Articolo 13 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1515
Articolo 12
Versione
15 novembre 1962
Art. 13.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell' art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000
Entrata in vigore il 15 novembre 1962