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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. LE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via S. D'Acquisito n. 200
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Pacchiana Parravicini, presso la quale elettivamente domicilia, in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società indicata in epigrafe dal 1° Parte_1 febbraio 2001, inquadrata nel livello 5S del CCNL UNEBA, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 9654 del 2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento, intimatole in data 14 aprile 2023, con richiesta di
1 reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, ex art. 18, cc. 1 o 4, della l. n. 300 del 1970, per superamento del periodo di comporto.
Censurava detta pronuncia, che formulava una nozione di handicap non conforme a quella di cui alla direttiva 2000/78, deducendo altresì che il Tribunale illegittimamente avesse dato rilevo al mancato previo accertamento dell'handicap per come stabilito ai sensi della l. n. 104 del 1992 o n. 68 del 1999.
Rimarcava l'interpretazione della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale, che delineava un “modello sociale e dinamico di disabilità”, per il quale l'handicap poteva essere definito come quella menomazione che non necessariamente doveva essere definitiva, ma che comunque limitava la partecipazione alla vita professionale per un lungo periodo temporale.
Sottolineava che la sua malattia “sindrome convulsiva parziale” ovvero “crisi comiziale”, “epilessia”, richiedente terapie salvavita, rientrava a pieno titolo in detta concezione eurounitaria di handicap e aveva determinato anche crisi d'ansia e di panico, tanto da essersi rivolta all'unità Operativa di Salute
Mentale dell' Parte_2
Ne discendeva che i periodi di assenza dovuta a detta malattia dovevano essere scorporati dal periodo computato ai fini del comporto e non averlo fatto aveva realizzato una discriminazione indiretta fondata sulla malattia.
Contestava, in tale ambito, la condotta datoriale che aveva trattato il comportato di una disabile con i canoni di un comporto ordinario, ignorando il dovere di ricercare ogni accomodamento ragionevole, concetto sul quale ampiamente si dilungava, come definito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ed era stato disatteso anche il disposto dell'art. 69 del CCNL applicato, che almeno in parte salvaguardava dal comporto le malattie grave che richiedessero terapie salvavita o altre assimilate. Sottolineava che per malattia grave dovesse intendersi quella cronica, ma non incompatibile in assoluto con le mansioni assegnate, con la necessità di effettuare ciclicamente esami/accertamenti/cure volte a contrastare la malattia.
Ribadiva, infine, che la parte datoriale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non avesse adottato tutti gli accorgimenti per preservare un ambiente lavorativo compatibile con la sua salute.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva la articolatamente resistendo Controparte_1 all'appello.
Disposta ed espletata ctu medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
2 Nella fattispecie al vaglio è incontestato il superamento di n. 365 giorni di assenza per l'esattezza,
368 giornate) per malattia, quindi del periodo di comporto come contrattualmente definito, tra il 5 maggio 2020 e il 14 aprile 2023, data del licenziamento.
Il residuo contrasto tra le parti, invece, attiene all'inclusione nel computo anche dei giorni di malattia per “crisi comiziale” o sindrome convulsiva”.
In altri termini, viene contestata la legittimità di una previsione pattizia unica sia per chi è disabile, e tale la Tavoletta si reputa, per la patologia citata, più soggetto ad ammalarsi, sia per chi disabile non
è.
Al riguardo questa Corte conviene con il principio generale, in linea con la giurisprudenza della S.C.,
(cfr. Cass., Sez. Lav., 7.1.2025 n. 170; da ultimo, Cass., Sez. Lav., 26.4.2025 n. 10985) per la quale in tema di licenziamento costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio.
Il principio è stato definitivamente consacrato anche dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza
C-5/24 dell'11 settembre 2025 della Corte di giustizia UE stabilisce) che ha affermato che il periodo di comporto non può essere applicato uniformemente ai lavoratori disabili se ciò impedisce loro di ricevere gli accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge. I datori di lavoro, pertanto, hanno l'obbligo di predisporre accomodamenti ragionevoli per garantire ai lavoratori disabili pari opportunità. Per cui la malattia di un lavoratore disabile non può essere considerata come un semplice periodo di assenza giustificata, ma richiede una valutazione caso per caso che tenga conto delle esigenze specifiche del lavoratore e degli accomodamenti ragionevoli necessari per consentirgli di svolgere la propria attività lavorativa.
Nella fattispecie al vaglio, pertanto, si tratta di stabilire se la Tavoletta, per la specifica malattia dedotta in giudizio e in appello (senza considerare la quale il comporto non sarebbe raggiunto), per la quale si è assentata in due occasioni, possa considerarsi lavoratrice disabile e/o se la stessa possa considerarsi malattia grave ai sensi dell'art. 69 del CCNL applicato, profili negati dal Tribunale sulla base di considerazioni varie, sostanzialmente riconducibili al mancato assolvimento dell'onere della prova attoreo.
Questa Corte, per estremo scrupolo, ha ritenuto di approfondire l'indagine, disponendo una ctu medico-legale, per dare risposta al seguente quesito:
3 “accerti il ctu la consistenza della sindrome convulsiva parziale di cui è affetta l'odierna appellante, se essa cioè si manifesti come patologia duratura e con quali frequenza e modalità di eventuali attacchi epilettici, tale da ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della predetta nell'adempimento della sua prestazione lavorativa al pari degli altri lavoratori non affetti da tali limitazioni fisiche o psichiche. In tale contesto accerti anche la necessità, da parte dalla lavoratrice, di assunzione di farmaci, per detta patologia, definibili salvavita”.
La relazione peritale, che questa Corte reputa chiara ed esaustiva, al cui integrale contenuto si rimanda e che offre ampia confutazione alle note critiche medico-legali di parte, ha inequivocamente concluso, anche all'esito della compiuta confutazione della posizione critica attorea, che la ricorrente risulta affetta da episodi di tipo comiziale tipo sincopi inquadrabili in linea generale quale sindrome convulsiva parziale, patologia duratura che si manifesta con attacchi epilettici a frequenza annuale, tale da non ostacolare la sia piena ed effettiva partecipazione all'adempimento della prestazione lavorativa, al pari dei lavoratori non affetti da tale sindrome psico-fisica. Nel contesto descritto sussiste la necessità, da parte della lavoratrice, di assunzione dei farmaci comunemente usati per detta patologia, non definibili salvavita.
Trattasi di conclusioni che vanno quindi ad escludere che la soffra di una patologia Parte_1 espressione di un handicap come preteso dalla giurisprudenza nazionale e della normativa e dalla giurisprudenza europea, nei termini esposti nell'atto di appello, e finisce per escludere anche un'eventuale responsabilità datoriale per un utilizzo inopportuno della ricorrente in ambito lavorativo, senza la dovuta salvaguardia delle sue condizioni di salute. Viene naturalmente meno, inoltre, ogni ricerca di ragionevole accomodamento.
Parte appellante ha contestato l'esito peritale, con argomentazioni cui tuttavia, come già rilevato, il consulente ha dato risposta e alla quale ci si riporta. Va, al riguardo, rilevato, secondo la condivisibile statuizione della S.C. (arg. x Cass., Sez, Lav., 11.7.2019 n. 18701) che il giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nell'ambito del giudizio di legittimità, poi, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico-legale è ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice.
4 Nella fattispecie al vaglio parte appellante si è limitata a censure complessivamente prive dell'indicazione di errori oggettivi compiuti dal consulente.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, così conseguendone il consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della complessiva particolarità della vicenda azionata e dei profili giuridici in essa coinvolti, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado. Spese di ctu come da separato decreto.
P.T.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 7 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. LE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via S. D'Acquisito n. 200
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Pacchiana Parravicini, presso la quale elettivamente domicilia, in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società indicata in epigrafe dal 1° Parte_1 febbraio 2001, inquadrata nel livello 5S del CCNL UNEBA, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 9654 del 2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento, intimatole in data 14 aprile 2023, con richiesta di
1 reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, ex art. 18, cc. 1 o 4, della l. n. 300 del 1970, per superamento del periodo di comporto.
Censurava detta pronuncia, che formulava una nozione di handicap non conforme a quella di cui alla direttiva 2000/78, deducendo altresì che il Tribunale illegittimamente avesse dato rilevo al mancato previo accertamento dell'handicap per come stabilito ai sensi della l. n. 104 del 1992 o n. 68 del 1999.
Rimarcava l'interpretazione della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale, che delineava un “modello sociale e dinamico di disabilità”, per il quale l'handicap poteva essere definito come quella menomazione che non necessariamente doveva essere definitiva, ma che comunque limitava la partecipazione alla vita professionale per un lungo periodo temporale.
Sottolineava che la sua malattia “sindrome convulsiva parziale” ovvero “crisi comiziale”, “epilessia”, richiedente terapie salvavita, rientrava a pieno titolo in detta concezione eurounitaria di handicap e aveva determinato anche crisi d'ansia e di panico, tanto da essersi rivolta all'unità Operativa di Salute
Mentale dell' Parte_2
Ne discendeva che i periodi di assenza dovuta a detta malattia dovevano essere scorporati dal periodo computato ai fini del comporto e non averlo fatto aveva realizzato una discriminazione indiretta fondata sulla malattia.
Contestava, in tale ambito, la condotta datoriale che aveva trattato il comportato di una disabile con i canoni di un comporto ordinario, ignorando il dovere di ricercare ogni accomodamento ragionevole, concetto sul quale ampiamente si dilungava, come definito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ed era stato disatteso anche il disposto dell'art. 69 del CCNL applicato, che almeno in parte salvaguardava dal comporto le malattie grave che richiedessero terapie salvavita o altre assimilate. Sottolineava che per malattia grave dovesse intendersi quella cronica, ma non incompatibile in assoluto con le mansioni assegnate, con la necessità di effettuare ciclicamente esami/accertamenti/cure volte a contrastare la malattia.
Ribadiva, infine, che la parte datoriale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non avesse adottato tutti gli accorgimenti per preservare un ambiente lavorativo compatibile con la sua salute.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva la articolatamente resistendo Controparte_1 all'appello.
Disposta ed espletata ctu medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
2 Nella fattispecie al vaglio è incontestato il superamento di n. 365 giorni di assenza per l'esattezza,
368 giornate) per malattia, quindi del periodo di comporto come contrattualmente definito, tra il 5 maggio 2020 e il 14 aprile 2023, data del licenziamento.
Il residuo contrasto tra le parti, invece, attiene all'inclusione nel computo anche dei giorni di malattia per “crisi comiziale” o sindrome convulsiva”.
In altri termini, viene contestata la legittimità di una previsione pattizia unica sia per chi è disabile, e tale la Tavoletta si reputa, per la patologia citata, più soggetto ad ammalarsi, sia per chi disabile non
è.
Al riguardo questa Corte conviene con il principio generale, in linea con la giurisprudenza della S.C.,
(cfr. Cass., Sez. Lav., 7.1.2025 n. 170; da ultimo, Cass., Sez. Lav., 26.4.2025 n. 10985) per la quale in tema di licenziamento costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio.
Il principio è stato definitivamente consacrato anche dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza
C-5/24 dell'11 settembre 2025 della Corte di giustizia UE stabilisce) che ha affermato che il periodo di comporto non può essere applicato uniformemente ai lavoratori disabili se ciò impedisce loro di ricevere gli accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge. I datori di lavoro, pertanto, hanno l'obbligo di predisporre accomodamenti ragionevoli per garantire ai lavoratori disabili pari opportunità. Per cui la malattia di un lavoratore disabile non può essere considerata come un semplice periodo di assenza giustificata, ma richiede una valutazione caso per caso che tenga conto delle esigenze specifiche del lavoratore e degli accomodamenti ragionevoli necessari per consentirgli di svolgere la propria attività lavorativa.
Nella fattispecie al vaglio, pertanto, si tratta di stabilire se la Tavoletta, per la specifica malattia dedotta in giudizio e in appello (senza considerare la quale il comporto non sarebbe raggiunto), per la quale si è assentata in due occasioni, possa considerarsi lavoratrice disabile e/o se la stessa possa considerarsi malattia grave ai sensi dell'art. 69 del CCNL applicato, profili negati dal Tribunale sulla base di considerazioni varie, sostanzialmente riconducibili al mancato assolvimento dell'onere della prova attoreo.
Questa Corte, per estremo scrupolo, ha ritenuto di approfondire l'indagine, disponendo una ctu medico-legale, per dare risposta al seguente quesito:
3 “accerti il ctu la consistenza della sindrome convulsiva parziale di cui è affetta l'odierna appellante, se essa cioè si manifesti come patologia duratura e con quali frequenza e modalità di eventuali attacchi epilettici, tale da ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della predetta nell'adempimento della sua prestazione lavorativa al pari degli altri lavoratori non affetti da tali limitazioni fisiche o psichiche. In tale contesto accerti anche la necessità, da parte dalla lavoratrice, di assunzione di farmaci, per detta patologia, definibili salvavita”.
La relazione peritale, che questa Corte reputa chiara ed esaustiva, al cui integrale contenuto si rimanda e che offre ampia confutazione alle note critiche medico-legali di parte, ha inequivocamente concluso, anche all'esito della compiuta confutazione della posizione critica attorea, che la ricorrente risulta affetta da episodi di tipo comiziale tipo sincopi inquadrabili in linea generale quale sindrome convulsiva parziale, patologia duratura che si manifesta con attacchi epilettici a frequenza annuale, tale da non ostacolare la sia piena ed effettiva partecipazione all'adempimento della prestazione lavorativa, al pari dei lavoratori non affetti da tale sindrome psico-fisica. Nel contesto descritto sussiste la necessità, da parte della lavoratrice, di assunzione dei farmaci comunemente usati per detta patologia, non definibili salvavita.
Trattasi di conclusioni che vanno quindi ad escludere che la soffra di una patologia Parte_1 espressione di un handicap come preteso dalla giurisprudenza nazionale e della normativa e dalla giurisprudenza europea, nei termini esposti nell'atto di appello, e finisce per escludere anche un'eventuale responsabilità datoriale per un utilizzo inopportuno della ricorrente in ambito lavorativo, senza la dovuta salvaguardia delle sue condizioni di salute. Viene naturalmente meno, inoltre, ogni ricerca di ragionevole accomodamento.
Parte appellante ha contestato l'esito peritale, con argomentazioni cui tuttavia, come già rilevato, il consulente ha dato risposta e alla quale ci si riporta. Va, al riguardo, rilevato, secondo la condivisibile statuizione della S.C. (arg. x Cass., Sez, Lav., 11.7.2019 n. 18701) che il giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nell'ambito del giudizio di legittimità, poi, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico-legale è ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice.
4 Nella fattispecie al vaglio parte appellante si è limitata a censure complessivamente prive dell'indicazione di errori oggettivi compiuti dal consulente.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, così conseguendone il consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della complessiva particolarità della vicenda azionata e dei profili giuridici in essa coinvolti, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado. Spese di ctu come da separato decreto.
P.T.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 7 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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