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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
• Dr. Giuseppe Disabato Presidente
• Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
• Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 4147/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BASSO MARIALAURA
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2
CASTELLANETA MARIA ANNA PIA e TARRICONE MATTEO nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 26.07.2024, Parte_1
e premesso che:
[...] Parte_2
• avevano contratto matrimonio concordatario in data 31/07/2013 in Palo del Colle (BA) (anno 2013 – parte II – serie A - n. 27);
• dall'unione coniugale nasceva, in data 09/09/2014, il figlio;
Per_1
• con sentenza non definitiva n. 675/2018 pubblicata il 01.02.2017, il
Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi e successivamente omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti;
• le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare.
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Con decreto dell'11/09/2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21/01/2025. All'udienza del 21/01/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 13/09/2024.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1^ dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma.
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contribuzione paterna al mantenimento della prole, assegno unico universale in favore di ciascun genitore nella misura del 50%, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e nel giudizio Parte_1 Parte_2
n. 4147/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Palo del Colle (BA) in data 31/07/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
2013, atto n. 27, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
• Dr. Giuseppe Disabato Presidente
• Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
• Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 4147/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BASSO MARIALAURA
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2
CASTELLANETA MARIA ANNA PIA e TARRICONE MATTEO nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 26.07.2024, Parte_1
e premesso che:
[...] Parte_2
• avevano contratto matrimonio concordatario in data 31/07/2013 in Palo del Colle (BA) (anno 2013 – parte II – serie A - n. 27);
• dall'unione coniugale nasceva, in data 09/09/2014, il figlio;
Per_1
• con sentenza non definitiva n. 675/2018 pubblicata il 01.02.2017, il
Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi e successivamente omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti;
• le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare.
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Con decreto dell'11/09/2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21/01/2025. All'udienza del 21/01/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 13/09/2024.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1^ dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma.
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contribuzione paterna al mantenimento della prole, assegno unico universale in favore di ciascun genitore nella misura del 50%, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e nel giudizio Parte_1 Parte_2
n. 4147/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Palo del Colle (BA) in data 31/07/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
2013, atto n. 27, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000;
4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato