e del dott. , Per_6 Per_7
specialista in chirurgia plastica, riportato nella relazione dei ctu dell e la successiva CP_4
relazione del 2.4.2012 a firma dei medesimi specialisti in atti).
I due c.t.u. nominati nel procedimento di A.T.P. valutavano, invece, che il suddetto melanoma, che si trovava nel 2005 allo stadio “pT3b”, avrebbe consentito un tasso di sopravvivenza dell'83% e ciò sulla scorta di una tabella, che allegavano ma senza citare espressamente la fonte né la valenza scientifica, che indicava una percentuale di
“sopravvivenza specifica al melanoma” che, per lo stadio IIIB, era indicato all'83% a 5 anni e del 77% a 10 anni. 13
Va dunque rimarcato che tutti i prefati specialisti si mostravano concordi nel ritenere,
seppure nelle diverse percentuali appena esposte, che la malattia tumorale già nel 2005
aveva inesorabilmente compromesso la speranza di vita del . Non va infatti Per_2
trascurato che anche per i CTU dell'A.T.P. la percentuale dell'83% indicava la probabilità di sopravvivenza a cinque anni del malato e non il dato statistico del tasso di resilienza alla malattia nell'ambito dei controlli a medio tempore, per come chiaramente evincibile dal suo valore decrescente all'aumentare degli anni a far data dalla manifestazione della malattia.
NT Corretta, risulta pertanto, la valutazione del risarcimento dovuto dalla solo in termini di perdita “anticipata” della vita.
Tuttavia, va riconosciuto che il calcolo effettuato nel provvedimento impugnato per la stima del risarcimento per la perdita del rapporto familiare (o, più correttamente, del danno da minor tempo vissuto con il congiunto) si presenta ingiustificatamente riduttivo del ristoro;
infatti, pur espressamente basandosi sulle indicazioni fornite dai consulenti del procedimento penale, le quali, passate al vaglio incrociato di tutte le parti di quel giudizio,
risultano effettivamente, per analiticità e provenienza, dotate di maggior affidabilità rispetto a quelle fornite dai c.t.u. dell – i quali, del resto, riportavano, nella “premessa” del CP_4
loro elaborato dell'1.12.2020, una esposizione sui vari tipi di melanoma cutaneo che evidenziava come “a parità di stadio di malattia, la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con
melanoma acrale risulta del 70% rispetto all'83% dei pazienti con melanoma cutaneo non
acrale” – l'ordinanza impugnata ha individuato la probabilità di sopravvivenza “ in un range
compreso tra il 30% e il 70%”, laddove la valutazione avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul tasso stimabile nel 2005, che, come detto, era del 62-69% a cinque anni (in media 65,5%). 14
Pertanto, procedendo necessariamente in via equitativa (Cass. 4310/18) e mantenendo il percorso logico adottato dal provvedimento impugnato (v. pag.14 dell'ordinanza) in sé non censurato, che risulta verificabile ed ancorato a dati sostanzialmente ritenuti adeguati dalla giurisprudenza di legittimità (v. la recentissima Cass. ord. n.ro 2861/25), può ritenersi che il
, nel giugno 2005 sessantunenne, aveva una aspettativa di sopravvivenza di Persona_3
ulteriori circa 13 anni e non già 19 quale sarebbe stata in assenza della patologia oncologica (muovendo da una speranza di vita di un individuo maschio in Italia che a quell'epoca, in base ai dati ISTAT, era di circa 80 anni), cosicché la morte, avvenuta nel
2008 a 64 anni, lo aveva presumibilmente privato di dieci anni di vita, pur destinati ad essere comunque vissuti fronteggiando la malattia. Pertanto, eseguendo la operazione matematica utilizzata dal giudice di primo grado (100 (valore tabellare): 16 (ordinaria aspettativa di vita residua che il avrebbe avuto in assenza della malattia tumorale) = Per_2
X: 10 (entità della lesione del legame parentale in termini di aspettativa di vita), si perviene ad una percentuale sostanzialmente doppia (62%) rispetto a quella applicata nel computo dalla sentenza di primo grado.
Pertanto, tale voce di danno va rideterminata nei seguenti termini:
- in favore di € 188.484,77 (62 % di € 304.007,70), cui deve sottrarsi la Parte_1
somma di € 25.000,00 già versata a titolo di provvisionale, per un risultato complessivo di €
163.484,77;
- in favore dei tre figli € 164.164,15 ciascuno (62 % di € 264.780,90), cui deve sottrarsi la somma di € 20.000,00 già versata a titolo di provvisionale, per un risultato complessivo di €
144.164,15; 15
- in favore dei nipoti, la somma di € 48.641,23 ciascuno (62 % di € 78.453,60), per Pt_8
sempre al netto di € 10.000,00 a lei riconosciuti a titolo di provvisionale.
[...]
Il calcolo su tali importi della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi,
effettuato in conformità ai criteri indicati nella sentenza impugnata, conduce al seguente risultato:
Parte_ euro 186.164,97 in favore della;
euro 164.163,98 a favore di ognuno dei tre figli;
euro 55.389,24 a favore di ciascuno dei nipoti sopra indicati.
Il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno patito dagli eredi per la “perdita dei benefici economici” che avrebbero potuto ricevere in vita dal de cuius non si presenta invece meritevole di accoglimento.
Trattandosi di una componente di danno di natura patrimoniale, l'invocato incremento del risarcimento avrebbe dovuto basarsi su riscontri oggettivi e individualizzati, in relazione alle condizioni personali e patrimoniali di ogni congiunto, non potendosi in alcun modo presumere, solo sulla scorta dell'astratto richiamo ad obblighi di legge che operano in presenza di specifici presupposti e ai principi di solidarietà familiare, che il Persona_3
avrebbe destinato per tutta la sua restante vita – sulla cui prevedibile durata “anticipata” già
si è detto - una quota cospicua della sua pensione, peraltro da valutare nell'importo effettivamente percepito al netto di imposte e ritenute, a favore della moglie e dei figli,
questi ultimi già adulti e non più conviventi. L'allegazione di tali riscontri è stata invece del tutto omessa.
Va rigettata anche la doglianza afferente alla omessa liquidazione del danno “iure hereditatis” per il periodo di invalidità temporanea al 25%.. 16
NT A tale riguardo i c.t.u. dell sollecitati dai c.t.p. dell a chiarire come avessero CP_4
calcolato la durata dei vari periodi di invalidità temporanea, precisavano di avere preso in considerazione il lasso temporale da giugno 2006 alla data del decesso del Per_2
(10.6.2008) e riferivano di avere valutato al 100% i periodi di ricovero ordinario, al 75% i periodi di convalescenza successivi agli interventi, al 50% i periodi di ricovero in DH e al
25% i 570 giorni di “intervallo” tra una fase di ricovero/post ricovero e quella successiva,
tenuto conto che in tali giorni erano comunque “documentati controlli, esami preliminari ai
controlli, convalescenza post dimissioni” (v. pag. 6 delle note del 3.2.2020).
Orbene, a prescindere dalla genericità di tale ultimo riferimento, che non trova riscontro diretto nella documentazione sanitaria elencata dagli stessi c.t.u. nelle premesse del loro elaborato, non può comunque non ribadirsi, in conformità con quanto evidenziato nella ordinanza impugnata, che il anche in caso di tempestiva e corretta diagnosi della Per_2
malattia tumorale da cui era affetto avrebbe dovuto seguire un impegnativo percorso terapeutico dagli esiti incerti cosicché il periodo “intervallare” stimato dagli ausiliari ci sarebbe stato ugualmente e verosimilmente sarebbe stato anche più lungo, tenuto conto della maggiori aspettative di vita. Né, peraltro, sarebbe ammissibile una “sovrapposizione”
col periodo che verrà infra liquidato a titolo di danno c.d. “catastrofale”.
Non si ravvisano, poi, i presupposti per un incremento della liquidazione del risarcimento che è stato riconosciuto per gli altri periodi di invalidità temporanea, dovendosi escludere la chiesta “personalizzazione” in assenza di rigorosa dimostrazione di una componente di afflittività superiore a quella di ogni malato che abbia vissuto analoghe condizioni. Esclusa
infatti rilevanza, nell'ambito di tale voce di danno, a profili di natura strettamente “morale”
(in termini di sofferenza soggettiva), non può ritenersi che la sottoposizione a plurimi 17
ricoveri ma di non lunga durata in varie strutture sanitarie, intervallati dal rientro nel calore dell'ambiente domestico, si presenti maggiormente “invalidante” rispetto ad un periodo continuativo di degenza.
Fondata si presenta, invece, con specifico riferimento alla vicenda in esame, la richiesta di riconoscimento del danno c.d. “catastrofale”.
Premesso che è incontestato che il si mantenne lucido fino alla morte (tanto da Per_2
sporgere denunzia-querela nella sua imminenza), non può infatti revocarsi in dubbio che la scoperta del colpevole ritardo di ben due anni nella diagnosi della malattia, foriero di una sensibile riduzione delle possibilità di sopravvivenza (come sopra detto, dal 62-69% al 30-
35%), e i responsi da subito e costantemente negativi circa una possibilità di guarigione -
essendo immediatamente emersa l'avvenuta metastasi del tumore (v. referto dell'Ospedale
San Giuseppe di Milano del 23.10.2007) – o, comunque, di rallentamento del decorso patologico, abbiano generato nel predetto un particolare stato di sofferenza, oltre che di rabbia, legato alla consapevolezza dell'esito infausto di ogni terapia e dell'approssimarsi della morte (arg. ex Cass. 21415/24).
Tale profilo di pregiudizio va quindi riconosciuto, applicando le apposite tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in relazione all'intero periodo di 100 giorni entro cui viene contenuto
(oltre tale periodo si tornerebbe alla liquidazione solo del danno da invalidità temporanea) e così, complessivamente, nella misura, già attualizzata e omnicomprensiva, di euro
83.235,00, senza che si ravvisino, né siano stati effettivamente allegati, i presupposti per un suo incremento, dovendosi peraltro evitare rischi di duplicazione rispetto al risarcimento –
già effettuato in primo grado - del danno da lesione del diritto alla autodeterminazione. 18
Tale importo andrà ripartito tra i quattro eredi legittimi sempre secondo i criteri di cui
Parte_ all'art.581 c.c. e, quindi, euro 27.745,00 a favore della ed euro 18.496,66 a favore di ciascuno dei tre figli.
Anche nella quantificazione delle spese mediche da rimborsare l'appello merita accoglimento tenuto conto che l'importo chiesto risulta comprovato dalla documentazione allegata già in primo grado dai ricorrenti in formato cartaceo (allegati 6) e 7) del fascicolo di parte, nuovamente depositato in questo grado). Né il riconoscimento del rimborso può
essere negato sul rilievo che gli appellanti hanno omesso di allegare un prospetto analitico delle singole spese, la cui causale emerge comunque dalle singole fatture/ricevute/titoli di viaggio o per la ragione che l'importo complessivo risulta superiore a quello indicato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, tenuto conto che quest'ultimo procedimento ha proprie finalità e non può dar luogo ad una compressione delle pretese azionabili nel giudizio di merito.
Va, pertanto, riconosciuto agli eredi legittimi, a tale titolo, il maggiore importo di euro
12.368,04 il quale, costituendo anch'esso debito di valore (inter alia Cass. 2111/21), è
soggetto a rivalutazione e al computo degli interessi compensativi, applicando i quali,
sempre in conformità ai criteri utilizzati nella sentenza impugnata, si perviene alla cifra finale di euro 16.309,11, che, in base al disposto dell'art.581 c.c., andrà ripartita nei seguenti termini: euro 5.436,37 a favore della ed euro 3.624,24 a favore di Pt_11
ciascuno dei tre figli.
In conclusione, sommando tutti gli importi riconosciuti già in primo grado e in questo, la
NT
va condannata a corrispondere: 19
Parte_ a) alla l'importo complessivo di euro 265.168,93 (al netto della provvisionale stabilita dal giudicato penale);
b) a ciascuno dei tre figli l'importo complessivo di euro 215.909,41 (al netto della provvisionale stabilita dal giudicato penale);
c) a ciascuno dei quattro nipoti, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 [...]
, l'importo di euro 48.641,23; Pt_7
tutte somme su cui interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve effettivamente riconoscersi -
vieppiù a seguito dell'incremento non esiguo del risarcimento operato in questa fase, che lo
NT rende nettamente superiore alla somma offerta a titolo conciliativo dalla - la fondatezza dell'ultimo motivo di gravame, non ravvisandosi, all'esito del giudizio, la sussistenza dei rigorosi presupposti previsti dall'art.92 c.p.c. per disporre la compensazione. L'accoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie non integra, infatti,
una ipotesi di soccombenza parziale, fermo restando che la liquidazione va commisurata al decisum di ogni fase (v. Cass. S.U. sent. 32061/22).
NT La va pertanto condannata al pagamento a favore delle controparti – ad eccezione del cl. 2008 – delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Persona_1
Le stesse si liquidano nell'importo di euro 23.946,00 per onorari di difesa, oltre euro 870,00
per esborsi, per il primo grado e nell'importo di euro 17,590,00 per onorari di difesa, oltre euro 804,00 per esborsi, per questo grado, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, in assenza di attività istruttoria e di novità delle difese, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e
IVA come per legge. 20
NT Le spese di lite di questo grado nei rapporti tra cl.2008 e la possono Persona_1
invece essere compensate tenuto conto della immediata manifestazione di disinteresse alla coltivazione del gravame manifestata da tale appellante e dall'assenza di incidenza di tale posizione nella valutazione delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa il 24.12.2012 dal Tribunale
di Marsala, appellata da , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; Persona_1
- a) ridetermina la condanna della a titolo risarcitorio per le NTroparte_1
causali di cui in parte motiva, nei seguenti termini:
- a favore di nell'importo complessivo di euro 265.168,93, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
- a favore di , e nell'importo Parte_9 Parte_3 Parte_4
complessivo di euro 215.909,41 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
- a favore di , , e nell'importo di Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_7
euro 48.641,23 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
condanna la a rifondere a , NTroparte_1 Parte_1 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e le spese del primo grado, che liquida in euro 23.946,00 Pt_7 Parte_8 21
per onorari di difesa ed euro 870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2
D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
conferma nel resto il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile l'appello proposto nell'interesse di cl.2008. Persona_1
Condanna l appellata a rifondere a , CP_1 Parte_1 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
le spese anche del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
17,590,00 per onorari di difesa ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 184 del Registro Generale degli Affari NTenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_6 C.F._6
, nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_7 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), nonché Parte_8 C.F._8 2
anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 C.F._9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gino Scaccia e;
Parte_4
appellanti
E
(C.F. e P.Iva , NTroparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Di Maria;
appellata
Conclusioni degli appellanti (ad esclusione di ): ““Piaccia Persona_1
all'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale - in parziale
riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l obbligata a risarcire ai CP_2
congiunti ed agli , iure hereditario e iure proprio, il danno da morte e/o da Persona_2
perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza subito dal Sig. per le Persona_3
ragioni e i motivi tutti esposti nell'atto introduttivo del giudizio, sopra richiamati e, per
l'effetto: - riqualificare il danno da perdita anticipata del legame parentale liquidato, iure
proprio, in favore degli , in danno da perdita del rapporto parentale tout court, Persona_2
con conseguente rideterminazione degli importi da liquidare agli Eredi, così come indicati
nell'atto d'appello quivi richiamato e con applicazione di rivalutazione ed interessi;
-
rideterminare l'importo del danno c.d. terminale, in ragione dell'adeguata
personalizzazione dello stesso e riconoscere il danno c.d. catastrofale da liquidarsi,
entrambi, in favore degli , iure hereditario, per le ragioni e i motivi tutti esposti Persona_2
in narrativa, con applicazione di rivalutazione ed interessi;
- rideterminare l'importo del
danno patrimoniale, iure proprio, da perdita dei benefici economici e del danno 3
patrimoniale, iure hereditatis, per spese mediche da liquidare in favore degli , Persona_2
per le ragioni e i motivi tutti esposti in atto di appello, con applicazione di rivalutazione ed
interessi; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse confermato
il riconoscimento iure proprio, in favore degli , del danno da perdita anticipata Persona_2
del legame parentale, rideterminare il valore degli importi liquidati secondo un calcolo che
faccia effettiva e concreta applicazione dei criteri di equità di cui al combinato disposto
degli artt. 114 c.p.c. e 1226 c.c., con applicazione di rivalutazione ed interessi;
- ancora,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse riformare l'Ordinanza,
riconoscendo il danno da perdita della vita subito dal Sig. , ma dovesse Persona_3
ritenere, comunque, congruo l'importo di € 500,00 indicato dal Giudice di prime cure quale
emolumento mensile destinato dal de cuius ai propri familiari, il danno patrimoniale degli
Eredi, iure proprio, per perdita dei benefici economici, dovrà esser rideterminato nel
maggior importo pari ad € 108.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, per le ragioni tutte
esposte nell'atto di appello quivi integralmente richiamato;
- in via ulteriormente gradata,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse confermare la statuizione di
primo grado nella parte in cui stabilisce che il Sig. ha subito un danno da perdita Per_2
anticipata della vita, l'importo liquidato agli Eredi a titolo di danno patrimoniale, iure
proprio, per perdita dei benefici economici, dovrà esser rideterminato nella maggior
somma pari ad € 64.950,00, con applicazione di rivalutazione ed interessi, per i motivi tutti
esposti in narrativa;
in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, per
entrambi i gradi di giudizio.”. 4
Conclusioni della ASP appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adìta, contrariis
reiectis: -In via preliminare, dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile per
quanto evidenziato in parte motiva;
-Nel merito, ritenere e dichiarare infondati in fatto e
diritto i motivi di impugnazione articolati e, per l'effetto, respingere le domande formulate
dalle parti appellanti, rigettare in toto l'atto di citazione in appello e confermare l'ordinanza
n.10281 del 24/12/2021 emessa dal Tribunale di Marsala nel giudizio di RGN 241/2021;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. in data 24.12.2021 a definizione del processo portante il n.ro 24/21 R.G. promosso dagli odierni appellanti, compiutamente indicati in epigrafe, in qualità di stretti congiunti di , nato a [...] Persona_3
(TP) il 18.6.1944 e ivi deceduto il 10.6.2008, il Tribunale di Marsala: 1) condannava la
NT convenuta (nel prosieguo anche solo ) “a NTroparte_1
pagare, al netto della provvisionale già versata, in relazione al titolo risarcitorio meglio
specificato in motivazione: 1a) la somma di € 127.600,49 in favore di;
2a) Parte_1
la somma di € 102.280,25 ciascuno in favore di , Parte_9 Parte_3
e ; 3a) la somma di € 24.320,62 ciascuno in favore di , Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e;
per tutti, oltre interessi al tasso legale dalla
[...] Parte_8 Parte_7
presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo; 2) rigettava la domanda proposta nell'interesse del minore;
3) dichiarava integralmente compensate tra le Persona_1
parti le spese di lite del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex 5
art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 751/2020 R.G. che era stato precedentemente promosso innanzi alla medesima A.G. dai ricorrenti.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendo, in parziale riforma del superiore provvedimento, il riconoscimento di alcune voci di danno negate, l'incremento del risarcimento per altre voci e la riforma della regolamentazione delle spese di lite. Ha
NT resistito la , che ha dedotto la inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della anzidetta ordinanza.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione il 12.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************
Va preliminarmente dato atto che, con le note scritte depositate il 22.4.2022 in vista della prima data di trattazione dell'appello, i difensori degli appellanti hanno dichiarato “di
rinunciare alla domanda formulata dalla parte in qualità di Parte_9
esercente la potestà genitoriale sul minore ”. Persona_1
Tuttavia, siffatta rinuncia, avendo per oggetto l'intera domanda avanzata nell'interesse dell'anzidetto minore e non trattandosi di una mera limitazione delle relative richieste, va equiparata ad una rinuncia all'azione la quale richiede il rilascio al difensore di un mandato ad hoc, costituendo atto di disposizione del diritto in contesa (da ultimo, Cass. 13636/24),
mandato che non risulta compreso nei pur ampi poteri conferiti dagli appellanti ai propri legali con la procura ad litem. In ogni caso, in relazione a l'impugnazione Persona_1
va comunque dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c., non ravvisandosi nella
NT parte espositiva dell'atto di appello, come evidenziato dalla nella sua comparsa di 6
risposta, alcuna critica al capo del provvedimento impugnato che ha rigettato la relativa pretesa risarcitoria.
Nel merito, va in sintesi rilevato che il provvedimento de quo ha preso le mosse dalla incontestata definitività dell'accertamento effettuato in sede penale (v. la sentenza n.ro
985/15 del Tribunale di Marsala, confermata in relazione alle statuizioni civili dalla pronuncia di questa Corte del 3.12.2018) in ordine alla responsabilità civile di
[...]
, anatomopatologo in servizio presso l'Ospedale di Castelvetrano, per il decesso CP_3
di , avvenuto il 10.6.2008 all'età di 64 anni, a causa del ritardo nella Persona_3
sottoposizione del paziente ad un adeguato trattamento sanitario in conseguenza della errata diagnosi della neoplasia manifestatasi al quarto dito della mano destra, giacché le valutazione istologiche effettuate dal nel giugno dell'anno 2005 e nel settembre del CP_3
2006 non avevano colposamente rilevato la presenza della patologia tumorale (melanoma)
che avrebbe poi condotto il all'exitus. Ha, quindi, provveduto alla quantificazione Per_2
delle pretese risarcitorie rivendicate dai congiunti della vittima nei termini che seguono:
a) ha riconosciuto un danno “iure proprio” per la “perdita anticipata” del rapporto parentale
– valutando che, a fronte di una possibilità di sopravvivenza del in presenza Per_2
della patologia tumorale stimabile in otto anni, il ritardo della diagnosi aveva condotto al decesso dopo solo tre anni, così da potersi determinare in cinque anni la privazione del legame familiare - applicando una decurtazione del 69% sugli importi determinati (in relazione ad una ordinaria aspettativa di vita di ottanta anni) in base alla relativa Tabella
elaborata dal Tribunale di Roma, e così giungendo alla liquidazione dei seguenti importi: i) alla moglie : euro 69.242,31 al netto della provvisionale di Parte_1
euro 25.000,00 riconosciuta dal giudicato penale;
ii) a ciascuno dei tre figli, _1 7
, e , l'importo di euro 62.082,08, al netto della Pt_2 Parte_3 Parte_4
provvisionale di euro 20.000,00 riconosciuta dal giudicato penale;
iii) ai nipoti T_
, , e la somma di € 24.320,62
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
ciascuno, per l'ultima in aggiunta alla provvisionale di euro 10.000,00 riconosciutale dal giudicato penale e ciò in ragione del fatto che, trattandosi della nipote più grande, il rapporto col nonno era stato più intenso;
b) ha riconosciuto un danno “iure proprio” da “perdita dei benefici economici”, valutato presuntivamente, in base a ciò che dei suoi redditi la vittima avrebbe destinato ai familiari per obbligo di legge o per costume sociale, in un importo complessivo di euro
30.000,00 (calcolato moltiplicando la cifra di euro 500,00 annui, individuata “in ragione
della contenuta entità degli emolumenti pensionistici” percepiti e previa detrazione della
“quota ordinariamente destinata alle proprie esigenze personali” – per i cinque anni di vita ulteriori che il avrebbe potuto vivere in caso di corretta diagnosi), Per_2
suddividendola in parti uguali (euro 7.500 ciascuno) tra il coniuge e i tre figli;
c) ha riconosciuto al coniuge superstite e ai figli il risarcimento per “danno riflesso” di natura morale, quantificandolo equitativamente nell'importo di euro 20.000,00 a favore
Parte_ della e di euro 10.000,00 per ciascuno dei figli;
d) ha riconosciuto ai quattro eredi legittimi – ripartendo l'importo secondo le regole successorie - il risarcimento “iure hereditatis” del danno biologico rappresentato dai giorni di inabilità temporanea sofferti dal , individuati nel lasso temporale in cui il Per_2
predetto si sottopose a vari ricoveri e trattamenti terapeutici, liquidando, sulla scorta del valore fornito dalle Tabelle del Tribunale di Milano (euro 99,00 per ogni giorni di invalidità temporanea assoluta), i vari periodi di invalidità quantificati dai consulenti di 8
ufficio dell'A.T.P. (gg.50 di inabilità totale, gg.50 di inabilità parziale al 75%, gg.50 di inabilità parziale al 50%), e così pervenendo all'importo, comprensivo di rivalutazione e
Parte_ interessi compensativi, di euro 4.322,59 in favore della e di euro 2.791,53 in favore di ciascun figlio;
ha però escluso dal risarcimento il periodo di 560 giorni costituente “intervallo” tra i vari ricoveri - malgrado i medesimi c.t.u. lo avessero valutato come periodo di invalidità temporanea parziale al 25% - e ciò sempre sulla scorta del presupposto che l'inadempimento della struttura sanitaria aveva sì ritardato le cure ma non determinato l'insorgere dello stato patologico;
e) ha negato il riconoscimento “iure hereditis” del danno c.d. “catastrofale” sul rilievo che,
in assenza di una concreta possibilità di guarigione, in alcun modo prospettata nelle varie relazioni peritali in atti, il ritardo nella diagnosi non aveva avuto “incidenza causale
decisiva sulla possibilità che si trovasse, con lucidità, dinanzi alla Persona_3
prospettiva di un imminente esito letale della propria malattia”;
f) ha riconosciuto il risarcimento agli eredi legittimi, nell'importo complessivo di euro
42.000,00, di un danno “iure hereditatis” per la “lesione del diritto all'autodeterminazione”, per non avere potuto il , a causa del difetto di Persona_3
informazione dal maggio 2005 sino al settembre 2007 circa le sue effettive condizioni di salute, “decidere ed organizzare la propria vita” per il tempo residuo a disposizione;
g) ha riconosciuto il diritto degli eredi al rimborso delle spese mediche sostenute dal de cuius ma non nella misura chiesta di euro 12.368,04 ma nella minore di euro 6.709,45
corrispondente ai costi già posti al vaglio dei c.t.u. in sede di A.T.P., e ciò su rilievo che non erano state specificamente allegate dai ricorrenti le singole voci di spesa né 9
illustrate le ragioni dello scostamento rispetto a quanto documentato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
h) ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite, giustificando tale decisione
“in considerazione delle precedenti proposte conciliative avanzate dalla parte
convenuta, per stessa ammissione dei ricorrenti pari, al netto di quanto già versato a
titolo di provvisionale, a circa € 500.000,00 (di poco inferiore alla somma
complessivamente qui riconosciuta ai ricorrenti, pari ad € 531.723,72, a sua volta di
gran lunga inferiore a quella pretesa nell'odierno giudizio dai danneggiati), nonché in
ragione della peculiare complessità delle questioni trattate e della drammaticità della
vicenda umana ad esse correlata”;
L'appello investe alcune delle superiori statuizioni e segnatamente (seguendo il superiore ordine di esposizione):
- quella di cui alla lettera a), in quanto gli appellanti, contestando la premessa del ragionamento del giudicante – ossia che il ritardo della diagnosi comportò
esclusivamente una riduzione della durata di sopravvivenza del , che Persona_3
era di per sé già compromessa, rispetto alle aspettative ordinarie di vita, dalla sussistenza della malattia tumorale -sostengono che il danno non è consistito nella
“perdita anticipata” del legame parentale, ma nella perdita tout court di esso, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere operata alcuna decurtazione rispetto agli importi individuati applicando le dette Tabelle;
basano la loro doglianza sull'assunto che, dovendosi dare per assodato che nel 2005, alla data del primo esame istologico, il presentasse un melanoma “primario” - per come aveva espressamente ritenuto Per_2
la sentenza penale togliendo consistenza a ipotesi di segno contrario che erano state in 10
precedenza prospettate - i c.t.u. dell avevano aveva indicato, tenuto conto dello CP_4
stadio della malattia a quell'epoca e richiamando un prospetto tratto dalla letteratura scientifica, una percentuale di sopravvivenza dell'83% a cinque anni e del 77% a dieci anni. In subordine, hanno chiesto la rideterminazione del danno in questione mediante applicazione “di un criterio equitativo più adeguato”;
- quella di cui alla superiore lettera b), deducendo che il giudice di prime cure, da un lato,
aveva calcolato il danno “da perdita dei benefici economici” muovendo sempre dalla erronea premessa che il pregiudizio del de cuius addebitabile alla negligenza della struttura ospedaliera fosse consistito nella perdita di alcuni anni di vita e non già della vita nella sua durata ordinariamente prevedibile, dall'altro non aveva tenuto conto che era percettore di una cospicua pensione, ammontante ad euro Persona_3
2.706,25; hanno chiesto, pertanto, che il risarcimento venga ricalcolato muovendo da un importo-base mensile di euro 1.082,50 (pari alla differenza tra euro 2.706,25 e
Parte_ l'ammontare della pensione di riversibilità riconosciuta alla ) da moltiplicare per
18 anni (quale aspettativa residua di vita); in subordine, che il risarcimento venga ricalcolato moltiplicando l'importo riconosciuto nella sentenza (euro 500,00 mensili) per
18 anni o , in via ulteriormente gradata, moltiplicando euro 1.082,50 per cinque anni;
- quella di cui alla superiore lettera d), sollecitando il riconoscimento anche del periodo di
570 giorni qualificato dai c.t.u. come di inabilità temporanea al 25% e, comunque,
chiedendo un incremento del punto-base in ragione della particolare penosità dell'iter clinico e terapeutico del;
Per_2
- quella di cui alla superiore lettera e), posto che, quantomeno a far data dalla comunicazione del referto del 13.11.2007 dei sanitari della Casa di Cura S Pio X di 11
Milano, il ebbe lucida consapevolezza della fine imminente, consapevolezza che Per_2
raggiunse il culmine quando il 6 giugno 2008, a distanza di quattro giorni dalla morte,
firmò le dimissioni volontarie dall'ospedale dove si trovava ricoverato;
hanno chiesto,
quindi, l'applicazione del risarcimento in base alle apposite Tabelle del Tribunale di
Milano, con l'incremento massimo da esse previsto, oltre rivalutazione e interessi;
- quella di cui alla lettera g), lamentando come i costi di cui era chiesto il rimborso erano stati documentati né ostava al loro riconoscimento la circostanza che fossero complessivamente di importo superiore a quelli originariamente indicati nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
- quella di cui alla lettera h), in quanto, tenuto conto della soccombenza integrale della controparte e del rifiuto di quest'ultima di accogliere le proposte transattive da loro avanzate, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
hanno
NT chiesto, pertanto, la condanna della a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Così compendiate le doglianze, le stesso sono solo parzialmente accoglibili.
La premessa da cui ha preso le mosse il provvedimento impugnato – quella per cui il ritardo nella diagnosi determinò una ulteriore riduzione della aspettativa di vita del , Persona_3
aspettativa che era però già incisa dallo stadio che aveva raggiunto la malattia tumorale alla data del 22.6.2005 (epoca del primo referto istologico erroneo, eseguito sul resecato asportato nel corso del ricovero del precedente mese di maggio presso l'ospedale di
Castelvetrano) – si presenta immune da censure.
Va innanzitutto evidenziato - pur dando per acclarato, in conformità con quanto sul punto espressamente ritenuto dal giudice penale (v. pag.10-14 della sentenza penale di primo 12
grado), che la neoplasia si fosse manifestata solo nel 2005 – che la ricognizione disposta dal P.M. dei vetrini del primo esame istologico, nell'evidenziare che “la neoformazione
infiltra per mm3 il derma reticolare coinvolge uno dei margini laterali (pT3b)..”, precisava trattarsi di un “melanoma acrale lentigginoso con aspetti tipo “lentigo maligna” (giunzione
dermo-epidermica) e tipo “melanoma desmoplastico” a cellule fusatre (derma)” (v. l'estratto riportato nella relazione dell'1.12.2020 a firma della dott.ssa , nominata c.t.u. nel Per_4
procedimento di A.T.P).
Orbene, i tre autorevoli specialisti componenti del collegio di c.t.u. nominato dal P.M,
riferivano conseguentemente che, in base allo stadio raggiunto dalla malattia al suo manifestarsi nel 2005 e “nella “ipotesi clinica più fausta”, e ove il tumore fosse stato adeguatamente affrontato, la sopravvivenza stimabile era del 62-69% a cinque anni,
mentre il mancato trattamento chirurgico causato dagli errori di diagnosi la aveva ridotta al
30-35% (v. il passaggio della relazione del 16.10.2009 a firma della dott.ssa , Per_5
medico-legale, del dott. specialista in anatomia patologica, e del dott. , Per_6 Per_7
specialista in chirurgia plastica, riportato nella relazione dei ctu dell e la successiva CP_4
relazione del 2.4.2012 a firma dei medesimi specialisti in atti).
I due c.t.u. nominati nel procedimento di A.T.P. valutavano, invece, che il suddetto melanoma, che si trovava nel 2005 allo stadio “pT3b”, avrebbe consentito un tasso di sopravvivenza dell'83% e ciò sulla scorta di una tabella, che allegavano ma senza citare espressamente la fonte né la valenza scientifica, che indicava una percentuale di
“sopravvivenza specifica al melanoma” che, per lo stadio IIIB, era indicato all'83% a 5 anni e del 77% a 10 anni. 13
Va dunque rimarcato che tutti i prefati specialisti si mostravano concordi nel ritenere,
seppure nelle diverse percentuali appena esposte, che la malattia tumorale già nel 2005
aveva inesorabilmente compromesso la speranza di vita del . Non va infatti Per_2
trascurato che anche per i CTU dell'A.T.P. la percentuale dell'83% indicava la probabilità di sopravvivenza a cinque anni del malato e non il dato statistico del tasso di resilienza alla malattia nell'ambito dei controlli a medio tempore, per come chiaramente evincibile dal suo valore decrescente all'aumentare degli anni a far data dalla manifestazione della malattia.
NT Corretta, risulta pertanto, la valutazione del risarcimento dovuto dalla solo in termini di perdita “anticipata” della vita.
Tuttavia, va riconosciuto che il calcolo effettuato nel provvedimento impugnato per la stima del risarcimento per la perdita del rapporto familiare (o, più correttamente, del danno da minor tempo vissuto con il congiunto) si presenta ingiustificatamente riduttivo del ristoro;
infatti, pur espressamente basandosi sulle indicazioni fornite dai consulenti del procedimento penale, le quali, passate al vaglio incrociato di tutte le parti di quel giudizio,
risultano effettivamente, per analiticità e provenienza, dotate di maggior affidabilità rispetto a quelle fornite dai c.t.u. dell – i quali, del resto, riportavano, nella “premessa” del CP_4
loro elaborato dell'1.12.2020, una esposizione sui vari tipi di melanoma cutaneo che evidenziava come “a parità di stadio di malattia, la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con
melanoma acrale risulta del 70% rispetto all'83% dei pazienti con melanoma cutaneo non
acrale” – l'ordinanza impugnata ha individuato la probabilità di sopravvivenza “ in un range
compreso tra il 30% e il 70%”, laddove la valutazione avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sul tasso stimabile nel 2005, che, come detto, era del 62-69% a cinque anni (in media 65,5%). 14
Pertanto, procedendo necessariamente in via equitativa (Cass. 4310/18) e mantenendo il percorso logico adottato dal provvedimento impugnato (v. pag.14 dell'ordinanza) in sé non censurato, che risulta verificabile ed ancorato a dati sostanzialmente ritenuti adeguati dalla giurisprudenza di legittimità (v. la recentissima Cass. ord. n.ro 2861/25), può ritenersi che il
, nel giugno 2005 sessantunenne, aveva una aspettativa di sopravvivenza di Persona_3
ulteriori circa 13 anni e non già 19 quale sarebbe stata in assenza della patologia oncologica (muovendo da una speranza di vita di un individuo maschio in Italia che a quell'epoca, in base ai dati ISTAT, era di circa 80 anni), cosicché la morte, avvenuta nel
2008 a 64 anni, lo aveva presumibilmente privato di dieci anni di vita, pur destinati ad essere comunque vissuti fronteggiando la malattia. Pertanto, eseguendo la operazione matematica utilizzata dal giudice di primo grado (100 (valore tabellare): 16 (ordinaria aspettativa di vita residua che il avrebbe avuto in assenza della malattia tumorale) = Per_2
X: 10 (entità della lesione del legame parentale in termini di aspettativa di vita), si perviene ad una percentuale sostanzialmente doppia (62%) rispetto a quella applicata nel computo dalla sentenza di primo grado.
Pertanto, tale voce di danno va rideterminata nei seguenti termini:
- in favore di € 188.484,77 (62 % di € 304.007,70), cui deve sottrarsi la Parte_1
somma di € 25.000,00 già versata a titolo di provvisionale, per un risultato complessivo di €
163.484,77;
- in favore dei tre figli € 164.164,15 ciascuno (62 % di € 264.780,90), cui deve sottrarsi la somma di € 20.000,00 già versata a titolo di provvisionale, per un risultato complessivo di €
144.164,15; 15
- in favore dei nipoti, la somma di € 48.641,23 ciascuno (62 % di € 78.453,60), per Pt_8
sempre al netto di € 10.000,00 a lei riconosciuti a titolo di provvisionale.
[...]
Il calcolo su tali importi della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi,
effettuato in conformità ai criteri indicati nella sentenza impugnata, conduce al seguente risultato:
Parte_ euro 186.164,97 in favore della;
euro 164.163,98 a favore di ognuno dei tre figli;
euro 55.389,24 a favore di ciascuno dei nipoti sopra indicati.
Il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno patito dagli eredi per la “perdita dei benefici economici” che avrebbero potuto ricevere in vita dal de cuius non si presenta invece meritevole di accoglimento.
Trattandosi di una componente di danno di natura patrimoniale, l'invocato incremento del risarcimento avrebbe dovuto basarsi su riscontri oggettivi e individualizzati, in relazione alle condizioni personali e patrimoniali di ogni congiunto, non potendosi in alcun modo presumere, solo sulla scorta dell'astratto richiamo ad obblighi di legge che operano in presenza di specifici presupposti e ai principi di solidarietà familiare, che il Persona_3
avrebbe destinato per tutta la sua restante vita – sulla cui prevedibile durata “anticipata” già
si è detto - una quota cospicua della sua pensione, peraltro da valutare nell'importo effettivamente percepito al netto di imposte e ritenute, a favore della moglie e dei figli,
questi ultimi già adulti e non più conviventi. L'allegazione di tali riscontri è stata invece del tutto omessa.
Va rigettata anche la doglianza afferente alla omessa liquidazione del danno “iure hereditatis” per il periodo di invalidità temporanea al 25%.. 16
NT A tale riguardo i c.t.u. dell sollecitati dai c.t.p. dell a chiarire come avessero CP_4
calcolato la durata dei vari periodi di invalidità temporanea, precisavano di avere preso in considerazione il lasso temporale da giugno 2006 alla data del decesso del Per_2
(10.6.2008) e riferivano di avere valutato al 100% i periodi di ricovero ordinario, al 75% i periodi di convalescenza successivi agli interventi, al 50% i periodi di ricovero in DH e al
25% i 570 giorni di “intervallo” tra una fase di ricovero/post ricovero e quella successiva,
tenuto conto che in tali giorni erano comunque “documentati controlli, esami preliminari ai
controlli, convalescenza post dimissioni” (v. pag. 6 delle note del 3.2.2020).
Orbene, a prescindere dalla genericità di tale ultimo riferimento, che non trova riscontro diretto nella documentazione sanitaria elencata dagli stessi c.t.u. nelle premesse del loro elaborato, non può comunque non ribadirsi, in conformità con quanto evidenziato nella ordinanza impugnata, che il anche in caso di tempestiva e corretta diagnosi della Per_2
malattia tumorale da cui era affetto avrebbe dovuto seguire un impegnativo percorso terapeutico dagli esiti incerti cosicché il periodo “intervallare” stimato dagli ausiliari ci sarebbe stato ugualmente e verosimilmente sarebbe stato anche più lungo, tenuto conto della maggiori aspettative di vita. Né, peraltro, sarebbe ammissibile una “sovrapposizione”
col periodo che verrà infra liquidato a titolo di danno c.d. “catastrofale”.
Non si ravvisano, poi, i presupposti per un incremento della liquidazione del risarcimento che è stato riconosciuto per gli altri periodi di invalidità temporanea, dovendosi escludere la chiesta “personalizzazione” in assenza di rigorosa dimostrazione di una componente di afflittività superiore a quella di ogni malato che abbia vissuto analoghe condizioni. Esclusa
infatti rilevanza, nell'ambito di tale voce di danno, a profili di natura strettamente “morale”
(in termini di sofferenza soggettiva), non può ritenersi che la sottoposizione a plurimi 17
ricoveri ma di non lunga durata in varie strutture sanitarie, intervallati dal rientro nel calore dell'ambiente domestico, si presenti maggiormente “invalidante” rispetto ad un periodo continuativo di degenza.
Fondata si presenta, invece, con specifico riferimento alla vicenda in esame, la richiesta di riconoscimento del danno c.d. “catastrofale”.
Premesso che è incontestato che il si mantenne lucido fino alla morte (tanto da Per_2
sporgere denunzia-querela nella sua imminenza), non può infatti revocarsi in dubbio che la scoperta del colpevole ritardo di ben due anni nella diagnosi della malattia, foriero di una sensibile riduzione delle possibilità di sopravvivenza (come sopra detto, dal 62-69% al 30-
35%), e i responsi da subito e costantemente negativi circa una possibilità di guarigione -
essendo immediatamente emersa l'avvenuta metastasi del tumore (v. referto dell'Ospedale
San Giuseppe di Milano del 23.10.2007) – o, comunque, di rallentamento del decorso patologico, abbiano generato nel predetto un particolare stato di sofferenza, oltre che di rabbia, legato alla consapevolezza dell'esito infausto di ogni terapia e dell'approssimarsi della morte (arg. ex Cass. 21415/24).
Tale profilo di pregiudizio va quindi riconosciuto, applicando le apposite tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in relazione all'intero periodo di 100 giorni entro cui viene contenuto
(oltre tale periodo si tornerebbe alla liquidazione solo del danno da invalidità temporanea) e così, complessivamente, nella misura, già attualizzata e omnicomprensiva, di euro
83.235,00, senza che si ravvisino, né siano stati effettivamente allegati, i presupposti per un suo incremento, dovendosi peraltro evitare rischi di duplicazione rispetto al risarcimento –
già effettuato in primo grado - del danno da lesione del diritto alla autodeterminazione. 18
Tale importo andrà ripartito tra i quattro eredi legittimi sempre secondo i criteri di cui
Parte_ all'art.581 c.c. e, quindi, euro 27.745,00 a favore della ed euro 18.496,66 a favore di ciascuno dei tre figli.
Anche nella quantificazione delle spese mediche da rimborsare l'appello merita accoglimento tenuto conto che l'importo chiesto risulta comprovato dalla documentazione allegata già in primo grado dai ricorrenti in formato cartaceo (allegati 6) e 7) del fascicolo di parte, nuovamente depositato in questo grado). Né il riconoscimento del rimborso può
essere negato sul rilievo che gli appellanti hanno omesso di allegare un prospetto analitico delle singole spese, la cui causale emerge comunque dalle singole fatture/ricevute/titoli di viaggio o per la ragione che l'importo complessivo risulta superiore a quello indicato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, tenuto conto che quest'ultimo procedimento ha proprie finalità e non può dar luogo ad una compressione delle pretese azionabili nel giudizio di merito.
Va, pertanto, riconosciuto agli eredi legittimi, a tale titolo, il maggiore importo di euro
12.368,04 il quale, costituendo anch'esso debito di valore (inter alia Cass. 2111/21), è
soggetto a rivalutazione e al computo degli interessi compensativi, applicando i quali,
sempre in conformità ai criteri utilizzati nella sentenza impugnata, si perviene alla cifra finale di euro 16.309,11, che, in base al disposto dell'art.581 c.c., andrà ripartita nei seguenti termini: euro 5.436,37 a favore della ed euro 3.624,24 a favore di Pt_11
ciascuno dei tre figli.
In conclusione, sommando tutti gli importi riconosciuti già in primo grado e in questo, la
NT
va condannata a corrispondere: 19
Parte_ a) alla l'importo complessivo di euro 265.168,93 (al netto della provvisionale stabilita dal giudicato penale);
b) a ciascuno dei tre figli l'importo complessivo di euro 215.909,41 (al netto della provvisionale stabilita dal giudicato penale);
c) a ciascuno dei quattro nipoti, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 [...]
, l'importo di euro 48.641,23; Pt_7
tutte somme su cui interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve effettivamente riconoscersi -
vieppiù a seguito dell'incremento non esiguo del risarcimento operato in questa fase, che lo
NT rende nettamente superiore alla somma offerta a titolo conciliativo dalla - la fondatezza dell'ultimo motivo di gravame, non ravvisandosi, all'esito del giudizio, la sussistenza dei rigorosi presupposti previsti dall'art.92 c.p.c. per disporre la compensazione. L'accoglimento solo parziale delle pretese risarcitorie non integra, infatti,
una ipotesi di soccombenza parziale, fermo restando che la liquidazione va commisurata al decisum di ogni fase (v. Cass. S.U. sent. 32061/22).
NT La va pertanto condannata al pagamento a favore delle controparti – ad eccezione del cl. 2008 – delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Persona_1
Le stesse si liquidano nell'importo di euro 23.946,00 per onorari di difesa, oltre euro 870,00
per esborsi, per il primo grado e nell'importo di euro 17,590,00 per onorari di difesa, oltre euro 804,00 per esborsi, per questo grado, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di trattazione e di decisione, in assenza di attività istruttoria e di novità delle difese, medi per le altre fasi), oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e
IVA come per legge. 20
NT Le spese di lite di questo grado nei rapporti tra cl.2008 e la possono Persona_1
invece essere compensate tenuto conto della immediata manifestazione di disinteresse alla coltivazione del gravame manifestata da tale appellante e dall'assenza di incidenza di tale posizione nella valutazione delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa il 24.12.2012 dal Tribunale
di Marsala, appellata da , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; Persona_1
- a) ridetermina la condanna della a titolo risarcitorio per le NTroparte_1
causali di cui in parte motiva, nei seguenti termini:
- a favore di nell'importo complessivo di euro 265.168,93, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
- a favore di , e nell'importo Parte_9 Parte_3 Parte_4
complessivo di euro 215.909,41 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
- a favore di , , e nell'importo di Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_7
euro 48.641,23 per ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al soddisfo;
condanna la a rifondere a , NTroparte_1 Parte_1 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e le spese del primo grado, che liquida in euro 23.946,00 Pt_7 Parte_8 21
per onorari di difesa ed euro 870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2
D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
conferma nel resto il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile l'appello proposto nell'interesse di cl.2008. Persona_1
Condanna l appellata a rifondere a , CP_1 Parte_1 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
le spese anche del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
17,590,00 per onorari di difesa ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo