Articolo 1 della Legge 30 giugno 1949, n. 333
Articolo 2
Versione
1 luglio 1949
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 luglio 1949