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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1396/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, in Pt_1
Via Cecco Angiolieri n. 37
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_1 P.IVA_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fiocchi e dall'Avv.
Emanuela Costa, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico
Email_1
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.1.2025, per , l'Avv. Giordano Balossi così Parte_1 precisa le proprie conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare
l'avversaria richiesta di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. N. 1396/2024 R.G. 2 / 11
295 c.p.c., non sussistendo i presupposti a tal fine previsti e in particolare non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra questo giudizio e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Siena (RG
1230/2023), per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge;
- rigettare la richiesta di mutamento del rito sommario svolta da CP_1
per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge;
nel merito - accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta scadenza del contratto di leasing n. 1418920/001 e, per l'effetto, condannare (P. IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, a restituire, immediatamente, a
[...]
il bene oggetto del contratto di leasing n. Parte_1
1418920/001 e, più precisamente l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW installato presso ZE (MI) - Quartiere Mirabella Snc, come meglio descritto nella documentazione allegata, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi detentori;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa
l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 1418941/001 e, per l'effetto, condannare (P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, a restituire, immediatamente, a il bene Parte_1
oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001 e, più precisamente la porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di
Cisliano (MI) - Via per Abbiategrasso snc, censita al Catasto Urbano di detto
Comune al foglio 4, part. 376, sub. 711, Cat. C/2, con accesso pedonale dal civico
n. 12/A ed accesso carraio dal civico n. 12/B della Via per Abbiategrasso, tramite
l'area comune al sub 701, il tutto come meglio descritto nel contratto di compravendita allegato, libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare
[...]
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante detenzione e N. 1396/2024 R.G. 3 / 11
occupazione dei beni oggetto dei contratti di leasing de quibus, versando in favore di un'indennità che si ritiene possa essere Parte_1
quantificata (i) per quanto riguarda il contratto n. 1418920/001 in Euro 1.292,52, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 5 delle condizioni generali di contratto
(cfr. doc. 6), utilizzando quale metodo di calcolo il 5 per mille pro-die del valore di opzione moltiplicato per il numero di giorni intercorsi, e dunque Euro 484,09
(396,80 + IVA) x 5 : 1000, moltiplicato x 534 giorni intercorrenti dal giorno successivo al deposito del ricorso monitorio (28.01.2023) ad oggi (15.07.2024); (ii) per quanto riguarda il contratto n. 1418941/001 in Euro 2.878,39 oltre IVA mensili, in funzione del canone contrattuale dovuto (cfr. doc. 9), da calcolarsi a partire dal 06.12.2023, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.”; per l'Avv. Francesco Fiocchi e l'Avv. Emanuela Costa così precisano CP_1
le proprie conclusioni: “In via preliminare/pregiudiziale: - rilevata la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio di opposizione a decreto
Contr ingiuntivo promosso da nei confronti di (R.G. n. 1230/2023 - CP_1
Giudice Dott.ssa Marianna Serrao), disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295
c.p.c., la sospensione del presente procedimento R.G. n. 1396/2024, con adozione di ogni più opportuno e conseguente provvedimento di rito;
- accertata e dichiarata, nel caso di specie, la non sussistenza dei presupposti di legge per
l'applicabilità del nuovo procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., disporre la conversione del giudizio in rito ordinario;
Nel merito, contrariis reiectis: - per le ragioni di fatto e di diritto illustrate in atti, rigettare integralmente, ad ogni effetto e sotto ogni profilo, tutte le tesi e le domande formulate da nei confronti di - Il tutto, Parte_1 CP_1 con condanna all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 1396/2024 R.G. 4 / 11
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 16.7.2024,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_3
, (poi incorporata per
[...] Controparte_4
fusione in aveva stipulato con Parte_1 CP_1
il contratto di leasing n. 1418920/001 avente ad oggetto un impianto fotovoltaico da
13.34 KW nuovo di fabbrica da installare presso ZE (MI), Quartiere Mirabella snc, regolarmente acquistato e consegnato, nonché in data 26.1.2012 il contratto di leasing n. 1418941/001, avente ad oggetto una porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per
Abbiategrasso snc, anch'essa regolarmente acquistata;
aggiungeva che CP_1
si era resa inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali per cui il
Tribunale di Siena aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1023/2017 e che poi, a seguito dell'introduzione della causa di opposizione, in data 19.9.2018 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, ma che poi si era resa di CP_1
nuovo inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali successivi, per cui il Tribunale di Siena aveva emesso l'ulteriore decreto ingiuntivo n.
347/2023 per € 170.517,25; lamentava che il contratto di leasing n. 1418920/001 era giunto a naturale scadenza il 18.12.2019 ma non aveva restituito CP_1
l'impianto fotovoltaico e che il contratto di leasing n. 1418941/001 si era risolto con comunicazione del 6.12.2023 ma non aveva pagato il credito CP_1
residuo e non aveva restituito l'immobile oggetto del contratto;
concludeva chiedendo la restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing e il pagamento del risarcimento dei danni per illegittima detenzione, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la convenuta si costituiva ritualmente in giudizio e contestava la domanda CP_1
attorea; evidenziava che tale domanda si innestava in un contesto in cui le parti avevano posto in essere per lungo tempo delle trattative elaborando varie proposte transattive, che avevano ingenerato il legittimo affidamento per il raggiungimento di un accordo, invece mai formalizzato;
evidenziava altresì la pendenza di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena (n. 1230/2023 R.G.) promosso N. 1396/2024 R.G. 5 / 11
in sede monitoria dalla per il pagamento dei canoni di leasing, ove essa Pt_1
aveva sollevato varie eccezioni sul quantum debeatur, anche per nullità del contratto;
chiedeva la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. ed il mutamento del rito e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 26.11.2024 e concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies comma 4° c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.1.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, alla scadenza del termine, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento sommario è una domanda di restituzione di beni oggetto di due contratti di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario.
Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * *
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione Controparte_3 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni Controparte_4
oggetto di due contratti di leasing, l'uno per la naturale scadenza del contratto e l'altro a seguito di risoluzione per inadempimento agli obblighi di pagamento.
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, N. 1396/2024 R.G. 6 / 11
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 3.11.2011, , Controparte_3 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_4 CP_1
quale utilizzatrice, il contratto di leasing n. 1418920/001, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico da 13.34 KW nuovo di fabbrica, da installare presso ZE
(MI), Quartiere Mirabella Snc (doc. 6 fasc.ricorrente), per l'importo di € 39.680,00 oltre Iva, con pattuizione del tasso leasing del 6,1890% e della durata di novantacinque mesi, ha regolarmente acquistato il predetto impianto (doc. 7 fasc.ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice (doc. 8 fasc.ricorrente) nonché, successivamente, in data 26.1.2012 il contratto di leasing n. 1418941/001, avente ad oggetto una porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc, rappresentata al Catasto
Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 376, subalterno 711 (doc. 9 fasc.ricorrente) per l'importo di € 468.168,00 oltre Iva, con pattuizione di un tasso d'interesse del 6,145% e una durata di duecentosedici mesi, ed ha regolarmente acquistato l'immobile in questione (doc. 10 fasc.ricorrente).
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing;
in particolare, con riferimento al primo contratto di leasing, quello n. 1418920/001, ha evidenziato l'intervenuta scadenza naturale del contratto alla data del 3.11.2019, essendo decorso il termine di durata di novantacinque mesi dalla stipulazione in data 3.11.2011; con riferimento al secondo contratto di leasing, quello n. 1418941/001, ha evidenziato l'intervenuta risoluzione del contratto per N. 1396/2024 R.G. 7 / 11
inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 6.12.2023 (doc. 14 fasc.ricorrente).
A fronte di ciò, come accennato supra, la convenuta si è difesa CP_1
anzitutto evidenziando la condotta anomala della che aveva agito in Pt_1
violazione dei principi di correttezza e buona fede;
in particolare, la società convenuta ha rilevato che la domanda attorea si innestava in realtà in un contesto in cui le parti avevano posto in essere per lungo tempo delle trattative elaborando varie proposte transattive, che avevano ingenerato in essa il legittimo affidamento per il raggiungimento di un accordo, invece mai formalizzato;
in tal senso, richiamava l'accordo raggiunto con un funzionario della Banca, a cui però non era seguita la delibera finale della Banca, e precisava di avere recentemente presentato un'ultima proposta transattiva a cui la Banca non aveva ancora risposto.
E tuttavia, la pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una transazione non vale ad escludere il diritto di una delle parti, in questo caso della di Pt_1
agire giudizialmente a tutela dei propri diritti;
al più, la condotta della Banca, ove connotata da mancanza di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, potrà essere fonte di risarcimento dei danni, ma la convenuta non ha proposto CP_1
in questa sede una domanda del genere.
La società convenuta, ha altresì evidenziato la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Siena, portante il n. 1230/2023 R.G. (doc. 2 fasc.convenuta), di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per il pagamento dei corrispettivi del leasing, ove essa aveva sollevato varie eccezioni attinenti al quantum debeatur ed alla sussistenza del grave inadempimento necessario per la risoluzione del contratto (doc. 1 fasc.convenuta); ha pertanto richiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il procedimento appena citato.
Per la verità, secondo consolidata giurisprudenza, ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli N. 1396/2024 R.G. 8 / 11
atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.
(in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 17 maggio 2017, n.
12441; conforme, Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 26 luglio 2012, n.
13330).
In ogni caso, nel procedimento di opposizione in questione, per come risultante dall'atto di citazione prodotto in questa sede, con riferimento al primo CP_1
contratto di leasing, ha eccepito l'integrale pagamento del dovuto ma tale eccezione
è irrilevante in questa sede, posto che la ha agito per la restituzione sul Pt_1
presupposto dell'intervenuta naturale scadenza del contratto e non ha in CP_1
alcun modo contestato tale circostanza. Conseguentemente, sotto questo profilo, tra i due procedimenti non vi è alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da giustificare la riunione dei due procedimenti né tantomeno la sospensione del presente procedimento.
Quanto poi al secondo contratto di leasing, nel medesimo procedimento,
[...]
ha eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di CP_1
indicizzazione per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dei parametri di calcolo e la nullità delle clausole contrattuali relative alle spese e agli interessi per superamento del tasso soglia “usura” ma non ha allegato, né tantomeno provato, che l'eventuale fondatezza delle eccezioni sollevate fosse tale da escludere il grave inadempimento lamentato dalla Banca concessionaria. Dunque, anche sotto questo profilo, si deve escludere la sussistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento n. 1230/2023 R.G. ed il presente procedimento. E pertanto la richiesta di sospensione risulta comunque infondata.
In questa prospettiva, si deve altresì sussistente il diritto della alla Pt_1
restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing.
In particolare, tale diritto si fonda, per il primo contratto, giunto a naturale scadenza, sulla pattuizione dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, il quale dispone che “l'utilizzatore alla scadenza del termine indicato nel riquadro
“Durata, corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari di contratto N. 1396/2024 R.G. 9 / 11
sarà tenuto , a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire il bene alla Concedente, nel luogo, modi e termini che saranno da questa indicati e che in ogni caso l'utilizzatore avrà cura di richiedere”.
Dunque, alla luce del chiaro tenore letterlae della clausola, del tutto irrilevante è che la società attrice non abbia indicato le modalità del ritiro, essendo pacifico che,
a sua volta, l'utilizzatrice non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Con riferimento al secondo contratto, si deve ritenere che Controparte_3
abbia
[...] Controparte_4
legittimamente invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla lettera del
17.11.2023, allegata alla pec del 6.12.2023 (doc. 14 fasc.ricorrente).
Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la convenuta, per quanto risultante dall'estratto conto prodotto dall'attrice (doc. 17 fasc.ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il secondo contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto.
dal canto suo, non ha provato di avere adempiuto alla propria CP_1
obbligazione o di non avere potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica “effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto di questo contratto.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Si deve dunque condannare a restituire a CP_1 Parte_1
i beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa, ovvero
[...]
l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW oggetto del contratto di leasing n.
1418920/001 e la porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali N. 1396/2024 R.G. 10 / 11
posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001.
All'inadempimento dell'obbligo di rilascio consegue l'obbligo di pagamento dell'indennità contrattualmente prevista per la mancata restituzione.
In particolare, per il contratto di leasing n. 1418920/001, l'indennità in questione deve essere calcolata sulla base del criterio indicato all'art. 14 comma 5 delle condizioni generali di contratto, “in misura pari al 5 per mille pro-die del valore di opzione” quale risultante dal riquadro “Durata, corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari di contratto, e così determinata, a partire dal valore dell'opzione di € 484,09 (€ 396,80 + iva), moltiplicato per 5‰ e moltiplicato per
534 giorni, intercorrenti dal giorno successivo al deposito del ricorso monitorio
(28.01.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (15.07.2024): € 484,09 x 5 : 1000 x 534 = € 1.292,52.
Per quanto riguarda il contratto di leasing n. 1418941/001, invece, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, “l'utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del contratto alla Concedente con le modalità indicate nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto…”, clausola che, a sua volta, prevede che “l'utilizzatore … in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto nelle condizioni particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, salvo maggior danno…”.
Dunque, alla luce delle clausole citate, l'indennità in questione, determinata con le modalità indicate, ammonta ad € 2.878,39 oltre IVA mensili, in funzione del canone contrattuale, ed è dovuta dalla data di risoluzione del contratto del
6.12.2023 sino all'effettivo rilascio del bene.
* * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a CP_1 [...]
le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate Parte_1 N. 1396/2024 R.G. 11 / 11
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire, immediatamente, a CP_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1418920/001, ovvero
[...]
l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW installato presso ZE (MI), Quartiere
Mirabella snc;
condanna a restituire, immediatamente, a CP_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001, ovvero la
[...]
porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel
Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc, rappresentata al Catasto
Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 376, subalterno 711; condanna a pagare a quale CP_1 Parte_1
indennità per la mancata restituzione dei beni oggetto dei contratti, la somma di €
1.292,52 relativamente al contratto n. 1418920/001 e la somma mensile di €
2.878,39 oltre IVA, relativamente al contratto n. 1418941/001, dal 6.12.2023 sino all'effettivo rilascio del bene;
condanna a rimborsare a le CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1396/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, in Pt_1
Via Cecco Angiolieri n. 37
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_1 P.IVA_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fiocchi e dall'Avv.
Emanuela Costa, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico
Email_1
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.1.2025, per , l'Avv. Giordano Balossi così Parte_1 precisa le proprie conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare
l'avversaria richiesta di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. N. 1396/2024 R.G. 2 / 11
295 c.p.c., non sussistendo i presupposti a tal fine previsti e in particolare non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra questo giudizio e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Siena (RG
1230/2023), per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge;
- rigettare la richiesta di mutamento del rito sommario svolta da CP_1
per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge;
nel merito - accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'intervenuta scadenza del contratto di leasing n. 1418920/001 e, per l'effetto, condannare (P. IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, a restituire, immediatamente, a
[...]
il bene oggetto del contratto di leasing n. Parte_1
1418920/001 e, più precisamente l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW installato presso ZE (MI) - Quartiere Mirabella Snc, come meglio descritto nella documentazione allegata, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi detentori;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa
l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 1418941/001 e, per l'effetto, condannare (P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, a restituire, immediatamente, a il bene Parte_1
oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001 e, più precisamente la porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di
Cisliano (MI) - Via per Abbiategrasso snc, censita al Catasto Urbano di detto
Comune al foglio 4, part. 376, sub. 711, Cat. C/2, con accesso pedonale dal civico
n. 12/A ed accesso carraio dal civico n. 12/B della Via per Abbiategrasso, tramite
l'area comune al sub 701, il tutto come meglio descritto nel contratto di compravendita allegato, libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti;
- condannare
[...]
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in ZE (MI) – Via del Commercio n. 4, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per la perdurante detenzione e N. 1396/2024 R.G. 3 / 11
occupazione dei beni oggetto dei contratti di leasing de quibus, versando in favore di un'indennità che si ritiene possa essere Parte_1
quantificata (i) per quanto riguarda il contratto n. 1418920/001 in Euro 1.292,52, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 5 delle condizioni generali di contratto
(cfr. doc. 6), utilizzando quale metodo di calcolo il 5 per mille pro-die del valore di opzione moltiplicato per il numero di giorni intercorsi, e dunque Euro 484,09
(396,80 + IVA) x 5 : 1000, moltiplicato x 534 giorni intercorrenti dal giorno successivo al deposito del ricorso monitorio (28.01.2023) ad oggi (15.07.2024); (ii) per quanto riguarda il contratto n. 1418941/001 in Euro 2.878,39 oltre IVA mensili, in funzione del canone contrattuale dovuto (cfr. doc. 9), da calcolarsi a partire dal 06.12.2023, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sino all'effettivo rilascio del bene o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.”; per l'Avv. Francesco Fiocchi e l'Avv. Emanuela Costa così precisano CP_1
le proprie conclusioni: “In via preliminare/pregiudiziale: - rilevata la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio di opposizione a decreto
Contr ingiuntivo promosso da nei confronti di (R.G. n. 1230/2023 - CP_1
Giudice Dott.ssa Marianna Serrao), disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295
c.p.c., la sospensione del presente procedimento R.G. n. 1396/2024, con adozione di ogni più opportuno e conseguente provvedimento di rito;
- accertata e dichiarata, nel caso di specie, la non sussistenza dei presupposti di legge per
l'applicabilità del nuovo procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., disporre la conversione del giudizio in rito ordinario;
Nel merito, contrariis reiectis: - per le ragioni di fatto e di diritto illustrate in atti, rigettare integralmente, ad ogni effetto e sotto ogni profilo, tutte le tesi e le domande formulate da nei confronti di - Il tutto, Parte_1 CP_1 con condanna all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 1396/2024 R.G. 4 / 11
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 16.7.2024,
[...]
esponeva che Parte_1 Controparte_3
, (poi incorporata per
[...] Controparte_4
fusione in aveva stipulato con Parte_1 CP_1
il contratto di leasing n. 1418920/001 avente ad oggetto un impianto fotovoltaico da
13.34 KW nuovo di fabbrica da installare presso ZE (MI), Quartiere Mirabella snc, regolarmente acquistato e consegnato, nonché in data 26.1.2012 il contratto di leasing n. 1418941/001, avente ad oggetto una porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per
Abbiategrasso snc, anch'essa regolarmente acquistata;
aggiungeva che CP_1
si era resa inadempiente dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali per cui il
Tribunale di Siena aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1023/2017 e che poi, a seguito dell'introduzione della causa di opposizione, in data 19.9.2018 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, ma che poi si era resa di CP_1
nuovo inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali successivi, per cui il Tribunale di Siena aveva emesso l'ulteriore decreto ingiuntivo n.
347/2023 per € 170.517,25; lamentava che il contratto di leasing n. 1418920/001 era giunto a naturale scadenza il 18.12.2019 ma non aveva restituito CP_1
l'impianto fotovoltaico e che il contratto di leasing n. 1418941/001 si era risolto con comunicazione del 6.12.2023 ma non aveva pagato il credito CP_1
residuo e non aveva restituito l'immobile oggetto del contratto;
concludeva chiedendo la restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing e il pagamento del risarcimento dei danni per illegittima detenzione, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la convenuta si costituiva ritualmente in giudizio e contestava la domanda CP_1
attorea; evidenziava che tale domanda si innestava in un contesto in cui le parti avevano posto in essere per lungo tempo delle trattative elaborando varie proposte transattive, che avevano ingenerato il legittimo affidamento per il raggiungimento di un accordo, invece mai formalizzato;
evidenziava altresì la pendenza di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Siena (n. 1230/2023 R.G.) promosso N. 1396/2024 R.G. 5 / 11
in sede monitoria dalla per il pagamento dei canoni di leasing, ove essa Pt_1
aveva sollevato varie eccezioni sul quantum debeatur, anche per nullità del contratto;
chiedeva la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. ed il mutamento del rito e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281-duodecies comma 1° c.p.c. del 26.11.2024 e concessi i termini di cui all'art. 281-duodecies comma 4° c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.1.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, alla scadenza del termine, tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto del presente procedimento sommario è una domanda di restituzione di beni oggetto di due contratti di leasing.
Tale domanda è fondata su prova documentale e, comunque, rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica;
è pertanto ammissibile, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., lo svolgimento del giudizio secondo le regole del procedimento sommario.
Per tale ragione, non è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario.
* * * * *
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, come appena accennato, la ricorrente in cui si è fusa per Parte_1
incorporazione Controparte_3 [...]
ha proposto una domanda di restituzione dei beni Controparte_4
oggetto di due contratti di leasing, l'uno per la naturale scadenza del contratto e l'altro a seguito di risoluzione per inadempimento agli obblighi di pagamento.
In proposito, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, N. 1396/2024 R.G. 6 / 11
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533).
In questo senso, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che in data 3.11.2011, , Controparte_3 [...]
quale concedente, ha stipulato con Controparte_4 CP_1
quale utilizzatrice, il contratto di leasing n. 1418920/001, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico da 13.34 KW nuovo di fabbrica, da installare presso ZE
(MI), Quartiere Mirabella Snc (doc. 6 fasc.ricorrente), per l'importo di € 39.680,00 oltre Iva, con pattuizione del tasso leasing del 6,1890% e della durata di novantacinque mesi, ha regolarmente acquistato il predetto impianto (doc. 7 fasc.ricorrente) e l'ha consegnato all'utilizzatrice (doc. 8 fasc.ricorrente) nonché, successivamente, in data 26.1.2012 il contratto di leasing n. 1418941/001, avente ad oggetto una porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc, rappresentata al Catasto
Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 376, subalterno 711 (doc. 9 fasc.ricorrente) per l'importo di € 468.168,00 oltre Iva, con pattuizione di un tasso d'interesse del 6,145% e una durata di duecentosedici mesi, ed ha regolarmente acquistato l'immobile in questione (doc. 10 fasc.ricorrente).
La società ricorrente ha poi allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria e di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing;
in particolare, con riferimento al primo contratto di leasing, quello n. 1418920/001, ha evidenziato l'intervenuta scadenza naturale del contratto alla data del 3.11.2019, essendo decorso il termine di durata di novantacinque mesi dalla stipulazione in data 3.11.2011; con riferimento al secondo contratto di leasing, quello n. 1418941/001, ha evidenziato l'intervenuta risoluzione del contratto per N. 1396/2024 R.G. 7 / 11
inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni alla scadenza, intimata con pec del 6.12.2023 (doc. 14 fasc.ricorrente).
A fronte di ciò, come accennato supra, la convenuta si è difesa CP_1
anzitutto evidenziando la condotta anomala della che aveva agito in Pt_1
violazione dei principi di correttezza e buona fede;
in particolare, la società convenuta ha rilevato che la domanda attorea si innestava in realtà in un contesto in cui le parti avevano posto in essere per lungo tempo delle trattative elaborando varie proposte transattive, che avevano ingenerato in essa il legittimo affidamento per il raggiungimento di un accordo, invece mai formalizzato;
in tal senso, richiamava l'accordo raggiunto con un funzionario della Banca, a cui però non era seguita la delibera finale della Banca, e precisava di avere recentemente presentato un'ultima proposta transattiva a cui la Banca non aveva ancora risposto.
E tuttavia, la pendenza tra le parti di trattative per addivenire ad una transazione non vale ad escludere il diritto di una delle parti, in questo caso della di Pt_1
agire giudizialmente a tutela dei propri diritti;
al più, la condotta della Banca, ove connotata da mancanza di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, potrà essere fonte di risarcimento dei danni, ma la convenuta non ha proposto CP_1
in questa sede una domanda del genere.
La società convenuta, ha altresì evidenziato la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Siena, portante il n. 1230/2023 R.G. (doc. 2 fasc.convenuta), di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per il pagamento dei corrispettivi del leasing, ove essa aveva sollevato varie eccezioni attinenti al quantum debeatur ed alla sussistenza del grave inadempimento necessario per la risoluzione del contratto (doc. 1 fasc.convenuta); ha pertanto richiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il procedimento appena citato.
Per la verità, secondo consolidata giurisprudenza, ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli N. 1396/2024 R.G. 8 / 11
atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.
(in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 17 maggio 2017, n.
12441; conforme, Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 26 luglio 2012, n.
13330).
In ogni caso, nel procedimento di opposizione in questione, per come risultante dall'atto di citazione prodotto in questa sede, con riferimento al primo CP_1
contratto di leasing, ha eccepito l'integrale pagamento del dovuto ma tale eccezione
è irrilevante in questa sede, posto che la ha agito per la restituzione sul Pt_1
presupposto dell'intervenuta naturale scadenza del contratto e non ha in CP_1
alcun modo contestato tale circostanza. Conseguentemente, sotto questo profilo, tra i due procedimenti non vi è alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da giustificare la riunione dei due procedimenti né tantomeno la sospensione del presente procedimento.
Quanto poi al secondo contratto di leasing, nel medesimo procedimento,
[...]
ha eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di CP_1
indicizzazione per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dei parametri di calcolo e la nullità delle clausole contrattuali relative alle spese e agli interessi per superamento del tasso soglia “usura” ma non ha allegato, né tantomeno provato, che l'eventuale fondatezza delle eccezioni sollevate fosse tale da escludere il grave inadempimento lamentato dalla Banca concessionaria. Dunque, anche sotto questo profilo, si deve escludere la sussistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento n. 1230/2023 R.G. ed il presente procedimento. E pertanto la richiesta di sospensione risulta comunque infondata.
In questa prospettiva, si deve altresì sussistente il diritto della alla Pt_1
restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing.
In particolare, tale diritto si fonda, per il primo contratto, giunto a naturale scadenza, sulla pattuizione dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, il quale dispone che “l'utilizzatore alla scadenza del termine indicato nel riquadro
“Durata, corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari di contratto N. 1396/2024 R.G. 9 / 11
sarà tenuto , a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire il bene alla Concedente, nel luogo, modi e termini che saranno da questa indicati e che in ogni caso l'utilizzatore avrà cura di richiedere”.
Dunque, alla luce del chiaro tenore letterlae della clausola, del tutto irrilevante è che la società attrice non abbia indicato le modalità del ritiro, essendo pacifico che,
a sua volta, l'utilizzatrice non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Con riferimento al secondo contratto, si deve ritenere che Controparte_3
abbia
[...] Controparte_4
legittimamente invocato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1 comma 137 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, per come risultante dalla lettera del
17.11.2023, allegata alla pec del 6.12.2023 (doc. 14 fasc.ricorrente).
Tale norma afferma che “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari”. E la convenuta, per quanto risultante dall'estratto conto prodotto dall'attrice (doc. 17 fasc.ricorrente), alla data in cui è stata intimata la risoluzione era inadempiente al pagamento di ben più di sei canoni mensili. Dunque, il secondo contratto di leasing in questione deve essere ritenuto risolto.
dal canto suo, non ha provato di avere adempiuto alla propria CP_1
obbligazione o di non avere potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.
Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto sotto la rubrica “effetti della risoluzione anticipata del contratto”, la società utilizzatrice è tenuta a riconsegnare anche il bene oggetto di questo contratto.
In questo senso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Si deve dunque condannare a restituire a CP_1 Parte_1
i beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa, ovvero
[...]
l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW oggetto del contratto di leasing n.
1418920/001 e la porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali N. 1396/2024 R.G. 10 / 11
posta nel Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001.
All'inadempimento dell'obbligo di rilascio consegue l'obbligo di pagamento dell'indennità contrattualmente prevista per la mancata restituzione.
In particolare, per il contratto di leasing n. 1418920/001, l'indennità in questione deve essere calcolata sulla base del criterio indicato all'art. 14 comma 5 delle condizioni generali di contratto, “in misura pari al 5 per mille pro-die del valore di opzione” quale risultante dal riquadro “Durata, corrispettivo ed indicizzazione” delle condizioni particolari di contratto, e così determinata, a partire dal valore dell'opzione di € 484,09 (€ 396,80 + iva), moltiplicato per 5‰ e moltiplicato per
534 giorni, intercorrenti dal giorno successivo al deposito del ricorso monitorio
(28.01.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (15.07.2024): € 484,09 x 5 : 1000 x 534 = € 1.292,52.
Per quanto riguarda il contratto di leasing n. 1418941/001, invece, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, “l'utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del contratto alla Concedente con le modalità indicate nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto…”, clausola che, a sua volta, prevede che “l'utilizzatore … in caso di mora nella riconsegna dei beni dovrà pagare un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto nelle condizioni particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, salvo maggior danno…”.
Dunque, alla luce delle clausole citate, l'indennità in questione, determinata con le modalità indicate, ammonta ad € 2.878,39 oltre IVA mensili, in funzione del canone contrattuale, ed è dovuta dalla data di risoluzione del contratto del
6.12.2023 sino all'effettivo rilascio del bene.
* * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a CP_1 [...]
le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate Parte_1 N. 1396/2024 R.G. 11 / 11
come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire, immediatamente, a CP_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1418920/001, ovvero
[...]
l'impianto fotovoltaico da 13.34 KW installato presso ZE (MI), Quartiere
Mirabella snc;
condanna a restituire, immediatamente, a CP_1 Parte_1
il bene oggetto del contratto di leasing n. 1418941/001, ovvero la
[...]
porzione immobiliare adibita a laboratori industriali ed artigianali posta nel
Comune di Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc, rappresentata al Catasto
Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 376, subalterno 711; condanna a pagare a quale CP_1 Parte_1
indennità per la mancata restituzione dei beni oggetto dei contratti, la somma di €
1.292,52 relativamente al contratto n. 1418920/001 e la somma mensile di €
2.878,39 oltre IVA, relativamente al contratto n. 1418941/001, dal 6.12.2023 sino all'effettivo rilascio del bene;
condanna a rimborsare a le CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi